Codice Civile
Articolo 2943 codice civile
Dell’interruzione della prescrizione – Interruzione da parte del titolare
La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.
E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
L’interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. (1)
(1) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 25 L. 05.01.1994, n. 25
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Giurisprudenza:
Danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto – Pretesa di risarcimento danni in forma specifica mediante rimozione – Prescrizione – Decorrenza – Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l’eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all’immobile, sia l’illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all’immobile, sia l’illecito rappresentato dalla verificazione di danni all’immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall’ultimazione dell’opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l’eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-2-2023, n. 4677
Usucapione – In tema di usucapione, ai sensi dell’art. 2943, comma 1 c.c., richiamato dall’art. 1165 c.c., la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva del decorso del termine utile per usucapire, qualora sia diretta a far valere una pretesa incompatibile con gli effetti derivanti dal trascorrere del termine; pertanto, tale effetto non è prodotto dalla domanda con cui il proprietario del suolo chieda, ai sensi dell’art. 938 c.c., il pagamento del doppio del valore del terreno occupato in buona fede dalla costruzione eretta sul fondo attiguo, in quanto è diretta a dismettere il bene, non già a recuperarne il possesso. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 4-1-2023, n. 1
Efficacia interruttiva della riserva contenuta nel precetto di agire per un importo ulteriore rispetto a quello indicato nell’atto di intimazione – Esclusione – In tema di interruzione della prescrizione, è priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta nel precetto, di agire per un importo ulteriore rispetto a quello indicato nell’atto di intimazione. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-9-2022, n. 28518
Ricorso per decreto ingiuntivo – Deposito in cancelleria – Efficacia interruttiva – Esclusione – Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell’istante, manifestata al debitore, di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-9-2022, n. 27944
Atto di citazione nullo per vizi della ‘vocatio in ius’ – Idoneità ad interrompere la prescrizione – L’interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale – consegue anche all’atto di citazione affetto da vizi afferenti alla “vocatio in ius” (nella specie per mancanza dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l’ordine di rinnovazione dell’atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell’attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-9-2022, n. 26543
Requisiti dell’atto interruttivo della prescrizione – L’atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l’effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 18-8-2022, n. 24913
Verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive – Il verbale di accertamento relativo ad omissioni contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il contribuente e, ai sensi dell’art. 2943 c.c., interrompe il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 17-8-2022, n. 24858
Iscrizione di ipoteca – La mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l’intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest’ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l’art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da “ogni atto che valga a costituire in mora il debitore”, implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 5-5-2022, n. 14213
Ammissione allo stato passivo – Interruzione della prescrizione – Nel caso di società fiduciaria posta in l.c.a., l’ammissione allo stato passivo determina, sia per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata dal commissario liquidatore ai sensi della L. Fall., art. 207, comma 1, sia per i creditori ammessi a domanda ai sensi dell’art. 208 stessa Legge, l’interruzione della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura, a far data dal deposito dell’elenco dei creditori ammessi, ove si tratti di ammissione d’ufficio, o a far data dalla domanda rivolta al commissario liquidatore per l’inclusione del credito al passivo, nel caso previsto dalla L. Fall., art. 208; tale effetto, ai sensi dell’art. 1310, comma 1, c.c., si estende anche … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 27-4-2022, n. 13143
In caso di domanda proposta dall’interventore volontario, l’effetto interruttivo della prescrizione si verifica al momento in cui l’atto di intervento pervenga a conoscenza, di fatto o legale, della controparte, e quindi, in tempi diversi a seconda che la sua costituzione abbia luogo mediante la presentazione della relativa comparsa in udienza oppure con il deposito della stessa in cancelleria, atteso che, nel primo caso, il destinatario della domanda, che risulti costituito in giudizio, ne viene immediatamente a conoscenza, mentre nel secondo il medesimo destinatario ne viene a conoscenza alla data della comunicazione effettuata dal cancelliere ai sensi dell’art. 267, comma 2, c.p.c., ovvero, in mancanza, all’udienza successiva; qualora, poi, la parte sia rimasta contumace, il predetto effetto si realizza all’atto della notifica della comparsa di intervento contenente la domanda. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-3-2022, n. 8096
Domanda arbitrale ex art. 2943 c.c. – Dichiarazione di estinzione del procedimento – Il principio di cui all’art. 2945 c.c. (nel testo “ratione temporis” applicabile), secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso di estinzione del processo, opera anche nell’ipotesi in cui, dopo la proposizione di domanda arbitrale, che a norma dell’art. 2943 c.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, non sia intervenuta una dichiarazione di estinzione del procedimento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 25-2-2022, n. 6322
Sanzioni amministrative – In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l’Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 12-1-2022, n. 787
Notifica a società di persone di un verbale di accertamento – Interruzione della prescrizione – Idoneità nei confronti dei soci – Notifica del verbale a socio di società di persone – Inidoneità –La notifica ad una società di persone di un atto interruttivo della prescrizione concernente il debito sociale (nella specie, verbale di accertamento di debito contributivo), che è debito anche dei soci, interrompe, ai sensi dell’art. 1310 c.c., la prescrizione anche nei confronti di questi ultimi; al contrario, la notifica di un atto interruttivo della prescrizione nei confronti del singolo socio è inidonea a produrre effetti nei confronti della società, non potendo, di norma, ricollegarsi alcun effetto interruttivo ad una richiesta di pagamento inoltrata ad un soggetto diverso dal debitore, salvo il caso in cui costui sia rappresentante o comunque, benché privo del potere rappresentativo, abbia agito in tale qualità, qualora risulti applicabile il principio dell’apparenza. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 23-12-2021, n. 41423
Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso – Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-12-2021, n. 41386
Domanda giudiziale – La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, l’interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il possesso “ad usucapionem”. Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del diritto del titolare, il possessore potrà invocare l’usucapione in forza della protrazione del suo possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il riconoscimento del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 25-11-2021, n. 36627
Atto di costituzione in mora – L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l’esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell’atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui si sosteneva l’inidoneità dell’atto di costituzione in mora ad interrompere la prescrizione in quanto consegnato presso … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 8-10-2021, n. 27412
Proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione è validamente interrotto dal deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso, per un verso, che nell’instaurazione del rapporto processuale (rilevante ai fini della individuazione del giudice previamente adìto in caso di litispendenza: art.39, ult. comma, c.p.c.) deve individuarsi l’espressione della volontà dell’attore di interrompere la condizione di inerzia che conduce all’estinzione del diritto per prescrizione, e considerato, per altro verso, che il dato letterale secondo cui, ai fini dell’effetto interruttivo della prescrizione, rileva la “notificazione” dell’atto con cui si inizia il giudizio (art.2943 c.c.), deve essere inteso come corrispondente al binomio proposizione della domanda/pendenza del giudizio, avuto riguardo alla circostanza che nell’impianto originario del codice di rito civile predominava il modello del processo ordinario instaurato con citazione, sicché la notificazione dell’atto con cui … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-9-2021, n. 24891
Sanzioni amministrative – In tema di sanzioni amministrative, l’atto interruttivo della prescrizione quinquennale, affinché abbia efficacia, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, anche l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l’intento sostanziale di costituirlo in mora, in mancanza della quale non è sufficiente la verificata corrispondenza tra i numeri identificativi dei documenti apposti sugli avvisi di ricevimento della cartella esattoriale, cui si riferisce l’intimazione contenuta in piego raccomandato inviato all’obbligato, e quelli impressi nei report interni della società di riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che, sull’assunto della corrispondenza dei numeri identificativi dei documenti riportati sugli avvisi di ricevimento con quelli indicati nei report prodotti dalla società di riscossione, aveva confermato l’effetto interruttivo della prescrizione derivato dalle raccomandate, ancorché non fossero stati prodotti gli atti di intimazione di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 14-9-2021, n. 24677
Azione di regresso spettante all’INAIL nei confronti del datore di lavoro – L’azione di regresso spettante all’INAIL nei confronti del datore di lavoro ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso in cui questi sia stato assolto dall’imputazione derivatagli dall’infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di cui all’art. 112, quinto comma, seconda parte, del d.P.R. citato che, avendo natura di prescrizione e non di decadenza, può essere interrotto non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l’azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 13-8-2021, n. 22876
Usucapione – In materia di diritti reali, l’effetto interruttivo del termine per usucapire, ex artt. 1165 e 2943 c.c., va riconosciuto anche all’atto di citazione affetto da vizi afferenti alla “vocatio in ius” (nella specie per difettosa formulazione dell’avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), ove lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché il convenuto sia rimasto contumace ed il giudice non abbia disposto l’immediata rinnovazione dell’atto, ex art. 164, comma 2, c.p.c.; in tal caso, infatti, risultando l’atto comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario, non è preclusa la produzione degli effetti sostanziali che l’art. 2943 c.c. ricollega all’iniziativa processuale del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 30-7-2021, n. 21929
Richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito – La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un’azione di accertamento negativo dell’altrui negazione del credito contenere implicitamente un’azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione, con cui l’INPS chiedeva solo il rigetto dell’azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un’affermazione positiva delle sue ragioni creditorie). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 29-7-2021, n. 21799
Idoneità dell’atto ad avere efficacia interruttiva – Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l’effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti – il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l’uso di formule solenni, né l’osservanza di particolari adempimenti – è rimesso all’accertamento di fatto del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto efficacia interruttiva a due raccomandate inviate dal creditore e contenenti l’invito al debitore ad adempiere, cui questi aveva risposto riconoscendo la legittimità dell’altrui pretesa, manifestando, … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 31-5-2021, n. 15140
Usucapione – Pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e sua trascrizione – In tema di usucapione, la pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ex art. 88 del r.d. n. 267 del 1942, sono inidonee ad interrompere il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l’interruzione del possesso solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 31-5-2021, n. 15137
