Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 2704 cc – Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

Richiedi un preventivo

Articolo 2704 codice civile

Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

La data di scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l’accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.


 

Giurisprudenza:

Esecuzione forzata – Quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento – Opponibilità – La quietanza di pagamento priva di data certa anteriore al pignoramento è inopponibile, ai sensi dell’art. 2704 c.c., al condomino che sottoponga ad espropriazione forzata ex artt. 543 ss. c.p.c. i crediti vantati dal debitore esecutato nei confronti del proprio condominio, essendo egli terzo estraneo al rapporto contrattuale dal quale origina l’oggetto del pignoramento; in ogni caso, tale quietanza, ove opponibile al condomino procedente, non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c., trattandosi di “res inter alios acta”, ma, quale prova atipica dal valore meramente indiziario, può essere liberamente contestata dal creditore e contribuisce a … continua a leggere   Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 9 luglio 2020, n. 14599

 

Certezza della data risultante da timbro postale – Condizioni – Nella scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, senza che sia necessario che l’inchiostro del timbro copra quello della … continua a leggere Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13920

 

Insinuazione allo stato passivo – Giudizio di opposizione allo stato passivo – Mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore – Rilevabilità d’ufficio – Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, in quanto fatto impeditivo all’accertamento del credito, è rilevabile anche d’ufficio dal giudice il quale deve segnalare la questione di fatto alle parti onde consentire la discussione; tuttavia l’omissione di tale segnalazione non determina la nullità della sentenza salvo che abbia vulnerato la facoltà di chiedere prove o di ottenere a tal fine una rimessione in termini. (Nella specie la S.C. ha ritenuto l’irrilevanza dell’omessa segnalazione della questione del difetto di data certa di una lettera di fideiussione, non … continua a leggere Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 6 luglio 2020, n. 13920

 

Insinuazione allo stato passivo – Contratto di leasing – Estratti conto bancari – “Data valuta” – In tema di insinuazione allo stato passivo, le “date valuta” risultanti dagli estratti conto bancari relativi al contratto di leasing, non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per … continua a leggere Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 4953

 

Insinuazione allo stato passivo – Ricognizione di debito – La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2431

 

Domanda di adempimento dell’obbligazione del terzo nei confronti dell’imprenditore poi fallito – Eccezioni proponibili dal terzo – Limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. – Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell’obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell’imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un’azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest’ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi; ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt. 2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l’art. 2709 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 21 novembre 2019, n. 30446

 

Accertamento dello stato passivo – Credito derivante da contratto non avente data certa – In sede di accertamento dello stato passivo del fallimento, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne discende che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto, mentre l’esistenza del contratto potrà essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27203

 

Riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa – La riproduzione del contenuto di un documento in un atto giudiziario avente data certa integra, a differenza della mera indicazione del documento nell’atto, un fatto atipico idoneo ad attribuire data certa al documento ai sensi dell’ultima parte dell’art. 2704, comma 1, c.c. (Fattispecie riguardante la riproduzione del contenuto di lettere riportanti il riconoscimento del debito in un ricorso per decreto ingiuntivo). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 23 ottobre 2019, n. 27192

 

Simulazione di un contratto di compravendita – La simulazione di un contratto di compravendita è opponibile al fallimento della parte acquirente, ma l’accordo simulatorio deve essere provato per mezzo di scrittura recante la controdichiarazione dotata di data certa, ex art. 2704 c.c., che ne dimostri tanto la formazione in data antecedente al fallimento, quanto il perfezionamento in epoca anteriore o coeva alla stipulazione dell’atto simulato, essendo irrilevante che il prezzo dichiarato nel contratto sia stato, o meno, in tutto o in parte pagato. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 9 agosto 2019, n. 21253

 

Revoca della sentenza di fallimento – In tema di revoca della sentenza di fallimento, qualora l’unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere la desistenza dovuta al pagamento del credito da quella non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione: in questo secondo caso la desistenza, quale atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, ove prodotta soltanto in sede di reclamo, al contrario, la desistenza conseguente all’estinzione dell’obbligazione fa venir meno la legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento se il pagamento risulti avvenuto in epoca antecedente a questa, con atto di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 14 giugno 2019, n. 16122

 

Contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento – Allorché agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, il curatore non rappresenta non la massa dei creditori, la quale pure si giova del risultato utile in tal modo perseguito, ma il fallito, spossessato, nella cui posizione giuridica egli subentra, e dei cui diritti si avvale. Ne deriva che, in tal caso, il curatore non è terzo e non può invocare l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni del contratto dissimulato intervenuto tra le parti sol perché il documento, recante la prova della simulazione relativa, è privo di data certa ex art. 2704 c.c. anteriore al fallimento. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto opponibile alla curatela la controscrittura, costituente la prova della simulazione relativa del contratto di appalto stipulato dall’imprenditore “in bonis”, di cui era stato chiesto l’adempimento, dissimulante in realtà una permuta, sul rilievo che, stante la posizione di non terzietà del curatore rispetto ai rapporti tra le parti contrattuali originarie, a nulla rilevasse la mancanza di data certa della detta controscrittura). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4312

 

Certezza della data di una fattura – Documenti di trasporto – Limiti – Poiché l’art. 2704 c.c. fa discendere la certezza della data della scrittura privata non autenticata rispetto ai terzi, oltre che dalla registrazione ovvero dagli eventi specificamente considerati dalla norma, anche dal verificarsi di un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento, la certezza della data di una fattura, nei riguardi del curatore fallimentare, non può essere desunta dai documenti di trasporto ad essa relativi, ove, a propria volta, non abbiano data certa e non siano quindi opponibili al fallimento. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1389

 

Interposizione fittizia di persona – In tema di interposizione fittizia di persona, la simulazione ha come indispensabile presupposto la partecipazione all’accordo simulatorio non solo dell’interposto e dell’interponente, ma anche del terzo contraente che deve dare la propria consapevole adesione all’intesa raggiunta tra i primi due soggetti assumendo i diritti e gli obblighi contrattuali nei confronti dell’interponente, ragion per cui la prova dell’accordo simulatorio deve avere ad oggetto la partecipazione del terzo all’accordo stesso con la conseguenza che, in caso di compravendita immobiliare, la domanda diretta all’accertamento della simulazione, ai fini della invalidazione del negozio simulato “inter partes”, non può essere accolta se l’accordo simulatorio non risulti da atto scritto, proveniente anche dal terzo contraente, mentre resta del tutto inidonea ai fini suddetti – ove sia stata già raggiunta la prova della controdichiarazione conclusa tra il solo interponente e l’interposto – l’acquisizione dell’ulteriore controdichiarazione integrativa scritta intercorsa, però, tra il solo interposto ed il terzo, al quale non abbia quindi partecipato anche l’interponente, da considerarsi terzo rispetto a tale scrittura, al quale non è, perciò, opponibile ai sensi dell’art. 2704 c.c., in difetto di idonea prova contraria. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 12 ottobre 2018, n. 25578

 

Accertamento dell’obbligo del terzo esecuzione presso terzi –  In sede di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato (sia nel giudizio a cognizione piena previsto dall’art. 548 c.p.c. fino al 31 dicembre 2012, sia in quello a cognizione sommaria oggi regolato dall’art. 549 c. p. c.), il creditore procedente, che non agisce in nome e per conto del proprio debitore bensì “iure proprio”, è terzo rispetto ai rapporti intercorsi fra il debitore esecutato e il “debitor debitoris”. Ne consegue che la quietanza di pagamento rilasciata dal debitore al terzo pignorato può essergli opposta solamente a condizione che abbia, ai sensi dell’art. 2704 c.c., data certa anteriore alla notificazione dell’atto di pignoramento. E comunque, quand’anche gli sia opponibile, trattandosi di “res inter alios acta”, la quietanza non gode del valore probatorio privilegiato di cui all’art. 2702 c.c. ma, avendo il valore probatorio meramente indiziario di una prova atipica, può essere liberamente contestata dal creditore procedente e contribuisce a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. (Nella fattispecie, la S.C. ha affermato, sulla base dei principi di cui in massima, che la quietanza di pagamento depositata presso il protocollo di un ente comunale lo stesso giorno della notifica del pignoramento, indicante una data di rilascio anteriore a tale giorno, non è opponibile al creditore, ma deve essere prudentemente apprezzata dal giudice anche alla luce della documentazione contabile da cui risulti l’effettivo pagamento delle somme quietanzate). – Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24867

 

