Revocatoria ordinaria – Condizioni
Articolo 2901 codice civile
Condizioni
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto.
L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Giurisprudenza:
Cessione di crediti a terzi – Prova – Produzione in giudizio dell’atto di cessione – Necessità – Esclusione – L’azione prevista dall’art. 2901 c.c., avente ad oggetto un atto di cessione di crediti a terzi, non deve essere provata necessariamente attraverso la produzione in giudizio dell’atto di cessione, ma in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori ceduti dell’avvenuta cessione, sia la condotta di non contestazione dell’avvenuta cessione da parte del convenuto nel giudizio revocatorio, atteso che la cessione, pur essendo un “atto negoziale”, in relazione alla domanda ex art. 2901 c.c. proposta per la sua … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-2-2023, n. 5736
Azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato – Estinzione del reato per prescrizione – Verifica dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. – In tema di azione revocatoria a tutela di un credito risarcitorio derivante da reato, per il cui esperimento è sufficiente l’esistenza di una ragione o aspettativa di credito scaturente dai fatti già posti a fondamento del procedimento penale, l’estinzione del reato per prescrizione non determina l’estinzione della pretesa risarcitoria ad esso correlata, atteso che quei medesimi fatti continuano a rilevare sul piano civilistico, avendo la parte civile diritto al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-2-2023, n. 4668
Alienazione di immobile e destinazione di parte del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti – Revoca dell’alienazione – Ammissibilità – È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore, anche se il relativo prezzo sia stato destinato, in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, non potendo tale circostanza ex se escludere la sussistenza dell'”eventus damni”. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, nel rigettare la domanda avanzata dal creditore ai sensi dell’art. 2901 c.c., aveva rilevato che il debitore aveva venduto il proprio immobile e utilizzato una parte del prezzo ricavato per … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 27-1-2023, n. 2552
Risarcimento del danno erariale – Azione revocatoria del pubblico ministero contabile – Giurisdizione della corte dei conti – L’azione revocatoria a tutela del credito da risarcimento del danno erariale, di cui all’art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016, può essere esercitata dal Pubblico Ministero contabile dinanzi alla Corte dei conti anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del credito suddetto, mostrandosi la diversa interpretazione – intesa a limitare, in tale evenienza, la sua legittimazione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria – contraria alla lettera e alla collocazione sistematica della norma (facente parte del Titolo II della Parte II, dedicato alle “Azioni a tutela del credito erariale”), nonché confliggente con la “ratio”, alla stessa … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 20-1-2023, n. 1881
Atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale – L’atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale è assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'”eventus damni”, tenuto conto della maggiore variabilità del valore della … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 16-9-2022, n. 27290
Legittimazione del curatore all’esercizio dell’azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile – La legittimazione all’esercizio dell’azione revocatoria di atti di disposizione patrimoniale compiuti a titolo personale dal socio illimitatamente responsabile compete anche al curatore del fallimento della società, poiché l’effetto recuperatorio utilmente perseguito va a vantaggio dell’intero ceto creditorio e non dei soli … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-2-2022, n. 3771
Atto di donazione compiuto da un pubblico dipendente – Giurisdizione della Corte dei Conti – L’azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei Conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’articolo 2901 c.c., dell’atto di donazione compiuto da un pubblico dipendente nei confronti del quale sono stati eseguiti accertamenti sfociati nell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, tanto più che la natura strumentale ed accessoria dell’azione revocatoria consente di non … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 22-10-2021, n. 29561
Fallimento società di persone – Azione esercitata dal curatore contro gli atti di disposizione del socio – Il curatore del fallimento della società di persone è legittimato ad esperire l’azione revocatoria contro gli atti di disposizione del socio illimitatamente responsabile fallito, atteso che, nonostante la massa del fallimento della società sia distinta da quella del socio, l’accrescimento del patrimonio di quest’ultimo in conseguenza dell’accoglimento dell’azione produce risultati positivi anche a favore dei creditori della società, il cui credito si intende dichiarato per intero nel fallimento del socio ed è, pertanto, indifferente che il curatore promuova l’azione spendendo il nome del solo fallimento sociale o, viceversa, del solo fallimento del socio, posto che, in … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 21-10-2021, n. 29284
Collusione tra il debitore alienante ed il terzo acquirente – Esclusione – Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, nè occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, invece richiesta qualora … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-10-2021, n. 28423
Eventus damni – In tema di azione revocatoria ordinaria, l’accertamento dell'”eventus damni” non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (La S.C. ha cassato la sentenza impugnata che erroneamente aveva affermato l’insussistenza dell'”eventus damni”, ritenendo, nella specie, in ragione della modesta entità del credito, che l’azione revocatoria non avrebbe potuto assolvere la sua funzione di garanzia patrimoniale immobiliare a vantaggio del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-9-2021, n. 26310
Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Esclusione – L’azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l’effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità “inter partes” dell’atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 23-9-2021, n. 25855
Azione proposta ex art. 702 bis cpc – In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell’instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l’espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell’atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell’impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell’atto con cui esso era introdotto costituiva la modalità “naturale” di proporre la domanda. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-9-2021, n. 24891
Revocatoria ordinaria e fallimentare – Mentre l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, con riguardo ad atto dispositivo di un bene, implica una mera declaratoria di inefficacia dell’atto stesso, che consente al creditore vittorioso di aggredire, con successiva esecuzione individuale, l’oggetto dell’atto revocato, l’accoglimento della revocatoria fallimentare, il quale si inserisce in una procedura esecutiva già in atto e caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori, non comporta soltanto l’acquisizione del bene alla massa attiva per il suo recupero alla funzione di garanzia ex art. 2740 c.c., ma conferisce anche al curatore – a cui compete, ai sensi dell’art. 31 l.fall., l’amministrazione del patrimonio del fallito, inclusi i beni sopravvenuti – il potere di apprensione del cespite per gestirlo nell’interesse della massa, oltre che per sottoporlo ad espropriazione. Cassazione Civile, Sezione 3,Ordinanza 3-8-2021, n. 22153
Divisione ereditaria – In relazione ai crediti sorti in dipendenza del rapporto di comunione (quale tipicamente il credito per il godimento esclusivo della cosa comune esercitato da uno solo dei comproprietari) poiché la legge (artt. 724 e 725 c.c.) consente ai compartecipi creditori il soddisfacimento del credito al momento della divisione, mediante prelevamenti in natura dai beni comuni, il comunista creditore, il quale abbia ottenuto la revoca per frode di un atto di disposizione della quota comune compiuto dal proprio debitore, può far valere il credito nel giudizio di divisione anche nei confronti dei cessionari, i quali debbono subire l’imputazione alla quota acquistata delle somme di cui era debitore il cedente in dipendenza del rapporto di comunione. Pertanto, il comunista che abbia vittoriosamente esperito l’azione revocatoria, al quale la cosa comune sia stata assegnata per intero in esito alla divisione, è tenuto a versare ai cessionari il conguaglio ridotto e commisurato alla minor quota spettante al cedente in conseguenza dell’imputazione del debito maturato per l’occupazione dell’immobile oggetto della stessa divisione. Cassazione Civile, Sezione 6-2,Ordinanza 20-7-2021, n. 20706
Comunione legale tra coniugi – Litisconsorzio – Esclusione – Nel giudizio intrapreso, ex art. 2901 c.c., verso uno dei coniugi in regime di comunione legale e riguardante un atto dispositivo compiuto da entrambi, non sussiste il litisconsorzio necessario dell’altro, atteso che l’eventuale accoglimento di tale azione non determinerebbe alcun effetto restitutorio, né traslativo, destinato a modificare la sfera giuridica di quest’ultimo, ma comporterebbe esclusivamente l’inefficacia relativa dell’atto in riferimento alla sola posizione del coniuge debitore e nei confronti, unicamente, del creditore che ha promosso il processo, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di disposizione. Cassazione Civile, Sezione 6-3,Ordinanza 1-7-2021, n. 18707
Fondo patrimoniale – Nel caso in cui l’azione revocatoria, diretta a far valere l’inefficacia dell’intero atto di costituzione di un fondo patrimoniale, trovi accoglimento limitatamente ai beni immobili di proprietà del debitore, senza che il creditore abbia specificato le ragioni in base alle quali le altre parti contraenti del fondo siano state convenute in giudizio, soltanto costui può essere ritenuto soccombente e condannato alla rifusione delle spese di lite. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, violando il principio della soccombenza, aveva condannato al pagamento delle spese di lite non soltanto il debitore ma anche le altre parti convenute, senza considerare che la condotta serbata dall’istituto di credito aveva costituito la ragione della loro costituzione in giudizio, non potendosi ritenere che fossero evocate come mere litisconsorti necessarie, circostanza che avrebbe consentito loro di restare estranee al giudizio). Cassazione Civile, Sezione 6-3,Ordinanza 24-6-2021, n. 18194
Doppia alienazione dello stesso immobile – Azione revocatoria – Presupposti – Qualora un immobile venga alienato in tempi successivi dallo stesso venditore a due diversi acquirenti, dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto, rendendolo così opponibile al primo, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l’azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), per l’accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza del secondo acquirente di pregiudicare le ragioni creditorie, ma è necessaria la prova della sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell’alienante, consistente nella … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-8-2020, n. 17807
Citazione introduttiva notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari – Interruzione della prescrizione – In un giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art. 354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 6 marzo 2020, n. 6390
Opposizione all’esecuzione – Vincolo di impignorabilità del bene oggetto di espropriazione – Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – Domanda riconvenzionale – Nel giudizio di opposizione all’esecuzione in cui sia dedotta l’esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell’atto negoziale posto a base dell’opposizione, sussistendo connessione, in relazione all’oggetto e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3697
Apertura della successione – Credito derivante dalla legittima – Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, il credito derivante dalla legittima, quale credito litigioso, sorge al momento dell’apertura della successione e non già quando … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-1-2020, n. 1593
Adempimento di un debito scaduto – L’adempimento di un debito scaduto, pur comportando una diminuzione della garanzia patrimoniale generale, non è soggetto a revoca, ai sensi dell’art. 2901, comma 3, c.c., perché, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, costituisce atto dovuto. Tale ultima disposizione, invece, non si applica, né in via di interpretazione estensiva né per analogia, nel caso di concessione di ipoteca per debito già scaduto, atteso che si tratta … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1414
Credito tributario – Ai fini dell’azione revocatoria, il credito tributario diviene liquido ed esigibile nel momento in cui si verificano i presupposti dell’imposizione, non assumendo rilevanza la successiva attività di accertamento della pubblica amministrazione in quanto strumentale alla verifica di un’obbligazione già sorta. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30737
Revocatoria ordinaria (azione pauliana) – Art. 2901 c.c. – Bene gravato da ipoteca – In tema di azione revocatoria ordinaria introdotta da creditore chirografario, ove l’atto dispositivo abbia ad oggetto un bene gravato da ipoteca, l’idoneità dello stesso ad integrare l'”eventus damni” va valutata in modo diverso a seconda che l’azione esecutiva sia stata o meno già introdotta. Nel primo caso, infatti, occorre verificare la concreta possibilità di soddisfazione del creditore chirografario nel potenziale conflitto con quello ipotecario, avuto riguardo all’entità della garanzia reale; nell’altro, invece, è sufficiente una prognosi futura sul rischio … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 26 novembre 2019, n. 30736
Figli minori – Scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare – In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l’azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 22 novembre 2019, n. 30517
Atto di costituzione del vincolo sui beni ai sensi dell’art. 2645-ter c.c. – L’atto di costituzione del vincolo sui propri beni ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., benché non determini il trasferimento della loro proprietà né la costituzione su di essi di diritti reali in senso proprio, è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori, ha effetti connotati dal carattere della “realità” in senso ampio, essendo oggetto di trascrizione, ed è conseguentemente idoneo a pregiudicare le ragioni creditorie, come nelle … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 15 novembre 2019, n. 29727
Accordi di separazione personale fra i coniugi contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili – Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti reciproche attribuzioni patrimoniali e concernenti beni mobili o immobili, rispondono, di norma, ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di separazione consensuale che svela una sua tipicità propria la quale, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della gratuità, in ragione dell’eventuale ricorrenza, o meno, nel concreto, dei connotati di una sistemazione solutorio-compensativa più ampia e … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 25 ottobre 2019, n. 27409
Azione revocatoria promossa avverso un atto di disposizione compiuto da un socio accomandatario di una s.a.s., non preceduto da azione revocatoria nei confronti della società – Qualora il debitore tenuto in via sussidiaria compia atti di disposizione del patrimonio, l’esercizio dell’azione revocatoria ad opera del creditore non presuppone la previa proposizione dei rimedi conservativi del credito nei confronti del debitore obbligato in via principale, in quanto il requisito della sussidiarietà dell’obbligazione attiene alle modalità di esperimento dell’azione esecutiva ed è invece irrilevante in relazione all’azione revocatoria ordinaria, i cui effetti sono limitati dalla sola declaratoria di inopponibilità dell’atto impugnato verso il … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 16 ottobre 2019, n. 26261
Requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore – In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 5 settembre 2019, n. 22161
Atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita – In materia di azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto da società di capitali successivamente dichiarata fallita, il curatore, al fine di dimostrare la sussistenza dell'”eventus damni”, ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo fallimentare; la sussistenza, al tempo del compimento del negozio, di una situazione patrimoniale della società che mettesse a rischio la realizzazione dei crediti sociali … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 19 luglio 2019, n. 19515
Trasferimento della proprietà di un bene in adempimento dell’obbligo di mantenimento – Ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2901 c.c., per stabilire se il trasferimento immobiliare posto in essere da un coniuge in favore dell’altro in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale costituisca atto solutorio dell’obbligo di mantenimento, assume rilevanza la disparità economica tra i coniugi, la quale deve essere dedotta non solo dalla valutazione dei redditi, ma da ogni altro elemento di carattere economico, o suscettibile di apprezzamento economico, idoneo ad incidere sulle condizioni delle parti. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva qualificato come oneroso l’atto con il quale il marito, nell’ambito della separazione consensuale, aveva trasferito la propria quota di comproprietà sull’immobile adibito a casa coniugale alla moglie, senza, tuttavia, verificare se quest’ultima avesse titolo per il mantenimento e senza tenere conto di quale sarebbe stata la situazione patrimoniale del marito all’esito della separazione, considerato che la moglie aveva già percepito la metà dei risparmi comuni, dei titoli azionari ed obbligazionari acquistati da entrambi i coniugi durante il matrimonio e risultava già comproprietaria dell’altra quota dell’immobile adibito a residenza familiare). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 4 luglio 2019, n. 17908
