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Art. 2903 cc – Prescrizione dell’azione revocatoria

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Prescrizione dell’azione revocatoria

Articolo 2903 codice civile

Prescrizione dell’azione

L’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.


 

Giurisprudenza:

Revocatoria di un contratto di compravendita immobiliare – Decorrenza della prescrizione dalla trascrizione nei registri immobiliari – La disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un’azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-2-2023, n. 4049

 

Citazione nulla per vizi della ‘vocatio in ius’ – Idoneità ad interrompere la prescrizione – L’interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale – consegue anche all’atto di citazione affetto da vizi afferenti alla “vocatio in ius” (nella specie per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l’ordine di rinnovazione dell’atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell’attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-9-2022, n. 26543

 

Proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – Interruzione del termine di prescrizione – In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell’instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l’espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell’atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell’impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell’atto con cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-9-2021, n. 24891

 

Interruzione della prescrizione – Citazione introduttiva notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari – In un giudizio introdotto con azione revocatoria, ex art. 2901 cod. civ., sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art. 354 cod. proc. civ., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 6 marzo 2020, n. 6390

 

Società in amministrazione straordinaria – Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell’approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del Commissario straordinario, come invece avveniva in base alla precedente disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l’art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999 nel disporre che l’azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Commissario straordinario “soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 3 dicembre 2018, n. 31194

 

Fallimento del debitore e subingresso del curatore – Nel giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 l.fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, sicché trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, per un verso, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell’art. 2903 c.c., dalla data dell’atto impugnato, per l’altro, l’interruzione della prescrizione ad opera di … continua a leggere ►  Corte di Cassazione, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 4 luglio 2018, n. 17544

 

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi – In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, sotto il vigore della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 270 del 1999, l’azione revocatoria fallimentare può essere proposta, ex art. 49 del predetto decreto, dal commissario straordinario “soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento”. Ne consegue che, con riferimento al “dies a quo” per l’esperimento dell’azione, non può trovare applicazione il regime anteriore della legge n. 95 del 1979, secondo cui la revocatoria fallimentare è … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 6-1 civile, Ordinanza 15 settembre 2017, n. 21516

 

Azione del curatore ex art. 66 l.fall. – In materia di fallimento, l’azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell’art. 66 l.fall. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis l.fall., a tale interpretazione conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l’esercizio dell’azione avvenga “secondo le norme del codice civile”, così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni “disciplinate” dalla sezione della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l’azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi – quelli della massa dei creditori – di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato.Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 4 aprile 2017, n. 8680

 

Azione revocatoria ordinaria di costituzione del fondo patrimoniale – La disposizione dell’art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell’art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, su un’azione revocatoria ordinaria di costituzione del fondo patrimoniale, ha ritenuto la decorrenza della prescrizione non dalla stipula dell’atto, ma dal giorno dell’annotazione dell’atto stesso nei registri dello stato civile).Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 24 marzo 2016, n. 5889

 

Azione revocatoria ordinaria proseguita dal curatore fallimentare – Nel giudizio di revocazione ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, qualora sopravvenga il fallimento di questi, il curatore può subentrare nell’azione in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova, sicché trattandosi di azione che il curatore trova nella massa fallimentare e si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, la prescrizione decorre anche nei confronti della curatela, ai sensi dell’art. 2903 cod. civ., dalla data dell’atto impugnato, mentre il compimento di un atto interruttivo della stessa da parte di uno dei creditori, cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare. – Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 20 marzo 2015, n. 5586

 

Atto di trasferimento di un immobile – In tema di azione revocatoria, la norma dell’art. 2903 cod. civ. va coordinata con quella prevista dall’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un’azione ex art. 2901 cod. civ. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione ma da quella di trascrizione dell’atto, necessaria … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 27 maggio 2014, n. 11815

 