Azione revocatoria fallimentare – In tema di revocatoria fallimentare, le “date valuta” risultanti dagli estratti conto bancari non sono idonee a provare il tempo in cui le relative operazioni sono state realmente effettuate sul conto, né a conferire data certa alle stesse, essendo nella prassi bancaria utilizzate dette date in maniera convenzionale per postergare il tempo di effettuazione dei versamenti ed antergare invece quello dei prelievi. – Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24137

 

IVA- Variazione in diminuzione dell’imposta ex art. 26 del d.p.r. n. 633 del 1972 – Presupposti – In tema di IVA, è onere del contribuente dimostrare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 per accedere al regime della variazione in diminuzione dell’imposta, tramite la corretta e completa registrazione delle operazioni, da cui emerga inequivocabilmente la corrispondenza tra le stesse, oppure, ove tale onere non possa essere così assolto, attraverso altri mezzi di prova nel rispetto delle regole generali ed in particolare dell’art. 2704 c.c., in forza del quale non è opponibile all’Amministrazione finanziaria una scrittura privata priva di sottoscrizione autenticata in data certa. – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Ordinanza 27 luglio 2018, n. 20035

 

Accertamento del passivo fallimentare – Mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore – In tema di accertamento del passivo fallimentare, la mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche d’ufficio dal giudice. – Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16404

 

Contratti bancari – Sottoscrizione del contratto – I contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall’art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 4 giugno 2018, n. 14243

 

Ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento – La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore è opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidità. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 20 aprile 2018, n. 9929

 

Accertamento del passivo fallimentare – Mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore – In sede di accertamento dello stato passivo, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma ciò non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne deriva che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto. (In applicazione del detto principio, la S.C. ha escluso che l’ammissione al passivo di un credito vantato da una banca in linea capitale e fondato su due linee di credito derivanti da scoperto di conto corrente e mutuo chirografario – entrambe documentate da contratti privi di data certa – implicasse l’implicito riconoscimento della piena opponibilità dei contratti stessi, ed ha quindi respinto il ricorso della banca opponente, che lamentava l’erroneità del decreto con cui il giudice delegato aveva escluso gli interessi ultralegali, ammettendoli invece al tasso legale). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 12 aprile 2018, n. 9074

 

Scrittura privata non autenticata – Valutazione da parte del giudice di merito – E’ rimesso al giudice di merito l’apprezzamento dei fatti, ove allegati dalla parte, in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi, non contenendo l’art. 2704 c.c. un’elencazione tassativa di tali fatti. (Nella specie, relativa ad insinuazione al passivo fallimentare di un credito per fornitura di merci documentato da cambiali, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso il credito dal passivo nonostante la certezza della data delle cambiali derivasse dall’atto di protesto compilato e sottoscritto dal notaio, ma non elevato “per mancanza timbro s.r.l.”). – Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 15 marzo 2018, n. 6462

 

Scrittura privata non autenticata – Valutazione da parte del giudice di merito – In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini della decisione circa l’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non di data certa, il giudice di merito, quando voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, ove sia dedotto un fatto diverso da quelli tipizzati nell’art. 2704 c.c. ha il compito di valutarne, caso per caso, la sussistenza e l’idoneità a stabilire la certezza della data del documento, con il limite del carattere obiettivo del fatto, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere, altresì, sottratto alla sua disponibilità. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto non consentito dimostrare la data certa di un contratto di mutuo, attraverso la prova del momento in cui il mutuante aveva erogato le somme al mutuatario). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 26 febbraio 2018, n. 4509

 

Scrittura privata non autenticata – Valutazione da parte del giudice di merito – In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall’art. 2704 c.c., al riguardo è irrilevante la data certa con riferimento alla documentazione (nella specie, inerente il relativo procedimento per decreto ingiuntivo e “time sheet”) prodotta al fine di provare non il titolo bensì lo svolgimento delle obbligazioni da esso derivanti. – Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile, Ordinanza 7 febbraio 2018, n. 2987

 

Accertamento del passivo fallimentare – Mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore – La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed ha natura giuridica di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20 novembre 2017, n. 27504

 

Accertamento del passivo fallimentare – Mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore – Prova per testi – In tema di insinuazione al passivo per crediti da forniture, la mancanza di data certa dei documenti attestanti la consegna della merce, non è di ostacolo all’ammissione della prova per testi ovvero all’ordine di esibizione di documenti, tesi a dimostrare un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l’anteriorità della fornitura rispetto alla dichiarazione di fallimento. – Corte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 2 novembre 2017, n. 26115

