Codice Civile
Interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento del diritto
Articolo 2944 codice civile
Interruzione per effetto di riconoscimento
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere.
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Giurisprudenza:
Pagamento in acconto di un debito – Il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, all’esito di un giudizio di fatto fondato sulla mancata contestazione, da un lato, della sussistenza del rapporto negoziale sotteso alla richiesta di pagamento avanzata da un professionista nei confronti degli eredi del proprio cliente, nonché dell’effettivo svolgimento delle relative prestazioni professionali e, dall’altro, dell’indicazione, riportata sulle fatture conseguentemente emesse, dell’avvenuto loro pagamento, da parte del “de cuius”, quale acconto sulla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 24-12-2021, n. 41489
Prescrizioni presuntive – Mancata estinzione dell’obbligazione – Ammissione stragiudiziale del debitore – Effetti – In tema di prescrizione presuntiva (nella specie, relativamente a compensi per attività professionale), non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la dichiarazione scritta, resa anteriormente al giudizio dalla parte poi eccipiente la prescrizione presuntiva, possa, per quanto non disconosciuta o … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 18-11-2021, n. 35211
Delibera del Consiglio comunale di riconoscimento di un debito fuori bilancio – La delibera del Consiglio comunale di riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 24 del d.l. n. 66 del 1989 (conv., con modif., dalla l. n. 144 del 1989), provenendo dall’organo preposto alla formazione della volontà dell’ente locale, costituisce atto di ricognizione di tale debito, che deve essere soddisfatto con le modalità e nella misura previste dal citato art. 24, salva la sospensione dell’esecuzione disposta dal competente giudice dell’esecuzione. Di detto atto non è necessaria la comunicazione al titolare del diritto, essendo sufficiente che sia portato a conoscenza anche di un terzo o di un numero indeterminato di soggetti giuridici. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-10-2021, n. 27690
Riconoscimento del diritto da parte degli istituti di patronato – Istanze di rateizzazione del debito contributivo – Gli istituti di patronato possono validamente riconoscere il debito contributivo dei propri assistiti – con effetto interruttivo della prescrizione -, poiché l’ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento è necessario per la sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione ad alcune istanze di rateizzazione del debito contributivo – pur non seguite da alcun versamento – inviate all’Inps da un istituto di patronato in nome e per conto dell’azienda debitrice). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 15-7-2021, n. 20260
Riconoscimento del diritto nei confronti di un terzo – Ai fini dell’art. 2944 c.c., il riconoscimento del diritto quale atto interruttivo della prescrizione può essere fatto anche con una manifestazione di volontà diretta ad un terzo. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-5-2021, n. 13606
Atto di riconoscimento – Soggetto legittimato – Il riconoscimento del diritto, è idoneo ad interrompere la prescrizione, a norma dell’art. 2944 c.c., purché provenga da colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere e che ne abbia poteri dispositivi, e non già da un terzo che non sia stato autorizzato dal primo a rendere tale riconoscimento. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 18-12-2020, n. 29101
Termini istanza di rimborso – Richiesta dell’ufficio di documentazione – Riconoscimento del debito e conseguente effetto interruttivo della prescrizione – Esclusione – In tema di istanza di rimborso, l’atto mediante il quale l’Amministrazione finanziaria invita il contribuente, che abbia presentato la domanda, a produrre documentazione non interrompe il decorso del termine di prescrizione, atteso che detta richiesta non equivale ad un riconoscimento del credito per difetto del requisito dell’univocità, a differenza della richiesta di fideiussione la quale può avere funzione di riconoscimento del credito ma limitatamente agli importi per cui la garanzia è richiesta. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 16-9-2020, n. 19275
Riconoscimento di debito – Forma – Prova testimoniale volta dimostrare il riconoscimento del debito effettuato telefonicamente dal debitore – Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento del diritto previsto dall’art. 2944 c.c., quale atto idoneo ad interrompere la prescrizione, non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso; ne consegue l’ammissibilità della prova testimoniale avente ad oggetto il predetto riconoscimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata, che aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale volta … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 6-7-2020, n. 13897
Riconoscimento del diritto – Requisito della esternazione – Ai fini della interruzione della prescrizione, il riconoscimento del diritto, è configurabile in presenza, non solo, dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità e della recettizietà, ma anche dell’esternazione, in quanto funzionale a manifestare alla controparte del rapporto la portata ricognitiva alla base dell’effetto interruttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d’appello, che aveva ritenuto che una delibera di giunta con cui un’Amministrazione provinciale aveva comunicato a due professionisti di voler corrispondere loro un importo non avesse effetto interruttivo riguardo all’esercizio dell’azione 2041 c.c., trattandosi del riconoscimento di un diritto, alla prestazione contrattuale, differente rispetto a quello, all’indennizzo per ingiustificato arricchimento, per cui era stata eccepita la prescrizione). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-6-2020, n. 11803
Riconoscimento del diritto – Differenze con la rinuncia alla prescrizione – Il soggetto che riconosca l’altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall’istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall’obbligo di adempimento. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata censura della valutazione con la quale la Corte territoriale, in base ad una indagine condotta sul tenore di una missiva e volta alla ricostruzione della volontà del dichiarante, aveva ravvisato una mera dichiarazione di scienza, rappresentante delle difficoltà finanziarie come causa dell’inadempimento). Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 6-2-2020, n. 2758
Tutela del contraddittorio – Non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l’eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l’ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l’esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 c.c. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-1-2020, n. 1149
Accoglimento della richiesta del contribuente di rimborso dell’imposta versata limitatamente alla sorte capitale – Riconoscimento implicito del diritto agli interessi – Esclusione – Il provvedimento dell’Amministrazione finanziaria che accolga la richiesta del contribuente di rimborso dell’imposta versata limitatamente alla sorte capitale, e non preveda il pagamento degli interessi moratori, non implica alcun riconoscimento del debito relativamente agli interessi medesimi e, quindi, non interrompe la prescrizione del relativo credito, stante l’autonomia causale delle due obbligazioni ed il legame solo genetico di accessorietà degli interessi rispetto al capitale. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 30-9-2019, n. 24295
Credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali – Prescrizione ordinaria – Decorrenza – Effetto interruttivo per riconoscimento del diritto
Il credito per rivalutazione monetaria ed interessi legali, dovuti sui ratei delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l’effetto interruttivo di cui all’art. 2944 cod. civ., salvo che il “solvens” non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori; e senza che possa il pagamento della sola somma capitale ritenersi … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 25-7-2002, n. 10955