Effetti e durata dell’interruzione della prescrizione
Articolo 2945 codice civile
Effetti e durata dell’interruzione
Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione.
Se l’interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell’articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue, rimane fermo l’effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell’atto interruttivo.
Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione. (1)
—–
(1) Comma aggiunto dall’art. 25 L. 05.01.1994, n. 25.
Giurisprudenza:
Ricorso per decreto ingiuntivo – Deposito in cancelleria – Interruzione della prescrizione – Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell’istante, manifestata al debitore, di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-9-2022, n. 27944
Pendenza di un giudizio incidentale di costituzionalità – Effetto interruttivo – La pendenza di un giudizio incidentale di costituzionalità non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione del diritto dedotto nel giudizio “a quo”, pertanto, ove il giudizio “a quo” venga dichiarato estinto o perento, il termine di prescrizione decorre dall’atto introduttivo di tale giudizio, non avendo efficacia interruttiva né la proposizione o la definizione del giudizio incidentale di costituzionalità, attesa la sua autonomia strutturale e funzionale, né l’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del processo, trattandosi di atto endoprocessuale non avente le caratteristiche di messa in mora. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive CEE di medici specializzandi che, prima di promuovere il giudizio dinanzi al G.O., avevano impugnato dinanzi al G.A. il d.m. 14 febbraio 2000, ma il relativo giudizio amministrativo era perento, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dalla data del ricorso amministrativo, escludendo un effetto interruttivo sia dell’ordinanza costituzionale, che aveva dichiarato inammissibile la questione di costituzionalità dell’art. 11 della l. n. 370 del 1999, sia della successiva istanza di prelievo per la prosecuzione del processo). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 31-5-2022, n. 17619
Compensi dei medici specializzandi – Giudizio dinanzi al g.o. per il risarcimento del danno da inadempimento delle direttive cee – Azione di annullamento del d.m. 14 – 2 – 2000 Davanti al g.a. – Effetto interruttivo della prescrizione – In tema di compensi in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari dopo il 31 dicembre 1982, la proposizione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento del d.m. 14 febbraio 2000, è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, con effetto interruttivo permanente legato al perdurare del giudizio amministrativo, del termine per far valere innanzi al giudice ordinario il diritto soggettivo al risarcimento del danno per il tardivo recepimento delle direttive CEE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, poiché, pur essendo ben distinte le due situazioni giuridiche fatte valere – interesse legittimo e diritto soggettivo – la prima azione risulta strumentale al pieno esercizio del diritto tutelabile attraverso la seconda, tenuto altresì conto che la pluralità di giudici deve assicurare una più adeguata risposta alla domanda di giustizia e non una vanificazione della tutela giurisdizionale. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 31-5-2022, n. 17619
Interruzione della prescrizione per effetto della domanda e fino al passaggio in giudicato della sentenza – Principio applicabile alla domanda arbitrale – Il principio di cui all’art. 2945 c.c. (nel testo “ratione temporis” applicabile), secondo il quale l’interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, salvo il caso di estinzione del processo, opera anche nell’ipotesi in cui, dopo la proposizione di domanda arbitrale, che a norma dell’art. 2943 c.c. ha efficacia interruttiva della prescrizione, non sia … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 25-2-2022, n. 6322
Tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso – Effetto interruttivo della prescrizione – Ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi degli artt. 2943, comma 4, e 2945, comma 1, c.c., il tentativo di pignoramento mobiliare infruttuoso, documentato da verbale di “pignoramento negativo”, costituisce idoneo atto di esercizio del credito, a condizione che l’attività all’uopo effettuata dall’ufficiale giudiziario (accesso, ostensione del titolo esecutivo e del precetto, ricerca dei beni, ecc.) sia conosciuta o conoscibile dal debitore e, dunque, che la stessa si svolga almeno in presenza dei soggetti di cui all’art. 139 c.p.c. ed in luogo appartenente alla … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-12-2021, n. 41386
Usucapione – Interruzione e sospensione – Proposizione di domanda giudiziale – Durata dell’effetto interruttivo del possesso “ad usucapionem” – La proposizione di una domanda giudiziale determina, sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, l’interruzione della prescrizione acquisitiva che regola il possesso “ad usucapionem”. Ne consegue che, se il giudizio si conclude con il riconoscimento del diritto del titolare, il possessore potrà invocare l’usucapione in forza della protrazione del suo possesso solo a decorrere dal passaggio in giudicato, fatte salve le ipotesi di comportamenti provenienti dal possessore medesimo e comportanti, anche implicitamente, il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 25-11-2021, n. 36627