Liquidazione coatta amministrativa – In tema di liquidazione coatta amministrativa, l’art. 203 legge fall. identifica il periodo sospetto per la proposizione dell’azione revocatoria ma non detta il regime dell’esercizio di tale azione, con riguardo al termine di prescrizione – ora di decadenza, alla stregua di quanto sancito dall’art. 69-bis legge fall., introdotto dall’art. 55 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, inapplicabile alla specie “ratione temporis” – e alla sua decorrenza. Ne consegue che il menzionato termine, secondo la disciplina anteriore alla riforma, va desunto dall’art. 2903 cod. civ., e, poiché per l’esercizio dell’azione in parola sono indispensabili la nomina del liquidatore e la dichiarazione giudiziale di insolvenza, per la identificazione del “dies a quo” occorre far riferimento ai due eventi congiunti dell’accertamento giudiziale predetto e del provvedimento che ordina la liquidazione.Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 11 gennaio 2013, n. 605

 

Interruzione della prescrizione anche nei confronti del litisconsorte – In un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore ed il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore e, pertanto, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 7 novembre 2011, n. 23068

 

Litisconsorzio necessario – Integrazione del contraddittorio – Interruzione della prescrizione

Nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dal secondo comma dell’art. 102 cod. proc. civ. ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullità per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma è altresì idonea ad interrompere prescrizioni e … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 22 aprile 2010, n. 9523

 

Azione revocatoria ordinaria proseguita dal curatore fallimentare – Qualora sia stata proposta un’azione revocatoria ordinaria per fare dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore, a seguito del fallimento del debitore, sopravvenuto in pendenza del relativo giudizio, il curatore può subentrare nell’azione, in forza della legittimazione accordatagli dall’art. 66 legge fall., accettando la causa nello stato in cui si trova. Di conseguenza, trattandosi di un’azione che il curatore trova nella massa fallimentare e che si identifica con quella che i creditori avrebbero potuto esperire prima del fallimento, da un lato la relativa prescrizione, anche nei confronti della curatela, decorre, ai sensi dell’art. 2903 cod. civ., dalla data dell’atto impugnato, dall’altro l’interruzione della prescrizione, ad opera di uno dei creditori cui il curatore sia subentrato ex art. 66 cit., giova alla massa fallimentare.Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 28 maggio 2009, n. 12513

 

In tema di liquidazione coatta amministrativa, l’art. 203 legge fall. é deputato a identificare il periodo sospetto per l’esercizio dell’azione revocatoria ma non anche a dettare il regime dell’esercizio di tale azione, del termine della prescrizione — rectius di decadenza, alla luce di quanto dispone l’art. 69 bis, introdotto dall’art. 55 d.lgs. n. 5/2006 inapplicabile alla specie «ratione temporis» — e della sua decorrenza. Ne consegue che il termine per l’esercizio dell’azione revocatoria — secondo la disciplina anteriforma — va desunto dalla legge generale (art. 2903 cod. civ.) e, poiché per l’esercizio dell’azione in parola sono indispensabili la nomina del liquidatore, e la dichiarazione giudiziale di insolvenza, per la identificazione del «dies a quo» del corso della prescrizione occorre far riferimento ai due eventi congiunti dell’accertamento giudiziale predetto e del provvedimento che ordina la liquidazione. — Cass. I, sent. 15960 del 18-7-2007

 

Decorrenza della prescrizione – In tema di azione revocatoria, il termine di prescrizione decorre, ai sensi dell’art. 2903 cod. civ., dalla data di stipulazione e non da quella della trascrizione dell’atto dispositivo. — Cass. II, sent. 3379 del 15-2-2007

 

La disposizione dell’art. 2903 cod.civ., laddove stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto, deve essere interpretata (attraverso il coordinamento con la disposizione generale in tema di prescrizione, di cui all’art. 2935 cod.civ.) nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell’atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo .(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito sul punto in cui rigettava l’eccezione di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, ritenendo che la prescrizione iniziasse a correre non dalla stipula dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale oggetto di revocatoria, ma dal giorno dell’annotazione dell’atto stesso nei registri dello stato civile). — Cass. III, sent. 1210 del 19-1-2007

 

Citazione introduttiva notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari – Interruzione della prescrizione – In un giudizio introdotto con azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. sussiste un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente, convenuti in giudizio dal creditore, e pertanto, qualora la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’art. 354 cod. proc. civ. , il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo, la valida notifica del primo atto introduttivo è idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 26 luglio 2002, n. 11005

 

