Codice Civile
Articolo 2947 codice civile
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. (1)
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
(1) Comma prima sostituito dall’art. 8, D.L. 23.12.2013, n. 145 con decorrenza dal 24.12.2013, successivamente ripristinato nel suo testo previgente in virtù di quanto disposto dall’allegato alla legge di conversione L. 21.02.2014, n. 9 con decorrenza dal 22.02.2014.
Giurisprudenza:
Danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto – Pretesa di risarcimento danni in forma specifica mediante rimozione – Prescrizione – Decorrenza
Allorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l’eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all’immobile, sia l’illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all’immobile, sia l’illecito rappresentato dalla verificazione di danni all’immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che il termine di prescrizione della pretesa di risarcimento in forma specifica mediante rimozione dello stato di fatto non decorre dall’ultimazione dell’opera che lo ha determinato, in quanto la condotta illecita si identifica nel fatto del mantenimento dello stato di fatto che si protrae ininterrottamente nel tempo (salvo che tale condotta non cessi di essere illecita per l’eventuale consolidarsi di una situazione di diritto in ordine al suo mantenimento), mentre il termine di prescrizione del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-2-2023, n. 4677
Fatto dannoso costituente reato illecito costituente reato – Decorrenza del termine di prescrizione
Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato decorre dall’irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile (la quale produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione per tutta la durata del processo), fermo restando che l’interruzione della prescrizione a fini civilistici può anche … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 6-4-2022, n. 11190
Risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, ai fini dell’individuazione dell”exordium praescriptionis”, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l’ordinaria diligenza, l’esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto”. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 30-3-2022, n. 10190
Danno derivante dall’occupazione sine titulo di un alloggio
Il danno derivante dall’occupazione sine titulo di un alloggio, per il quale è scaduto il termine di efficacia del provvedimento di requisizione amministrativa, ha natura di illecito permanente, dando luogo al ripetersi di fatti illeciti, connessi alla perdita dei frutti naturali dell’immobile per il periodo di illegittima occupazione, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al relativo risarcimento e nello stesso tempo decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2947 cod. civ. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 30-9-2021, n. 26592
Coincidenza con il termine prescrizionale previsto dalla legge penale – Estensione di tale disciplina a tutti i legittimati passivi
L’art. 2947, comma 3, c.c., nel far coincidere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno con quello stabilito dalla legge penale per il reato, si riferisce a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria e si applica, perciò, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile, ma anche a quella intentata contro coloro che sono tenuti al risarcimento a titolo di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-7-2021, n. 21404
Indicazione dello specifico termine di decorrenza ex art. 2947, comma 3, c.c. – Eccezione in senso lato – Rilevabilità d’ufficio
La deduzione relativa all’applicabilità di uno specifico termine di prescrizione (nella specie, quello indicato al comma 3 dell’art. 2947 c.c.) integra una controeccezione in senso lato, il cui rilievo può avvenire anche d’ufficio, nel rispetto delle preclusioni cd. assertive di cui all’art. 183 c.p.c., qualora sia fondata su nuove allegazioni di fatto; laddove, invece, sia basata su fatti storici già allegati entro i termini di decadenza propri del procedimento ordinario di cognizione, la sua proposizione è ammissibile nell’ulteriore corso del giudizio di primo grado, in appello e, con … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 26-7-2021, n. 21404
Risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto
In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue infetto, che costituisce una ipotesi di danno cd. “lungolatente”, in cui il fatto in relazione al quale decorre il termine ex art. 2947, comma 1, c.c., coincide con il momento in cui viene ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, la parte eccipiente ha l’onere di allegare e provare, ai sensi dell’art.2697, comma 2, c.c., il fatto temporale costitutivo dell’eccezione di prescrizione, ossia la prolungata inerzia dell’esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, mentre non è tenuta ad indicare altresì le norme applicabili, essendo rimessa al giudice la sussunzione di quel fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, il quale può essere anche diverso da quello indicato dalla parte e condurre all’individuazione di un termine di estinzione del diritto maggiore o minore. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 7-5-2021, n. 12182
Fatto dannoso costituente reato estinzione del reato o sopravvenienza di sentenza irrevocabile nel giudizio penale
L’art. 2947, comma 3, seconda parte, c.c., il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai primi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazione nel complessivo contesto del detto comma 3, nonché della finalità di tutelare l’affidamento del danneggiato circa la conservazione dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la norma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell’art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-2-2021, n. 2694
Illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole
L’illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole può essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell’agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiché il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli; ne consegue che la natura dell’illecito incide sul termine di prescrizione che decorre, nel primo caso, dal giorno in cui il terzo provoca il danno e, nel secondo, da quello nel quale, in assenza di impedimenti giuridici all’esercizio dell’azione risarcitoria, l’illecito viene percepito o può essere percepito, come danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, con l’ordinaria diligenza e tenendo una condotta non anomala. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito i quali, nel rigettare la domanda risarcitoria rivolta dal figlio verso il padre per i danni cagionati dal protratto disinteresse da questi mostrato nei suoi confronti, avevano qualificato erroneamente l’illecito come “istantaneo ad effetti permanenti” e ritenuto maturata la prescrizione del diritto, facendo decorrere il relativo termine dal momento nel quale si era configurata la condotta di abbandono del genitore, ovvero dalla nascita del figlio, anziché da quello in cui il medesimo figlio ne aveva percepito l’intrinseca ingiustizia). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 10-6-2020, n. 11097
Risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l’ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell’altrui violazione ma anche dell’esistenza di un possibile danno ingiusto. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che in presenza di una pretesa risarcitoria da illecito antitrust, avanzata da un’impresa concorrente che operava nel medesimo settore di quella dominante, ha ritenuto che il “dies a quo” della prescrizione potesse essere anticipato alla data di avvio dell’istruttoria dinanzi all’AGCM, rispetto a quella di pubblicazione del provvedimento sanzionatorio assunto all’esito della ridetta istruttoria). Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 3-4-2020, n. 7677
Prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell’illecito, del danno e della derivazione causale dell’uno dall’altro, nonché dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito. Ne consegue che, nel caso di domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dello sviluppo economico per il ristoro dei danni derivanti dalla perdita di risparmi, affidati per l’investimento in programmi finanziari a società autorizzata ad operare come fiduciaria dello stesso Ministero, il “dies a quo” della prescrizione del diritto al risarcimento decorre dal deposito dello stato passivo della società – quale momento in cui il danneggiato è messo in condizione di apprezzare la vastità e la gravità delle irregolarità della società fiduciaria e, quindi, l’intempestività, l’incompletezza e le omissioni nelle attività di vigilanza demandate al Ministero – e non già dalla comunicazione ai creditori di siffatto deposito, rilevante soltanto ai fini della decorrenza dei termini per le impugnazioni. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 21-2-2020, n. 4683