Atto di costituzione in mora – L’atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio, a contenuto dichiarativo, per il quale è richiesta la forma scritta “ad validitatem” e del quale la sottoscrizione costituisce elemento essenziale, la cui mancanza impedisce di sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici; pertanto, esso, se privo di sottoscrizione, non produce l’effetto interruttivo della prescrizione previsto dall’art. 2943, comma 4, c.c., senza che l’elemento formale mancante possa essere integrato, “ex post”, e con efficacia “ex tunc”, attraverso condotte successive, pur rispondenti ai requisiti di forma (nella specie, la produzione in giudizio del documento privo di firma unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto, espressa nell’atto introduttivo debitamente sottoscritto), poste in essere dall’autore dell’atto e dirette a far propria la precedente dichiarazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-5-2021, n. 12182
Introduzione processo esecutivo – In tema di prescrizione, l’efficacia interruttiva permanente determinata dall’introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell’art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell’ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all’interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia “interruttiva-sospensiva” a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda “fisiologicamente” conclusa con la distribuzione del ricavato). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 24-3-2021, n. 8217
Notifica della cartella esattoriale – In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per l’adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 24-3-2021, n. 6499
Onere della prova del fatto interruttivo della prescrizione – Art. 2697 cc – L’onere di provare il fatto interruttivo della prescrizione, ritualmente introdotto nel processo, grava su chi ha esercitato il diritto soggetto a prescrizione; perché sorga detto onere, è sufficiente la dimostrazione che il diritto è venuto in essere e poteva essere fatto valere in un momento in relazione al quale esso, in mancanza del menzionato fatto interruttivo, avrebbe dovuto essere … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-2-2021, n. 5413
Espropriazioni per pubblica utilità – Nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali l’Amministrazione espropriante pervenga all’acquisizione dell’immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall’art. 42, comma 3, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda, per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree ed il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un’ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell’ormai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l’acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente ad interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che rilevi, a tal fine, la differenza tra il “petitum” e la “causa petendi” delle due domande. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 12-2-2021, n. 3655
Iscrizione d’ipoteca – In materia tributaria, l’iscrizione d’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto funzionale alla riscossione coattiva dell’imposta, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e costituisce, quindi, ai sensi dell’art. 2943 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell’intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 19-1-2021, n. 850
Richiesta di informazioni sull’indennizzo contenente la pretesa di un credito risarcitorio – In tema di danni da emotrasfusione, la manifestazione dell’intenzione di ottenere comunque il risarcimento del danno, contenuta nella richiesta di informazioni circa la proposta domanda di indennizzo previsto dalla legge, costituisce atto di interruzione della prescrizione, in quanto idoneo a costituire in mora il debitore della prestazione risarcitoria. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-11-2020, n. 26189
Tassa automobilistica – Iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Amministrazione finanziaria – In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall’art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall’anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall’iscrizione a ruolo del tributo da parte dell’Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l’allegazione dell’interruzione della prescrizione da parte dell’Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 23-10-2020, n. 23261
Termini istanza di rimborso – Richiesta dell’ufficio di documentazione – Riconoscimento del debito e conseguente effetto interruttivo della prescrizione – Esclusione – In tema di istanza di rimborso, l’atto mediante il quale l’Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la domanda, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell’univocità, a differenza della richiesta di fideiussione la quale può avere funzione di riconoscimento del credito ma limitatamente agli importi per cui la garanzia è richiesta. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 16-9-2020, n. 19275
Iscrizione d’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 – In tema di prescrizione, l’effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l’iscrizione d’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi. Cassazione Civile, Sezione 6L, Ordinanza 3-9-2020, n. 18305
Notificazione del decreto di ammortamento – La notificazione del decreto di ammortamento è inidonea ad interrompere la prescrizione del credito, atteso che detta notificazione non è un atto volto ad esercitare il diritto di credito, ma ha pacificamente la funzione di impedire che il pagamento eseguito nelle mani di un soggetto, detentore del titolo, diverso dal notificante sia valido. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che aveva escluso efficacia interrutiva della prescrizione alla notificazione di un decreto di ammortamento relativo ad un assegno bancario). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-10-2020, n. 18098
Fondo di garanzia inps – Crediti di lavoro a carico del predetto fondo garanzia inps – Prescrizione – Interruzione durante la procedura fallimentare – Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione dei crediti a carico dello speciale Fondo di cui all’art. 2 della l. n. 297 del 1982 (nella specie, crediti residui per tredicesima e quattordicesima mensilità), ha natura previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, sicché, restando esclusa la fattispecie di obbligazione solidale, il termine di prescrizione di un anno non resta interrotto, nei confronti del Fondo, durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro; poiché il diritto si perfeziona, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell’esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all’esito di procedura esecutiva), la prescrizione decorre, in forza dell’art. 2935 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condiziona anche la proponibilità della domanda all’INPS. Cassazione Civile, Sezione L, Sentenza 7-8-2020, n. 16852
