Articolo 2723 codice civile
Patti posteriori alla formazione del documento
Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l’autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.
Giurisprudenza:
Patti meramente chiarificatori del contenuto contrattuale – Ammissibilità della prova testimoniale
Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell’atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 20-1-2022, n. 1742
Lavoro subordinato – Recesso unilaterale orale – Prova per testimoni
Il principio di libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto – salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell’art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 11-2-2021, n. 3542
Contratto di agenzia concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991
Poiché per il contratto di agenzia concluso in data antecedente al d.lgs. n. 303 del 1991 non è richiesta la forma scritta né “ad probationem” né “ad substantiam”, il giudice di merito, ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 2723 c.c., può ammettere la prova per testimoni in ordine a fatti successivamente intervenuti a … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-2-2019, n. 6021
Inammissibilità della prova testimoniale ex artt. 2722 e 2723 cc – Onere di preventiva eccezione della parte interessata
L’inammissibilità della prova testimoniale, ai sensi degli artt. 2722 e 2723 cod. civ., derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall’esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l’eccezione d’inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all’atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., l’una eccezione, quella d’inammissibilità, non dovendo essere confusa con l’altra, quella di nullità, né potendo ad essa … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-9-2013, n. 21443
Pattuizione verbale modificativa della durata del contratto – Prova per testi
Rientra nella previsione dell’art. 2723 cod. civ. la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita; deve, pertanto, ritenersi ammissibile la prova testimoniale nei limiti del citato art. 2723 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-4-2013, n. 8118
Inammissibilità della prova per testi nei contratti – Rilevabilità d’ufficio – Esclusione
L’inammissibilità della prova per testi nei contratti, derivante dalla previsione della forma scritta “ad probationem”, non attiene all’ordine pubblico ma alla tutela d’interessi privati, per cui non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine previsto dall’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-3-2010, n. 7765
Procedimenti in materia di lavoro – Potere del giudice del lavoro di disporre d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile – Derogabilità dei requisiti di forma previsti dal codice per alcuni tipi di contratto – Esclusione
L’art. 421, comma secondo, parte prima, cod. proc. civ., nell’attribuire al giudice del lavoro la responsabilità ed il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti dal codice per alcuni tipi di contatto (sia “ad substantiam” che “ad probationem”), ma ai limiti fissati da detto codice alla prova testimoniale, in via generale, negli articoli 2721, 2722 e 2723 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 29-7-2009, n. 17614