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Art. 26 cpc – Foro dell’esecuzione forzata

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Articolo 26 codice di procedura civile

Foro dell’esecuzione forzata

Per l’esecuzione forzata su cose mobili o immobili è competente il giudice del luogo in cui le cose si trovano. Se le cose immobili soggette all’esecuzione non sono interamente comprese nella circoscrizione di un solo tribunale, si applica l’articolo 21.

Per l’esecuzione forzata su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. (1)

Per l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto.

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(1) Comma sostituito dall’art. 19, D.L. 12.09.2014, n. 132 con decorrenza dal 13.09.2014 ed applicazione ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto decreto, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 10.11.2014, n. 162 con decorrenza dal 11.11.2014. Il testo previgente disponeva che:

“Per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo debitore”.


 

Giurisprudenza:

Residenza dichiarata o del domicilio eletto con l’atto di precetto

Il Comune nel quale il creditore, con l’atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il suo domicilio, ai sensi dell’art. 480, comma 3, c.p.c., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell’esecuzione e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull’opposizione al precetto medesimo proposta prima dell’instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 c.p.c.); l’eventuale contestazione di tale coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all’esecutando, né la residenza del debitore di quest’ultimo), può essere sollevata soltanto dall’opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo ove è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-9-2020, n. 20356

 

Regolamento di competenza

La competenza sull’esecuzione ai sensi dell’art. 26, ed ora dell’art. 26 bis c.p.c., si inserisce nel sistema della competenza in generale e, dunque, esige la garanzia della possibilità del controllo immediato tramite il regolamento di competenza. Tale controllo, sulla base delle argomentazioni desumibili dall’art. 187 disp. att. c.p.c. si estrinseca in prima battuta non già direttamente sul provvedimento del giudice dell’esecuzione negativo della propria competenza o affermativo di essa, bensì, essendo impugnabile tale provvedimento con l’opposizione ex art. 617 c.p.c. attraverso l’impugnazione con il regolamento di competenza necessario della pronuncia del giudice dell’opposizione agli atti esecutivi di accoglimento o di rigetto dell’opposizione agli atti e, quindi, rispettivamente, di dissenso dalla valutazione del giudice dell’esecuzione negativa o affermativa della propria competenza sull’esecuzione forzata oppure di condivisione di quella valutazione, dovendosi tanto la sentenza di accoglimento che di rigetto intendersi impugnabili ai sensi dell’art. 187 disp. att c.p.c., in quanto sentenze che decidono riguardo alla competenza sull’esecuzione forzata. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 4-4-2018, n. 8172

 

Ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito

In relazione alla proposizione di domanda formalmente volta ad accertare l’impossibilità di eseguire l’ordine di reintegrazione del dipendente illegittimamente trasferito ed invece qualificata come azione volta a determinare le modalità di esecuzione della sentenza, ai fini della competenza territoriale deve trovare applicazione, anche nel caso di obbligo attinente ad un rapporto di lavoro, l’art. 26, ultimo comma, cod. proc. civ., a norma del quale, per l’esecuzione forzata di obbligo di fare e di non fare, la competenza per territorio va determinata con riferimento alla “sede materiale” dell’esecuzione, ossia al luogo in cui risulta ubicato il posto di lavoro dal quale il lavoratore è stato trasferito o, comunque, nel quale debbono porsi in essere gli adempimenti necessari a realizzare l’effetto utile della sentenza, essendo irrilevante lo scopo di accertare l’impossibilità di eseguire la sentenza e non già di darvi attuazione, dal momento che rileva la finalità dell’azione, volta a determinare l’ambito di precettività del “dictum” del giudice e la sua concreta esigibilità. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 22-12-2011, n. 28515

 

Residenza dichiarata o del domicilio eletto con l’atto di precetto

Il Comune nel quale il creditore, con l’atto di precetto, abbia dichiarato la propria residenza od eletto il proprio domicilio, ai sensi dell’art. 480, comma terzo, cod. proc. civ., deve ritenersi coincidente con quello in cui ha sede il giudice dell’esecuzione, e, pertanto, vale a determinare la competenza territoriale sull’opposizione al precetto medesimo proposta prima dell’instaurazione del procedimento esecutivo (artt. 26 e 27 cod. proc. civ.), mentre l’eventuale contestazione di detta coincidenza (per non esservi in quel Comune beni appartenenti all’esecutando, né la residenza del debitore di quest’ultimo), può essere sollevata soltanto dall’opponente, al fine di invocare la competenza del diverso giudice del luogo in cui è stato notificato il precetto, e non anche dallo stesso creditore, che resta vincolato alla suddetta dichiarazione od elezione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 31-5-2010, n. 13219

 

Espropriazione presso terzi di crediti – Terzo debitore istituto bancario

Nell’espropriazione presso terzi di crediti (e di azioni qualora queste siano custodite dal terzo con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare) la competenza per territorio nel caso in cui il terzo sia un istituto bancario va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare. Ne consegue che in caso di espropriazione forzata condotta con le forme del pignoramento presso enti pubblici che si avvalgono del servizio di tesoreria unica svolta da un istituto bancario, il foro competente è quello stabilito dal secondo comma dell’art. 26 cod. proc. civ. e corrisponde al luogo dove ha sede la banca tenuta al pagamento del credito. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-4-2006, n. 8112