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Art. 2701 cc – Conversione dell’atto pubblico

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Articolo 2701 codice civile

Conversione dell’atto pubblico

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte, se è stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.


 

Accertamento tributario (nozione) – In genere detrazione iva e deducibilità costi – Regolarità delle scritture contabili – Necessità – Operazioni inesistenti – Deduzione di costi inerenti e detrazione di iva – Regolarità della documentazione contabile e delle fatture a fini iva – Necessità – Conseguenze – Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell’Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell’impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall’Amministrazione inesistenti, spetta a quest’ultima l’onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l’onere probatorio gravante sulla prima. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 11-12-2020, n. 28246

 

Responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale per l’emissione di un atto contenente falsità ideologica e responsabilità risarcitoria per l’emissione di un atto materialmente contraffatto – Querela di falso – Necessità – Esclusione – Ratio – Non è necessaria la querela di falso quando oggetto del giudizio è la responsabilità disciplinare del pubblico ufficiale autore dell’atto contenente una falsità ideologica o la responsabilità risarcitoria del soggetto cui si addebiti di avere confezionato un atto materialmente contraffatto, perché in questi casi non si tende a rimuovere l’efficacia probatoria del documento, ma si controverte esclusivamente sulla responsabilità disciplinare o risarcitoria dell’autore della falsità. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 22-6-2002, n. 9147