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Art. 2948 cc – Prescrizione di cinque anni

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Articolo 2948 codice civile

Prescrizione di cinque anni

Si prescrivono in cinque anni:

1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;

1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore; (1)

2) le annualità delle pensioni alimentari;

3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; (2)

5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.

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(1) Il presente numero, prima aggiunto dall’art. 2, L. 12.08.1993, n. 313, è stato poi così modificato dall’art. 54, c. 2, L. 27.12.1997, n. 449.

(2) E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2948 n. 4 nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro (C. Cost. 10.06.1966, n. 63).


 

Contratto di mutuo – Decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata

Nel contratto di mutuo, l’unicità dell’obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, e dall’altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 10-2-2023, n. 4232

 

Interessi relativi alle obbligazioni tributarie

Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 24-1-2023, n. 2095

 

IMU

In tema di IMU, ai fini della tempestività dell’interruzione del decorso del termine di prescrizione occorre che l’atto interruttivo giunga nella sfera di conoscenza del debitore entro il detto termine. Cassazione Civile, Sezione 6-Tributaria, Ordinanza 16-11-2022, n. 33681

 

Crediti previdenziali

In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l’azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 25-10-2022, n. 31527

 

Lavoro subordinato – Retribuzione – Decorrenza della prescrizione

La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso; detto principio si applica anche ai crediti del lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 13-10-2022, n. 29981

 

Lavoro subordinato Pluralità di contratti a termine – Illegittimità del termine – Conversione in un unico contratto – Indennità forfettizzata

Nell’ipotesi di pluralità di contratti a termine illegittimamente apposto, con la conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, il diritto al pagamento dell’indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva”, prevista dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, si distingue da quello imprescrittibile a far valere la nullità del termine ed è soggetto al termine di prescrizione ordinario, essendo inapplicabili i termini prescrizionali stabiliti dagli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 16-9-2022, n. 27331

 

Lavoro a tempo indeterminato, come disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 6-9-2022, n. 26246

 

Credito del lavoratore nei confronti del fondo di garanzia istituito presso l’INPS

In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l’INPS la corresponsione di emolumenti retributivi è esercitabile decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza che – decidendo sull’opposizione – ammette il credito del lavoratore al passivo fallimentare, dovendo pertanto escludersi che il termine di prescrizione entro cui far valere il diritto in questione decorra dal passaggio in giudicato della predetta sentenza. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 17-8-2022, n. 24852

Diritto camerale

Il diritto camerale, disciplinato dall’art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un’obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all’applicazione dell’art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 21-7-2022, n. 22897

 

Notifica della cartella esattoriale non fondata su sentenza passata in giudicato – Sanzioni e interessi – Prescrizione quinquennale

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Cassazione Civile, Sezione 6-Tributaria, Ordinanza 8-3-2022, n. 7486

 

Obbligazione per interessi e capitale – Rinuncia alla prescrizione per l’una – Estensione a quella per l’altra – Esclusione

Poiché l’obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell’una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell’altra. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che il pagamento degli interessi fino a una certa data, da parte dei mutuatari di una somma di denaro, integrasse riconoscimento del debito relativo alla somma capitale, con conseguente rinuncia a far valere la relativa prescrizione). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 25-1-2022, n. 2157

 

Contratto di agenzia – Indennità sostitutiva del preavviso

In tema di contratto di agenzia, l’indennità sostitutiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 5, c.c. e non all’ordinario termine decennale, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti in occasione della chiusura del rapporto. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 21-5-2021, n. 14062