Articolo 2700 codice civile
Efficacia dell’atto pubblico
L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Giurisprudenza:
Certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali – CTU – I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare un’istanza di ammissione di consulenza tecnica d’ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, nel rigettare la domanda proposta da un assicurato nei confronti della propria compagnia di assicurazione contro i rischi derivanti da malattia, aveva affermato che i certificati medici prodotti da parte attrice erano privi delle indagini diagnostiche e della documentazione clinica necessaria a provare … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-3-2023, n. 8536
Referto del pronto soccorso di ospedale pubblico – Natura – Atto pubblico assistito da fede privilegiata – Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 16-9-2022, n. 27288
Sanzioni amministrative irrogate dalla banca d’Italia – Prova della violazione commessa – Efficacia probatoria dei verbali ispettivi – Nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, l’onere della prova dell’illecito, gravante sull’organo di vigilanza, può essere soddisfatto con la produzione dei verbali ispettivi che, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 8-2-2022, n. 4006
Verbale di contravvenzione elevato nell’abito delle attività di prevenzione ed accertamento relative ai trasporti – Natura – Il personale ferroviario (nella specie, di Trenitalia s.p.a.) incaricato, nell’ambito della attività di di prevenzione ed accertamento delle infrazioni relative ai trasporti, del controllo dei biglietti di linea riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Ne consegue che il verbale di contravvenzione redatto durante dette operazioni è un atto pubblico dotato, quanto alla sua provenienza da chi l’ha formato, nonché alle dichiarazioni delle parti ed agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti esser avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, di efficacia probatoria privilegiata, contestabile, tanto ove ne sia dedotta l’alterazione, pur involontaria o dovuta a cause accidentali, quanto nel caso in cui si lamentino errori od omissioni di natura percettiva da parte del medesimo pubblico ufficiale, con la proposizione, nel giudizio di opposizione, della querela di falso. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-10-2021, n. 29580
Mandato alle liti – Autenticazione della sottoscrizione – Contestazione dell’autenticità della sottoscrizione – L’art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato – senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione – sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-10-2021, n. 29580
Procura speciale alla lite – L’art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato – senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione – sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-10-2021, n. 28004
Consulente tecnico d’ufficio – Verbale redatto dal CTU – Il consulente tecnico d’ufficio, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi ed alle parti per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa; peraltro, il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 12-10-2021, n. 27723
Notificazione – Dichiarazioni rese all’ufficiale giudiziario – In caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l’identità personale tra il destinatario indicato ed il consegnatario dell’atto medesimo è desumibile dalle dichiarazioni – penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 c.p. – rese da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 4-8-2021, n. 22225
Notificazione dell’istanza di fallimento – Individuazione della sede risultante dal registro delle imprese – Attività propria dell’agente notificatore attestata nella relata di notifica – Fede privilegiata – In tema di notificazione dell’istanza di fallimento, l’individuazione della sede del debitore risultante dal registro delle imprese, presso la quale, ai sensi dell’art. 15 l.fall., deve essere tentata la notificazione che non può essere eseguita presso l’indirizzo PEC del debitore, costituisce un’attività propria dell’agente notificatore, compiuta sulla base delle indicazioni contenute nella richiesta della parte istante, compresa tra le circostanze di fatto, riportate nella relata di notifica, munite di fede privilegiata; pertanto, ove la parte alleghi che, contrariamente a quanto attestato dall’ufficiale giudiziario, la notificazione sia stata tentata in un luogo diverso, è necessario che proponga querela di falso. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 23-7-2021, n. 21199
Verbale di immissione in possesso dell’espropriante – Il verbale di immissione in possesso dell’espropriante ha natura di atto pubblico, ed è pertanto fidefaciente e contestabile solo mediante querela di falso in ordine ai fatti constatati di persona dal pubblico ufficiale, e comunque, nella parte in cui descriva un accertamento svolto dal pubblico ufficiale, il verbale ha pur sempre un’attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo mediante una specifica prova contraria. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 31-12-2020, n. 30056
Notificazione a mezzo posta – Comunicazione di avvenuto deposito in giacenza (cad) – Smarrimento o distruzione – Duplicato – Natura – Atto pubblico – In tema di notifiche a mezzo posta, in applicazione analogica dell’art. 8 del d.P.R. n. 655 del 1982, riguardante l’avviso di ricevimento, in caso di smarrimento o distruzione della comunicazione di avvenuto deposito in giacenza per il caso di mancato recapito del plico al destinatario (cd. CAD), l’interessato può richiedere all’Ufficio postale il rilascio di un duplicato, il quale, al pari del duplicato dell’avviso di ricevimento, ha natura di atto pubblico, alla stessa stregua dell’originale, e fa piena prova, ai sensi dell’art. 2700 c.c., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l’agente postale attesta essere avvenuti in sua presenza, sicché il destinatario che intenda contestare l’avvenuta notificazione ha l’onere di proporre querela di falso nei confronti di detto atto. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 15-10-2020, n. 22348
Attestazioni del curatore fallimentare – Le attestazioni del curatore fallimentare, in quanto provenienti da un pubblico ufficiale, hanno valore di prova privilegiata ex art. 2700 c.c. quando abbiano per oggetto fatti da lui compiuti o che egli attesta essere avvenuti in sua presenza, ma non quando riguardino circostanze conosciute attraverso l’esame della documentazione dell’imprenditore dichiarato fallito, con la conseguenza che, ove l’Amministrazione finanziaria emetta un avviso di accertamento a seguito del disconoscimento di una nota di variazione intestata alla società fallita per fatture non pagate, anch’esse intestate alla società, le dichiarazioni del curatore fondate sull’esame di tali documenti non fanno piena prova del mancato pagamento. Cassazione Civile, Sezione 6-Tributaria, Ordinanza 12-10-2020, n. 21994
Atto notarile di compravendita – Indicazione da parte del venditore di avvenuto pagamento del prezzo contestualmente alla firma dell’atto – Natura – L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il “pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma del presente atto” non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell’art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione; quest’ultima nel rapporto tra le parti deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-9-2020, n. 20520
Contenuto della querela di falso – Errore materiale nel documento – Esclusione – La querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l’eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, ma si controverta soltanto su di un errore materiale incorso nel documento, la querela di falso non è ammissibile. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto necessaria la querela di falso ancorchè si trattasse semplicemente di far constare l’erroneità dell’indicazione nella relata di notificazione che, per mera svista, recava la data del 6 gennaio anziché quella del 6 febbraio). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 18-9-2020, n. 19626
Sanzioni amministrative – Violazione dei limiti di velocità rilevato tramite autovelox – Verbale di contestazione contenente l’indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva – Natura – Querela di falso – In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante “autovelox”, il verbale di costatazione costituisce atto pubblico; ne consegue che l’indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva in esso contenuta costituisce un’attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 18-6-2020, n. 11792
Atto pubblico – L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione non è assistito da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso – L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 72-bis in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva di crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conservando invece quella di atto processuale di parte. Consegue che l’attestazione ivi contenuta delle attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione) non è assistita da fede pubblica e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto avviene quando l’agente di riscossione esercita – d.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49, comma 3, – le funzioni proprie dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando il medesimo atto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9 novembre 2017, n. 26519