Condizioni e presupposti – In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato. – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221
Eventus damni – Configurabilità – Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria (cd. “eventus damni”) ricorre non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l’onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all’atto dispositivo). – Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile, Ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221
Azione revocatoria ordinaria promossa dal creditore dell’alienante ove trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente – Il divieto di azioni esecutive individuali posto dall’art. 51 l.fall. non osta alla procedibilità dell’azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore dell’alienante, ove la domanda ex art. 2901 c.c. sia stata trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento dell’acquirente perché altrimenti il creditore dell’alienante, pur trovandosi nella condizione di poter opporre l’azione proposta alla massa, ai sensi dell’art. 45 l.fall., resterebbe privo della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e l’atto fraudolento gioverebbe ai creditori dell’acquirente fallito per il sol fatto che a questi si è sostituito il curatore; il vittorioso esperimento dell’azione revocatoria ordinaria, trascritta anteriormente alla data di fallimento dell’acquirente, non abilita, tuttavia, il creditore dell’alienante non fallito a promuovere l’esecuzione sui beni compravenduti ma lo colloca in posizione analoga a quella del titolare di un diritto di prelazione e gli consente di conseguire, in sede di ricavato della vendita del bene, la separazione della somma corrispondente al suo credito verso l’alienante, per esserne soddisfatto in via prioritaria. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 maggio 2019, n. 14892
Modificazioni della domanda con altra di natura risarcitoria – La modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso. (Nella specie, in un giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale, la S.C. ha ritenuto non ammissibile la sostituzione dell’originaria domanda tesa a conseguire la declaratoria di inefficacia dell’atto di cessione di un credito avente titolo negoziale, con altro di natura risarcitoria derivante da illecito aquiliano, tenuto conto che il credito su cui l’attrice mirava a basare la proposta azione revocatoria era non solo diverso per titolo da quello originario ma anche connotato da un incerto collegamento con la vicenda già posta all’esame dell’adito giudice). – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14369
Estinzione della società alienante per cancellazione – Integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci – In tema di azione revocatoria, il creditore che agisca in giudizio evocando, come litisconsorti necessari, la società debitrice alienante e quella acquirente ha diritto ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soci di quest’ultima al fine di conseguire un titolo esecutivo, per un credito insorto “pendente societate”, anche dopo la sua estinzione, ove il contraddittorio sia stato instaurato correttamente nei confronti di entrambe le società ma quella alienante si sia estinta con cancellazione dal registro delle imprese anche in data antecedente alla notifica dell’atto di citazione. I soci, difatti, succedono alla società estinta e assumono la veste di legittimati passivi, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti nel corso dell’attività e nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione od illimitatamente; conseguentemente, il giudice, ove verifichi l’estinzione di una delle società litisconsorti, è tenuto, in ogni stato e grado del giudizio, a fissare un termine per la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soci. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 maggio 2019, n. 13593
Azione revocatoria fallimentare – Nozione di danno – Nell’azione revocatoria fallimentare, a differenza di quella ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione perché il pregiudizio alla massa – che può consistere anche nella mera lesione della “par condicio creditorum” o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti – è presunto in ragione del solo fatto dell’insolvenza; si tratta, peraltro, di presunzione “iuris tantum” che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l’onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste. – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 15 maggio 2019, n. 13002
Interruzione della prescrizione anche nei confronti del litisconsorte – In un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 novembre 2011, n. 23068
Litisconsorzio necessario – Integrazione del contraddittorio – Interruzione della prescrizione
Nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell’art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 22 aprile 2010, n. 9523
Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto è litisconsorte necessario in tutte le controversie in cui si chieda al giudice una pronuncia che incida direttamente e immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incide direttamente e immediatamente sulla validità ed efficacia del contratto. Pertanto, in riferimento all’azione revocatoria esperita, ai sensi sia dell’art. 66 che dell’art. 67 legge fall., in favore del disponente fallito, non sussiste un ipotesi di litisconsorzio necessario, poiché detta azione non determina alcun effetto restitutorio né traslativo, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto alla massa, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’atto di alienazione. — Sez. Un., sent. 9660 del 23-4-2009
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un’apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore (nella specie, la costituzione in fondo patrimoniale degli unici beni immobili di sua proprietà) successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (“scientia damni”) ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento; l’insorgenza del credito va infatti apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. — Cass. III, sent. 8680 del 9-4-2009
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 cod. civ.. Nell’ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito – in coerenza con la funzione propria dell’azione revocaria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori – deve considerarsi ricompresa la fideiussione. — Cass. III, sent. 24757 del 7-10-2008
È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata. In tale azione, la cognizione del giudice deve riguardare anche il contenuto obbligatorio degli accordi separativi, anche quando sia stato espressamente impugnato soltanto il contratto di cessione immobiliare. — Cass. III, sent. 11914 del 13-5-2008
Non sono soggetti a revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e, quindi, anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto, essendo la stipulazione del negozio definitivo l’esecuzione doverosa di un «pactum de contrahendo» validamente posto in essere («sine fraude») cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha confermato la sentenza impugnata di rigetto della domanda ex art. 2901 cod. civ. proposta in relazione ad un contratto di vendita di un immobile stipulato in esecuzione di un precedente contratto preliminare, evidenziando che la verifica della sussistenza dell’«eventus damni» va compiuta con riferimento alla stipulazione definitiva mentre il presupposto soggettivo del «consilium fraudis» va valutato con riferimento al contratto preliminare). — Cass. III, sent. 9970 del 16-4-2008
L’azione revocatoria ordinaria può essere validamente proseguita dal singolo creditore, anche dopo il fallimento del debitore, in quanto la sopravvenuta legittimazione del curatore non ha carattere esclusivo e non determina l’improseguibilità dell’azione individuale. Pertanto, in caso di sopravvenuto fallimento del debitore dopo la sentenza di primo grado e di mancata costituzione del curatore nel giudizio d’appello, il creditore può, comunque, ottenere la declaratoria d’inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale e soddisfare il proprio credito mediante l’espropriazione forzata del bene oggetto della pronuncia. — Cass. III, sent. 5272 del 28-2-2008
I fallimenti della società e dei soci illimitatamente responsabili, nonostante l’unicità della sentenza dichiarativa e degli organi della curatela e del giudice delegato, costituiscono procedure autonome, poichè si riferiscono a centri diversi di imputazione giuridica degli effetti di tale sentenza, stabilendo gli artt. 147 e 148, legge fall., la distinzione tra i patrimoni della società e dei soci, nonchè delle situazioni attive e passive riferibili alla prima ed ai secondi; pertanto, il curatore è legittimato a stare in giudizio quale organo del fallimento sociale o di ciascuno dei soci, a seconda della riferibilità della controversia all’uno o agli altri e, qualora subentri in un’azione revocatoria avente ad oggetto un atto compiuto dalla società ed agisca in qualità di organo del fallimento sociale ma altresì dei soci, deve attuare, ove processualmente tenuto, il contraddittorio con esplicito riferimento al fallimento di entrambi. — Cass. I, sent. 26177 del 13-12-2007
L’azione revocatoria promossa dal Procuratore regionale della Corte dei conti davanti alla relativa Sezione giurisdizionale per la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto di donazione compiuto da un pubblico dipendente nei confronti del quale sono stati eseguiti accertamenti sfociati nell’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo-contabile, spetta — ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che in tal senso ha interpretato l’art. 26 del regolamento di procedura di cui al r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 — alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. La natura strumentale ed accessoria dell’azione revocatoria consente, del resto, di non ritenerla estranea alla materia della contabilità pubblica che l’art. 103, secondo comma, Cost. riserva, come giudice naturale, alla cognizione della Corte dei conti. — Cass. Sez. Un., ord. 22059 del 22-10-2007
L’accertamento che scaturisce dalla decisione di accoglimento della revocatoria in presenza di una situazione in cui il credito a favore del quale si vuole conservare la garanzia patrimoniale è litigioso, è nella sostanza un accertamento di inopponibilità dell’atto dispositivo al creditore che, per lo stesso carattere strumentale della revocatoria rispetto alla conservazione della garanzia patrimoniale, ha natura condizionale, nel senso che, qualora successivamente il creditore veda negata la sua qualità, i suoi effetti sostanzialmente si risolvono, in quanto viene meno la possibilità di realizzazione degli effetti di detto accertamento, cioè la possibilità per il creditore di esercitare la garanzia patrimoniale sui beni oggetto del negozio oggetto della revocatoria. Ciò, perché il creditore, in ragione del mancato riconoscimento del credito, si vede negata la situazione giuridica in funzione della quale avrebbe potuto esercitare la detta garanzia. Ne consegue che, se alla sentenza sulla revocatoria fosse conseguita una condanna nelle spese, rispetto ad esse maturerebbe una situazione di configurabilità di un’obbligazione di restituzione, che bene legittimerebbe sia il debitore sia i terzi che si sono visti dichiarare inefficace ed inopponibile l’atto e siano stati condannati alle spese giudiziali della revocatoria, a ripetere quanto corrisposto a tale titolo e, ove, la condanna nelle spese fosse in corso di esecuzione a dedurre il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza del credito come fatto risolutivo dell’efficacia della sentenza sulla revocatoria e, quindi, della relativa condanna nelle spese.(Principio affermato dalla Suprema Corte in sede di regolamento di competenza nel censurare un provvedimento di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di revocazione per la pendenza dell litesul credito). — Cass. III, ord. 19289 del 14-9-2007
Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 (cui si applica l’art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990) l’eccezione riconvenzionale può essere formulata per la prima volta in grado di appello, anche allorché sia dedotto un effetto costitutivo, salvi i casi in cui l’azione costitutiva abbia carattere necessario (ossia quelli in cui l’effetto giuridico dell’azione deve necessariamente verificarsi per via giudiziale, non potendo realizzarsi anche attraverso un accordo tra le parti), come nel caso della revocatoria, ordinaria o fallimentare, di una garanzia reale. (Nella fattispecie, relativa a giudizio di opposizione a stato passivo, la S.C. ha escluso l’ammissibilità dell’eccezione di revoca di un’ipoteca, ai sensi dell’art. 67 legge fall. dedotta dal curatore per la prima volta in grado di appello). — Cass. I, sent. 18312 del 30-8-2007
L’azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l’una all’altra, senza che la possibilità di esercizio dell’una precluda la proposizione dell’altra. L’unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all’altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è l’attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una «species iuris» piuttosto che l’altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell’eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l’ulteriore richiesta. — Cass. III, sent. 17867 del 22-8-2007
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del «consilium fraudis» per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con cui era stato correttamente ritenuto integrato il suddetto elemento soggettivo in un caso di donazione avente per oggetto la quota dell’unico immobile residuo ancora nel patrimonio del disponente, stipulata a favore del figlio dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del debitore, che ne aveva accertato l’obbligo di pagamento di rilevanti somme a favore del creditore). — Cass. III, sent. 17867 del 22-8-2007
In tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell’atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto i presupposti dell’»actio pauliana» in caso di stipula da parte dei due coniugi con un terzo, allorchè due costituenti su tre già avevano rilasciato fidejussione per le obbligazioni bancarie assunte da una società in perdita, poi dichiarata fallita, mentre l’atto era successivo di undici anni al matrimonio, osservando che se, quanto all’»eventus damni» è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, per l’elemento soggettivo — trattandosi di costituzione di fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito — la «scientia damni» non è esclusa dall’invocazione di un generico interesse della famiglia, poichè non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 cod. civ. per far fronte ai relativi bisogni). — Cass. III, sent. 17418 del 8-8-2007
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini dell’integrazione dell’elemento oggettivo dell’ «eventus damni», la cui sussistenza il curatore deve provare, non è necessario che l’atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell’atto dispositivo e non a quella futura dell’effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto conforme a diritto la valutazione della Corte di merito, secondo la quale l’atto di compravendita di immobile, pur provocando una variazione qualitativa del patrimonio, rappresentava, per un’impresa sociale di costruzioni di immobili, lineare espressione dell’attività). — Cass. I, sent. 16986 del 1-8-2007
In tema di azione revocatoria, condizione essenziale della tutela in favore del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità non è necessario che sussista già un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall’atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l’esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio per motivazione insufficiente la sentenza impugnata, ha negato che potesse ravvisarsi tale condizione in un caso di domanda proposta dal coniuge che aveva solo chiesto, in sede di giudizio di separazione, senza però ottenere un corrispondente e definitivo provvedimento del tribunale, di divenire assegnatario della casa coniugale contro l’acquirente dell’immobile venduto dal coniuge, già titolare dello stesso, al fine di inibire all’acquirente di chiederne la consegna, non potendo, oltretutto, il «consilium fraudis» fondarsi esclusivamente sulla consapevolezza della derivazione del danno dal trattarsi di diritto all’abitazione della casa coniugale sorto con il matrimonio e la nascita di una figlia). — Cass. III, sent. 15880 del 17-7-2007
In tema di negozio costitutivo del fondo patrimoniale proveniente da entrambi i coniugi, sussistono i presupposti, trattandosi di atto a titolo gratuito, per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., poiché con l’azione revocatoria ordinaria viene rimossa, a vantaggio dei creditori, la limitazione alle azioni esecutive che l’art. 170 cod. civ. circoscrive ai debiti contratti per i bisogni della famiglia. Per la gratuità dell’atto (nella specie costitutivo di fondo patrimoniale con riguardo ad un immobile e stipulato in data posteriore al protesto di un assegno bancario) a determinare l’»eventus damni» è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, mentre sotto il profilo dell’elemento soggettivo è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (»scientia damni»), ovvero la previsione di un mero danno potenziale. — Cass. III, sent. 15310 del 7-7-2007
L’azione revocatoria del danneggiato nei confronti degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall’autore di un reato dopo la sua commissione non richiede necessariamente che si sia giunti ad una dichiarazione di colpevolezza in sede penale; pertanto, nel caso in cui il giudizio penale sia stato dichiarato estinto per morte del reo, tale azione può essere proseguita in sede civile nei confronti degli eredi dell’imputato. — Cass. II, sent. 13972 del 14-6-2007
