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Art. 2941 cc – Sospensione per rapporti tra le parti

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Articolo 2941 codice civile

Sospensione per rapporti tra le parti

La prescrizione rimane sospesa:

1) tra i coniugi;

2) tra chi esercita la responsabilità genitoriale di cui all’articolo 316 o i poteri a essa inerenti e le persone che vi sono sottoposte;

3) tra il tutore e il minore o l’interdetto soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale, salvo quanto è disposto dall’articolo 387 per le azioni relative alla tutela;

4) tra il curatore e il minore emancipato o l’inabilitato;

5) tra l’erede e l’eredità accettata con beneficio d’inventario;

6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;

7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi; (1) (2)

8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 24 luglio 1998, n. 322 ha dichiarato l’illegittimità del presente numero nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra la società in accomandita semplice ed i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 11 dicembre 2015, n. 262 ha dichiarato l’illegittimità del presente numero nella parte in cui non prevede che la prescrizione sia sospesa tra la società in nome collettivo e i suoi amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi.


 

Giurisprudenza:

Vendita di quadro non autentico – In caso di vendita di quadro non autentico, qualificabile come vendita di “aliud pro alio”, il diritto di richiedere la risoluzione e il conseguente risarcimento del danno è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale, il cui termine inizia a decorrere dalla consegna del quadro, che segna il momento in cui si verifica l’inadempimento, senza che rilevi la circostanza che l’acquirente non fosse a conoscenza della non autenticità, in quanto ai fini della sospensione del termine di prescrizione rileva l’impossibilità che derivi da cause giuridiche, non anche impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto, tra i quali devono annoverarsi l’ignoranza del fatto generatore del diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di esso e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 14.1.2022, n. 996

 

Impossibilità di far valere il diritto ex art. 2935 cc – L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo indotto dalle necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la facoltà di sospendere la riscossione prevista dal comma 2 dell’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, vigente “ratione temporis”, non realizza un’ipotesi di sospensione della prescrizione, poiché la norma citata non contiene siffatta previsione). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 24.5.2021, n. 14193

 

Ipotesi prevista al n. 8 – Condotta del debitore – L’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, c.c., ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sospensione della prescrizione dei contributi, di cui all’art. 3 della l. n. 335 del 1995, nelle more dell’accertamento … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 27 febbraio 2020, n. 5413

 

Tutela del contraddittorio – Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l’eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l’ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle … continua a leggereCorte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 gennaio 2020, n. 1149

 

Rapporto di lavoro – Successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi – Tassatività delle cause sospensive – Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il “metus” del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 5 agosto 2019, n. 20918

 

Rapporto di lavoro – Decadenza del lavoratore dal trattamento di integrazione salariale – In tema di decadenza del lavoratore dal trattamento di integrazione salariale nel caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato ex art. 8, commi 4 e 5, del d.l. n. 86 del 1988, conv. con modif. in l. n. 160 del 1988, il credito restitutorio dell’INPS sorge quando l’Istituto ha erogato il trattamento non dovuto, momento da cui decorre di conseguenza la prescrizione decennale, mentre è irrilevante, a tal fine, quello diverso e successivo in cui l’Istituto venga a conoscenza della natura indebita dell’erogazione effettuata, salva la ricorrenza della sospensione di cui all’art. 2941 n. 8 c.c. per il mancato inoltro di comunicazioni obbligatorie da parte del beneficiario della prestazione. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 27 maggio 2019, n. 14426

 

Ipotesi prevista al n. 8 – Doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale – In tema di sospensione della prescrizione, costituisce doloso occultamento del debito contributivo verso l’ente previdenziale, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2941, n. 8 c.c., la condotta del professionista che ometta di compilare la dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della propria attività, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata (quadro RR del modello). Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Ordinanza 7 marzo 2019, n. 6677

 

Ipotesi prevista al n. 6 – Concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori – Il concordato preventivo mediante cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni, ma dei soli poteri di gestione finalizzati alla liquidazione. Ne consegue che l’art. 2941, n. 6, c.c., non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo in questione, poichè la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore, il quale la esercita non in nome o per conto dei creditori concordatari, ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale, secondo l’art. 182 l.fall., nel testo vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007). – Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Ordinanza 26 febbraio 2019, n. 5663

 

Ipotesi prevista al n. 6 – Azione del fallito contro il curatore per responsabilità ex art. 38 l. fall. – La legittimazione diretta del fallito alla proposizione dell’azione ex art. 38 l. fall. contro il curatore revocato è configurabile solo nel caso di ingiustificata inerzia del nuovo curatore, essendo di regola legittimata a tale azione solo la massa dei creditori. Nei confronti del curatore, anche non revocato, il fallito è tuttavia sempre legittimato a richiedere, per fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, il risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c., il cui termine prescrizionale decorre dalla produzione del danno e non resta sospeso ai sensi dell’art. 2941 n. 6 c.c., poiché tale disposizione si riferisce a fattispecie di responsabilità nascente dall’amministrazione del patrimonio altrui, non applicabile al rapporto in questione non compreso nell’attività fallimentare. (Nella specie la S.C., ha confermato la decisione della corte d’appello che, ritenuta improponibile l’azione ex art. 38 l. fall. da parte del fallito nei confronti del curatore revocato, non avendo ravvisato inerzia da parte del nuovo curatore – che aveva assunto tale decisione dopo avere valutato le risultanze di un parere legale – diversamente qualificando l’azione proposta quale domanda ex art.2043 c.c., ne aveva dichiarato la prescrizione, ritenendo non applicabile alla specie l’ipotesi di sospensione prevista dall’art. 2941 n. 6 c.c.). – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Ordinanza 15 ottobre 2018, n. 25687

