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Art. 2729 cc – Presunzioni semplici

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Articolo 2729 codice civile

Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice , il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.


 

Giurisprudenza:

Azione revocatoria fallimentare

In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell’impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della “scientia decoctionis” trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 14-9-2022, n. 27070

 

Danno non patrimoniale – Pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato

In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l’assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. “danno in re ipsa”, che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allegazione o dimostrazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-8-2022, n. 25541

 

Accertamento tributario – Accertamento induttivo o sintetico accertamento induttivo

In tema di determinazione dei redditi di impresa delle persone fisiche, qualora il contribuente si sia già adeguato in precedenza ai ricavi previsti dagli studi di settore, in caso di contestazione del ricorso ad una percentuale di ricarico presuntiva applicata dall’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, il giudice tributario deve verificare la scelta dell’Amministrazione, in relazione alle censure prospettate, tenendo conto del fatto che gli studi di settore vanno preferiti ai parametri in sede di accertamento induttivo, attesa la natura più raffinata dei primi, desumibile dalla stessa normativa che li ha introdotti. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 18-8-2022, n. 24881

 

Accertamento tributario – Accertamento induttivo

In tema di accertamento tributario, ove la contabilità risulti formalmente regolare, ma si riveli intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, in applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 300 del 1973, l’Amministrazione finanziaria può desumere in via induttiva – sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – il reddito del contribuente, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, lasciando al contribuente l’onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione della correttezza delle proprie dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la decisione di merito, che aveva ritenuto legittimo l’accertamento induttivo del reddito d’impresa fondato, da un lato, sull’antieconomicità e sulla mancanza di documentazione riguardante i rilevanti costi apparentemente sostenuti pochi giorni prima della cessazione dell’attività e, dall’altro, sull’assenza di prova dell’inerenza di alcuni di essi, oltre che sulla palese irregolarità delle schede carburante). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 9-8-2022, n. 24578

 

Detrazione dell’IVA

In tema di detrazione dell’IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione dell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente; incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 9-8-2022, n. 24471

 

Appalto privato – Giornale lavori – Natura – Efficacia probatoria – Valenza indiziaria

In tema di appalto privato, il “giornale lavori”, ossia il brogliaccio che, compilato dall’assuntore, riporta la progressione dei lavori appaltati, configura una scrittura di natura privata, di provenienza unilaterale, operante nell’ambito del rapporto di appalto, la quale, pur non avendo piena efficacia probatoria, ha valenza indiziaria nei confronti dell’appaltante. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 5-8-2022, n. 24314

 

Morte di congiunti – Danno da perdita del rapporto parentale – Presunzione “iuris tantum”

L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l’altro in una città italiana diversa da quella della vittima). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-7-2022, n. 22397

 

Imposta di registro – Cessione di azienda – Prova indiretta

Ai fini della registrazione d’ufficio ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, la prova “indiretta” dell’esistenza di un contratto verbale di cessione di azienda può essere fondata sulla presunzione legale (art. 2728 c.c.) data da cambiamenti relativi alla ditta, all’insegna o alla titolarità dell’esercizio dell’impresa nonostante la continuazione della medesima attività commerciale nello stesso locale (o in parte di esso) oppure – senza che la stabile permanenza dei beni strumentali nei locali originari dell’impresa costituisca presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un effettivo trasferimento della titolarità dell’azienda – può essere desunta da indizi, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (ex art. 2729 c.c.), come tali idonei a dimostrare il trasferimento del complesso aziendale anche in caso di continuazione dell’impresa da parte del cessionario in altri locali. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 15-7-2022, n. 22327

 

Società di fatto – Mancanza della prova scritta del contratto di costituzione – La mancanza della prova scritta del contratto di costituzione di una società di fatto o irregolare (non richiesta dalla legge ai fini della sua validità) non impedisce al giudice del merito l’accertamento aliunde, mediante ogni mezzo di prova previsto dall’ordinamento, ivi comprese le presunzioni semplici, dell’esistenza di una struttura societaria; dovendosi, peraltro, ritenere necessaria, quanto ai rapporti tra i soci, una rigorosa valutazione del complesso delle circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di una attività imprenditoriale (quali il fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all’esercizio congiunto di un’attività economica, l’alea comune dei guadagni e delle perdite e l’affectio societatis, cioè il vincolo di collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi); essendo, per contro, sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale dei soci, ai sensi dell’art. 2297 c.c., l’esteriorizzazione del vincolo sociale, ossia l’idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all’esterno il ragionevole affidamento circa l’esistenza della società. Tali accertamenti, risolvendosi nell’apprezzamento di elementi di fatto, non sono censurabili in sede di legittimità, se sorretti da motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 20-03-2012, n. 4380