L’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall’atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l’atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l’effetto tipico di determinare l’inefficacia dell’atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l’azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte di appello che, nell’accogliere l’azione revocatoria avverso le donazioni compiute dal debitore in favore dei propri eredi legittimi, aveva ritenuto che i beni donati non fossero mai usciti dal suo patrimonio e che, pertanto, una volta aperta la sua successione, i donatari, mantenendone il possesso senza avvalersi del beneficio dell’inventario, avessero manifestato la volontà di accettare l’eredità). — Cass. II, sent. 13972 del 14-6-2007
Nel giudizio ex art. 2901 cod. civ. è sufficiente al creditore procedente l’allegazione d’un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d’un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria; la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. — Cass. II, sent. 12849 del 1-6-2007
La rinuncia o il mancato esercizio del diritto di opzione relativo all’aumento di capitale di una società non è suscettibile di revoca, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., al fine di consentire al creditore di sostituirsi al debitore nell’esercizio dell’opzione stessa, perché effetto della revoca è la declaratoria di inefficacia dell’atto revocato e il conseguente assoggettamento del bene oggetto della rinuncia all’azione esecutiva. La revoca è tuttavia consentita quando l’opzione costituisce un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato, e in questo caso l’azione esecutiva dovrà svolgersi nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 2480 cod. civ. (ora art. 2471, a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal d.lgs. n. 6 del 2003). Di conseguenza, nell’ambito della disciplina della società a responsabilità limitatala la revoca è subordinata alla dimostrazione che il diritto di opzione sia suscettibile di alienazione secondo la legge di circolazione delle quote stabilita dallo statuto sociale. — Cass. I, sent. 10879 del 11-5-2007
In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevandone la logicità e l’adeguatezza della relativa motivazione, con la quale, per un verso, era stato correttamente affermato che gravava sul debitore l’onere della prova della propria possibilità di garantire idoneamente il credito della banca che aveva agito in revocatoria per la declaratoria dell’inefficacia di una cessione di una quota parziale della nuda proprietà di un immobile effettuata dallo stesso debitore al coniuge e, per altro verso, aveva congruamente esposto, a riprova del «consilium fraudis», una situazione paradigmatica di intesa tra i contraenti diretta a vanificare la garanzia del credito del terzo). — Cass. III, sent. 7767 del 29-3-2007
In tema di azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell’azione dall’art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod. civ., consiste nella conoscenza generica del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell’unico bene immobile di proprietà del debitore, l’esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di questi dell’azione pauliana, possono ritenersi «in re ipsa»: in questo caso, incombe sul debitore, e non sul creditore, l’onere probatorio di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. — Cass. II, sent. 7507 del 27-3-2007
In tema di azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod. civ.), proposta dal promittente-acquirente in riferimento al contratto di compravendita con il quale il promittente-vendiore ha alienato il bene oggetto del preliminare ad un diverso soggetto e sul presupposto che detto contratto sia pregiudizievole della garanzia per il credito da risarcimento del danno per inadempimento del preliminare, la prova che l’acquirente dell’immobile era a conoscenza dell’avvenuta stipula del precedente contratto preliminare, da sola, non permette di ritenere dimostrata la sussistenza del «consilium fraudis». — Cass. III, sent. 6962 del 22-3-2007
In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni) , ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di «facere» infungibile). — Cass. III, sent. 3470 del 15-2-2007
In tema di azione revocatoria ordinaria, la posizione del creditore ha natura di diritto potestativo, al quale pertanto non corrisponde l’obbligo di un soggetto a una prestazione una la mera posizione di soggezione all’iniziativa altrui; ne consegue che non è configurabile l’esistenza di un atto interruttivo del decorso della prescrizione diverso dalla domanda giudiziale. — Cass. II, sent. 3379 del 15-2-2007
Nell’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, se non rileva — come in genere nella revocatoria ordinaria — una mera diminuzione della garanzia patrimoniale, ove non ne consegua un’insufficienza del patrimonio del debitore a soddisfare i creditori, rileva, tuttavia, ogni aggravamento della insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia predetta. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la decisione dei giudici di merito di accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria relativa alla cessione di un credito destinata all’estinzione di debiti del cedente, poi fallito, verso il cessionario). — Cass. I, sent. 1759 del 27-1-2006
In tema di sospensione necessaria del processo, non ricorrono i presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ. nel rapporto tra il giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare proposta contro l’acquirente di un immobile già di proprietà del fallito e l’opposizione all’esecuzione promossa da un terzo che abbia iscritto ipoteca sul medesimo bene; infatti, non solo non ricorre l’identità tra i soggetti, ma, per aversi pregiudizialità-dipendenza, l’azione pregiudiziale dovrebbe avere effetti restitutori, mentre il soggetto nei cui confronti è stata promossa l’esecuzione da parte del terzo non perde, a seguito di accoglimento dell’azione revocatoria, la titolarità del bene in se, ne il terzo il titolo per agire su tale bene. — Cass. I, ord. 1740 del 26-1-2007
In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente — prevista quale condizione dell’azione dall’art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. — consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d’altra parte, il requisito della «scientia damni» può essere provato per presunzioni. (Nella specie, la sentenza impugnata, nell’escludere la consapevolezza, da parte dell’acquirente, del pregiudizio arrecato dalla compravendita, aveva dato rilevanza decisiva alla rinuncia dei creditori ad iscrivere, ai sensi dell’art. 2817 cod. civ., ipoteca legale sui beni dei debitori a garanzia del diritto al conguaglio nei loro confronti maturato in virtù di atto di divisione; la S.C. ha cassato la decisione sul rilievo che, mentre la rinuncia all’ipoteca legale poteva rispondere ad esigenze diverse, come quella di facilitare i debitori, stretti congiunti dei creditori, i giudici di appello non avevano esaminato una serie di elementi, che — attraverso la valutazione del comportamento tenuto dall’acquirente — avrebbero consentito di verificarne la consapevolezza o meno del pregiudizio arrecato ai creditori dall’atto di disposizione). — Cass. II, sent. 1068 del 18-1-2007
Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria; ne consegue che, avendo l’«actio pauliana» la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, a determinare l’«eventus damni» è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile (nel caso l’unico) di proprietà dei coniugi, in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto, che nell’azione esecutiva l’eccepisca, fornire la prova. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione del debito (nel caso, l’obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (»scientia damni»), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore («consilium fraudis») né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo. — Cass. III, sent. 966 del 17-1-2007
Con riguardo ad atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901, secondo comma, cod. civ., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito — con conseguente inapplicabilità dell’art. 64 legge fall. (salva la revocabilità «ex» art. 67, secondo comma, della legge stessa) —, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte — in fattispecie nella quale i giudici d’appello avevano ritenuto applicabile l’art. 67, primo comma, legge fall. in un caso di pegno concesso a garanzia di un’operazione di finanziamento estero in un’operazione di credito industriale, sul rilievo che tra la concessione della garanzia e la controprestazione non vi era rapporto di corrispettività, ed anzi vi era notevole sproporzione, indice dell’anormalità dell’atto — ha cassato la sentenza impugnata, perché essa non aveva considerato, da un lato, che il pegno era stato concesso a fronte della riattivazione del finanziamento, la cui erogazione era stata in un primo momento sospesa, e, dall’altro, che il rapporto di corrispettività va valutato avendo riguardo non all’utile che il garante ricava dalla concessione della garanzia, ma alla prestazione del creditore garantito a fronte della garanzia stessa). — Cass. I, sent. 26933 del 15-12-2006
Presupposto per l’applicabilità della disciplina della revocatoria ordinaria alla costituzione di ipoteca contestuale a una operazione di mutuo fondiario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l. fall. e 2901 cod.civ., è l’inopponibilità alla massa fallimentare del contratto di mutuo. Ne consegue che, qualora il credito fondato su un contratto di mutuo fondiario sia stato ammesso allo stato passivo fallimentare, deve necessariamente riconoscersi anche l’ipoteca contestualmente costituita, la quale non può, quindi, essere revocata. (Nella specie, il giudice del merito aveva dichiarato la simulazione relativa di un contratto di mutuo fondiario, riguardante soggetto in seguito fallito, e revocato ex artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. la ipoteca costituita nello stesso atto, sotto il profilo che il vero intento delle parti fosse stato quello di creare una nuova garanzia a difesa di crediti pregressi della banca per saldo passivo di conto corrente pagati con la somma mutuata, che, tuttavia, era stata ammessa al chirografo nel passivo del fallimento.) — Cass. I, sent. 23669 del 6-11-2006
In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.Pertanto, prestata la fideiussione a garanzia di un credito preesistente, l’atto di donazione successivamente compiuto dal fideiussore è soggetto all’azione revocatoria in presenza soltanto del requisito soggettivo della «scientia damni», cioè della consapevolezza, da parte del medesimo, di arrecare pregiudizio al creditore, e — trattandosi di atto non oneroso — senza che risulti neppure la consapevolezza del terzo; d’altra parte, la verifica dell’eventus damni» deve essere compiuta con riferimento esclusivamente alla consistenza patrimoniale e alla solvibilità del fideiussore e non a quella del debitore garantito. (Nella specie, la S.C., nell’escludere che il creditore dovesse fornire la prova anche della dolosa preordinazione dell’atto, ha ritenuto irrilevante che i crediti vantati dalle banche,a favore delle quali era stata in precedenza prestata la garanzia,fossero derivati da affidamenti concessi al debitore in epoca successiva all’atto di liberalità compiuto dal fideiussore). — Cass. II, sent. 22465 del 19-10-2006
L’azione revocatoria, di cui all’art. 2901 cod. civ., non è esperibile, da parte dei creditori del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., nei confronti del debitore e ricollegabili ad un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in loro danno: ciò in quanto detti creditori sono soggetti essi medesimi all’efficacia della sentenza, se non rimossa, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, mediante esperimento dell’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ.. — Cass. I, sent. 21813 del 11-10-2006
L’adempimento di un debito scaduto non è, ai sensi dell’art. 2901, comma terzo, cod. civ., soggetto a revocazione e tale esenzione trova la sua ragione giustificatrice nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora di cui all’art. 1209 cod. civ. . Questa esclusione trova applicazione anche con riferimento all’azione revocatoria esercitata avverso l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato, anche in parte, al pagamento di debiti scaduti del venditore-debitore, atteso che, in tale ipotesi, la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del soddisfacimento di debiti scaduti, che è da sola sufficiente ad impedire la revocabilità dell’atto di disposizione, a condizione, però, che venga accertata la sussistenza della necessità di procedere all’alienazione, quale unico mezzo al quale il debitore, privo di altre risorse, poteva far ricorso per procurarsi il denaro, salva restando la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. — Cass. III, sent. 16756 del 21-7-2006
Nell’azione revocatoria della costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, legittimato passivo è anche il coniuge non stipulante (nella specie il fondo era stato costituito solo dall’altro coniuge), in considerazione della natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo e della conseguente necessità che la sentenza di revoca faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il vincolo è stato costituito; né rileva la mancanza del «consilium fraudis» in capo a tale coniuge, atteso che, non avendo egli partecipato all’atto di costituzione del fondo, non può trovare applicazione la previsione di cui al n. 1 dell’art. 2901 cod. civ., ma, semmai, quella di cui al n. 2, in quanto, quale beneficiario, la sua posizione è assimilabile a quella del terzo. (Nella fattispecie le S.C. ha altresì confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva statuito che non era richiesta nemmeno la consapevolezza — da parte di detto coniuge — del pregiudizio arrecato dall’atto ai creditori, trattandosi di atto per lui a titolo gratuito in quanto il bene assoggettato al vincolo era di esclusiva proprietà del coniuge stipulante). — Cass. I, sent. 15917 del 13-7-2006
In tema di azione revocatoria ordinaria, tra gli atti non soggetti a revoca a norma del terzo comma dell’art. 2901 cod civ., in quanto compiuti in adempimento di un’obbligazione (cosiddetti atti dovuti), quali i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare di vendita, non rientrano gli atti di vendita di immobili locati ad uso non abitativo, per i quali venga esercitato il diritto di prelazione da parte del conduttore. In tal caso il locatore, solo se decide di vendere, liberamente determinandosi in tal senso, è obbligato a vendere al conduttore che si avvalga del diritto di cui all’art. 38 legge 392 del 1978, con la conseguenza che, nel concorso delle condizioni previste dall’art. 2901 cod. civ., detta vendita è revocabile ad istanza del creditore del locatore che abbia alienato l’immobile. — Cass. III, sent. 15265 del 4-7-2006
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per l’integrazione del profilo oggettivo dell’«eventus damni» è sufficiente che l’atto di disposizione del debitore abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito, potendo il detto «eventus damni» consistere in una variazione non solo quantitativa, ma anche qualitativa del patrimonio del debitore. A tal fine, l’onere probatorio del creditore si restringe alla dimostrazione della variazione patrimoniale, senza che sia necessario provare l’entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l’atto di disposizione, non potendo il creditore valutarne compiutamente le caratteristiche. Per contro, il debitore deve provare che, nonostante l’atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva desunto la prova dell’«eventus damni» dalla dichiarazione del debitore, avente valore indiziario, «la banca creditrice avrebbe potuto agire prima evitando l’azione di altri»).— Cass. III, sent. 15265 del 4-7-2006
In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito della «scientia damni», qualora l’acquirente sia una società, va accertato avendo riguardo all’atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall’art. 1391 cod. civ., applicabile all’attività delle persone giuridiche. — Cass. III, sent. 15265 del 4-7-2006
In tema di opposizione di terzo revocatoria (art. 404 cod. proc. civ.), l’eccezionalità del mezzo di impugnazione, lo stretto termine per proporlo, le finalità ad esso riconducibili, individuando una netta diversità del rimedio rispetto all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 cod. civ.), inducono a ritenere che la nozione di «creditori di una delle parti», richiamata dall’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., vada interpretata in senso più restrittivo dell’analoga nozione richiamata ai fini della legittimazione all’azione revocatoria ordinaria (per la quale rileva anche la titolarità di un credito eventuale), nel senso che per creditore, ai fini dell’impugnazione in questione, deve intendersi chi rivesta tale qualità — pur se sottoposta a termine o a condizione — al momento della proposizione di essa; analogamente, per «aventi causa», ai sensi della medesima disposizione, devono intendersi i successori a titolo particolare di una delle parti. — Cass. I, sent. 12144 del 23-5-2006
Qualora, dopo la proposizione dell’azione revocatoria ordinaria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione all’esercizio dell’azione spetta al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, senza che sia esclusa tuttavia la possibilità del creditore individuale di proseguire il giudizio, ben potendo le due azioni concorrere, restando il creditore legittimato a proseguire la sua azione raccordandola, eventualmente, a quella della massa. (Nella specie il curatore del fallimento, costituendosi in appello, aveva chiesto, oltre che la conferma della impugnata sentenza di accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria proposta contro il debitore, anche l’estensione della inefficacia dell’atto di disposizione nei confronti della massa fallimentare. La S.C. in applicazione del principio di cui sopra ha ritenuto compatibile con essa la domanda del creditore, che tendeva alla revoca dell’atto impugnato per ottenere la soddisfazione del proprio credito). — Cass. III, sent. 11763 del 19-5-2006
Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, i rapporti tra danneggiante e danneggiato debbono essere tenuti distinti da quelli tra danneggiato e compagnia di assicurazione. Mentre nei primi l’esistenza della polizza di assicurazione (che -così come il documento sostitutivo che l’assicuratore è tenuto a rilasciare all’altro contraente ex art. 1888, secondo comma, cod. civ.- è una scritture privata e documento di fede privilegiata, non provenendo da pubblico ufficiale come richiesto dall’art. 2699 cod. civ.) può essere richiamata in quanto valida, atteso che ai sensi dell’art. 2901, secondo comma, cod. civ. il mancato pagamento dei premi successivi al primo comporta la sospensione della copertura assicurativa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza, nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore vale invece il principio posto dall’art. 7 legge n. 990 del 1969, secondo cui, nei confronti del danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, in quanto il certificato di assicurazione attesta verso i terzi l’esistenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione risarcitoria, valevole limitatamente ai rapporti tra terzo danneggiato ed assicuratore che sia stato direttamente convenuto in giudizio. — Cass. III, sent. 10504 del 8-5-2006
Costituisce uno degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l’idoneità dell’atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. La suddetta prova può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. — Cass. III, sent. 9367 del 21-4-2006
Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della «donazione», e — tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. — rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di «separazione consensuale» (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo — in quanto tale — da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di «donazione» vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto — quello della separazione personale — caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua «tipicità» propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della «gratuità», in ragione dell’eventuale ricorrenza — o meno — nel concreto, dei connotati di una sistemazione «solutorio-compensativa» più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale. — Cass. III, sent. 5473 del 14-3-2006
Poiché ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l’esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, la definizione dell’eventuale controversia sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedente logico — giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d’altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell’accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull’esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale. — Cass. III, sent. 5246 del 10-3-2006
In tema di azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto di compravendita posto in essere dal debitore in epoca successiva al sorgere del credito, è correttamente motivata la sentenza di merito che abbia individuato la prova della «scientia fraudis» nel comportamento degli acquirenti, i quali, pur consapevoli che sull’immobile acquistato gravavano iscrizioni ipotecarie di rilevante importo, si siano accontentati della mera assicurazione del venditore che i debiti erano estinti e che avrebbe provveduto a cancellare le ipoteche entro un termine di gran lunga successivo alla stipulazione, senza neppure fare riferimento ad un’ipoteca giudiziale iscritta sull’immobile. Infatti, nonostante l’apparente diversità delle locuzioni usate nei nn. 1 e 2 dell’art. 2901 cod. civ., la posizione del terzo acquirente, per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell’azione, è sostanzialmente analoga a quella del debitore, nel senso che l’accoglimento della domanda è subordinato alla prova, che può essere offerta anche a mezzo di presunzioni, della coscienza di ledere la garanzia dei creditori, oltre che della previsione del danno arrecato a questi ultimi dall’atto, richiedendosi a tal fine una conoscenza effettiva di tale pregiudizio, e non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità dello stesso. — Cass. III, sent. 5105 del 9-3-2006
Poiché l’azione revocatoria ordinaria tutela non solo l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all’assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell’esistenza dell’«eventus damni» non presuppone una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione da parte di quest’ultimo della pericolosità dell’atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. — Cass. III, sent. 5105 del 9-3-2006
Nell’azione revocatoria fallimentare, a differenza che nella revocatoria ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione, perché il pregiudizio alla massa — che può consistere anche nella mera lesione della «par condicio creditorum», o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti — è presunto in ragione del solo fatto dell’insolvenza. Si tratta, peraltro, di presunzione «iuris tantum», che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l’onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste. — Cass. I, sent. 4206 del 24-2-2006
L’azione revocatoria esercitata dal curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 66, secondo comma, della legge fall., nei confronti dei terzi aventi causa del primo acquirente del fallito, pur presupponendo l’esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal fallito, che è all’origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione d’inefficacia di tale atto, è una revocatoria ordinaria, il cui accoglimento, presupponendo l’accertamento della mala fede dell’acquirente, rende irrilevante, in presenza di tale accertamento, la mancata precisazione da parte del curatore del tipo di azione che ha inteso esercitare, rientrando nel potere — dovere di qualificazione giuridica spettante al giudice la riconduzione della domanda all’art. 2901 cod. civ. — Cass. I, sent. 2977 del 10-2-2006
In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l’anteriorità del credito per gli effetti di cui all’art. 2901 cod. civ., occorre fare riferimento al momento dell’accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato; infatti, l’azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l’esperimento -in concorso con gli altri requisiti di legge — anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali. — Cass. II, sent. 1413 del 25-1-2006
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. A tal fine, non vale ad escludere «l’eventus damni» la circostanza che i beni (nella specie ceduti al coniuge, contestualmente al mutamento del regime patrimoniale di comunione in quello di separazione) fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante — e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione —, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito. — Cass. III, sent. 27718 del 16-12-2005
Colui che ha acquistato un bene, oggetto di azione revocatoria (fallimentare, nella specie), dal subacquirente del medesimo bene convenuto in giudizio ai fini della dichiarazione dell’inefficacia del suo acquisto ai sensi dell’art. 2901, ultimo comma, cod. civ., non è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza dichiarativa della predetta inefficacia, atteso che egli non assume la condizione di successore a titolo particolare ai sensi dell’art. 111 cod. proc. civ., bensì quella di ulteriore terzo subacquirente, non avendo ricevuto il diritto controverso — come sarebbe se gli fosse stato ceduto il contratto di (sub)acquisto — ma l’immobile oggetto dei plurimi negozi avvenuti in successione. — Cass. I, sent. 23255 del 17-11-2005
In tema di sospensione necessaria del processo, l’obbligo di cui all’art. 295 cod. proc. civ. non sussiste nel rapporto tra il giudizio avente ad oggetto la revocatoria (ordinaria o fallimentare) della cessione di un credito e quello promosso dal cessionario al fine di ottenere, da parte del debitore ceduto, il pagamento della prestazione dovuta, atteso che perché possa darsi luogo alla sospensione necessaria del processo è necessaria la deduzione di vizi radicali che priverebbero fin dall’origine l’atto impugnato di ogni attitudine a produrre effetti, mentre l’azione revocatoria comporta la sola inefficacia dell’atto rispetto ai creditori che hanno agito, rendendo il bene trasferito assoggettabile all’esecuzione, senza caducarne, ad ogni altro effetto, l’efficacia traslativa. — Cass. I, ord. 23250 del 17-11-2005
In caso di rigetto dell’azione revocatoria avente ad oggetto un atto costitutivo d’ipoteca, il beneficiario ed il datore d’ipoteca, nei confronti dei quali sia stata proposta congiuntamente la domanda, si atteggiano inscindibilmente come parti vittoriose dello stesso atto di cui s’invoca l’inefficacia e di destinatari di un’identica pretesa risultata infondata, con la conseguenza che, tenuto conto della posizione di litisconsorti necessari che essi assumono nel relativo giudizio, la tempestiva notificazione dell’atto d’impugnazione ad uno solo di essi è idonea ad impedire la decadenza di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. anche nei confronti dell’altro, al quale l’atto sia stato notificato tardivamente, valendo quest’ultima notificazione come atto integrativo del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ. — Cass. III, sent. 19963 del 14-10-2005
In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell’«eventus damni» l’onere di provare l’insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali. In riferimento alla concessione d’ipoteca, che è negozio di disposizione patrimoniale suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore, potendo concretamente condurre, seppure in modo mediato, allo stesso risultato finale della alienazione del bene ipotecato, ciò comporta che incombe al beneficiario della garanzia dedurre e provare che il patrimonio residuo del debitore è di dimensioni tali, in rapporto all’entità della sua complessiva debitoria, da non esporre ad apprezzabile rischio il soddisfacimento dei crediti chirografari. — Cass. III, sent. 19963 del 14-10-2005
L’atto costitutivo d’ipoteca si configura ordinariamente come negozio unilaterale, potendo constare anche della sola volontà del concedente, senza che vi sia bisogno, per la nascita del vincolo, dell’accettazione del creditore, la quale fa invece assumere al negozio struttura contrattuale, come risultante di un accordo bilaterale tra concedente e beneficiario; in ogni caso, il rapporto che ne deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d’ipoteca, ed il debitore ne è parte esclusivamente nell’ipotesi in cui abbia concesso ipoteca su un bene che gli appartiene, mentre vi rimane estraneo nell’ipotesi in cui l’ipoteca sia stata data da un terzo; in quest’ultimo caso, benchè il rapporto si richiami all’obbligazione principale e sia stato costituito con riferimento alla sua persona, il debitore non assume la posizione di litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria proposta nei confronti dell’atto costitutivo d’ipoteca, che dev’essere promosso esclusivamente nei confronti delle parti del rapporto ipotecario, le sole aventi interesse alla conservazione dell’efficacia della garanzia. — Cass. III, sent. 19963 del 14-10-2005
La sopravvenuta chiusura del fallimento comporta la cessazione della materia del contendere in ordine all’azione revocatoria ordinaria, esperita dal curatore ai sensi dell’art. 66 legge fall., la quale, non diversamente dalla revocatoria fallimentare, è destinata a produrre effetti non già solo a beneficio di singoli creditori, bensì indistintamente a vantaggio di tutti i creditori ammessi al concorso, con il corollario che il bene del quale il debitore si sia disfatto con l’atto oggetto di revoca è destinato ad essere appreso dalla curatela per poter essere poi sottoposto a vendita forzata nell’interesse della massa; il che non può accadere una volta che la procedura concorsuale si sia definitivamente conclusa (non rilevando, ovviamente, l’eventualità del tutto ipotetica di una successiva riapertura in presenza di una delle condizioni prevedute dall’art. 121 legge fall.), atteso che la chiusura del fallimento comporta la decadenza del curatore dalla sua funzione (art. 120, comma primo, legge fall.) e quindi non solo ne mina alla radice la legittimazione a stare in giudizio nell’interesse dei creditori del fallito (i quali riacquistano il libero esercizio delle azioni individualmente loro spettanti: art. 120 cit., comma secondo), ma impedisce anche ogni prospettiva di apprensione e di messa in vendita, da parte del medesimo curatore, del bene oggetto dell’azione revocatoria. — Cass. I, sent. 19443 del 6-10-2005
Qualora, dopo la proposizione dell’azione revocatoria ordinaria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione all’esercizio dell’azione spetta, in via esclusiva, al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o proseguire l’azione per tutta la durata della procedura fallimentare, nonché come sostituto processuale del debitore fallito, il quale perde la capacita di stare in giudizio rispetto ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; pertanto il curatore è legittimato a proseguire il giudizio promosso dal creditore, rispetto al quale il fallito è privo di legittimazione processuale, con la conseguenza che resta esclusa la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, previa nomina di un curatore speciale, ex art. 78 cod. proc. civ. — Cass. I, sent. 17943 del 8-9-2005
Premesso che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione ed a resistervi spetta per il solo fatto di aver partecipato al giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, in caso di accoglimento dell’azione revocatoria promossa dal creditore nei confronti dell’atto con cui il debitore ha trasferito ad un terzo la proprietà di un bene, legittimato all’impugnazione della sentenza non è esclusivamente il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell’azione esecutiva che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d’inefficacia dell’atto dispositivo, ma anche il debitore, in qualità di parte necessaria del giudizio, rimasta soccombente rispetto alla sentenza che ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di trasferimento, ed interessata a chiederne la cassazione. — Cass. III, sent. 15603 del 26-7-2005
Ai fini dell’azione revocatoria promossa nei confronti di un atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, l’attribuzione deve qualificarsi a titolo oneroso, salvo che non sia intervenuta, anteriormente al trasferimento, una riconciliazione tra i coniugi, nel qual caso si è in presenza di un’attribuzione a titolo gratuito. — Cass. III, sent. 15603 del 26-7-2005
L’art. 2740 cod. civ., dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell’adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l’obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; contemporaneamente, l’art. 2901 cod. civ. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell’atto dispositivo; sono pertanto soggetti all’azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest’ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene. — Cass. III, sent. 15603 del 26-7-2005
Poichè anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico — giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. — Cass. I, ord. 14709 del 13-7-2005
Con riguardo agli costitutivi di garanzia per debito altrui (nella specie, costituzione di pegno su titoli da parte di una società a garanzia delle obbligazioni contestualmente assunte da altra società del medesimo gruppo in dipendenza di contratti di «leasing»), la presunzione di onerosità prevista per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901, secondo comma, cod. civ. — in forza del quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al sorgere del credito garantito — si applica anche alla revocatoria fallimentare, considerate, da un lato, l’identità della natura e del fondamento giuridico delle due azioni; e, dall’altro, la circostanza che il carattere oneroso della prestazione di garanzia va apprezzato, non nella sola prospettiva del fallito garante, ma anche in quella del creditore, rispetto al quale la costituzione della garanzia, ove contestuale all’erogazione del credito, si pone in naturale relazione di corrispettività con quest’ultima. Nè la presunzione in parola può ritenersi logicamente incompatibile con l’inclusione fra gli atti soggetti a revocatoria fallimentare, in base all’art. 67 legge fall., sia di prestazioni di garanzia non contestuali (primo comma, nn. 3 e 4) che contestuali (secondo comma), e la separata previsione nell’art. 64 legge fallim. dell’inefficacia degli atti a titolo gratuito: l’art. 2901, secondo comma, cod. civ. fissa, infatti, una presunzione di onerosità per le prestazioni di garanzia contestuali, ma non stabilisce affatto una presunzione di gratuità per le prestazioni non contestuali, la cui onerosità o meno va dunque apprezzata caso per caso. (In applicazione dell’enunciato principio, la Corte Cass. ha quindi escluso che atti del genere di quello impugnato possano ritenersi inefficaci a norma dell’art. 64 legge fall., quali atti a titolo gratuito, salva la loro eventuale revocabilità a norma dell’art. 67, secondo comma, della stessa legge: conclusione resa esplicita dalla modifica di quest’ultima disposizione operata dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35). — Cass. I, sent. 14376 del 8-7-2005
L’azione revocatoria diretta a far valere l’inefficacia della costituzione di un fondo patrimoniale può incidere soltanto sulla posizione soggettiva del coniuge debitore, restando l’altro coniuge estraneo all’azione, ancorché egli sia stato uno dei contraenti nell’atto di costituzione del fondo. Ne consegue che il coniuge non debitore non è litisconsorte necessario passivo dell’azione revocatoria e che l’attore può essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione da lui sopportate. — Cass. III, sent. 11582 del 31-5-2005