 

Accertamento del passivo fallimentare – Mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore – Prova mediante documentazione proveniente dalla società “in bonis” – In sede di accertamento dello stato passivo, ai fini dell’opponibilità al fallimento di un credito documentato con scrittura privata non avente data certa, mediante la quale voglia darsi la prova del momento in cui il negozio è stato concluso, il creditore può dimostrare la certezza della data attraverso fatti, quali che siano, equipollenti a quelli previsti dall’art. 2704 c.c., ivi compresa la documentazione proveniente dalla società “in bonis”, ove tale documentazione sia idonea allo scopo. (Nella specie, riguardante un contratto di licenza di marchio nel quale erano subentrate il creditore istante e la società “in bonis”, poi fallita, la S.C., in applicazione del suesposto principio, ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato rilievo, ai fini della certezza della data del contratto, alle scritture contabili e al bilancio della fallita, attestante l’uso del marchio, a una lettera inviata a mezzo fax dalla società concernente la ricezione delle fatture relative al credito insinuato e ad una richiesta di pagamento inviata con raccomandata riferita alle medesime fatture). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 9 ottobre 2017, n. 23582

 

Data risultante da timbro postale – In tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 5-10-2017, n. 23281

 

Giudizio instaurato dal Curatore per recuperare una somma dovuta al fallito – Eccezione dei terzi e applicabilità dell’art. 2704 c.c. – Il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicchè il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all’imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all’art. 2704 c.c. Ne deriva che, in caso di chiusura del fallimento per concordato fallimentare, l’assuntore che prosegua o intraprenda analoghe iniziative giudiziarie verso il terzo viene a trovarsi nella medesima posizione processuale che aveva o avrebbe avuto il curatore. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 31 maggio 2017, n. 13762

 

Certezza della data della redazione di un mandato di pagamento – La certezza della data della redazione di un mandato di pagamento può essere desunta solo dal documento formato per lo scopo della speciale funzione pubblica di certificazione, prevista dall’art. 2699 c.c. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 10 maggio 2017, n. 11459

 

Imposta di registro – Applicabilità nei confronti dell’amministrazione finanziaria dell’art. 2704 cc – Ai fini dell’imposta di registro, sulla base della normativa tributaria vigente l’Amministrazione finanziaria deve essere ricompresa nel concetto di terzo di cui all’art. 2704 c.c., in quanto titolare di un diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto di esso, sicché, nella valutazione dei beni trasferiti con scrittura privata non autenticata, deve farsi riferimento al momento in cui l’atto ha acquistato data certa e, quindi, ad esempio, alla data della sua registrazione o a quella della morte di uno dei sottoscrittori. – Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 24 marzo 2017, n. 7621

 

Data risultante da timbro postale – In tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest’ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perché la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un’attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte (nella specie, il curatore del fallimento) che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso, bastando a tal fine la prova contraria e non occorrendo il ricorso alla querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva negato che il timbro postale in spedizione a corso particolare a tergo dei contratti di apertura di credito in conto corrente e di finanziamento per anticipi all’esportazione, azionati dalla banca ricorrente, fosse idoneo a far ritenere certa la relativa data). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 2 marzo 2017, n. 5346

 

In genere accertamento dei fatti idonei ad attribuire certezza della data ad una scrittura privata – Incensurabilità in cassazione – L’accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell’art 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi, in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l’anteriorità – o, eventualmente, la posteriorità – della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata. – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 16 febbraio 2017, n. 4104

 

Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Regime applicabile – Delibera di distribuzione – Data certa – In tema d’imposta sul reddito delle persone giuridiche, al fine dell’individuazione del regime applicabile al credito d’imposta relativo agli utili accantonati a riserva e distribuiti ai soci, che, in base al d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, non è più pieno, ma ridotto a partire dal 30 settembre 2003, occorre far riferimento alla data certa, ex art. 2704 c.c., della relativa delibera, essendo la stessa invocata non quale mero fatto storico, ma quale fonte dei suoi effetti negoziali. (Così statuendo, la S.C. ha negato, nella specie, il credito d’imposta pieno atteso che la delibera di distribuzione degli utili, pur essendo stata adottata in data 29 settembre 2003, era stata registrata e, quindi, divenuta opponibile al Fisco, solo il successivo ottobre 2003). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 gennaio 2017, n. 1411

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *