Art. 2715. Copie di scritture private originali depositate
Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.
Giurisprudenza:
Copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici – Art. 2715 cc – Copie rilasciate dai notai – Efficacia probatoria – Il principio di cui all’art. 2715 c.c., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l’originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso – e, specificamente, prescindendo dal requisito del deposito – da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l’art. 1 del r.d.l. n. 1666 del 1937 (convertito dalla l. n 2358 del 1937) concede al notaio la facoltà di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 13 febbraio 2020, n. 3694
Copie autentiche estratte dal cancelliere di scritture private – Cambiali oggetto di sequestro penale – Le copie autentiche, estratte dal cancelliere, di scritture private (nella specie cambiali oggetto di sequestro penale) depositate presso gli uffici giudiziari, hanno la stessa efficacia delle scritture originali, essendo il cancelliere, a … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 4 marzo 2010, n. 5250
Attestazione di conformità di una copia all’originale – Efficacia del disconoscimento – L’attestazione di conformità all’originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l’efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 ottobre 2008, n. 25305
Copia fotostatica con attestazione notarile della conformità a documento esibito – Valore probatorio – La garanzia di certezza che deve assistere l’autenticazione delle copie impone che il pubblico ufficiale dichiari in modo espresso la conformità delle stesse all’originale, solo così potendosi acquisire la sicurezza che sia stato presentato l’originale della scrittura e che la copia sia conforme; ne consegue che alle copie fotostatiche può attribuirsi la stessa efficacia di quelle autentiche solo se vi sia attestazione, da … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 16 ottobre 2008, n. 25305
Sequestro di assegno bancario – Rilascio di copia autentica del titolo – Il sequestro di un assegno bancario da parte del giudice penale non costituisce impedimento, neppure di mero fatto, all’esercizio dei diritti cartolari, perché il legittimo portatore può, a norma dell’art. 343 cod. pen. chiedere il rilascio di copia autentica del titolo, copia che, per l’art. 2715 cod. civ., tiene luogo dell’originale ad ogni effetto. — Cass. 1-7-87, n. 5760
Copia fotostatica di scrittura privata rilasciata dall’ufficio del registro – La copia fotostatica di una scrittura privata, rilasciata dall’ufficio del registro con annotazione di conformità all’originale, ha efficacia probatoria pari all’originale medesimo, e, pertanto, ove prodotta in giudizio, si ha per riconosciuta in caso di mancanza di disconoscimento ai sensi dell’art. 215 n. 2 cod. proc. civ. — Cass. 10-3-83, n. 1788
Rilevanza probatoria delle copie informi esibite dalle parti nel giudizio civile – Sebbene facciano piena prova in giudizio soltanto le copie degli atti pubblici e delle scritture private spedite nelle forme di legge, il giudice del merito può attribuire rilevanza probatoria alle copie informi esibite dalle parti, quando riconosca, secondo una valutazione incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata, che esse corrispondono all’originale. — Cass. 17-2-79, n. 1063
Conformità tra copia ed originale – Onere probatorio – L’onere di provare la conformità tra copia (minuta o copia non autentica) ed originale di un documento, in caso di contestazione, fa carico sempre alla parte, che ha prodotto la copia e dichiara di volersene servire in giudizio. Tale prova può essere, peraltro, fornita anche a mezzo di presunzioni semplici. — Cass. 18-5-67, n. 1060
Copie di scritture private non rilasciate a norma dell’art. 2715 cc – Rilevanza probatoria – Alle copie di scritture private non rilasciate a norma dell’art. 2715 cod. civ. il giudice può attribuire o negare valore documentale a seconda che riconosca ovvero neghi o ritenga non provata la loro rispondenza all’originale. — Cass. 26-10-59, n. 3089