L’azione di simulazione e quella revocatoria sono del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente in quanto insussistente (simulazione assoluta) o la declaratoria di nullita; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione. Inoltre il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge, che è una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) è illecito, sebbene sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la simulazione assoluta, aveva considerato l’intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito come elemento concorrente — e non unico — della prova della simulazione). — Cass. II, sent. 11372 del 30-5-2005
La diversità di presupposti soggettivi ed oggettivi tra l’azione revocatoria fallimentare e l’azione revocatoria ordinaria non comporta, una volta che sia stato dedotto in causa, nei suoi estremi materiali, l’atto di cui si chiede la revocazione, il vizio di ultrapetizione qualora il giudice, senza trascendere i limiti oggettivi della controversia, quali risultano dalle contrapposte domande ed eccezioni delle parti, nell’osservanza del principio secondo il quale spetta al medesimo il potere di qualificare la domanda, proceda ad una configurazione giuridica dei termini della controversia e dell’azione esperita ed alla identificazione delle norme di diritto in base alle quali la lite deve essere decisa in modo difforme da quello prospettato dall’attore. — Cass. I, sent. 11017 del 25-5-2005
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell’azione dall’art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod.civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l’esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione pauliana, sono «in re ipsa».— Cass. I, sent. 10430 del 18-5-2005
L’azione di simulazione assoluta esercitata da un terzo e quella revocatoria sono diverse fra loro sia quanto ai fatti costitutivi sia in relazione al «petitum». Sotto quest’ultimo profilo, nell’azione di simulazione assoluta — che è esercitata dal terzo contro le parti sul presupposto del carattere pregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato — il «petitum» è diretto, conformemente al primo comma dell’art. 1414 cod. civ., ad ottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra le parti, perché è proprio questo che è necessario per l’eliminazione del pregiudizio per il terzo. Viceversa, nell’azione revocatoria il «petitum» è diretto ad ottenere soltanto la pronuncia dell’inefficacia del negozio riguardo al creditore agente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti, essendo l’inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore, che avrà diritto, nel far valere tale garanzia con l’esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato nei suoi confronti inefficace con l’apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario. Ne consegue che integra domanda nuova e non modificazione della domanda la trasformazione di una domanda di simulazione, proposta da un terzo rispetto ad un negozio, in revocatoria ordinaria. — Cass. III, sent. 9875 del 11-5-2005
In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi «in re ipsa» l’esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione pauliana. — Cass. III, sent. 7104 del 6-4-2005
In tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, definita con l’accoglimento della domanda, dopo il sorgere di un debito di oltre 110 milioni di lire con una compagnia assicuratrice in relazione a fideiussioni rilasciate in suo favore, il debitore aveva sostituito un bene immobile con una prestazione di fare infungibile, avendo trasferito a due prossimi congiunti la proprietà di un immobile a fronte della corresponsione di vitto, alloggio e cure). — Cass. III, sent. 5972 del 18-3-2005
Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. — Cass. I, sent. 4933 del 7-3-2005
Ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, perché sussista il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato è sufficiente l’insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile. — Cass. II, sent. 2748 del 11-2-2005
In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, la prova del requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori può essere fornita anche mediante presunzioni. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto gravi precise e concordanti presunzioni quali la sproporzione esistente tra il prezzo di vendita di beni immobili e il loro valore accertato, la pluralità e contestualità degli atti di disposizione e il grado di parentela fra il debitore e gli acquirenti). — Cass. II, sent. 2748 del 11-2-2005
Posto che la titolarità di un diritto di credito, anche eventuale, costituisce condizione dell’azione revocatoria sotto il profilo della «legitimatio ad causam» dell’attore, il sopravvenuto in corso di causa integrale pagamento di quanto dovuto dal debitore determina il venir meno dell’interesse all’azione revocatoria, non sussistendo più l’esigenza di dichiarare, a garanzia del credito, questo risultando ormai estinto, l’inefficacia dell’atto di disposizione del patrimonio. E poiché gli indicati elementi del rapporto processuale — «legitimatio ad causam» ed interesse ad agire dell’attore — devono permanere sino al momento della decisione definitiva, il sopravvenuto difetto degli stessi deve essere rilevato anche in sede di legittimità, e comporta, indipendentemente dall’originaria fondatezza o meno della domanda, il rigetto nel merito della domanda stessa, in questo senso potendo provvedere la stessa Corte di cassazione ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ. allorché non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto. (Nella specie la circostanza dell’intervenuto integrale pagamento del debito risultava dalla espressa dichiarazione del titolare del credito manifestata nel controricorso). — Cass. II, sent. 21100 del 4-11-2004
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per l’integrazione del profilo oggettivo dell’«eventus» damni non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo, potendo «l’eventus damni» consistere non solo in una variazione quantitativa ma anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore. — Cass. III, sent. 20813 del 27-10-2004
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, per gli atti dispositivi a titolo oneroso successivi all’insorgenza del credito non è richiesta, per integrare l’elemento soggettivo l’intenzione di nuocere al soddisfacimento del credito del creditore, come invece nel caso in cui l’atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all’insorgere del credito, ma è sufficiente che le parti abbiano consapevolezza del pregiudizio che la diminuzione della garanzia patrimoniale generica può arrecare alle ragioni del creditore a prescindere da ogni elemento fraudolento; la prova di tale conoscenza da parte del debitore e del terzo può essere fornita anche a mezzo di presunzioni. — Cass. III, sent. 20813 del 27-10-2004
Il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria (art. 2901, cod. civ.), che può, invece, avere ad oggetto l’eventuale contratto di compravendita successivamente stipulato ed è in riferimento a quest’ultimo contratto che va, quindi, accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria. — Cass. II, sent. 20310 del 15-10-2004
Il decreto della Corte d’Appello che, pronunciandosi in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 17, comma terzo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, rigetti il reclamo proposto dal debitore protestato avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di diniego dell’istanza di riabilitazione, avanzata dallo stesso debitore, non è impugnabile per cassazione con il mezzo straordinario previsto dall’art. 111 Cost., in quanto, seppure preordinato all’attuazione di un interesse dalla norma stessa (il comma primo) definito come «diritto», non richiede altro che la verifica giudiziale delle condizioni cui la legge condiziona la cosiddetta riabilitazione, e — a differenza del provvedimento emesso in esito al reclamo proposto, ai sensi del comma quarto, da un diverso interessato avverso il decreto che la riabilitazione abbia disposto — non è destinato a risolvere alcun conflitto tra diritti contrapposti, sicché non ha, conseguentemente, alcuna attitudine al giudicato. — Cass. I, sent. 19235 del 24-9-2004
L’atto di costituzione del fondo patrimoniale da parte di entrambi i coniugi, in data successiva a quella del matrimonio, costituisce un atto a titolo gratuito, che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell’art. 2901 cod. civ.; in particolare, nel caso in cui la costituzione sia avvenuta anteriormente al sorgere del debito, per la sussistenza del «consilium fraudis», è sufficiente la consapevolezza, da parte dei debitori, del pregiudizio che, mediante l’atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore (Nella specie, la S,C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva revocato l’atto di costituzione del fondo patrimoniale avvenuto anteriormente all’assunzione da parte di entrambi i coniugi di una fideiussione, valorizzando le circostanze che l’esposizione debitoria era progressivamente aumentata, il matrimonio era stato contratto da diversi anni ed i figli erano economicamente autosufficienti). — Cass. III, sent. 19131 del 23-9-2004
La transazione può avere funzione traslativa soltanto con riguardo a rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti, essendo inconcepibile il trasferimento (tra le parti in lite), mediante transazione, di un diritto la cui appartenenza sia incerta perché oggetto di contestazione; a tale incertezza, peraltro, può porsi fine non solo mediante negozio transattivo, caratterizzato dalla presenza di reciproche concessioni tra le parti, ma anche mediante mero negozio di accertamento. (Nella fattispecie, la Corte Cass. ha escluso, pertanto, l’assoggettabilità ad azione revocatoria di preteso trasferimento di proprietà immobiliare affettuato mediante atto di transazione, osservando che in realtà il giudice di merito aveva rilevato che le parti avevano stipulato un negozio di accertamento). — Cass. I, sent. 18737 del 17-9-2004
In tema di azione revocatoria fallimentare, la circostanza che la curatela possa esercitare l’azione anche nei confronti del terzo subacquirente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2901 cod. civ., non comporta alcuna pregiudizialità rispetto alla domanda di pagamento del controvalore monetario del bene proposta nei confronti dell’acquirente, allorché il bene stesso sia stato da lui alienato; tale domanda, pertanto, può essere proposta dal curatore anche se non abbia agito nei confronti del subacquirente. — Cass. I, sent. 18570 del 15-9-2004
Nel contratto di apertura di credito bancario, la semplice annotazione in conto corrente della somma messa a disposizione del cliente non concretizza l’ipotesi della tradizione simbolica, idonea e sufficiente a realizzare l’estremo della consegna, e il vero rapporto obbligatorio, in ragione del quale l’accreditante può dirsi creditore dell’accreditato, sorge soltanto nel momento ed a causa del prelievo della somma messa a disposizione. — Cass. I, sent. 18182 del 9-9-2004
Il curatore del fallimento che esperisca l’azione revocatoria ordinaria non può limitarsi a far genericamente valere le ragioni creditorie del fallimento, essendo, invece, tenuto, in caso di esplicita contestazione del convenuto, a fornire la prova che il credito di cui si tratta sia stato insinuato nella massa fallimentare. — Cass. I, sent. 15257 del 6-8-2004
In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’«eventus damni».— Cass. I, sent. 15257 del 6-8-2004
Il presupposto soggettivo dell’azione revocatoria, che nell’ipotesi di atto successivo al sorgere del credito è costituito dalla «scientia fraudis», può essere dimostrato anche con il ricorso a presunzioni. L’apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. — Cass. I, sent. 15257 del 6-8-2004
In tema di azione revocatoria, fonte immediata dell’inefficacia relativa dell’atto di alienazione prevista dall’art. 2901 c.c. è la sentenza del giudice, che legittima altresì il creditore al successivo esperimento di un’azione esecutiva nei confronti dell’acquirente dei beni assoggettati a revocatoria (soggetto estraneo al rapporto obbligatorio in base al quale il creditore abbia agito), con la conseguenza che soltanto a seguito della pronuncia della sentenza di accoglimento della domanda di revoca il creditore può esperire, nei confronti dell’acquirente, tale azione esecutiva con riguardo ai beni oggetto dell’atto revocato. — Cass. III, sent. 14625 del 30-7-2004
In tema di rapporti tra l’azione revocatoria ordinaria e il processo di esecuzione, il creditore pignorante, a fronte di un’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., è carente di interesse (con riferimento all’esecuzione in corso) alla proposizione di un’azione revocatoria ex artt.2901 ss. c.c. — e ciò tanto in via riconvenzionale, quanto in separato giudizio — poiché, in caso di accoglimento dell’opposizione ex art. 619 c.p.c. (per essere il terzo opponente riconosciuto proprietario o titolare di altro diritto reale riferibile ai beni pignorati in base ad un valido atto traslativo) egli sarà ormai legittimato — anche in caso di accoglimento della domanda di revoca (e di conseguente dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto di disposizione de quo) — a procedere esecutivamente soltanto nei confronti del terzo(acquirente del bene con atto ormai revocato ex art. 2901), ma non anche a proseguire la procedura esecutiva originariamente iniziata contro il debitore (potrà, in altri termini, iniziare soltanto una nuova esecuzione contro la parte acquirente, ma non anche continuare l’esecuzione già iniziata contro la parte alienante, debitore originario). — Cass. III, sent. 14625 del 30-7-2004
Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato destinato anche in parte per il pagamento di debiti scaduti del venditore — debitore, atteso che in tale ipotesi la vendita riveste carattere di strumentalità necessaria nei riguardi del pagamento di debiti scaduti, che è sufficiente ad escludere la revocabilità dell’atto di disposizione, purché sia accertata la sussistenza della necessità di procedere all’alienazione, quale unico mezzo per il debitore per procurarsi il danaro, salva la revocabilità degli ulteriori atti con i quali il debitore abbia disposto della somma residua. — Cass. III, sent. 13435 del 20-7-2004
Costituisce uno degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria Ordinaria la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo dell’idoneità dell’atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore; la suddetta prova può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. — Cass. III, sent. 13330 del 19-7-2004
Ove si sia formato il giudicato interno su di una domanda, il giudice dell’appello non può più riesaminarla né emettere su di essa statuizioni, di merito o di rito. (Nella specie, declaratoria di improcedibilità). — Cass. Sez. L, sent. 12178 del 2-7-2004
In tema di azione revocatoria ordinaria, il rapporto di contestualità richiesto dall’art. 2901 secondo comma cod. civ., in forza del quale la prestazione di garanzie reali, anche per debiti altrui, è considerata «atto a titolo oneroso» se contestuale alla nascita del credito garantito, sussiste anche nel caso in cui il terzo conceda ipoteca al factor per garantire un credito fattorizzato prima che esso venga ad esistenza, e perciò tanto se l’ipoteca sia concessa contestualmente alla stipula del contratto di factoring, quanto successivamente, qualunque ne sia lo scopo, anche quello di evitare la risoluzione del contratto e la cessazione del rapporto. (nella specie, stipulato un contratto di factoring ed erogata una somma a fronte della cessione pro solvendo di crediti futuri, il debitore aveva concesso ipoteca a garanzia della regolare esecuzione delle proprie obbligazioni dopo il sorgere di contestazioni relative ai crediti oggetto del contratto; la S.C, in applicazione del suesposto principio ha confermato la sentenza di merito che, in relazione all’azione revocatoria promossa dal creditore aveva negato la gratuità della concessione di ipoteca). — Cass. III, sent. 11612 del 22-6-2004
In tema di revocatoria fallimentare di concessione di garanzia (ipotecaria, nella fattispecie) per il debito scaduto di un terzo, posto che la distinzione tra negozi a titolo oneroso e negozi a titolo gratuito si basa sulla causa, e non sui motivi, la circostanza che il garante riceva un qualche vantaggio patrimoniale o compenso dal debitore principale non è sufficiente per qualificare la concessione della garanzia come negozio a titolo oneroso, essendo necessario che il vantaggio patrimoniale o compenso assurga a causa del negozio e non resti, invece, a livello di motivo. Conseguentemente, se il garante si è fatto promettere «a parte» un vantaggio o compenso dal debitore principale per facilitargli, con la garanzia prestata, la concessione di una dilazione per il pagamento del debito scaduto, senza che compenso al garante, prestazione della garanzia e dilazione per il pagamento del debito scaduto siano stati fatti oggetto di una complessiva pattuizione (alla quale abbiano partecipato creditore, debitore principale e garante), che abbracci in un nesso sinallagmatico tutte le prestazioni, il negozio di garanzia è a titolo gratuito: in tal caso, infatti, il negozio, che potrebbe apparire oneroso quanto al motivo, deve considerarsi gratuito quanto alla causa, che è il solo profilo che conta; né può reputarsi sufficiente, al fine di qualificare il negozio come oneroso, la circostanza che il creditore garantito presti corrispettivamente il suo consenso alla proroga del termine di scadenza del debito del terzo suo debitore, secondo lo schema del contratto a favore di terzi, perché in materia fallimentare occorre, al fine predetto, aver riguardo agli effetti che si sono prodotti nel patrimonio del garante poi dichiarato fallito. — Cass. I, sent. 11093 del 11-6-2004
In tema di revocatoria fallimentare di atto a titolo oneroso compiuto dal socio illimitatamente responsabile di società commerciale, con successivo trasferimento del bene ad un terzo da parte dell’acquirente, lo stato soggettivo — di buona o malafede — del terzo subacquirente, rilevante ai sensi dell’art. 2901, ult. comma, cod. civ., può avere riferimento anche a situazioni di fatto diverse dalla insolvenza della società, nel senso che può giovare alla dichiarazione di inefficacia nei confronti del subacquirente la conoscenza che questi abbia di qualunque condizione di revocabilità del primo atto, se quella condizione in concreto sussista, e quindi anche la conoscenza della revocabilità dello stesso per il pregiudizio che esso arrecava ai creditori del disponente e del personale dissesto di quest’ultimo. — Cass. I, sent. 11083 del 11-6-2004