La sentenza che accoglie la domanda revocatoria fallimentare ha natura costitutiva, in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, sia privando di effetti, nei confronti della massa fallimentare, atti che avevano già conseguito piena efficacia, sia determinando, conseguentemente, la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale (art. 2740 cod. civ.) ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell’atto; con la conseguenza che la situazione giuridica vantata dalla massa ed esercitata dal curatore non integra un diritto di credito (alla restituzione della somma o dei beni) esistente prima del fallimento (né nascente all’atto della dichiarazione dello stesso) e indipendentemente dall’esercizio dell’azione giudiziale, ma rappresenta un vero e proprio diritto potestativo all’esercizio dell’azione revocatoria, rispetto al quale non è configurabile l’interruzione della prescrizione a mezzo di semplice atto di costituzione in mora (art. 2943, ultimo comma, cod. civ.). — Cass. 13-6-96, n. 5443

 

Interruzione della prescrizione – In tema di interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., mentre la domanda giudiziale spiega efficacia interruttiva in relazione a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l’inerzia del titolare, la costituzione in mora del debitore può avere una tale efficacia limitatamente ai diritti cui corrisponde un obbligo di prestazione della controparte, e non anche rispetto ai diritti potestativi, come quelli miranti alla declaratoria dell’inefficacia o dell’invalidità di un contratto ai quali corrisponde, nella controparte, una posizione di mera soggezione all’iniziativa altrui. (Nella specie, diritto fatto valere con l’azione revocatoria ordinaria). — Cass. 17-1-84, n. 402

 

Azione revocatoria fallimentare – L’azione revocatoria fallimentare si prescrive nel termine di cinque anni previsto per la revocatoria ordinaria dall’art. 2903 cod. civ., e ciò sia nelle ipotesi di cui al primo comma dell’art. 67 legge fallimentare, sia in quelle relative ai pagamenti effettuati dal fallito di cui al secondo comma: in tale ultimo caso, in cui il termine prescrizionale non può decorrere dalla data dell’atto, come prescritto in tema di revocatoria ordinaria, opera il principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, e cioè, nella specie, dal momento della dichiarazione di fallimento. — Cass. 25-6-80, n. 3983

 

L’azione revocatoria ordinaria, che il curatore del fallimento eserciti a norma dell’art. 66 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, si identifica con quella che i singoli creditori avrebbero potuto esperire, prima della dichiarazione di fallimento, a norma degli artt. 2901 e seguenti cod. civ., contro gli atti pregiudizievoli compiuti dal debitore. Questa azione, pertanto, è soggetta alla prescrizione quinquennale con decorso dalla data dell’atto impugnato (art. 2903 cod. civ.), e non da quella della costituzione dell’ufficio della curatela, che non ne condiziona né la nascita, né la possibilità di esercizio, ma segna solo il momento del subingresso del curatore ai creditori nella legittimazione ad agire. Tale principio manifestamente non pone il citato art. 66 della legge fallimentare in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, atteso che non implica alcun pregiudizio dei diritti dei creditori, i quali restano adeguatamente tutelati dopo l’instaurarsi della procedura concorsuale, dalle iniziative del curatore, sollecitabili anche mediante reclamo al giudice delegato. — Cass. 14-1-80, n. 322

 

Nel caso di donazione a persona giuridica, non accettata contestualmente, ma con atto posteriore, la donazione non è perfetta se non dal momento in cui la manifestazione della volontà di accettare è resa nota, mediante notificazione, al donante, indipendentemente dall’irrevocabilità originaria della proposta a norma dell’art. 782 c.c. Solo dal momento della perfezione dell’atto, pertanto, decorre il termine quinquennale stabilito dall’art. 2903 c.c. per l’esercizio dell’azione revocatoria. — Cass. Sez. Un. 20-10-75, n. 3406

 

L’art. 2903 cod. civ., fissando come termine di decorrenza della prescrizione dell’azione revocatoria la data dell’atto, del quale si pretende l’inefficacia, nega espressamente che possa essere esercitata la pretesa revocatoria a tutela di crediti che non preesistano all’atto o non vengano ad esistenza entro il periodo quinquennale, previsto. Nell’ipotesi, invece, in cui il fatto da cui sorge l’obbligazione esista, ma il credito non sia esercitabile, perché non esigibile o contestato, la pretesa è ugualmente esercitabile, pur rimanendo sospesa, fino alla data in cui il credito diventi esigibile, l’attuazione della dichiarazione d’inefficacia. — Cass. 25-3-65, n. 490

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