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Art. 2938 cc – Prescrizione – Non rilevabilità d’ufficio

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Codice Civile

Articolo 2938 codice civile

Non rilevabilità d’ufficio

Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.


 

Eccezione di prescrizione sollevata dal curatore davanti al giudice delegato – Onere del curatore di riproporre l’eccezione nella fase sommaria – Esclusione

Qualora in sede di verificazione del passivo sia stata accolta dal giudice delegato un’eccezione in senso stretto, quale quella di prescrizione, della stessa non è precluso il riesame nel successivo giudizio di opposizione, quand’anche il curatore rimanga in esso contumace, non avendo quest’ultimo l’onere di riproporla in tale sede. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 14-9-2022, n. 27113

 

Non rilevabilità d’ufficio contenuto dell’eccezione di prescrizione

L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 27-10-2021, n. 30303

 

Rilievo della prescrizione in appello sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata e in assenza di attivazione del contraddittorio – Ammissibilità – Esclusione –

Il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio la prescrizione sulla base di circostanza fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata e, comunque, sulla quale il contraddittorio non è stato radicato in primo grado, a meno che essa sia stata fatta oggetto di appello incidentale ovvero riproposta ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-3-2021, n. 7592

 

Eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale – Effetto estintivo nei confronti dell’altro coobbligato – Condizioni

In tema di obbligazioni solidali, l’eccezione in senso stretto – quale è quella di prescrizione – sollevata da uno dei coobbligati non giova anche agli altri, ancorché chiamati nel medesimo processo, a meno che le cause riguardanti gli obblighi solidali, intentate unitariamente nei confronti dei coobbligati, siano tra loro ulteriormente connesse, come accade nell’ipotesi di riproposizione in sede di impugnazione di temi comuni ai predetti coobbligati o quando siano state instaurate azioni di regresso o manleva tra i convenuti, nel qual caso nella fase di impugnazione sussiste un litisconsorzio necessario cd. processuale e sorge la necessità di un’unitaria pronuncia nei confronti di tutte le parti in causa. (Nella specie, il dipendente di una università distaccato presso un’azienda ospedaliera aveva convenuto nello stesso giudizio entrambi gli enti, chiedendone la condanna solidale al pagamento dell’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979; la S.C. ha negato che la domanda di manleva dell’università fosse stata ritualmente proposta e ha dunque escluso che la università stessa potesse beneficiare degli effetti dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’azienda). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 21-10-2020, n. 22984

 

Separazione di cause – Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario – Rilevanza nel giudizio separato

In tema di processo civile, la causa separata è mera prosecuzione della causa da cui origina e, quindi, le eccezioni fatte in quest’ultima valgono anche per l’altra; ne consegue che la tempestività dell’eccezione di prescrizione è rispettata se essa è contenuta nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, non occorrendo una reiterazione di tale eccezione in quello separato nei termini di cui all’art. 180 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-9-2020, n. 18274

 

Rito  del lavoro Eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dal convenuto – Preclusione – Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice

Nel rito del lavoro, l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, è soggetta alla preclusione di cui all’art. 416 c.p.c. sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta – in forza di quanto si evince dall’art. 161 c.p.c., per cui tutti i motivi di nullità della sentenza si convertono in motivi di impugnazione, tranne l’omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice – a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d’ufficio da parte del giudice d’appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio. Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 25-8-2020, n. 17643

 

Conto corrente assistito da apertura di credito – Azione di ripetizione dell’indebito del correntista – Eccezione di prescrizione della banca – Natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse – Questione sollevata in appello

Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l’eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell’azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell’eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito soddisfatto semplicemente con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 14-7-2020, n. 14958