Poiché anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare — sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione giudiziale in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito — l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell’art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l’accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull’accertamento del credito non costituisce l’indispensabile antecedente logico — giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d’altra parte da escludere l’eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell’allegato credito litigioso, dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito. (Enunciando il principio di cui in massima — in una fattispecie in cui il credito litigioso, allegato quale fatto costitutivo della pretesa revocatoria, era rappresentato dal credito risarcitorio per «mala gestio» fatto valere in giudizio nei confronti di amministratori di società — le S.U. hanno annullato l’ordinanza con cui il tribunale aveva sospeso il giudizio introdotto per ottenere la dichiarazione di inefficacia dell’atto di disposizione in ragione della pendenza del processo relativo alla domanda avente ad oggetto il credito per risarcimento danni posto a fondamento della domanda revocatoria). — Cass. Sez. Un., ord. 9440 del 18-5-2004
Necessario presupposto dell’azione revocatoria è l’esistenza di un credito, ancorché sottoposto a termine o condizione, non anche che il credito sia «liquido», ossia determinato nel suo ammontare o facilmente liquidabile, non rilevando tale requisito neppure ai fini della sussistenza del «pregiudizio delle ragioni creditorie», che non richiede un effettivo e attuale depauperamento del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il pericolo che l’azione esecutiva possa rivelarsi infruttuosa. Ne consegue che la sentenza del giudice di merito che statuisce sulla domanda revocatoria e rimette la causa in istruttoria per la determinazione del credito ha carattere definitivo e la riserva d’appello formulata dalla parte soccombente nella successiva udienza, deve considerarsi priva di effetto. — Cass. I, sent. 6511 del 2-4-2004
Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della «donazione», e — tanto più per quanto può’ interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. — rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di «separazione consensuale» (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo — in quanto tale — da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di «donazione» vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto — quello della separazione personale — caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua «tipicità» propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della «gratuità», in ragione dell’eventuale ricorrenza — o meno — nel concreto, dei connotati di una sistemazione «solutorio-compensativa» più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale. — Cass. I, sent. 5741 del 23-3-2004
Ove un’attribuzione patrimoniale si caratterizzi, ai fini dell’art. 2901 c.c., per i connotati dell’ «onerosità», ad esaurire il fattore della «scientia fraudis» non si rende necessaria, da parte del terzo acquirente, anche la conoscenza specifica del debito facente carico all’«alienante», e delle sue caratteristiche. — Cass. I, sent. 5741 del 23-3-2004
Nell’azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell’atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l’azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo, dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l’efficacia dell’atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l’assoggettabilità all’azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore. — Cass. I, sent. 5402 del 17-3-2004
Nell’azione revocatoria, promossa dal creditore personale, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi divenendo comproprietari dei beni costituenti il fondo stesso, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, e non al solo coniuge debitore che ha destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia. — Cass. I, sent. 5402 del 17-3-2004
L’azione revocatoria promossa dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale non rientra tra le controversie devolute alla competenza per materia del tribunale, non investendo lo stato e la capacità delle persone. (Nella specie l’azione era stata promossa, anteriormente all’istituzione del giudice unico di primo grado, davanti al pretore). — Cass. I, sent. 5402 del 17-3-2004
Con riguardo ad un atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901, secondo comma, cod.civ., secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito, è applicabile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito -con conseguente inapplicabilità dell’art. 64 della legge fallimentare (salva la revocabilità ex art. 67, secondo comma, della legge stessa) —, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito. — Cass. I, sent. 3615 del 24-2-2004
Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. — Cass. III, sent. 3546 del 23-2-2004
L’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 66, l. fall., e l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, l.fall., benché siano entrambe dirette a tutelare i creditori nei confronti di atti di disposizione pregiudizievoli delle loro ragioni, si differenziano quanto alla disciplina dei presupposti soggettivi, del regime probatorio e della legittimazione al suo esercizio, poiché la prima può essere proposta anche anteriormente alla apertura della procedura concorsuale, che segna soltanto il momento dal quale la legittimazione ad esercitarla ed a proseguirla spetta esclusivamente al curatore fallimentare, mentre la seconda può essere invece esperita soltanto in virtù ed a seguito della dichiarazione di fallimento; pertanto, è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 66, l.fall., nell’interpretazione secondo la quale il termine di prescrizione di detta azione decorre dalla data di compimento dell’atto impugnato, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, Cost., in quanto le fattispecie poste in comparazione sono diverse e la differente disciplina delle due azioni neppure vulnera il diritto di difesa dei creditori, poiché questi sono legittimati ad esercitare la azione revocatoria ordinaria anteriormente all’apertura della procedura concorsuale. — Cass. I, sent. 18607 del 5-12-2003
L’azione revocatoria ordinaria prevista dall’art. 66, l.fall., si identifica con l’azione che i creditori, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, possono esercitare ai sensi degli artt. 2901 segg, cod. civ., in riferimento agli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore in pregiudizio delle loro ragioni; pertanto la prescrizione di questa azione decorre dalla data dell’atto impugnato, trattandosi di azione che preesisteva al fallimento e che resta disciplinata, quanto ai presupposti, dalle norme del codice civile, rilevando l’apertura della procedura concorsuale al fine dell’attribuzione della sua cognizione al Tribunale fallimentare, dell’estensione dei suoi effetti a vantaggio di tutti i creditori ammessi al passivo e dell’attribuzione al curatore della esclusiva legittimazione a proporla, ovvero a proseguirla, restando quindi escluso che la dichiarazione di fallimento identifichi il giorno dal quale il diritto può essere fatto valere, che segna invece il ‘dies a quò della prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare, in quanto quest’ultima azione può essere esercitata soltanto in virtù ed a seguito dell’apertura della procedura concorsuale. — Cass. I, sent. 18607 del 5-12-2003
Nell’azione revocatoria ordinaria il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia; nell’azione revocatoria fallimentare, che concerne atti posti in essere quando già sussisteva lo stato di insolvenza, il carattere pregiudizievole dell’atto non può essere valutato in relazione alla sufficienza dell’attivo fallimentare al pagamento del passivo, poiché detta circostanza non esclude l’insolvenza, e va invece valutato in riferimento all’aggravamento dell’insolvenza, potendo consistere nella lesione della «par condicio creditorum», ossia nella violazione delle regole di collocazione dei crediti, implicando inoltre le ipotesi di revocatoria fallimentare (art. 67, l.fall.)una presunzione di danno, cosicché grava sul convenuto in revocatoria l’onere di dimostrarne l’insussistenza. — Cass. I, sent. 16915 del 11-11-2003
In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell’»eventus damni». — Cass. I, sent. 11471 del 24-7-2003
L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dall’art. 2901 del codice civile, accoglie una nozione di credito non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito, in coerenza con la funzione sua propria di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie. Ne consegue che il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., per il caso di pendenza di controversia sull’accertamento del credito, in quanto la definizione di quest’ultimo giudizio non costituisce antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. — Cass. I, sent. 11471 del 24-7-2003
Qualora sia stata proposta una azione revocatoria, esiste litisconsorzio necessario tra creditore, debitore alienante e terzo acquirente, conseguentemente, nel caso in cui il giudizio non sia stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, o la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcune soltanto di esse, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse. — Cass. III, sent. 11150 del 16-7-2003
Con riguardo ad un atto costitutivo di garanzia prestata dal terzo contestualmente alla erogazione di un credito in favore di altro soggetto, il principio stabilito per l’azione revocatoria ordinaria dall’art. 2901, secondo comma, del codice civile — secondo il quale le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al sorgere del credito garantito — è estensibile anche al sistema revocatorio fallimentare, essendo tale principio coerente con la natura intrinseca dell’atto (di prestazione di garanzia), il quale, nei confronti del soggetto erogatore del finanziamento, non può essere considerato gratuito — con conseguente inapplicabilità dell’art. 64 della legge fallimentare (salva la revoca ex art. 67, secondo comma, della legge stessa) —, perché viene a porsi in relazione di corrispettività con la contestuale erogazione del credito. — Cass. I, sent. 10072 del 25-6-2003
Il criterio di collegamento stabilito dall’art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), criterio richiamato dall’art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e secondo il quale, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, è applicabile non solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un’azione di simulazione, ai sensi degli art. 1414 e 1416, primo comma, del codice civile, o un’azione revocatoria, ex art. 2901 del codice medesimo. Anche in tal caso, infatti, non diversamente da quello in cui l’azione di simulazione è proposta da una delle parti verso l’altra, sono gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti a presentarsi come obbligazione dedotta in giudizio, rispetto alla quale, quindi, continua a fungere da criterio di collegamento il luogo in cui l’obbligazione stessa è stata o avrebbe dovuto essere eseguita. — Cass. Sez. Un., sent. 6899 del 7-5-2003
L’azione revocatoria ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. In coerenza con tale sua unica funzione l’azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l’abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dall’assegnatario della casa coniugale al fine di inibire, agli acquirenti dell’immobile venduto dal coniuge titolare del bene, di chiedere la consegna dello stesso in conseguenza dell’atto di acquisto. — Cass. I, sent. 5455 del 8-4-2003
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di «credito», comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. Ne consegue che l’incertezza del credito non costituisce ragione sufficiente per escludere la consapevolezza del terzo in ordine all’«eventus damni». — Cass. III, sent. 3981 del 18-3-2003
In materia di mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, è soggetto ad azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.), ove concorrano le altre condizioni previste dalla legge, l’atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte di debito scaduto, atteso che la costituzione della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell’adempimento (c.d. atto dovuto o atto giuridico in senso stretto) – che giustifica l’esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell’art. cit. – ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso la prestazione della garanzia, dà luogo alla modifica del suo patrimonio, con rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori. — Cass. III, sent. 16570 del 25-11-2002
Non è assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria l’alienazione di un bene immobile da parte del debitore qualora il relativo prezzo sia stato impiegato dall’acquirente per il pagamento di debiti scaduti del venditore debitore per conto di quest’ultimo (nell’esercizio, cioè, di funzioni rappresentative o delegatorie), non applicandosi all’azione pauliana di cui all’art. 2901 cod. civ. il principio della «par condicio» sancito, per converso, a tutela di tutti i creditori nell’esecuzione concorsuale. — Cass. III, sent. 11764 del 6-8-2002
Qualora, dopo la proposizione dell’azione revocatoria, sopravvenga il fallimento del debitore, la legittimazione alla prosecuzione del giudizio spetta esclusivamente al curatore, il quale agisce come sostituto processuale della massa dei creditori, privati della legittimazione ad iniziare o a proseguire l’azione per tutta la durata della procedura fallimentare. Pertanto, solo il curatore è legittimato a riassumere il giudizio interrotto per la dichiarazione del fallimento del debitore e a proseguire l’azione promossa dal creditore, i cui effetti, consistenti nell’inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale, si produrranno non più a vantaggio del singolo creditore attore, bensì di tutti i creditori del fallito. — Cass. III, sent. 11760 del 6-8-2002
Citazione introduttiva notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari – Interruzione della prescrizione – In un giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art. 354 cod. proc. civ. , il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 luglio 2002, n. 11005
Il principio secondo il quale, dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa – tra cui la revocatoria ordinaria – spetta, in via esclusiva, al curatore comporta che, ove l’«actio pauliana» sia stata introdotta dal creditore individuale prima dell’apertura della procedura concorsuale, egli perde ogni legittimazione alla prosecuzione del giudizio (nella specie, di appello), essendo destinato a subentrargli il curatore fallimentare, in forza, peraltro, di una propria ed autonoma legittimazione, non assimilabile a quella dell’interveniente in qualità di terzo, ex art. 105 cod. proc. civ. (qualità cui conseguirebbe, per converso, un’ipotesi di preclusione alla prosecuzione del giudizio, in grado di appello, ex artt. 304, 404 cod. proc. civ.). — Cass. I, sent. 10921 del 25-7-2002
Una volta dichiarato il fallimento, ogni iniziativa diretta alla conservazione della garanzia patrimoniale del debitore spetta al curatore, che è l’unico legittimato, quindi, all’esercizio anche dell’azione revocatoria ordinaria. Ne consegue che, nel caso in cui penda l’azione revocatoria ordinaria all’atto della dichiarazione del fallimento del debitore, il creditore che l’ha promossa perde la legittimazione a proseguirla, in quanto tale azione è divenuta incompatibile con le funzioni del curatore e con la finalità della procedura esecutiva collettiva, visto che dei mezzi di reintegrazione della garanzia patrimoniale deve necessariamente profittare la generalità dei creditori (generalità nei cui confronti deve essere dichiarata l’inefficacia dei singoli atti revocandi). — Cass. I, sent. 10547 del 19-7-2002
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all’apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all’apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l’insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell’effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. — Cass. III, sent. 9349 del 27-6-2002
Il giudicato che si forma sull’azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto, in caso di contestazione, l’accertamento della inclusione di una o più voci retributive nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto non preclude una successiva domanda, proposta al termine del medesimo rapporto, che si riferisca a voci retributive differenti. — Cass. Sez. L, sent. 2920 del 27-2-2002
In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, non essendo richiesto l’«animus nocendi»; tale pregiudizio si realizza anche quando l’atto dispositivo determina una variazione solo qualitativa del patrimonio, se essa rende più difficile la soddisfazione dei creditori (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente l’«eventus damni» con riferimento alla partecipazione del debitore — una cantina sociale — all’atto costitutivo di una società mediante conferimento di usufrutto decennale sulla azienda vinicola). — Cass. I, sent. 2792 del 26-2-2002
Poiché al fine dell’esperimento dell’azione revocatoria da parte del creditore avverso atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. È sufficiente l’esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con l’indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversie sull’accertamento del predetto credito, in quanto la definizione di quest’ultimo non costituisce l’indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. — Cass. I, sent. 14166 del 14-11-2001
Per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente l’esistenza di una semplice ragione di credito e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. — Cass. III, sent. 12678 del 17-10-2001
In tema di azione revocatoria ordinaria, ai fini dell’integrazione del profilo oggettivo dell’«eventus damni», non è necessario che l’atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo. — Cass. III, sent. 12678 del 17-10-2001