Termine triennale per l’azione di regresso dell’inail – Natura prescrizionale – In tema di azione di regresso dell’Inail ai sensi dell’art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 nei confronti delle persone civilmente responsabili per le prestazioni erogate a seguito di infortunio sul lavoro, e avuto riguardo alla distinzione tra le ipotesi in cui manchi un accertamento del fatto – reato da parte del giudice penale (ove l’azione di regresso è soggetta a termine triennale di decadenza) e le ipotesi di sussistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (in cui l’azione di regresso è soggetta a termine triennale di prescrizione), la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell’imputato, pronunciata dal giudice penale ai sensi dell’art. 444 c.p.p., deve ritenersi di condanna, con la conseguenza che il termine di cui all’art. 112 cit. si configura come termine di prescrizione ed è pertanto suscettibile di interruzione. Cassazione Civile, Sezione L, Sentenza 7-8-2020, n. 16847
Nullità di tutti gli atti processuali – Rimessione al primo giudice – Notifica della sentenza di primo grado andata a buon fine – Idoneità ad interrompere la prescrizione – In materia di prescrizione, ove un credito risarcitorio sia stato azionato con atto di citazione invalidamente notificato ed in sede di legittimità sia stato pronunciato l’annullamento del giudizio con conseguente nullità di tutti gli atti processuali e rimessione della causa al primo giudice, la notifica della sentenza di condanna di primo grado andata a buon fine è comunque idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la richiesta della predetta notifica costituisce atto inequivocamente diretto all’esercizio del diritto rivendicato nel medesimo giudizio definito con la sentenza in questione, mentre l’appello del convenuto contumace in primo grado è idoneo a sospendere la prescrizione stessa, assumendo valore idoneo a giustificare un effetto interruttivo cd. permanente, cioè sospensivo, in considerazione dell’avvenuta formale deduzione del diritto controverso nel quadro di un contraddittorio processuale pienamente costituito. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 8-7-2020, n. 14148
Ricorso per intervento nell’espropriazione forzata – Nell’espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell’art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-7-2020, n. 14602
Idoneità dell’atto ad avere efficacia interruttiva – Condizioni – Per produrre l’effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che – sebbene non richieda l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti – sia idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 14-6-2018, n. 15714
Licenziamento individuale – Azione giudiziale di annullamento – Interruzione termine quinquennale di prescrizione – In caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione di cui all’art. 1442 c.c. è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell’atto al datore di lavoro, dovendosi evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, con una compressione del … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 20 aprile 2017, n. 10016
Richiesta di adempimento di un’obbligazione per legge, o per convenzione o per atto dell’autorità – Effetto interruttivo – Esclusione – Non ogni domanda ha effetto interruttivo della prescrizione, ma soltanto quella con cui l’attore chiede il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale si eccepisca poi la prescrizione. Pertanto, la domanda proposta per chiedere l’adempimento di un’obbligazione per legge, o per convenzione o per atto dell’autorità non vale ad interrompere la prescrizione dell’azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-4-2003, n. 5575
All’esito delle modifiche introdotte dalla legge n. 25 del 1994 al procedimento arbitrale — in particolare, con l’art. 1 (introduttivo dell’art. 669 «octies» cod. proc. civ.), 25 (sostitutivo dell’art. 2943 comma quarto cod. civ., ed additivo del comma 4 all’art. 2945) e 26 (additivo di un capoverso agli artt. 2652, 2653, 2690 e 2691 cod. civ.) — deve ritenersi che tale procedimento si instauri con la notificazione della domanda di accesso all’arbitrato, e non anche con la costituzione del collegio arbitrale, con la conseguenza che, determinatosi l’effetto della pendenza del giudizio con la detta notifica, il giudizio si radica fin da tale momento tra i soggetti sottoscrittori della clausola compromissoria (i soggetti, cioè, legittimati attivamente e passivamente ad agire e resistere nella procedura arbitrale fino alla sua definizione), e con l’ulteriore conseguenza che l’eventuale subingresso di un altro soggetto nel rapporto controverso, dopo l’inizio del procedimento, non incide sulla ritualità della nomina dell’arbitro di parte effettuata dal destinatario della domanda di arbitrato nei termini e con le modalità di cui all’art. 810 cod. proc. civ. Nella diversa ipotesi in cui l’arbitro di parte, mai nominato dal dante causa, sia stato, invece, nominato direttamente dal subentrante «ex lege» nel rapporto controverso — con ciò stesso intervenendo questi nella procedura —, deve ritenersi, attesa la natura sostanziale e non meramente processuale dell’atto di nomina dell’arbitro (nonché la circostanza che la titolarità del rapporto controverso, e della stessa clausola compromissoria, è passata al successore a titolo particolare), che sia il successore a titolo particolare stesso il soggetto legittimato alla nomina dell’arbitro, senza che tale nomina possa in alcun modo dirsi, pertanto, affetta da nullità (come erroneamente ritenuto, nella specie, dal giudice di merito). — Cass. I, sent. 5457 del 8-4-2003
L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza, non solo dell’atto di apertura del procedimento, ma anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria (per esempio, consulenza tecnica d’ufficio, interrogatorio del professionista sottoposto a procedimento), o decisoria, secondo il modello dell’art. 160 cod. pen. (escluso, peraltro, il limite, di cui al terzo comma, del prolungamento complessivo del termine prescrizionale non oltre la metà), nonché (stante la specialità della materia) di atti provenienti dallo stesso soggetto passivo, pur diretti, non a riconoscere l’illecito, ma a contestarlo, quali specificamente le impugnative della decisione del Consiglio dell’ordine; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. — Cass. Sez. Un., sent. 5072 del 2-4-2003
In tema di possesso ad usucapione, con il rinvio fatto dall’art. 1165 cod. civ. all’art. 2943 cod. civ. la legge ne elenca tassativamente gli atti interruttivi. Ne consegue che, non essendo compresa in tale elenco, la comparsa di risposta con cui il convenuto nel giudizio possessorio contesta semplicemente l’altrui possesso senza proporre, a sua volta, alcuna specifica domanda diretta a rivendicare la proprietà o il possesso dello stesso bene, non è idonea ad interrompere il decorso del termine utile ad usucapire. Ed in contrario non rileva il divieto di proporre giudizio petitorio nel giudizio possessorio, previsto dall’art. 705 cod. proc. civ. antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 3 febbraio 1992, giacché l’esercizio di tale azione, ancorché irritualmente esperita, sul piano sostanziale è idoneo ad interrompere l’usucapione, costituendo esercizio del diritto di proprietà e manifestazione della volontà del suo titolare di evitarne la perenzione. — Cass. II, sent. 4892 del 1-4-2003