 

Ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto – L’impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l’ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l’ignoranza da parte del titolare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini del decorso della prescrizione per l’azione di annullamento del licenziamento illegittimo, la dedotta impossibilità per il lavoratore di acquisire la documentazione a tal fine necessaria, se non all’esito del procedimento penale promosso nei suoi confronti). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 11 settembre 2018, n. 22072

 

Domanda di accertamento negativo ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 – La domanda di accertamento negativo ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 non è idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non é prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa codicistica, essendo inammissibile l’interpretazione estensiva o l’applicazione analogica delle disposizioni previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c.; tale domanda non comporta inoltre l’interruzione della prescrizione, che l’art. 2943 c.c. fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 18 aprile 2018, n. 9589

 

Decorso del termine di prescrizione per non uso del diritto di superficie – Il decorso del termine di prescrizione per non uso del diritto di superficie non può essere condizionato da disposizioni urbanistiche impeditive del diritto di edificazione poiché la sospensione di detto decorso può verificarsi soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti negli articoli 2941 e 2942 c.c., non estensibili a fatti materiali e ragioni giuridiche in tali norme non contemplati. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 gennaio 2018, n. 2092

 

Ipotesi prevista al n. 8 – Garanzia per i vizi della cosa venduta – In tema di vizi della cosa venduta, la prescrizione dell’azione di garanzia accordata al compratore decorre, in ogni caso, dalla consegna allo stesso del bene, non rilevando in senso contrario che l’acquirente non abbia la possibilità di scoprire il vizio, nonostante l’avvenuta consegna, o che questo gli sia stato dolosamente occultato dal venditore, con espedienti o raggiri, salva tuttavia la possibilità, in tale ultimo caso, di invocare la sospensione della prescrizione, agli effetti dell’art. 2941, n. 8, c.c., ove si accerti la sussistenza di una dichiarazione del venditore, non solo obiettivamente contraria al vero quanto, altresì, caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza della circostanza taciuta e dalla conseguente volontà decipiente. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-7-2017, n. 18891

 

Ipotesi prevista al n. 8 – Omessa comunicazione circa il maturare del presupposto per la riscossione del dovuto – In tema di sospensione della prescrizione, in virtù dei principi di correttezza e buona fede nell’adempimento delle obbligazioni negoziali, e stante la forza di legge che il contratto assume tra le parti, costituisce doloso occultamento del debito, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2941 n. 8 c.c., l’omessa comunicazione circa il maturare del presupposto per la riscossione del dovuto ove sussista un obbligo del debitore di corrispondere una somma al verificarsi dell’evento considerato nella clausola contrattuale che ha disposto il differimento del pagamento. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 settembre 2016, n. 19567

 

Ipotesi prevista al n. 8 – Eccezione in senso lato – L’eccezione di sospensione della prescrizione ex art. 2941 n.8 c.c. integra un’eccezione in senso lato e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in grado di appello, purché sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. – Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 30 settembre 2016, n. 19567

 

Diritti del fallito verso i suoi debitori – Gli artt. 2941 e 2942 c.c. non prevedono, quanto ai diritti del fallito verso i suoi debitori ovvero sui beni compresi nel fallimento, che, tra il fallito e i terzi, la prescrizione rimanga sospesa per la durata del fallimento, atteso che i diritti del fallito possono essere esercitati dal curatore, e, in caso di inerzia di quest’ultimo, il fallito è, in via eccezionale, legittimato ad agire per far valere i suoi diritti senza che i terzi possano opporgli la sua incapacità processuale, prevista esclusivamente a tutela dell’interesse della massa dei creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, non escludendo dal computo della prescrizione il periodo in cui la creditrice era rimasta fallita, aveva correttamente dichiarato prescritto il credito azionato, concernente la restituzione di somme incassate a seguito di riscossione di effetti cambiari costituiti in pegno). – Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 19 luglio 2016, n. 14737

 

Decorrenza della prescrizione – L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art.2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva fatto decorrere la prescrizione decennale del diritto alla restituzione dei contributi versati indebitamente dalla data del provvedimento con cui l’INPS aveva annullato la posizione assicurativa del lavoratore, anziché da quelle di ciascuno dei diversi versamenti contributivi, assegnando rilievo, quale impedimento di diritto invece che di fatto, alla mancata consapevolezza della natura subordinata o meno del rapporto di lavoro). – Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 26 maggio 2015, n. 10828

 