In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione a titolo oneroso sia anteriore al sorgere del credito, la condizione per l’esercizio dell’azione stessa è, oltre al «consilium fraudis» del debitore, la «partecipatio fraudis» del terzo acquirente, ossia la conoscenza da parte del terzo della dolosa preordinazione della vendita ad opera del disponente rispetto al credito futuro; tale elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega e può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice del merito, è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva escluso la sussistenza di tale elemento psicologico nell’acquisto della nuda proprietà di due immobili, da parte di soggetti legati al debitore da rapporti di affinità collaterale, tra l’altro scevri da particolari frequentazioni e legami, per un prezzo non discostantesi in misura significativa dalla valutazione operata dal c.t.u., nonché nell’acquisto, da parte dei due figli del debitore, della piena proprietà di altro immobile, ad un prezzo scontato, il cui scarto, ritenuto, peraltro, fisiologico nella contrattazione tra consanguinei, rispetto alla valutazione peritale non era tale da esorbitare dai parametri di oscillazione tra domanda ed offerta). — Cass. I, sent. 11916 del 21-9-2001
Il giudice di merito, nell’accertare l’esistenza e la portata del giudicato esterno non deve tenere conto soltanto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza di cui trattasi, ma deve individuare anche l’essenza e l’effettiva portata della decisione, ricavandole non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione. — Cass. III, sent. 10498 del 1-8-2001
La natura di credito eventuale — che costituisce condizione dell’azione revocatoria sotto il profilo della legittimazione «ad causam» dell’attore non può riconoscersi al credito litigioso, non essendo configurabile un’aspettativa di diritto allorché il fatto genetico del vantato credito sia in contestazione e la fondatezza della pretesa creditoria sia ancora in corso di accertamento giudiziale; ne deriva, pertanto, che, costituendo l’esito di tale accertamento con efficacia di giudicato l’antecedente logico giuridico necessario della pronuncia dell’azione revocatoria, il giudizio relativo a quest’ultima è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., per il caso di pendenza di controversia nella quale venga contestata l’esistenza del predetto credito, salva la valutazione della ricorrenza dei presupposti per la riunione dei due giudizi ove pendenti innanzi al medesimo giudice. (Nella specie, adita con regolamento necessario di competenza, la S.C. ha confermato l’impugnata ordinanza di sospensione del processo di revocatoria ordinaria, emessa dal giudice «ex» art. 295 cod. proc. civ., stante la pendenza, dinanzi ad altra sezione dello stesso tribunale, del giudizio di accertamento del credito, derivante dall’azione sociale di responsabilità esperita nei confronti di amministratori e sindaci, credito in funzione della cui tutela era stata promossa l’azione pauliana). — Cass. II, sent. 10414 del 30-7-2001
L’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la concreta esigibilità di esso potendo essere esperita in concorso con gli altri requisiti di legge anche per crediti condizionali, non scaduti e/o soltanto eventuali. Pertanto con riguardo alla posizione del fideiussore i cui atti dispositivi sono soltanto assoggettabili al pari di quelli del debitore principale, al rimedio in questione, l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e non a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale, per cui è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde affermare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cosiddetta «dolosa preordinazione». — Cass. II, sent. 7484 del 4-6-2001
L’azione revocatoria ordinaria ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto del creditore con l’azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione l’azione predetta, ove esperita vittoriosamente, non travolge l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l’abbia esperita per consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto, l’azione esecutiva per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario acquirente per acquistare, poi, la proprietà della cosa con l’azione intesa ad ottenere ex art. 2932 cod. civ. esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, avente ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi. — Cass. II, sent. 7127 del 25-5-2001
L’atto di acquisto di un immobile successivamente costituito in fondo patrimoniale è suscettibile di azione revocatoria da parte del creditore, nel concorso delle condizioni di legge dettate dall’art. 2901 cod. civ., anche se compiuto in epoca successiva rispetto al credito vantato, poiché, rispondendo il debitore con tutti i suoi beni, presenti e futuri, dell’adempimento delle proprie obbligazioni (art. 2740 cod. civ.), il creditore ha diritto di soddisfarsi anche sui beni entrati nel patrimonio del debitore stesso dopo l’insorgere del credito, poiché il suo diritto è ben suscettibile di risultare pregiudicato anche da atti di disposizione che cadano su beni che ancora non esistevano, al momento della nascita del credito, nel patrimonio del debitore. — Cass. III, sent. 4422 del 27-3-2001
Più azioni revocatorie proposte da creditori diversi per il pregiudizio arrecato ai loro rispettivi crediti, ancorché dirette alla dichiarazione di inefficacia dello stesso atto, non danno luogo ad una causa inscindibile ma a tante cause distinte, riunite soltanto per ragioni di connessione. L’azione revocatoria, infatti, ha natura personale e giova soltanto al creditore che la esercita. Pertanto, se più creditori impugnano, ex art. 2901 cod. civ., lo stesso atto di disposizione, ciascuno introduce una causa autonoma, che tale resta anche se viene trattata e decisa unitamente alle altre in un unico processo. — Cass. 4-12-2000, n. 15439
Nel giudizio in cui sia stata esercitata l’azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.) il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente poiché l’accoglimento della domanda comporta, per effetto dell’assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell’atto di disposizione impugnato, l’acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l’alienante (art. 2902, secondo comma, cod. civ.), nonché, oltre ad altri effetti immediati e diretti (quali l’obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l’accertamento della sua frode e dell’esistenza del credito. Ne consegue che dell’intero giudizio debbono necessariamente essere parti il terzo acquirente ed il debitore alienante e, nel caso di morte di costoro, i loro eredi. — Cass. 5-7-2000, n. 8952
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, la definizione della controversia sul credito, che costituisce il presupposto dell’azione, non integra un antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, né è necessario lo stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente che l’atto di disposizione compiuto dal debitore stesso produca pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. — Cass. 5-6-2000, n. 7452
In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l’unica condizione per l’esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio per le ragioni del creditore, e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo. La prova di tale atteggiamento soggettivo ben può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. — Cass. 5-6-2000, n. 7452
In tema di condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, allorché l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), essendo l’elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza — cui va equiparata l’agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo — di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è, poi, sufficiente che l’atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la «trasformazione» di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. — Cass. 1-6-2000, n. 7262
La revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi degli atti a titolo oneroso. — Cass. 12-4-2000, n. 4642
Essendo sufficiente per l’esperimento dell’azione revocatoria l’esistenza di una ragione di credito anche se non accertata giudizialmente, il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. nel caso di pendenza di controversia sull’accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l’indispensabile precedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria. — Cass. 24-2-2000, n. 2104
Nell’ipotesi in cui un immobile venga alienato in tempi successivi a due diversi soggetti, dei quali solo il secondo trascriva il proprio acquisto rendendolo così opponibile al primo, quest’ultimo ha diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può esercitare l’azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell’accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della partecipazione di quest’ultimo alla dolosa preordinazione dell’alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito. — Cass. 2-2-2000, n. 1131
L’eventus damni, quale presupposto dell’azione revocatoria ordinaria, ricorre non solo quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell’esazione coattiva del credito. — Cass. 29-10-99, n. 12144
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’art. 2901 cod. civ. accoglie una nozione lata di «credito», comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali. — Cass. 29-10-99, n. 12144
La scientia damni dell’alienante e del terzo può esser desunta anche da presunzioni gravi, precise e concordanti diverse dalla sperequazione tra prezzo e valore di mercato del bene, perché l’eventus damni consiste anche nell’incertezza o maggiore difficoltà di realizzazione del credito. — Cass. 6-2-99, n. 1054
L’azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali). Ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz’altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio de quo), l’acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell’obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l’atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della c.d. «dolosa preordinazione». — Cass. 22-1-99, n. 591
Nel caso in cui un debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralità di beni, l’esistenza e la consapevolezza, sua e del terzo acquirente, del pregiudizio patrimoniale (art. 2901 nn. 1 e 2 cod. civ.) che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell’esercizio da parte di quest’ultimo dell’azione pauliana, sono in re ipsa. — Cass. 8-7-98, n. 6676
In materia di azione revocatoria, l’eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili). Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. — Cass. 6-5-98, n. 4578
La costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 cod. civ. effettuata dall’imprenditore successivamente fallito può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa a mezzo di azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore a norma dell’art. 2901 cod. civ., espressamente richiamato dall’art. 66 legge fall. — Cass. 18-9-97, n. 9292
L’azione revocatoria di cui all’art. 2901 del codice civile, ha solo la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 cod. civ., la cui consistenza, per effetto dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, si sia ridotta al punto da pregiudicare la realizzazione del diritto del creditore con l’azione espropriativa. In coerenza con tale sua unica funzione, l’azione predetta ove esperita vittoriosamente, non determina il travolgimento dell’atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente l’inefficacia di esso nei soli confronti del creditore che l’abbia vittoriosamente esperita, per consentire allo stesso di esercitare sul bene, oggetto dell’atto, l’azione esecutiva ai sensi degli artt. 602 e seguenti del codice di procedura civile per la realizzazione del credito. Ne consegue che detta azione non può essere esercitata dal promissario compratore per acquistare poi la proprietà della cosa con l’azione intesa ad ottenere, ex art. 2932 cod. civ., l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto definitivo, avente per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa stessa alienata a terzi. — Cass. 19-12-96, n. 11349
Il conferimento di un bene (nella specie, immobile) in una società di capitali, che, anche se previsto in sede di costituzione di essa, e quindi prima dell’acquisto della personalità giuridica, è atto traslativo direttamente in favore della società medesima rappresentata dai soci fondatori diversi dal conferente, è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, dato che sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a «capitale di rischio», e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all’art. 2901 cod. civ. (da riscontrarsi in capo ai menzionati altri soci fondatori), è impugnabile con azione revocatoria, tenendosi conto che questa non interferisce sulla validità del contratto costitutivo della società (e quindi non trova ostacolo nelle disposizioni dell’art. 2332 cod. civ.), né si riverbera in danno dei creditori sociali, i quali sono tutelati dall’ultimo comma del citato art. 2901 cod. civ., sulla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede. — Cass. 22-11-96, n. 10359
Nell’azione revocatoria, il valore della causa dev’essere determinato non già sulla base dell’atto impugnato, bensì sulla base del credito per cui si agisce in revocazione. — Cass. 6-12-86, n. 7250
La disposizione contenuta nel terzo comma dell’art. 2901 cod. civ., in forza della quale non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto, ha la sua ragione nella natura di atto dovuto della prestazione del debitore, una volta che si siano verificati gli effetti della mora, ex art. 1219 cod. civ., e non nell’assenza di una diminuzione della sua garanzia patrimoniale generale, che è peraltro giuridicamente determinata non dalla prestazione in quanto tale, ma dall’atto che ha dato origine all’obbligazione adempiuta, questo semmai assoggettabile ad azione revocatoria, ed è norma non applicabile, né in via di interpretazione estensiva, né per analogia, alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, che è negozio di disposizione patrimoniale, suscettibile di determinare una diminuzione della garanzia patrimoniale generale del debitore comune nei confronti degli altri creditori, potendo concretamente, seppure in modo mediato, condurre allo stesso risultato finale della alienazione del bene assoggettato alla garanzia, ed è quindi aggredibile con azione revocatoria ai sensi degli artt. 2901 e 2902 cod. civ. — Cass. 5-8-96, n. 7119
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini del consilium fraudis per gli atti di disposizione compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza, anche nel terzo acquirente, che, mediante l’atto di disposizione, il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell’art. 2740 cod. civ., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro, e la prova relativa può essere data anche mediante presunzioni. — Cass. 3-5-96, n. 4077
È soggetto ad azione revocatoria (art. 2901 cod. civ.), ove concorrano le altre condizioni previste dalla legge, l’atto di concessione della garanzia ipotecaria a fronte di un mutuo contratto dal debitore per estinguere le passività aziendali, atteso che la stipula della garanzia non ha il connotato della doverosità proprio dell’adempimento — che giustifica l’esclusione della revocatoria, ai sensi del terzo comma dell’art. cit. — ma si fonda sulla libera determinazione del debitore, il quale, attraverso il mutuo, dà luogo alla modifica del suo patrimonio con il rischio di compromissione delle pregresse ragioni degli altri creditori. — Cass. 2-4-96, n. 3066
Per il combinato disposto degli articoli 66, secondo comma, e 67 legge fall. e 2901, quarto comma, cod. civ., nel fallimento l’azione revocatoria è esperibile dal curatore non solo nei confronti del primo acquirente dal fallito, ma anche nei confronti degli aventi causa da quest’ultimo, quando siano acquirenti in mala fede, ma in questo caso è sempre una revocatoria ordinaria che ha come necessario presupposto l’esercizio della revocatoria fallimentare (art. 67 legge fall.) nei confronti dell’atto del fallito, che è all’origine della catena dei trasferimenti, e la conseguente dichiarazione di inefficacia di tale atto. Peraltro, mentre nella revocatoria ex art. 67 legge fall. la mala fede del primo acquirente deve individuarsi nella consapevolezza delle circostanze che, ai sensi della legge fallimentare, rendono revocabile l’atto compiuto dal fallito, la mala fede del primo subacquirente consiste nella consapevolezza del vizio di revocabilità che inficiava l’atto di trasferimento originario, ossia la consapevolezza che l’immediato acquirente dal fallito al momento del primo atto della serie era a conoscenza dello stato di insolvenza del fallito medesimo; e la malafede dei successivi subacquirenti va individuata nella consapevolezza non solo delle condizioni di inefficacia del primo atto compiuto dal fallito, ma anche di quelli di tutti gli atti interposti e intermedi. Quanto alla prova, poi, mentre la revocatoria fallimentare è sorretta dalla presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del primo acquirente, per i subacquirenti, la cui responsabilità è fondata sul quarto comma dell’art. 2901 cod. civ., la dimostrazione della consapevolezza della revocabilità sia del primo atto, sia degli atti successivi, costituisce onere probatorio gravante sull’attore. — Cass. 21-3-96, n. 2423
In tema di azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alle ragione del creditore dell’alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l’azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori. — Cass. 19-3-96, n. 2303
La disposizione dell’art. 70 legge fall., secondo cui i beni che il coniuge del fallito ha acquistato a titolo oneroso nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento si presumono acquistati con denaro del fallito, salvo prova contraria, deve ritenersi implicitamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, atteso che tale presunzione — che si basa sulla posizione economica di debolezza di uno dei coniugi (tradizionalmente della moglie) e sulla configurazione di una posizione di supremazia del marito (o comunque del coniuge forte) — si pone in netto contrasto con i principi di parità, di pari dignità, di partecipazione e di uguale valorizzazione del lavoro di entrambi i coniugi, affermati dalla legge di riforma, ed inoltre pregiudicherebbe la posizione del coniuge che volesse utilizzare la possibilità di passare in via giudiziale (art. 193, comma 2, cod. civ.) dal regime di comunione legale a quello di separazione a seguito della condotta «disordinata» dell’altro coniuge imprenditore. — Cass. 8-3-96, n. 1871