In tema di prescrizione, l’efficacia interruttiva di un atto di costituzione in mora non postula che all’atto stesso debba accompagnarsi, fin dal momento in cui esso viene compiuto, anche la prova del diritto del quale si vanti la titolarità, essendo, per converso, sufficiente la mera deduzione del fatto costitutivo della pretesa, e giovando, semmai, ai fini dell’accoglimento di questa, che tale prova sopravvenga prima della decisione (nell’affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha così cassato la decisione del giudice del merito che, in relazione ad una vicenda processuale instauratasi prima della riforma del 1990, aveva ritenuto inidoneo a dispiegare l’effetto interruttivo «de quo» un atto di citazione contenente la richiesta di pagamento di una somma di denaro con espresso riferimento ad una serie di cambiali che avevano, a detta dell’attore, regolato il proprio rapporto di credito con il debitore: il giudice d’appello, sull’erroneo presupposto che l’omessa specificazione degli esatti estremi dei titoli avesse comportato una incompiutezza degli elementi identificativi della domanda, ne aveva, difatti, sancito l’inidoneità alla produzione dell’effetto interruttivo di cui all’art. 2943 primo comma cod. civ.). — Cass. I, sent. 4464 del 26-3-2003
In caso di fallimento del datore di lavoro in base all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 e al D.Lgs. n. 80 del 1992 il Fondo di garanzia istituito presso l’Inps si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento delle somme dovute rispettivamente a titolo di trattamento di fine rapporto o per crediti di lavoro diversi da quel trattamento. Il carattere sussidiario della relativa obbligazione non esclude la sua natura di obbligazione solidale (essendo essa relativa alla medesima prestazione della obbligazione principale) e comporta, altresì, che, per effetto dell’accollo legislativamente predisposto, l’originario debitore non viene liberato e il Fondo diviene suo condebitore solidale per i crediti dianzi menzionati, sicché l’interruzione della prescrizione effettuata nei confronti del datore di lavoro ha effetto anche nei riguardi del Fondo. Ne consegue che la prescrizione del diritto a crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto deve considerarsi interrotta nei confronti del suddetto Fondo di garanzia qualora sia stata presentata dai lavoratori domanda di ammissione allo stato passivo nei confronti del datore di lavoro. Tale interruzione (decorrente dalla data di ammissione dei crediti al passivo) ha — in base ai principi generali applicabili in caso di presentazione di domande giudiziali nei confronti di debitori solidali sottoposti a procedura concorsuale — effetti permanenti fino alla data di chiusura della procedura stessa. — Cass. Sez. L, sent. 4217 del 22-3-2003
L’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziale o stragiudiziale del creditore; esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto, restando escluso — ove la domanda giudiziale non sia il solo mezzo previsto dall’ordinamento per l’interruzione della prescrizione di un determinato diritto (come nel caso dell’art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138) — che ciò autorizzi, in riferimento all’art. 3 Cost., sospetti di illegittimità costituzionale dell’art. 2943 cod. civ. in relazione all’art. 414 cod. proc. civ. e all’art. 2934 cod. civ. (v. Corte cost., sent. n. 1021 del 1988 e ord. n. 123 del 1986). — Cass. Sez. L, sent. 3373 del 6-3-2003
In tema di trasporto internazionale di merci su strada, la prescrizione annuale del credito dello spedizioniere nei confronti del vettore, conseguente all’inserimento nel contratto di trasporto della clausola di assegno e alla mancata riscossione, da parte del vettore, del prezzo della merce consegnata, il cui corso inizia a decorrere dopo il terzo mese dalla conclusione del contratto, non è interrotta o sospesa se vi sia stata già una precedente richiesta avente ad oggetto il credito (anche se eventualmente non formulata per iscritto) e la stessa sia stata già respinta per iscritto dal debitore, non potendosi riconoscere efficacia interruttiva o sospensiva alla reiterazione di una richiesta già respinta per iscritto (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto opponibile in compensazione un credito dello spedizioniere nei confronti del vettore senza prendere in considerazione un documento proveniente da quest’ultimo con il quale veniva respinta la richiesta formulata dallo spedizioniere, e ritenuto altresì utile, ai fini della sospensione della prescrizione, una successiva lettera con la quale veniva reiterata la richiesta già respinta). — Cass. III, sent. 1272 del 29-1-2003
Nel caso di riconoscimento del diritto alla qualifica di giornalista di operatori di ripresa addetti ai servizi giornalistici di testate giornalistiche televisive, ai fini del riconoscimento dei vari istituti contrattualmente previsti per i giornalisti va eseguita una compiuta analisi dei presupposti richiesti dalle norme collettive per il riconoscimento in concreto di ciascuno di essi e della ricorrenza in fatto dei presupposti medesimi, particolarmente quando si tratta di indennità presumibilmente connesse a caratteristiche, modalità e tempi delle prestazioni concretamente svolte. (Nella specie, la S.C. ha rigettato le doglianze mosse all’impugnata sentenza, rilevando come il giudice del merito abbia ritenuto ampiamente provata la sussistenza — necessaria ai dell’attribuzione dell’indennità di specializzazione- della strumentalità dei mezzi tecnici utilizzati ai fini dello svolgimento dell’attività di cineoperatore; e ravvisando essere stato dal giudice del merito correttamente ritenuto, per converso,non spettanti: l’indennità di «doppia testata», in difetto del requisito, richiesto dall’art. 5 dell’accordo integrativo in oggetto, dell’«aggravio di lavoro», da ravvisarsi nella prestazione delle mansioni in favore di più soggetti richiedenti il prodotto da cui derivi in concreto un effettivo sacrificio del prestatore d’opera maggiore rispetto a quello normalmente richiesto per l’espletamento dell’attività in favore di un singolo committente; l’indennità di «mini inviato», in difetto del requisito, richiesto dall’art. 7 dell’accordo integrativo in oggetto, della mera «occasionalità» del servizio «esterno»; l’indennità di «locomozione», in difetto del necessario presupposto dell’utilizzazione di propri automezzi per gli spostamenti richiesti; il compenso per il «lavoro domenicale e festivo», in ragione della non contestata interpretazione letterale dell’art. 1 dell’accordo integrativo del 14 dicembre 1972 disciplinante la materia secondo cui esso è appannaggio dei soli giornalisti dipendenti della società nell’anno 1972; l’«aumento supplementare» previsto per i giornalisti pervenuti al venticinquesimo anno di servizio, alla stregua della non contestata interprestazione secondo cui del beneficio possono godere solamente «coloro che hanno prestato, come giornalisti, la loro attività per tale periodo di tempo»; il «compenso per lavoro straordinario», in ragione dell’inammissibilità della censura concernente l’interpretazione della domanda, operazione riservata al giudice del merito). — Cass. Sez. L, sent. 13945 del 25-9-2002