In tema di responsabilità degli amministratori delle società di capitali la relativa disciplina è applicabile anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, ancorché irregolare o implicita, da parte della società, così individuandosi il cosiddetto amministratore di fatto; ne consegue che, accertato il predetto inserimento dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative dell’ente, si ha sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione dell’azione di responsabilità prevista per gli amministratori finché sono in carica, ai sensi dell’art.2941 n.7 cod. civ. (Nella fattispecie la S.C. ha considerato come sintomi utilizzabili per il riconoscimento della figura del cosiddetto amministratore di fatto, il ruolo attivo svolto nella gestione sociale dopo la formale cessazione della carica ed il consistente apporto economico prestato in favore dei dipendenti). — Cass. I, sent. 6719 del 12-3-2008

 

L’art. 2941 n. 6 del codice civile che dispone la sospensione della prescrizione tra le persone i cui beni siano sottoposti per legge o per provvedimento del giudice all’amministrazione altrui e quelle da cui l’amministrazione è esercitata non è applicabile estensivamente ai rapporti tra debitore e creditori del concordato preventivo con cessione dei beni perché la titolarità dell’amministrazione dei beni ceduti spetta esclusivamente al liquidatore che la esercita non in nome o per conto dei creditori ma nel rispetto delle direttive impartite dal tribunale. — Cass. I, sent. 17060 del 3-8-2007

 

L’azione di risarcimento dei danni nei confronti del curatore del fallimento, derivante da fatti illeciti che non incidano sul patrimonio fallimentare, ma danneggino direttamente beni del fallito rimasti estranei alla procedura concorsuale, in quanto fondata sull’art. 2043 cod. civ. ed esercitabile anche dal fallito, si distingue dall’azione di responsabilità prevista dall’art. 38 della legge fall., ricollegabile invece alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico del curatore e spettante esclusivamente alla massa dei creditori; essa non è subordinata alla revoca dell’incarico ed alla presentazione del rendiconto, ma soggiace alla disciplina generale dell’azione aquiliana, anche in ordine al termine di prescrizione, il quale decorre dalla produzione del danno e non è soggetto a sospensione ai sensi dell’art. 2941 n. 6 cod. civ.: tale disposizione, infatti, riferendosi alle fattispecie di responsabilità nascente dall’amministrazione di patrimoni altrui, non è applicabile al rapporto in questione, non compreso nell’attivo fallimentare. — Cass. I, sent. 16214 del 23-7-2007

 

I creditori sociali perdono, per effetto della dichiarazione di fallimento della società di capitali debitrice, la legittimazione — spettante in via esclusiva al curatore durante il corso della procedura concorsuale — ad esercitare l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, ai sensi dell’art. 2394 cod. civ., e la ricacquistano a seguito della chiusura del fallimento; tuttavia essi sono soggetti agli effetti della prescrizione maturata «medio tempore», atteso che la perdita della legittimazione attiva non è causa di sospensione della prescrizione. — Cass. I, sent. 14961 del 2-7-2007

 

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato, assumendo al riguardo rilievo, in base al disposto dell’art. 2935 cod. civ., la mera possibilità legale di esercizio del diritto, e non anche gli impedimenti soggettivi, ancorché determinati dal fatto di un terzo, e gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell’ignoranza, da parte del titolare, dell’evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo. (Nell’affermare il suindicato principio, la S.C. ha escluso che, ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, assuma al riguardo rilievo il provvedimento di concessione dell’indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, stante la relativa diversità di presupposti e di contenuto eliminare spazio). — Cass. III, sent. 14576 del 22-6-2007

 

Tutte le norme, contenute nel codice civile o in altre leggi, che prevedono la sospensione della prescrizione (come, ad esempio, l’art. 2941 cod. civ.), integrano disposizioni di carattere eccezionale, a norma dell’art. 14 delle cosiddette preleggi, con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione oltre i casi e i tempi in esse considerati. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’applicabilità, in via analogica, dell’art. 2941 n. 6 cod. civ. all’eventualità — prospettata dalla ricorrente — in cui si invocava che, nei confronti del debitore sottoposto per provvedimento del giudice ad amministrazione controllata, dovesse ritenersi rimasta sospesa la prescrizione dei diritti vantati da tutti i terzi nei confronti del soggetto amministrato per l’intera durata della intervenuta «amministrazione altrui»). — Cass. III, sent. 12953 del 4-6-2007

 

In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l’art. 2941 n. 7 cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo. — Cass. I, sent. 13765 del 12-6-2007

 

L’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8) cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, con la conseguenza che tale criterio non impone, in altri termini, di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli. (Nella specie, relativa a controversia in materia di opposizione a cartelle esattoriali per il recupero di crediti riconducibili al pagamento di contributi e sanzioni pretesi dalla CNPAF nei confronti di alcuni avvocati, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che si era uniformata al principio di diritto enunciato, rilevando come il contenuto delle dichiarazioni inviate dai professionisti non avrebbe potuto impedire alla Cassa previdenziale di controllare la veridicità dei dati trasmessi, acquisendo le necessarie informazioni dai competenti uffici finanziari ai sensi dell’art. 17 della legge n. 576 del 1980). — Cass. Sez. L, sent. 9113 del 17-4-2007

 

Il disposto del secondo comma dell’art. 410 cod. proc. civ. distingue, in base al suo inequivoco tenore letterale, tra gli effetti che il tentativo obbligatorio di conciliazione preventivo previsto per le controversie di lavoro esplica ai fini dell’interruzione della prescrizione dalle conseguenze da esso scaturenti con riferimento alla sospensione dei termini decadenziali, con la conseguenza — anche in virtù del carattere tassativo riconducibile alle ipotesi di sospensione della prescrizione risultanti dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ. — che la comunicazione della richiesta di espletamento di tale tentativo non comporta anche la sospensione del termine di prescrizione del diritto azionato sino al termine di venti giorni successivi alla conclusione della procedura conciliativa. — Cass. Sez. L, sent. 13046 del 1-6-2006

 

La causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. (Nella specie, la S.C ha confermato la decisione di merito che aveva ravvisato, nella condotta dell’artigiano che non aveva comunicato all’INPS la variazione di indirizzo, una difficoltà di mero fatto all’esercizio del diritto di credito dell’istituto di previdenza, per contributi e sanzioni, non idonea a comportare la sospensione della prescrizione e rilevante unicamente per l’irrogazione della sanzione amministrativa, ex art. 2 del d.l. n. 352 del 1978). — Cass. Sez. L., sent. 26355 del 5-12-2005

 

L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto stesso e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovano la loro causa nell’ignoranza, da parte del titolare, dell’evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo. — Cass. III, sent. 21500 del 7-11-2005

 

L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, relativa a fatto illecito connesso a responsabilità di un notaio per redazione di un atto costitutivo di ipoteca nullo, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha precisato che il conseguente danno si era verificato con la redazione della scrittura, sicchè da questo momento, e non da quello successivo dell’accertamento della nullità di essa, decorreva il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno). — Cass. III, sent. 21495 del 7-11-2005

 

L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell’ignoranza, da parte del titolare, dell’evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo per la mancata comunicazione, giacché solo in caso di dolo da parte del debitore la prescrizione rimarrà sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ.. — Cass. III, sent. 14249 del 28-7-2004

 

Poiché la sospensione triennale dei termini di prescrizione in materia di contributi dovuti agli enti previdenziali ex art. 2, comma ventiduesimo, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, riguarda il «corso della prescrizione» e non «i termini di prescrizione», agli enti previdenziali è consentito di esercitare le azioni di recupero dei contributi per gli ultimi tredici anni. (Fattispecie relativa ad omissioni contributive attinenti al periodo novembre 1981 — luglio 1993, contestate con verbale di accertamento del settembre 1993). — Cass. Sez. L, sent. 12866 del 12-7-2004

 

La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, primo comma n. 6, cod. civ. postula che per legge o in virtù di un provvedimento del giudice si eserciti in concreto l’amministrazione di beni altrui. — Cass. III, sent. 4187 del 2-3-2004

 

È immune da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che ha ritenuto prescritto il diritto di un dipendente delle Ferrovie dello Stato alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica della sua diffida ad adempiere, non avendo riconosciuto natura di atto idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, ex art. 2941 n. 8 cod. civ., alle circolari emesse in data 15.10.1980 e 26. 5. 1987 dall’Ente, con le quali si precisava,tra l’altro, che «non hanno motivo di sussistere i manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione», non potendo attribuirsi a tali circolari né la natura di riconoscimento di debito, posto che la rassicurazione data ai lavoratori non presupponeva logicamente la sussistenza del credito vantato ex adverso, né quella di rinuncia alla prescrizione, che sarebbe stata senza effetto in relazione a un credito all’epoca non ancora prescritto, né la natura di azione dolosa da parte del creditore, idonea a produrre l’effetto dell’occultamento del credito, che nella specie avrebbe dovuto concretarsi nella falsa prospettazione di fatti estintivi del credito, quali la prescrizione, sulla cui decorrenza o maturazione venivano invece date rassicurazioni. — Cass. Sez. L, sent. 1837 del 2-2-2004

 

La causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato tale condotta in una circolare dell’Ente Ferrovie dello Stato volta soltanto a rassicurare i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario). — Cass. Sez. L, sent. 1222 del 23-1-2004

 

Qualora in un contratto di assicurazione venga inserita una clausola di cosiddetta regolazione del premio, in virtù della quale l’assicurato è tenuto, oltre che al pagamento di un premio minimo da versarsi in via provvisoria ed anticipata, alla corresponsione di un maggior premio definitivo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, in funzione di elementi variabili, da trasmettersi periodicamente all’assicuratore, la comunicazione degli elementi variabili in essa prevista integra una vera e propria obbligazione accessoria, rispetto a quella del pagamento del premio, con la conseguenza che l’inadempimento di tale obbligazione accessoria comporta solo la violazione del patto e non esprime di per sé alcun intento fraudolento dell’assicurato, rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione di cui all’art. 2941, comma 1, n. 8 cod. civ. — Cass. III, sent. 19561 del 19-12-2003

 

Nel lavoro agricolo, con riguardo ad attività lavorativa stagionale, si verifica il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del medesimo lavoratore per un nuovo ciclo stagionale, salvo che siano presenti elementi specifici indicativi della esistenza di un unico e continuativo rapporto di lavoro — caratterizzato dalla permanenza del vincolo obbligatorio tra le parti nonostante l’intervallo tra le successive attività stagionali, — invece che di una pluralità di rapporti. Infatti, i rapporti di lavoro in agricoltura sono normalmente a tempo determinato, salvo che la previsione a tempo indeterminato sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire, secondo il disposto dell’art. 11 del D.L. n. 7 del 1970, convertito nella legge n. 83 del 1970, sul collocamento dei lavoratori agricoli. (Nella specie la S.C. ha precisato che la natura nominativa della richiesta, annualmente reiterata, non esclude la pluralità dei rapporti e che la assenza di altri rapporti con altri datori di lavoro non assume rilevanza probatoria). — Cass. Sez. L, sent. 16639 del 5-11-2003

 

Per quanto concerne la prescrizione del diritto dell’ente previdenziale a pretendere il pagamento dei contributi , costituisce atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, e quindi fatto interruttivo di essa, il pagamento spontaneo da parte del debitore della parte capitale di un credito prescritto, e l’efficacia interruttiva si estende al credito per rivalutazione monetaria ed interessi, in quanto questo ha carattere accessorio. — Cass. Sez. L, sent. 12924 del 4-9-2003

 

L’atto scritto con cui il debitore induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e, quindi, non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, comma primo, n. 8, cod. civ., ma può soltanto dare luogo ad un riconoscimento del debito con l’efficacia interruttiva prevista dall’art. 2944 cod. civ. (Principio affermato con riferimento ad una lettera circolare delle FF.SS. SpA in cui si sosteneva che l’attuazione del disposto dell’art. 17 legge n. 42 del 1979 richiedeva un apposito provvedimento, non di competenza aziendale, e che pertanto non avevano motivo di esistere i timori del personale in ordine alla decorrenza della prescrizione del credito per compenso del lavoro straordinario). — Cass. Sez. L, sent. 7039 del 8-5-2003

 

È immune da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che ha ritenuto prescritto il diritto di un dipendente delle Ferrovie dello Stato alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica della sua diffida ad adempiere, non avendo riconosciuto natura di atto idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, ex art. 2941 n. 8 cod. civ., alla circolare emessa in data 15.10.1980 dall’Ente, con la quale si ribadiva l’impossibilità di soddisfare le richieste del personale in mancanza di una modifica normativa, non potendo attribuirsi a tale circolare la natura di azione dolosa da parte del creditore, né l’idoneità della stessa a produrre l’effetto dell’occultamento del credito. — Cass. Sez. L, sent. 6607 del 28-4-2003

 

Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo — ai fini della decorrenza della prescrizione — i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest’ultime norme espressamente previste. — Cass. Sez. Un., sent. 575 del 16-1-2003

 

L’accertamento della decorrenza, interruzione, sospensione della prescrizione costituisce indagine di fatto demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata e congrua motivazione e non inficiata da errori logici o di diritto. — Cass. III, sent. 17157 del 3-12-2002

 

A norma degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, la prescrizione triennale del diritto alle prestazioni previdenziali previste in tema di infortuni e malattie professionali nel settore industriale ha carattere speciale e si sottrae pertanto alla disciplina generale dettata dal codice civile in tema di sospensione e di interruzione (artt. 2941 e segg. cod. civ.) ed è soggetta ad un unico periodo di sospensione della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento in cui il relativo «iter» venga di fatto a concludersi. — Cass. Sez. L, sent. 15343 del 30-10-2002

 

In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l’incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo – esplicitamente od implicitamente – dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall’ambito dell’arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta «perizia contrattuale», che non interferisce sull’azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni. — Cass. III, sent. 14909 del 22-10-2002

 

La operatività della causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941 n. 8 cod. civ. presuppone che in atti risulti la prova che il debitore abbia dolosamente occultato l’esistenza del debito al creditore. Detta prova si concreta nell’accertamento che il debitore abbia creato una situazione del tutto non corrispondente alla realtà al fine di superare la normale diligenza del creditore. — Cass. III, sent. 10383 del 17-7-2002

 

In tema di prescrizione, la sospensione (art. 2943 cod. civ.) e l’interruzione (art. 2941 cod. civ.) costituiscono istituti distinti, i quali non si presentano in rapporto di progressività, con la conseguenza che l’eccezione d’interruzione della prescrizione non può ritenersi né equipollente, né comprensiva di quella relativa alla sospensione. — Cass. Sez. L, sent. 10254 del 15-7-2002

 

L’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell’ignoranza, da parte del titolare, dell’evento generatore del suo diritto e nel ritardo con cui egli proceda ad accertarlo per la mancata comunicazione — al di fuori della speciale ipotesi di sospensione prevista dall’art. 2941 n. 8 cod. civ. — di tale evento da parte del debitore. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto che il diritto del ricorrente ad essere assunto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in conseguenza del suo utile collocamento nella graduatoria degli idonei di un concorso per fotolitografi bandito dall’Istituto poteva essere fatto valere fin dal momento in cui l’Istituto aveva proceduto all’assunzione del candidato collocato nella medesima graduatoria nel posto immediatamente successivo a quello occupato dal ricorrente senza che potesse attribuirsi alcun rilievo in contrario alla mancata conoscenza della suddetta avvenuta assunzione asseritamente ascrivibile alla mancata comunicazione, peraltro non richiesta dal bando di concorso, della stessa al ricorrente da parte del suddetto Istituto). — Cass. Sez. L, sent. 15622 del 11-12-2001

 

La pendenza di un procedimento penale per un reato la cui cognizione può influire sulla decisione di un giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto non incide sul corso della prescrizione del diritto stesso non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione e di interruzione dei termini prescrizionali tassativamente indicate negli artt. 2941, 2942, 2943, 2944 cod. civ.. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto far valere la sua pretesa ad essere assunto per effetto del superamento di apposito concorso e contestare la legittimità del rifiuto opposto dal datore di lavoro in relazione alla pendenza di un procedimento penale a suo carico anche nel periodo precedente la pronuncia della sentenza definitiva di assoluzione ponendo in essere atti adeguati a costituire in mora il datore di lavoro e ad interrompere quindi il corso della prescrizione). — Cass. Sez. L, sent. 15622 del 11-12-2001

 

Il principio introdotto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969 e n. 174 del 1972, circa la sospensione del corso della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato non assistito dalla garanzia della stabilità, non può trovare applicazione per i rapporti di convenzione con il servizio sanitario nazionale, che hanno carattere autonomo, secondo la particolare connotazione negoziale prevista dalla legge n. 833 del 1978. — Cass. Sez. L, sent. 13323 del 26-10-2001

 

La pendenza di un procedimento penale per un reato la cui cognizione può influire sulla decisione di un giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto non sospende il decorso della prescrizione del diritto stesso, non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione dei termini prescrizionali tassativamente indicate dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ. — Cass. 6-10-2000, n. 13310

 

L’atto scritto con cui la P.A. debitrice induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e, quindi, non è riconducibile alla previsione della sospensione della prescrizione, quale contenuta nell’art. 2941, n. 8, cod. civ., ma può soltanto dar luogo ad un riconoscimento del debito con l’efficacia interruttiva prevista dall’art. 2944 cod. civ. (Principio affermato con riferimento al caso di specie dell’ente Ferrovie dello Stato che, a mezzo del suo direttore generale e di un direttore compartimentale, aveva rassicurato i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario). — Cass. 7-11-98, n. 11252

 

La causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ. ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, consistente in una condotta ingannatrice e fraudolenta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una mera difficoltà di accertamento del credito. (Fattispecie in materia di mancata precisazione da parte di una USL, nelle informative periodicamente inviate ai medici convenzionati, dell’esatto importo loro dovuto per le prestazioni eseguite). — Cass. 24-10-98, n. 10592

 

L’azione di responsabilità contro il curatore revocato, che ai sensi dell’art. 38 della legge fallimentare durante il fallimento è proponibile dal nuovo curatore autorizzato dal giudice delegato, è soggetta a prescrizione decennale con decorrenza dalla data della revoca e il termine prescrizionale decorre anche nei confronti del fallito (legittimato in ogni caso a proporla dopo la chiusura del fallimento, purché l’azione non sia prescritta), giacché la prescrizione non rimane sospesa nei suoi confronti durante la procedura fallimentare, in mancanza di una tassativa previsione legislativa, per l’inapplicabilità al caso di specie della disposizione contenuta nell’art. 2941, n. 6, cod. civ. (cominciando a decorrere la prescrizione solo dopo la sostituzione del curatore revocato e il rendimento del conto), nonché per la natura relativa dell’incapacità processuale del fallito, a lui opponibile solo nell’interesse dalla massa dei creditori, con la conseguenza che in assenza di qualsiasi iniziativa degli organi fallimentari egli può agire per responsabilità contro il curatore revocato anche durante il fallimento, a tutela di diritti patrimoniali dei quali quegli organi si siano disinteressati. — Cass. 4-10-96, n. 8716

 

L’art. 2941, n. 8, cod. civ. — secondo cui la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito ed il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto — non è applicabile per analogia a causa della tassatività delle cause di sospensione ed interruzione della prescrizione, e, prevedendo una condotta commissiva od omissiva del debitore tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non può essere, quindi, esteso ai casi di mera difficoltà di accertamento nella persona del debitore. — Cass. 28-9-94, n. 7898

 

La mancata comunicazione al mittente, da parte del vettore, della riscossione del prezzo della merce per effetto della clausola cosidetta di assegno, integra soltanto un comportamento omissivo concretante un inadempimento contrattuale, ma non costituisce causa sospensiva della prescrizione a norma dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. del diritto del mittente di agire nei confronti del vettore per l’adempimento della propria obbligazione, richiedendosi ai fini della norma richiamata che il debitore ponga in essere un atto doloso preordinato all’occultamento del proprio debito. — Cass. 13-7-93, n. 7697

 

La pendenza di un procedimento penale per un reato, la cui cognizione può influire sulla decisione del giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto, non sospende la prescrizione di questo diritto, non rientrando tale fatto tra le cause di sospensione del termine di prescrizione tassativamente indicate dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ. — Cass. 16-12-92, n. 13275

 

L’art. 2, comma diciannovesimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito con legge n. 638 del 1983), che, come altre norme della legislazione speciale configuranti casi di sospensione ope legis ulteriori rispetto a quelli di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ., prevede la sospensione per un triennio — con il corrispondente prolungamento del periodo durante il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare i libri paga e matricola — dei termini di prescrizione dei contributi dovuti, o la cui riscossione è affidata a qualsiasi titolo, all’inps ed all’inail, non è sospettabile d’illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 24 cost., tenuto conto, in particolare, degli interessi pubblici alla cui realizzazione è destinata la contribuzione predetta e della discrezionalità legislativa di cui è espressione la norma denunciata. — Cass. 30-3-92, n. 3901