Agli effetti dell’azione revocatoria, deve ritenersi lesivo del credito anteriore anche l’atto oneroso che, seppur non escludendo, da solo, la possibilità di adempimento da parte del debitore, risulti collegato, sotto il profilo del consilium fraudis, con uno o più atti successivi, in guisa da risultare tutti convergenti, per il breve periodo di tempo in cui sono stati compiuti o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo. — Cass. 21-2-96, n. 1341
Per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell’anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale. — Cass. 10-2-96, n. 1050
La vendita da parte del debitore del bene immobile, assoggettato dal creditore a sequestro conservativo, è atto idoneo ad arrecare immediatamente pregiudizio alle ragioni di quest’ultimo, sotto il profilo del pericolo dell’impossibilità o della maggiore difficoltà della esazione coattiva del credito, se dovessero venir meno per una qualsiasi causa (anche se riconducibile all’errore o all’inerzia del creditore stesso) gli effetti conservativi della misura cautelare, e il creditore, pertanto, ove ne ricorrano gli altri requisiti, può utilmente agire con l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., perché sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione patrimoniale del debitore. — Cass. 8-2-96, n. 997
L’esperimento dell’azione revocatoria richiede, quale suo presupposto, l’esistenza del credito, cosicché il giudizio promosso con l’indicata azione è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., per il caso di pendenza di controversia nella quale venga contestata l’esistenza del predetto credito, in quanto la definizione di quest’ultima costituisce la premessa della pronuncia sulla domanda revocatoria. — Cass. 6-2-96, n. 960
Il terzo acquirente di un bene del debitore, per un atto disposizione patrimoniale assoggettabile a revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., è responsabile direttamente nei confronti del creditore ex art. 2043 cod. civ. degli atti illeciti, posti in essere dopo l’acquisto del bene, che abbiano in concreto reso irrealizzabile in tutto o in parte il ripristino della garanzia patrimoniale per effetto dell’esercizio dell’azione revocatoria. — Cass. 13-1-96, n. 251
La costituzione del fondo patrimoniale — che è atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi, non sussistendo, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita in favore dei costituenti — può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. — Cass. 18-3-94, n. 2604
Con riguardo ad azione revocatoria promossa dalla banca accreditante contro il cliente accreditato o il suo fideiussore, la relazione cronologica fra il credito tutelato e l’atto impugnato per revocazione, assunta dall’art. 2901 cod. civ. come criterio discriminatore dell’alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell’atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, va apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento e non a quello, eventualmente successivo nel tempo, dell’effettivo prelievo da parte dell’accreditato, essendo influente, al fine indicato, la data dell’insorgenza di dette ragioni, ancorché non determinate nel loro ammontare, ovvero soggette a condizione. — Cass. 3-2-93, n. 1327
In tema di azione revocatoria, la contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito, da cui deriva la presunzione di onerosità della garanzia, ex art. 2901, secondo comma, cod. civ., sussiste anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione della garanzia. La contestualità, pertanto, va esclusa, nel caso in cui la garanzia sopravvenga quando il rischio dell’operazione creditizia sia già in atto. (Nella specie, trattavasi di una fideiussione concessa dopo che si era dato corso all’erogazione del credito bancario attraverso un’apertura di credito in conto corrente ed un castelletto di sconto). — Cass. 5-12-92, n. 12948
L’azione revocatoria proposta dal danneggiato in un sinistro derivante dalla circolazione stradale contro il danneggiante assicurato per gli atti di disposizione patrimoniale da quest’ultimo compiuti pregiudicando le ragioni del suo credito risarcitorio non trova deroga in ragione del carattere preventivo della responsabilità solidale dell’assicuratore, perché il creditore può esercitare l’azione revocatoria, per gli atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli delle sue ragioni posti in essere dal condebitore solidale, anche quando i patrimoni degli altri coobbligati siano sufficienti a garantirlo e perché la disciplina del vincolo solidale inerente al debito risarcitorio dell’assicuratore della responsabilità civile, a parte la causa obliganti, non diverge, nei rapporti con il danneggiato, da quella delle comuni obbligazioni solidali, e non attribuisce, quindi, al danneggiante-assicurato un beneficium excussionis. — Cass. 28-11-92, n. 12710
L’azione revocatoria, di cui all’art. 2901 cod. civ., non è esperibile, da parte dei creditori del promittente venditore, contro le sentenze emesse, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., nei confronti del debitore e ricollegabili ad un preliminare stipulato preordinatamente o scientemente in loro danno: ciò in quanto detti creditori sono soggetti essi medesimi all’efficacia della sentenza, se non rimossa, in mancanza di intervento adesivo dipendente nel relativo giudizio, mediante esperimento dell’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ. — Cass. 16-1-92, n. 497
Non sono soggetti a revoca a norma del terzo comma dell’art. 2901 cod. civ., che è letteralmente riferito ai debiti pecuniari, gli atti compiuti in adempimento di un’obbligazione (cosiddetti atti dovuti) e di conseguenza anche i contratti conclusi in esecuzione di un contratto preliminare o di un negozio fiduciario, non essendosi in tali casi in presenza di una decisione dell’agente caratterizzata da arbitrarietà, salvo che sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l’obbligo poi adempiuto. — Cass. 18-10-91, n. 11025
L’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. e quella di simulazione, assoluta o relativa, sono del tutto diverse per contenuto e finalità. Infatti, mentre il negozio impugnato con la revocatoria è esistente e realmente voluto e con l’azione si tende ad ottenerne la declaratoria di inefficacia al fine unico e specifico di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore del patrimonio del debitore, onde i requisiti dell’eventus damni e, per i negozi a titolo oneroso del consilium fraudis, quello impugnato per simulazione esiste invece solo apparentemente, in quanto o è addirittura inesistente una volontà negoziale (simulazione assoluta) o è un negozio voluto diverso da quello apparente (simulazione relativa) e l’azione esclusivamente diretta ad ottenere l’accertamento di questa situazione di apparenza può essere proposta da chiunque abbia interesse alla eliminazione della medesima. Da quanto precede discende, tra l’altro, che l’azione revocatoria non proposta, sia pure in via subordinata a quella di simulazione nel giudizio di primo grado, non è più proponibile per il divieto dello ius novorum nel giudizio di appello. — Cass. 17-5-91, n. 5581
Gli atti dispositivi del fideiussore sono assoggettati, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio dell’azione revocatoria ricorrendone le condizioni (art. 2901 cod. civ.). — Cass. 27-2-91, n. 2115
Il principio della non assoggettabilità ad azione revocatoria dell’adempimento di un debito scaduto, stabilito dall’art. 2901, terzo comma, cod. civ., deve intendersi riferito all’adempimento in senso tecnico, e non trova pertanto, applicazione con riguardo a quei negozi, sia pure indiretti e complessi, che siano realizzati in funzione novativa di una preesistente obbligazione e che di conseguenza, specie quando alla costituzione del nuovo titolo di credito si accompagni ex novo la prestazione di una garanzia ipotecaria, non essendo atti dovuti bensì comportando una volontaria modificazione patrimoniale del debitore con rischio di compromissione delle pregresse ragioni di altri creditori, restano soggetti all’azione revocatoria ordinaria ove ne concorrano le relative condizioni di legge. — Cass. 21-12-90, n. 12123
La presunzione muciana, posta dall’art. 70 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 con riguardo ai beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, non si applica ai beni acquistati o attribuiti in proprietà al coniuge del fallito in regime di comunione legale ex art. 177 cod. civ., in considerazione dell’incompatibilità di quella presunzione con tale regime, fermi restando gli altri rimedi accordati dall’ordinamento ai creditori del coniuge imprenditore ed al curatore del fallimento (artt. 64 e 66 legge fall., art. 2901 cod. civ.), per il caso in cui il coniuge imprenditore provveda ai suddetti acquisti con il prezzo della vendita di suoi beni personali ovvero con denaro distratto dalla sua azienda personale, senza fare menzione di queste circostanze nel negozio giuridico di compravendita. […] — Cass. 18-7-90, n. 7338
L’azione revocatoria ordinaria di atto a titolo oneroso, successivo al sorgere del credito, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., richiede la consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, cioè della menomazione della garanzia patrimoniale allo stesso accordata dall’art. 2740 cod. civ. mentre non esige anche una collusione fra il debitore ed il terzo, né lo stato d’insolvenza dell’uno, né la conoscenza di tale stato da parte dell’altro. — Cass. 12-2-90, n. 1007
Non è fondata — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2652, n. 5 e 2654 c.c., nella parte in cui non consentono la trascrizione della domanda di revoca di atti soggetti ad iscrizione nei registri immobiliari, essendo infondata la premessa, da cui muove il giudice a quo, secondo cui la tutela dell’art. 2901, comma ultimo, c.c. sarebbe applicabile anche ai terzi di buona fede ai quali sia stata trasmessa o vincolata a titolo oneroso un’ipoteca iscritta in base ad un atto revocato per frode ai creditori. — Corte cost. 28-12-90, n. 583
Qualora la compravendita d’immobile venga impugnata dal creditore dell’alienante con azione revocatoria, a norma dell’art. 2901 cod. civ., al terzo, che assuma la proprietà del bene, deve riconoscersi la facoltà di intervenire nel relativo giudizio, in via principale autonoma, ai sensi dell’art. 105, primo comma, cod. proc. civ., in considerazione dell’attinenza del preteso diritto all’oggetto della causa e della sua incompatibilità con quello fatto valere dall’attore. — Cass. 16-4-88, n. 2991
In tema di competenza territoriale derogabile, per le cause relative a diritti di obbligazione — come il giudizio revocatorio ex art. 2901 cod. civ., il cui valore deve essere determinato sulla base del credito per cui si agisce in revocazione — l’eccezione di incompetenza deve concernere tutti i concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18 (o 19) e 20 cod. proc. civ. ed essere formulata con l’indicazione dei giudici competenti in relazione a ciascuno dei criteri stessi. Conseguentemente l’eccezione di incompetenza territoriale formulata con riferimento al solo criterio del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, comporta il radicarsi della competenza del giudice adito con riguardo ai fori alternativi di cui all’art. 20 cod. proc. civ., rispetto ai quali il convenuto non ha assolto l’onere di una specifica contestazione. — Cass. 5-3-88, n. 2307
La revocatoria ordinaria, esperibile dal curatore nel corso della procedura fallimentare, ai sensi dell’art. 66 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, si caratterizza, rispetto a quella contemplata dall’art. 2901 cod. civ., per il fatto che è rivolta a tutelare tutti i creditori del fallito e può investire gli atti tanto posteriori quanto anteriori al sorgere dei singoli crediti, ove essi abbiano determinato od aggravato lo stato d’insolvenza, sempreché il curatore fornisca la prova anche della consapevolezza del debitore e del terzo in ordine al verificarsi di detto evento pregiudizievole. — Cass. 10-12-87, n. 9122
Qualora un condebitore solidale compia atti di disposizione patrimoniale che diminuiscano la detta garanzia generica gravante sul suo patrimonio sì da renderla insufficiente in relazione all’entità del credito, il creditore può esercitare, nei confronti suoi e dell’acquirente, in presenza degli altri requisiti, l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ., ancorché i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati, siano sufficienti a fornire — ciascuno di essi — la garanzia ex art. 2740 cod. civ. — Cass. 13-3-87, n. 2623
Ai fini dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., se non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, si richiede che tale ragione sia stata posta a base della revocatoria, dato che gli effetti di questa non si estendono ai crediti che, pur potendo essere pregiudicati dall’atto impugnato, non siano stati dedotti con l’azione stessa. — Cass. 26-2-86, n. 1220
Fra gli atti a titolo gratuito, per i quali l’art. 64 della legge fallimentare prevede l’inopponibilità ai creditori, ove compiuti dal fallito nei due anni antecedenti all’instaurazione della procedura concorsuale, non può includersi l’atto di costituzione di garanzia (reale o personale) in via contestuale al sorgere del credito garantito, ancorché essa venga prestata in favore di un debito altrui e senza corresponsione di un compenso da parte del debitore, in quanto l’atto medesimo ha natura onerosa, e resta quindi, efficace nei confronti della massa a meno che non venga revocato a norma dell’art. 67, secondo comma, della citata legge. La presunzione di onerosità della garanzia per debito altrui contestuali al credito garantito, fissata dall’art. 2901 cod. civ. in tema di revocatoria ordinaria, deve infatti ritenersi espressione di un principio operante pure nell’ambito della procedura fallimentare, in considerazione della identità di ratio, poiché la prestazione della garanzia si inserisce in una complessiva ed unitaria operazione con legame di sinallagmaticità rispetto alla concessione del credito da parte del garantito, che ne costituisce la controprestazione. — Cass. 20-5-85, n. 3085
Nell’ipotesi di azione revocatoria di un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, prevista al n. 1) del primo comma dell’art. 2901 cod. civ., gli elementi costitutivi della fattispecie che — oltre al carattere lesivo dell’atto di disposizione ed all’esistenza del credito — debbono essere dimostrati dal creditore sono due: che l’autore dell’atto, alla data della sua stipulazione, aveva l’intenzione di contrarre debiti ovvero era consapevole del sorgere della futura obbligazione; che lo stesso soggetto abbia compiuto l’atto dispositivo appunto in funzione del sorgere dell’obbligazione, per porsi in una situazione di totale o parziale impossidenza, in modo da precludere o rendere difficile al creditore l’attuazione coattiva del suo diritto. — Cass. 27-2-85, n. 1716
Nell’ipotesi di azione revocatoria di un atto dispositivo compiuto prima del sorgere del credito, prevista al n. 1) del primo comma dell’art. 2901 cod. civ., il c.d. eventus damni deve essere apprezzato con riferimento alla situazione determinatasi nel patrimonio dell’alienante per effetto dell’atto che lede o pone in pericolo la garanzia, avendo riguardo alle conseguenze negative di esso in ordine all’attuazione dell’obbligazione successivamente assunta; in tale indagine, non viene perciò in rilievo né l’entità del tempo trascorso fra l’atto ed il sorgere del debito — la quale può eventualmente essere utilizzata solo come elemento indiziario per escludere o affermare la dolosa preordinazione richiesta dalla norma — né la situazione patrimoniale esistente al tempo dell’assunzione dell’obbligazione, quando, cioè, l’atto lesivo è stato già posto in essere. — Cass. 27-2-85, n. 1716
In tema di azione revocatoria, il requisito dell’anteriorità, rispetto all’atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge, e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza. Al fine indicato, pertanto, e con riguardo al diritto di regresso spettante all’I.N.A.I.L. contro il datore di lavoro, per somme erogate in conseguenza di infortunio integrante reato (artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965), deve farsi riferimento al momento nel quale il diritto medesimo nasce, per effetto di quella erogazione, tenuto conto che la sentenza che affermi la responsabilità del datore di lavoro, condannandolo al rimborso in favore dell’istituto, ha funzione non costitutiva del correlativo credito, ma di accertamento dei suoi presupposti. — Cass. 8-5-84, n. 2801
È validamente riproposta in appello una domanda di revocazione ex art. 2901 cod. civ. già formulata in primo grado in alternativa a quella di simulazione assoluta e non esaminata in tale fase del giudizio, qualora l’attore appellato, rimasto vittorioso in primo grado, abbia espressamente dichiarato di volere riproporre «tutte le domande, richieste, deduzioni e difese, da aversi per ripetute e trascritte», pur senza una loro specifica, letterale riproduzione. Non è pertanto viziata da extrapetizione la decisione del giudice di appello che provvede sulla predetta domanda di revocazione. — Cass. 14-2-81, n. 916
Il requisito della scientia fraudis da parte del terzo contraente, al fine della revocatoria degli atti compiuti dal colpevole di un reato in pregiudizio delle ragioni del suo creditore, a norma dell’art. 193 cod. pen., così come al fine della revocatoria ordinaria prevista dall’art. 2901 cod. civ., non richiede lo specifico proposito di concorrere a determinare quel pregiudizio, ma si realizza anche con la reale possibilità di conoscenza del medesimo, ovvero con l’ignoranza determinata da colpa grave, alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell’id quod plerumque accidit. — Cass. 9-3-79, n. 1468