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Art. 27 cc – Estinzione della persona giuridica

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Articolo 27 codice civile

Estinzione della persona giuridica

Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

[L’estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio]. (1)

1) Comma abrogato dall’art. 11, D.P.R. 10-2-2000, n. 361


 

 

Giurisprudenza:

La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile “ratione temporis” antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o più commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le società in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l’estinzione dell’associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-5-2018, n. 12528

 

L’articolo 161 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha semplificato l’intera materia del credito fondiario e, in particolare, ha escluso l’obbligo della notificazione del precetto disponendo che l’azione esecutiva può essere iniziata o proseguita anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, salva la facoltà del curatore di intervenire nell’esecuzione (articolo 41, primo e secondo comma), senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la banca e gli altri creditori (come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2004). In questo quadro, è anche venuto meno il potere della banca mutuante di notificare gli atti della procedura esecutiva nel Comune del luogo in cui ha sede, salvo che questo luogo non corrisponda al domicilio eletto dal debitore ai sensi dell’articolo 27 del codice civile. — Cass. III, sent. 18513 del 25-8-2006

 

In esecuzione di quanto disposto dall’art. 115 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, l’art. 1 del d.p.r. 31 marzo 1979, laddove stabilisce che l’Ente nazionale protezione assistenza sordomuti, e.n.s., ente pubblico di assistenza generica a struttura associativa, «continua a sussistere come ente morale perdendo la personalità giuridica di diritto pubblico ed assumendo quella di diritto privato», non importa l’estinzione del precedente ente pubblico e la creazione di un nuovo ente di diritto privato, bensì la continuazione dello stesso ente, come associazione privata fornita di personalità giuridica, che conserva la denominazione originaria e limita la sua attività alla realizzazione dei compiti di natura privatistica, conformemente agli interessi propri dei soggetti che compongono l’immutata struttura base associativa. Ne consegue che la permanente identità del detto ente, ancorché con personalità giuridica privata, comporta la prosecuzione del rapporto di locazione di un immobile ad uso ufficio, di cui lo stesso era precedentemente titolare in qualità di conduttore. — Cass. 16-11-87, n. 8379

 

Lo scioglimento di associazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, sia ancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l’estinzione dell’associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti. Alla definizione devono procedere gli organi ordinari dell’associazione – i quali rimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di “prorogatio”, conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei diritti dell’associazione – attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in via analogica, alla regolamentazione prevista dagli art. da 11 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delle associazioni riconosciute. – Cass. 07-07-1987, n. 5925

 

Con riguardo al provvedimento amministrativo che, ai sensi dell’art. 27 cod. civ., dichiari l’estinzione di una persona giuridica (nella specie, ospedale dei pellegrini di Carignano) e devolva i suoi beni ad altro ente, l’impugnazione proposta dal privato, per denunciare l’inapplicabilità della citata norma, essendo l’ente dichiarato estinto una fondazione priva di personalità, e far quindi valere il proprio diritto di proprietà, in qualità di fondatore, sui predetti beni, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto è rivolta a tutelare quella posizione di diritto soggettivo, a fronte di un atto della P.A. inidoneo a degradarlo in difetto del relativo potere, mentre resta ininfluente, al fine della giurisdizione, ogni questione attinente al fondamento nel merito della domanda, ovvero al divieto per il predetto giudice di emettere una pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato. — Cass. Sez. Un. 14-1-87, n. 187

 

L’art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, è applicabile per analogia nell’ipotesi che risulti accertato che due associazioni non riconosciute si sono unificate dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti, dell’organismo nato dalla unificazione. Cass. 67/583

 

Se una norma specifica non provvede compiutamente a disciplinare l’estinzione e la successione di una persona giuridica pubblica, tali fenomeni vengono regolati dai principi generali tratti, rispettivamente, dalle norme di diritto pubblico che regolano casi simili e analoghi; dalla disciplina contenuta negli articoli 27 e 34 del codice civile; dalle norme che regolano la successione mortis causa delle persone fisiche. — Cass. 3-10-59, n. 2642

 

Perché possa considerarsi estinta un’associazione, occorre che si verifichino congiuntamente la perdita dei beni, senza possibilità di recupero (non è sufficiente lo spoglio violento), e il venir meno dell’affectio societatis. — Cass. 21-6-56, n. 2223

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