Codice Civile
Articolo 2937 codice civile
Rinunzia alla prescrizione
Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
Giurisprudenza:
Obbligazione per gli interessi e per il capitale – Distinzione – Rinuncia alla prescrizione per l’una – Estensione a quella per l’altra – Esclusione
Poiché l’obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell’una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell’altra. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che il pagamento degli interessi fino a una certa data, da parte dei mutuatari di una somma di denaro, integrasse riconoscimento del debito relativo alla somma capitale, con conseguente rinuncia a far valere la relativa prescrizione). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 25-1-2022, n. 2157
Eccezione sollevata da un coobbligato – Effetto estensivo nei confronti del coobbligato non eccipiente – Condizioni
L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell’altro coobbligato convenuto “non eccipiente” nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest’ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore “eccipiente”, senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l’eccezione ovvero l’abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all’azione di regresso verso il coobbligato “eccipiente”. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 22-3-2021, n. 7987
Accollo cumulativo – Rinuncia alla prescrizione da parte dell’accollato – Opponibilità all’accollante
In caso di accollo cumulativo, il regime di solidarietà tra accollante ed accollato comporta che la rinunzia del secondo alla prescrizione non sia opponibile al primo, ai sensi dell’art. 1310 c.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 24-4-2020, n. 8166
Imposta sulle successioni – Presentazione, da parte del contribuente, della denuncia di successione, quando ormai è prescritto il credito del fisco – Rinuncia tacita del contribuente
In tema di imposta sulle successioni, la presentazione, da parte del contribuente, della denuncia di successione, quando ormai è prescritto il credito del fisco, costituisce, ove non sia sollevata eccezione di prescrizione, comportamento obbiettivamente incompatibile con la volontà di avvalersi della causa estintiva della pretesa fiscale, derivandone l’inequivoca volontà di rinunziare alla prescrizione già maturata e di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era, invece, estinto.(Fattispecie nella quale, da un lato, il “dies a quo” per il computo della prescrizione è stato individuato nella data di presentazione di dichiarazione di revoca della rinuncia all’eredità e, dall’altro, la successiva denuncia di successione è stata considerata tacita rinuncia alla prescrizione). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 6-12-2016, n. 24927
Rinuncia tacita alla prescrizione
Perché sussista una rinunzia tacita alla prescrizione occorre che nel comportamento del debitore sia insita la volontà inequivocabile del medesimo di non avvalersi della causa estintiva del diritto altrui; il relativo accertamento rientra nei poteri del giudice di merito, e non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse qualificarsi come rinuncia alla prescrizione il rifiuto, opposto da un assicuratore privato, di pagamento dell’indennizzo per motivi diversi dal decorso del termine di prescrizione). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-11-2012, n. 21248
Prescrizioni presuntive
La prescrizione presuntiva, anche se fondata su di una presunzione, non è un mezzo di prova, ma incide direttamente sul diritto sostanziale limitandone la protezione giuridica, in modo per sua natura non diverso, anche se più limitato, rispetto a quello derivante dalla prescrizione ordinaria, ed è pertanto regolata dagli stessi principi. Ne consegue che è applicabile alla prescrizione presuntiva il principio della rinunciabilità della prescrizione di cui all’art. 2937 cod. civ., e che la rinuncia può risultare anche tacitamente, purché vi sia una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-5-2012, n. 7527