Contenzioso tributario – Omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio – Estinzione del processo – Decorrenza del termine di prescrizione della pretesa fiscale – In caso di estinzione del processo tributario dovuta all’omessa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio, la regola generale dell’art. 2945, comma 3, c.c., non trova applicazione e il termine di prescrizione della pretesa fiscale decorre dalla data di scadenza del termine utile per la (non attuata) riassunzione. Le ragioni della mancata applicazione della predetta regola generale sono le seguenti: a) la natura impugnatoria del processo tributario e la natura amministrativa, e non processuale, dell’atto impositivo, con la conseguente definitività di questo per effetto dell’estinzione del giudizio di impugnazione di esso proposto dal contribuente; b) l’irrazionalità della soluzione opposta, atteso che essa farebbe decorrere la prescrizione a carico dell’amministrazione finanziaria da una data (l’introduzione del giudizio) antecedente alla definitività dell’atto impositivo, con la paradossale conseguenza che il titolo dell’imposizione potrebbe risultare ineseguibile (perché estinto per prescrizione) ancor prima di essere divenuto definitivo; c) l’insussistenza, nel processo tributario, della “ratio” dell’art. 2945, comma 3, c.c., atteso che, data la natura impugnatoria di tale processo, e per la definitività che assume l’atto impositivo per effetto dell’estinzione nel caso di mancata riassunzione, è il solo contribuente ad avere interesse alla riassunzione, con la conseguenza che, qualora si applicasse la regola generale dell’art. 2945, comma 3, c.c., l’eliminazione dell’effetto sospensivo della prescrizione in pendenza del processo tributario, che poi si estingua per la mancata riassunzione, opererebbe a favore della parte processuale (il contribuente) che, mostrando disinteresse per la coltivazione del giudizio, ha consentito che l’atto impugnato divenisse definitivo. Né a tale soluzione può opporsi il regime della riscossione frazionata in pendenza di giudizio, a norma dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che: se è prevista (sentenze intermedie favorevoli all’amministrazione finanziaria), essa non realizza in via definitiva la pretesa tributaria, ma opera sul piano meramente anticipatorio e interinale degli effetti di un accertamento giudiziale ancora “in itinere”; se non è prevista (sentenza intermedie favorevoli al contribuente), sussiste un impedimento di diritto alla realizzazione della pretesa tributaria, con il conseguente mancato decorso, per regola generale, del termine prescrizionale. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 16-9-2021, n. 25014
Azione di accertamento negativo di un debito – Efficacia interruttiva della prescrizione del diritto di credito – La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex art. 2943, comma 2, c.c., se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l’accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all’art. 2945 comma 2 c.c., ben potendo un’azione di accertamento negativo dell’altrui negazione del credito contenere implicitamente un’azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva negato efficacia interruttiva alla memoria di costituzione, con cui l’INPS chiedeva solo il rigetto dell’azione di accertamento negativo di un obbligo contributivo, senza accertare se tale richiesta trovasse fondamento in un’affermazione positiva delle sue ragioni creditorie). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 29-7-2021, n. 21799
Procedimento esecutivo – In tema di prescrizione, l’efficacia interruttiva permanente determinata dall’introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310 c.c., si protrae, agli effetti dell’art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l’attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell’ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all’interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell’art. 2945, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di rigetto dell’eccezione di prescrizione del credito formulata dal fideiussore, attribuendo efficacia “interruttiva-sospensiva” a due procedure esecutive, per essere la prima ancora pendente e la seconda “fisiologicamente” conclusa con la distribuzione del ricavato). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 24-3-2021, n. 8217
Notifica della cartella esattoriale – In tema di riscossione di crediti contributivi, la notifica della cartella esattoriale ha un effetto interruttivo, ma non sospensivo, della prescrizione del credito, che riprende a decorrere dalla data della notifica, senza che rilevi il termine di sessanta giorni concesso al debitore per l’adempimento, durante il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 2, e 50, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, è preclusa ogni azione esecutiva da parte … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-3-2021, n. 6499