In tema di sanzioni amministrative, non ogni atto del procedimento amministrativo previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto della Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce quindi esercizio della pretesa sanzionatoria. Non è pertanto idonea ad interrompere la prescrizione la notificazione dell’invito rivolto al destinatario della contestazione, a presentarsi per fornire elementi istruttori a seguito di sua richiesta ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. — Cass. Sez. L, sent. 13627 del 17-9-2002
L’art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335, che ha introdotto il nuovo termine quinquennale di prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie, nel prevedere che continua ad applicarsi il termine (decennale) di prescrizione già in vigore prima di tale modifica normativa nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell’evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, ha inteso riferirsi a qualunque concreta attività di indagine ed ispettiva compiuta dall’ente previdenziale, indipendentemente dalla instaurazione del contraddittorio con il debitore. — Cass. Sez. L, sent. 12822 del 3-9-2002
In tema di giudizi disciplinari nei confronti di avvocati, il compimento di atti propulsivi del procedimento (nella specie, delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato) è idonea a determinare l’interruzione della prescrizione dell’azione, ex art. 51 R.D. 1578/1933, a prescindere dalla successiva notifica degli atti stessi al professionista. — Cass. Sez. Un., sent. 12176 del 12-8-2002
In tema di prescrizione, la sospensione (art. 2943 cod. civ.) e l’interruzione (art. 2941 cod. civ.) costituiscono istituti distinti, i quali non si presentano in rapporto di progressività, con la conseguenza che l’eccezione d’interruzione della prescrizione non può ritenersi né equipollente, né comprensiva di quella relativa alla sospensione. — Cass. Sez. L, sent. 10254 del 15-7-2002
L’interruzione della prescrizione, in replica all’eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l’eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e pertanto il controeccipiente ha l’onere non solo di provare i fatti su cui essa si fonda ma anche di dedurli, o quanto meno è necessario che essi siano implicitamente contenuti nelle argomentazioni difensive da lui sviluppate, non potendo l’esistenza di atti interruttivi essere rilevata d’ufficio dal giudice, neppure se la prova di essi è contenuta in documenti prodotti in giudizio. — Cass. I, sent. 10137 del 12-7-2002
L’onere probatorio del convenuto che eccepisca la prescrizione del diritto azionato nei suoi confronti è assolto con la deduzione del decorso del tempo anteriormente all’atto di citazione; se, però, l’attore dimostri di aver tempestivamente interrotto il corso della prescrizione, torna a gravare sul convenuto l’onere della prova della tardività dell’atto della costituzione in mora. Peraltro, l’interruzione della prescrizione, in replica all’eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l’eccezione avversaria, assimilabile ad un’eccezione in senso stretto, e, pertanto, il controeccipiente ha l’onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di controdedurli, non potendo essere rilevati d’ufficio dal giudice neppure se la prova del fatto è acquisita al processo. — Cass. II, sent. 9378 del 27-6-2002
Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell’art. 2943, quarto comma cod. civ., esso deve contenere anche l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di costituirlo in mora. L’accertamento di tale requisito oggettivo (non ravvisabile in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e di espressa richiesta formale al debitore) costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e congruamente motivata. — Cass. II, sent. 9378 del 27-6-2002
La valutazione della idoneità di una lettera a manifestare la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore e in tal modo ad interrompere la prescrizione, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici ed errori giuridici. — Cass. Sez. L, sent. 9016 del 20-6-2002
L’eccezione di interruzione della prescrizione, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, non esige formule sacramentali e può essere formulata anche prima della eccezione di prescrizione, con la conseguenza che deve ritenersi tempestivamente formulata l’eccezione di interruzione della prescrizione nell’ipotesi in cui il ricorrente, al fine di prevenire la relativa eccezione, abbia, con lo stesso atto introduttivo del giudizio, allegato espressamente l’esistenza di un fatto interruttivo della prescrizione e abbia prodotto l’atto che documenta quel fatto, fermo restando che spetta al giudice di merito il compito di interpretare e qualificare l’eccezione tenendo conto del contenuto del relativo assunto, senza che possano derivare condizionamenti dalla formula adottata dalla parte, e il relativo accertamento, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. — Cass. Sez. L, sent. 9016 del 20-6-2002
In tema di prescrizione del credito tributario (nella specie, per IVA non pagata), la notifica — da parte dell’Amministrazione finanziaria — del verbale di accertamento di violazione ai sensi dell’art. 55 della legge n. 4 del 1929, con irrogazione delle sanzioni pecuniarie, non è idoneo a interrompere la prescrizione del credito principale rimasto inadempiuto e vantato dall’Erario nei confronti dello stesso contribuente, atteso che l’atto di messa in mora, interruttivo, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., della prescrizione, per essere idoneo allo scopo, deve chiaramente indicare l’ammontare della somma dovuta e il titolo di essa (Fattispecie relativa a iscrizione a ruolo di tributi IVA, successiva all’avvenuta definizione delle sanzioni tributarie, ai sensi dell’art. 47 della legge n. 413 del 1991). — Cass. V, sent. 5673 del 19-4-2002