 

Ai sensi degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 il termine triennale di prescrizione dell’azione diretta a conseguire la rendita da infortunio sul lavoro è soggetto ad un unico periodo di sospensione, della durata massima di centocinquanta giorni, collegato alla pendenza del procedimento amministrativo, indipendentemente dal momento del compimento di tale iter; la predeterminazione ex lege del periodo massimo di sospensione (che ne differenzia la disciplina rispetto a quella comune ex artt. 2941 e 2942 cod. civ.) risponde infatti ad esigenze di carattere pubblicistico che non consente di attribuire rilevanza, rispetto a tale interesse generale, ad un interesse personale al prolungamento del termine di sospensione fino a comprendervi tutto l’iter amministrativo. — Cass. 14-3-91, n. 2662

 

Qualora, dopo la registrazione di un contratto scritto, l’amministrazione finanziaria acquisisca la prova documentale della stipulazione fra le parti di un prezzo maggiore rispetto a quello indicato nell’atto registrato, la tassazione del prezzo occultato ha natura complementare, in quanto configura integrazione del tributo già riscosso, e, pertanto, nel vigore della legge di registro di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, è soggetta alla prescrizione triennale, prevista dall’art. 136 di detta legge per l’imposta complementare e suppletiva, non a quella ventennale di cui al successivo art. 128, che riguarda unicamente gli atti non registrati. Tale prescrizione triennale, peraltro, decorre dal giorno in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto, dato che l’art. 2941, n. 8, cod. civ., sulla sospensione della prescrizione fino a quando l’obbligato occulti dolosamente al creditore l’esistenza del debito, è operante anche in materia di imposta di registro, in difetto di diversa previsione. — Cass. Sez. Un. 7-7-88, n. 4482

 

Con riguardo al diritto del mediatore alla provvigione, che soggiace al termine prescrizionale di un anno decorrente dal giorno della conclusione dell’affare, l’ignoranza di tale evento, nella quale versi il mediatore medesimo, determina una mera impossibilità materiale di esercizio del credito e, pertanto, può assumere rilievo non ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. (che collega la decorrenza della prescrizione alla sussistenza della sola possibilità legale di far valere il diritto) ma come causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2948, n. 1, dello stesso codice, ove la detta ignoranza sia attribuibile al dolo dei soggetti tenuti alla corresponsione della provvigione, coincidendo in tal caso la cessazione dell’effetto sospensivo della prescrizione con la data in cui il mediatore ha acquisito la consapevolezza della conclusione dell’affare. — Cass. 28-3-88, n. 2604

 

Con riguardo all’azione di annullamento proposta da un coniuge contro l’atto con cui l’altro coniuge abbia disposto di un bene immobile, oggetto di comunione legale, senza il necessario consenso di esso istante, il termine di un anno, fissato dall’art. 184, secondo comma, cod. civ. con decorso dalla data della conoscenza dell’atto stesso, ed in ogni caso dalla data della sua trascrizione non è soggetto alla sospensione nel rapporto fra coniugi contemplata dall’art. 2941 cod. civ. per la prescrizione, in considerazione del carattere speciale della prima delle citate norme, e manifestamente non si pone in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, tenuto conto che il termine medesimo, nonostante la sua brevità, giustificata dal contemperamento delle esigenze del coniuge leso con quelle del terzo, ha consistenza e decorrenza idonee ad assicurare un adeguato esercizio del diritto di difesa. — Cass. 22-7-87, n. 6369

 

L’art. 2935 cod. civ., secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, disciplina soltanto l’inizio del decorso del termine prescrizionale e non pone una regola generale suscettibile di essere estesa a tutto il decorso del termine la cui sospensione, costituendo un’ipotesi eccezionale, può verificarsi soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti negli artt. 2941 e 2942 cod. civ., non estensibili a fatti materiali e ragioni giuridiche non contemplate da dette norme. (Nella specie, il ricorrente sosteneva che il termine ventennale di prescrizione per non uso del diritto di superficie, ex art. 954 cod. civ., cominciato a decorrere dal momento della costituzione del diritto stesso, era rimasto sospeso con la successiva entrata in vigore di una legge sulla tutela del paesaggio e del panorama la quale, inibendo nuove costruzioni nella zona, aveva reso giuridicamente impossibile l’esercizio di quel diritto). — Cass. 20-7-87, n. 6364

 

Ai fini della sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., è necessario non solo che il debitore abbia svolto attività soggettivamente diretta ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, ma anche che tale comportamento abbia determinato una situazione obiettiva tale da precludere al debitore la possibilità di far valere il proprio diritto. — Cass. 19-11-85, n. 5682

 

