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Art. 2721 cc – Prova per testimoni dei contratti – Ammissibilità: limiti di valore

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Prova per testimoni dei contratti

Articolo 2721 codice civile

Ammissibilità: limiti di valore

La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell’oggetto eccede 2,58 euro.

Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.


 

Prova testimoniale in deroga al limite di valore di cui all’art. 2721, comma 1 c.c. – Condizioni

Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall’art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l’art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 6-7-2022, n. 21411

 

Tempestiva eccezione di inammissibilità della prova testimoniale

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall’art. 2721 c.c., non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimità. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-6-2022, n. 18971

 

Deroga al limite di valore – Diniego del giudice di merito – Obbligo di motivazione del diniego – Esclusione

In tema di prova testimoniale, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall’art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell’istanza di prova, trattandosi di mantenere quest’ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14-3-2022, n. 8181

 

Prova per testimoni del pactum fiduciae

In tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del “pactum fiduciae” è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento; al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l’applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto ammissibile la deposizione testimoniale del notaio in ordine alla provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto di un immobile, non essendo diretta a contrastare la qualità di acquirente risultante dal contratto e la formale intestazione del bene). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-3-2022, n. 7179

 

Procura “ad litem” e contratto di patrocinio

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura “ad litem” costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d’opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l’incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-3-2021, n. 8863

 

Contratti evocati solo come fatto storico incidente sulla decisione

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta “ad substantiam” o “ad probationem”, così come i limiti di valore previsti dall’art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l’esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 4-3-2021, n. 5880

 

Accordo o al contratto collettivo di lavoro

Il principio di libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto – salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell’art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 11-2-2021, n. 3542

 

Ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 cc – Potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità

L’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall’art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 11-2-2021, n. 3542