Iscrizione d’ipoteca – In tema di prescrizione, l’effetto sia interruttivo che sospensivo è da ricollegare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, comma 2, e 2943, comma 1, c.c., al compimento di atti tipici e specificamente enumerati, quali l’atto introduttivo di un giudizio, sia esso di cognizione, esecuzione o conservativo, o la domanda proposta pendente lo stesso, ne consegue che l’iscrizione d’ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, non costituendo un atto di una procedura alternativa a quella esecutiva, se ha gli elementi idonei alla messa in mora, produce effetti interruttivi della prescrizione, ma non anche sospensivi. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 3-9-2020, n. 18305
Intervento nell’espropriazione forzata – Nell’espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla “domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell’art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 9-7-2020, n. 14602
Nullità di tutti gli atti processuali – In materia di prescrizione, ove un credito risarcitorio sia stato azionato con atto di citazione invalidamente notificato ed in sede di legittimità sia stato pronunciato l’annullamento del giudizio con conseguente nullità di tutti gli atti processuali e rimessione della causa al primo giudice, la notifica della sentenza di condanna di primo grado andata a buon fine è comunque idonea ad interrompere la prescrizione, in quanto la richiesta della predetta notifica costituisce atto inequivocamente diretto all’esercizio del diritto rivendicato nel medesimo giudizio definito con la sentenza in questione, mentre l’appello del convenuto contumace in primo grado è idoneo a sospendere la prescrizione stessa, assumendo valore idoneo a giustificare un effetto interruttivo cd. permanente, cioè sospensivo, in considerazione dell’avvenuta formale deduzione del diritto controverso nel quadro di un contraddittorio processuale pienamente costituito. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 8-7-2020, n. 14148
Fallimento – Insinuazione al passivo – Differenze con l’amministrazione straordinaria – Nel fallimento la prescrizione degli interessi maturati sui crediti chirografari è interrotta con effetto permanente per tutto il corso della procedura solo dalla domanda di insinuazione al passivo, mentre nell’amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla l. n. 95 del 1979, l’esecutività dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell’art. 209 l.fall., determina l’interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell’art. 207, comma 1, l.fall. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-6-2020, n. 11983
Convivenza “more uxorio” – Termine di prescrizione dell’azione di ingiustificato arricchimento – Decorrenza – Nell’ambito del rapporto di convivenza “more uxorio”, il termine di prescrizione dell’azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla …continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 12 giugno 2020, n. 11303
Notifica dell’atto di pignoramento – Effetto interruttivo e sospensivo verso il debitore – Presupposti – La notifica dell’atto di pignoramento immobiliare contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., produce un effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione del credito azionato, in base al disposto degli artt. 2943, comma 1, c.c. e 2945, comma 2, c.c., anche nei confronti del debitore diretto, purché lo stesso venga sentito nei casi previsti dall’art. 604, comma 2, c.p.c. o il creditore gli abbia comunque dato notizia dell’esistenza del processo esecutivo, fermo restando che l’effetto sul decorso della prescrizione sarà solamente interruttivo, ma non sospensivo, nell’ipotesi di estinzione del procedimento ex art. 2945, comma 3, c.c. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5-6-2020, n. 10808
Accertamento tecnico preventivo – L’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’art. 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell’effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 7-5-2020, n. 8637
Azione disciplinare nei confronti degli avvocati – L’interruzione del termine quinquennale di prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli avvocati, decorrente dalla data di realizzazione dell’illecito (o dalla cessazione della sua permanenza), è diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti in cui si articola il giudizio disciplinare: nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine la prescrizione è soggetta ad interruzione con effetti istantanei in conseguenza dell’atto di apertura del procedimento ed anche di tutti gli atti procedimentali di natura propulsiva o probatoria o decisoria; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio nazionale forense opera, invece, il principio dell’effetto interruttivo permanente, di cui al combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, comma 2, c.c., effetto che si protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive dell’impugnazione innanzi alle Sezioni Unite e del giudizio di rinvio fino al passaggio in giudicato della sentenza. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 9-4-2020, n. 7761