Poiché la norma di cui all’art. 2949 cod. civ. — che stabilisce la prescrizione quinquennale dei diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese — si pone in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale in tema di prescrizione, essa trova applicazione anche con riguardo alle società in accomandita semplice, essendo tale società soggetta all’obbligo di registrazione, senza che, con riguardo all’azione di responsabilità intentata dalla detta società (e da uno dei soci accomandatari) nei confronti di altro socio accomandatario in relazione alla vendita di beni sociali, possa invocarsi la sospensione del termine di prescrizione stabilita dal n. 7 dell’art. 2941 cod. civ. tra le persone giuridiche ed i loro amministratori finché sono in carica, operando detta statuizione soltanto per le società di capitali e non per quelle di persone. — Cass. 4-9-85, n. 4603

 

L’art. 2941, n. 1, cod. civ., il quale prevede nei rapporti fra coniugi la sospensione della prescrizione, trova applicazione anche durante il regime di separazione personale, il quale non implica il venir meno del rapporto di coniugio, ma solo una attenuazione del vincolo. — Cass. 23-8-85, n. 4502

 

Con riguardo ad imposta di successione inerente a beni che il contribuente abbia omesso di indicare nella denuncia, il termine triennale, cui è soggetta l’azione della finanza ai sensi e nel vigore dell’art. 86 secondo comma n. 2 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3270, configura un termine di prescrizione, per il quale trova applicazione la causa di sospensione prevista dall’art. 2941, n. 8, cod. civ. Ne consegue, in caso di doloso occultamento del debito da parte dell’erede (ravvisabile anche nell’approfittamento e nell’utilizzazione di negozi posti in essere dal de cuius), nonché di idoneità di tale comportamento ad impedire all’amministrazione l’accertamento del corrispondente credito, che il suddetto termine inizia a decorrere solo dal momento della scoperta del dolo. — Cass. Sez. Un. 10-12-84, n. 6478

 

Poiché la legge conferisce sia ai funzionari dell’I.N.P.S. sia all’ispettorato del lavoro poteri d’ispezione per il controllo dell’esattezza delle denunce dei datori di lavoro ai fini del versamento dei contributi, l’omissione o l’incompletezza delle denunce stesse non impedisce all’I.N.P.S. di avere cognizione del proprio credito e di esercitarlo tempestivamente, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. (in tema di sospensione della prescrizione), salvo che siano stati posti in essere altri atti di natura fraudolenta tali da precludere in modo assoluto la possibilità di far valere il diritto. — Cass. 21-11-84, n. 5977

 

La sospensione della prescrizione, a norma dell’art. 2941 cod. civ., ricollegandosi ad elementi di fatto che spetta alla parte interessata di far valere mediante eccezione in senso proprio, non è rilevabile né deducibile per la prima volta in sede di legittimità. — Cass. 10-3-80, n. 1587

 

L’interruzione e la sospensione della prescrizione formano oggetto di eccezioni proprie, in replica all’eccezione di prescrizione: esse devono perciò essere fatte valere come tali dalla parte e non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice. — Cass. 28-6-79, n. 3624

 

La sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 6, cod. civ., nel rapporto fra il soggetto i cui beni siano sottoposti ad amministrazione altrui, ed il soggetto da cui l’amministrazione è esercitata, presuppone che quel rapporto trovi origine nella legge od in provvedimento del giudice. Detta sospensione, pertanto, non è applicabile con riguardo ai crediti dell’autore della parte letteraria di un’opera lirica, verso il soggetto che abbia il diritto di utilizzare economicamente l’opera medesima nel suo complesso, ove quest’ultimo diritto derivi non dalle norme dettate dalla legge in tema di gestione unitaria dell’opera lirica, ma da convenzione intervenuta fra le parti. — Cass. 24-2-77, n. 826

 

I casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., che non sono suscettibili di applicazione analogica: pertanto, la pendenza di un procedimento penale, relativo ad un reato, la cui cognizione può influire sulla decisione di una controversia civile, non può essere invocata come causa di sospensione della prescrizione di un diritto, per far valere il quale la controversia deve essere instaurata. (Nella specie, la Suprema Corte ha escluso che nei rapporti fra danneggiato e assicurazione la pendenza di un procedimento penale per simulazione di reato a carico del socio dell’assicurato potesse valere come causa di sospensione della prescrizione dell’azione civile per il conseguimento dell’indennità convenuta per il caso di furto delle cose assicurate). — Cass. 6-3-76, n. 753

 

La causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 7, cod. civ. opera anche quando i singoli soci e la stessa assemblea della società siano a conoscenza di fatti da cui deriva la responsabilità degli amministratori. — Cass. 19-5-72, n. 1530

 

Quando la prescrizione è sospesa, non può di essa iniziarsi un nuovo periodo mercé atti interruttivi di natura istantanea, se, nonostante che l’atto sia stato compiuto, la causa della sospensione permanga e l’autore di esso profitti intanto e si valga dell’intera ulteriore sua durata; in tale ipotesi, l’interruzione non può neppure operare limitatamente al periodo di tempo anteriore al verificarsi della causa sospensiva, il quale, pertanto, cessata la sospensione, si somma al periodo a questa successivo. (Applicazione del principio al caso dell’assicurato che, nel periodo di sospensione della prescrizione previsto dal comma quarto dell’art. 2952 cod. civ., reclami in via stragiudiziale, contro l’assicuratore, il proprio diritto ad essere tenuto indenne dal risarcimento dovuto al terzo). — Cass. 12-7-62, n. 1858