Il precetto, non costituendo atto diretto alla instaurazione di un giudizio, interrompe la prescrizione senza effetti permanenti, ed il carattere solo istantaneo dell’efficacia interruttiva sussiste anche nel caso in cui, dopo la notificazione del precetto, l’intimato abbia proposto opposizione; tuttavia, efficacia interruttiva permanente della prescrizione va riconosciuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, primo comma, e 2945, secondo comma, cod. civ., all’atto con il quale viene iniziata la procedura esecutiva, e tale effetto si protrae sino al momento in cui detta procedura giunga ad uno stadio che possa considerarsi l’equipollente di ciò che l’art. 2945, secondo comma, cit., individua, per la giurisdizione cognitiva, nel passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ossia allorché il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente l’attuazione coattiva del suo diritto, ovvero quando la realizzazione della pretesa esecutiva non sia stata conseguita per motivi diversi dalla estinzione del processo, quali, ad esempio, la mancanza o l’insufficienza del ricavato della vendita, la perdita successiva del bene pignorato e simili. — Cass. III, sent. 4203 del 25-3-2002
Nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, non si costituisce un rapporto di solidarietà passiva tra il Fondo di garanzia per le vittime della strada ed il soggetto responsabile del danno, perché l’obbligazione del Fondo, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella del responsabile. Ne consegue che la prescrizione dell’azione nei confronti del danneggiante non è interrotta da un valido atto interruttivo compiuto dal danneggiato nei confronti del Fondo. — Cass. III, sent. 2963 del 28-2-2002
Il termine prescrizionale annuale del diritto all’indennità di malattia, previsto dall’ultimo comma dell’art. 46 legge 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a decorrere dalla data di formazione del silenzio — rifiuto, ex art. 7 legge 11 agosto 1973 n. 533, sulla domanda rivolta all’INPS per ottenerla, salvi gli effetti dell’eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell’art. 46, quinto comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, la proposizione del quale implica la non computabilità, ai fini prescrizionali, del successivo periodo di novanta giorni previsto dal sesto comma del medesimo articolo, decorso il quale l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria. — Cass. Sez. L, sent. 1396 del 4-2-2002
Ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., la prescrizione è interrotta soltanto dall’atto con cui si inizia un giudizio contro il debitore ovvero da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore; è pertanto priva di efficacia interruttiva la lettera, inviata dal prenditore di un assegno non trasferibile alla banca ove il titolo era stato presentato per l’incasso, di disconoscimento dell’autenticità della firma di girata per l’incasso apposta sull’assegno, non rilevando che in detta missiva si faccia riserva di far valere ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge, trattandosi di espressione che, per la sua assoluta genericità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento. — Cass. III, sent. 847 del 24-1-2002
L’effetto interruttivo della prescrizione è prodotto anche dalla domanda proposta nel corso di un giudizio di appello (giacché l’art. 2943, secondo comma, cod. civ. non richiede che essa sia proposta nel corso di un giudizio di primo grado) e si protrae, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma, cod. civ., sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, senza che il suddetto effetto introduttivo interruttivo possa ritenersi escluso a causa dell’inammissibilità della domanda medesima. — Cass. III, sent. 696 del 22-1-2002
Ai fini della qualificazione dell’intervento volontario del terzo come intervento meramente adesivo, inidoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., il giudice di merito deve procedere alla valutazione del complessivo contenuto dell’atto di intervento, sì da poter accertare che l’interveniente abbia effettivamente inteso far valere un diritto altrui e non già un diritto proprio (nella specie, i genitori di un lavoratore — minorenne all’epoca del rapporto — avevano agito in giudizio nei confronti del datore di lavoro quali rappresentanti legali del figlio e questi, divenuto maggiorenne, era dapprima intervenuto nel giudizio intentato dai genitori e successivamente, respinta la domanda di questi ultimi per carenza di legittimazione processuale essendosi accertato che il figlio era diventato maggiorenne già al momento di proposizione della domanda, aveva agito autonomamente con separato giudizio; la sentenza di merito, cassata con rinvio dalla S.C., aveva dichiarato la prescrizione del credito azionato qualificando come adesivo, e quindi inidoneo all’interruzione, l’intervento spiegato dal figlio nel primo giudizio, sul presupposto che questi nell’atto di intervento aveva dichiarato che titolari del diritto erano i genitori). — Cass. Sez. L, sent. 15799 del 14-12-2001
La pendenza di un procedimento penale per un reato la cui cognizione può influire sulla decisione di un giudizio civile da instaurare per la tutela di un diritto non incide sul corso della prescrizione del diritto stesso non rientrando tale circostanza tra le cause di sospensione e di interruzione dei termini prescrizionali tassativamente indicate negli artt. 2941, 2942, 2943, 2944 cod. civ.. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il ricorrente avrebbe potuto far valere la sua pretesa ad essere assunto per effetto del superamento di apposito concorso e contestare la legittimità del rifiuto opposto dal datore di lavoro in relazione alla pendenza di un procedimento penale a suo carico anche nel periodo precedente la pronuncia della sentenza definitiva di assoluzione ponendo in essere atti adeguati a costituire in mora il datore di lavoro e ad interrompere quindi il corso della prescrizione). — Cass. Sez. L, sent. 15622 del 11-12-2001
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l’azione di risoluzione del contratto e quella di adempimento costituiscono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto che dal rapporto sostanziale deriva al contraente adempiente e, pur presentando diversità di «petitum», entrambe mirano a soddisfare lo stesso interesse del creditore insoddisfatto, consistente nell’evitare il pregiudizio derivante dall’inadempimento della controparte, e sono dirette alla tutela del medesimo diritto alla prestazione, con la conseguenza che la proposizione della domanda di adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere la risoluzione del contratto esercitabile sino a quando non sia decorso il nuovo termine prescrizionale. Tale effetto interruttivo deve riconoscersi anche alla domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento, atteso che il divieto, posto dall’art. 1453 cod. civ., di chiedere l’adempimento una volta domandata la risoluzione del contratto, viene meno e non ha più ragion d’essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata, rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale, e risorgendo l’interesse alla esecuzione della prestazione con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l’adempimento. — Cass. II, sent. 15171 del 29-11-2001
Affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione, a norma dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., esso deve contenere anche l’esplicitazione di una pretesa, vale a dire una intimazione o richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito, anche tramite il suo rappresentante, di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo, con l’effetto di costituirlo in mora; l’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. — Cass. Sez. L, sent. 15067 del 28-11-2001
In tema di usucapione, il rinvio dell’art. 1165 cod. civ. alle norme sulla prescrizione in generale, ed, in particolare, a quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione, incontra il limite della compatibilità di queste con la natura stessa dell’usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa oppure ad atti giudiziali, siccome diretti ad ottenere «ope iudicis» la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente. Non sono, invece, idonei come atti interruttivi del termine utile per l’usucapione la diffida o la messa in mora in quanto può esercitarsi il possesso anche in aperto contrasto con la volontà del titolare del diritto reale.(Nella specie, vertendosi in tema di usucapione ad opera della P.A., la Corte che escluso che potesse attribuirsi valore interruttivo ad un atto introducente un procedimento amministrativo inteso ad accertare l’intervenuto acquisto dell’area di sedime per accessione ai sensi dell’art. 946 cod. civ. previgente). — Cass. II, sent. 14917 del 23-11-2001
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non costituisce atto interruttivo della prescrizione l’intervento del creditore ipotecario nel procedimento esecutivo in corso nei confronti del proprietario del bene ipotecato, che non sia anche il suo debitore, poiché l’atto da cui l’interruzione dovrebbe derivare non è diretto all’obbligato ma al terzo datore d’ipoteca. — Cass. III, sent. 10608 del 2-8-2001
La valutazione dell’idoneità di un atto ad interrompere la prescrizione — quando non si tratti degli atti previsti espressamente e specificamente dalla legge come idonei all’effetto interruttivo, come nei casi indicati nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. — costituisce apprezzamento di fatto, come tale riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se immune da vizi logici o da errori giuridici. (Nella specie, si è ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente ravvisato una vera e propria costituzione in mora nella richiesta scritta del lavoratore di ottenere l’inquadramento a lui spettante nella categoria superiore corrispondente alle mansioni di fatto svolte, richiesta in cui era espressa anche l’intenzione, in caso di mancata soddisfazione bonaria del proprio diritto, di adire tutte le vie, comprese quelle legali). — Cass. Sez. L, sent. 9662 del 17-7-2001
In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esso esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ. Ne consegue che tale idoneità va riconosciuta alla consegna al trasgressore del verbale di accertamento dell’illecito. — Cass. I, sent. 9520 del 13-7-2001
Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario onde fare accertare l’intervenuto acquisto del diritto di proprietà per usucapione, la condizione soggettiva del proprietario convenuto il quale abbia ritenuto di conservare le sue facoltà dominicali pur non avendo alcun rapporto concreto con l’immobile — né diretto, come effettiva materiale disponibilità «corpore et animo», né indiretto, come disponibilità «solo animo» utilmente mediata dal rapporto con un detentore — è del tutto irrilevante, trattandosi di circostanza che non influisce su alcuno degli elementi — il soggetto, il possesso, il tempo — costitutivi della fattispecie regolata dall’art. 1158 cod. civ., a meno che si sia manifestata negli atti idonei alla privazione del possesso protratta per un anno, previsti dal primo comma dell’art. 1167 cod. civ., ovvero all’interruzione della prescrizione, previsti nei primi due commi dell’art. 2943 cod. civ. applicabili per rinvio recettizio dall’art. 1165 cod. civ.; non è consentito infatti, attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti nelle citate norme, per quanto con essi si sia inteso manifestare la volontà di conservare il diritto, giacché la tipicità dei modi d’interruzione della prescrizione acquisitiva non ammette equipollenti. — Cass. II, sent. 6910 del 21-5-2001
L’interruzione della prescrizione, in replica all’eccezione di prescrizione formulata dal debitore, configura una controeccezione mirante a paralizzare l’eccezione avversaria, assimilabile alle eccezioni in senso stretto, e, pertanto, il con- controeccicpiente ha l’onere non solo di provare i fatti su cui si fonda, ma anche di dedurli, non potendo esser rilevata d’ufficio dal giudice, neppure se la prova del fatto è acquisita al processo. — Cass. III, sent. 6759 del 17-5-2001
L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare; nel procedimento amministrativo trova applicazione l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza (nella specie era trascorso un lungo periodo — quattro anni — tra la discussione del gravame innanzi al CNF e il deposito della decisione e la S.C., in applicazione dell’esposto principio, ha ritenuto operante l’effetto interruttivo permanente). — Cass. Sez. Un., sent. 187 del 10-5-2001
L’azione di riduzione, comunque proposta, essendo intesa a far conseguire ai legittimari la reintegrazione della quota riservata dalla legge e, quindi, a rendere inoperanti gli atti di disposizione compiuti dal «de cuius» oltre ai limiti consentiti, spiega i propri effetti interruttivi anche relativamente al corso dell’usucapione nei confronti del convenuto possessore dei beni ereditari in controversia. — Cass. III, sent. 4977 del 4-4-2001
La domanda che il creditore proponga in un procedimento di liquidazione di eredità beneficiata per ottenere la soddisfazione del proprio credito non interrompe (né sospende) il decorso della prescrizione in quanto il suddetto procedimento, avendo natura di procedimento di giurisdizione volontaria e non costituendo la sede esclusiva di accertamento dei crediti nei confronti dell’eredità, non è, come tale, neanche astrattamente riconducibile — a differenza della domanda di insinuazione nello stato passivo del fallimento — alla tassativa elencazione di atti processuali contenuta nell’art. 2943 cod. civ.. — Cass. II, sent. 4704 del 30-3-2001
Per il disposto dell’art. 1165 cod. civ. l’applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell’istituto. Ne discende che ai fini dell’interruzione del decorso del termine utile per l’usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati. Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell’avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello «ius possessionis» che il possessore continua ad esercitare, né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull’usucapione maturata in favore del possessore. — Cass. II, sent. 14733 del 14-11-2000