Codice di procedura civile
Sospensione necessaria del processo
Articolo 295 codice di procedura civile
Sospensione necessaria
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. (1)
(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 35, L. 26.11.1990, n. 353 con decorrenza dal 2) 01.01.1993.
1)Spiegazione 2)Giurisprudenza
1) Spiegazione:
Sospensione necessaria. La sospensione del processo è la fase in cui le parti non possono compiere alcuna attività, pur permanendo la litispendenza.
L’art. 295 cod. proc. civ. fa carico al giudice di disporre che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso, o altro giudice, debba risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Ricorre l’ipotesi della pregiudizialità necessaria quando la definizione di una controversia costituisce l’indispensabile antecedente logico e giuridico della decisione dell’altra.
Pertanto, per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod.proc.civ. non si ritiene sufficiente che tra due liti sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l’indispensabile antecedente logico giuridico dell’altra il cui accertamento debba avvenire con efficacia di giudicato (Cass. 22.11.2006 n. 24859, Cass. 11.2.2003 n. 2048, Cass. 15.2.2000, n. 1685, Cass. 10.2.1999, n. 1117, Cass. 11.11.1997, n. 10182).
Nei restanti casi la sospensione del processo in attesa della decisione dell’altro è meramente facoltativa, e la sua concessione attiene al potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. Un. 19.10.1993, n. 10343, Cass. 27 gennaio 1979, n. 626, 11 luglio 1979, n. 3985, 22 maggio 1980, n. 3361, 9 maggio 1981, n. 3057, 6 febbraio 1982, n. 707, 23 febbraio 1983, n. 1408, 15 febbraio 1986, n. 901)
Sospensione impropria. Si ha quando il processo resta sospeso davanti al giudice originario, proseguendo per una sua fase, davanti ad altro giudice. Si parla di sospensione impropria, ad es. nelle ipotesi di regolamento di competenza (art. 42 cpc), di regolamento di giurisdizione (art. 41 cpc) o quando sia sollevata una questione di legittimità costituzionale di una norma di legge.
Sospensione volontaria. Si verifica quando la richiesta proviene da tutte le parti. A tal proposito, l’art. 296 cpc dispone che il giudice istruttore, su istanza di tutte le parti, ove sussistano giustificati motivi, può disporre, per una sola volta, che il processo rimanga sospeso per un periodo non superiore a tre mesi, fissando l’udienza per la prosecuzione del processo medesimo.
Inoppugnabilità del provvedimento. L’ordinanza che rigetta l’istanza di sospensione del processo non è, stante la sua natura ordinatoria, censurabile con il rimedio del ricorso straordinario ex art. 111 Cost., ma solo attraverso la impugnazione della sentenza che ha definito il processo.
Pertanto, avverso il provvedimento di sospensione le parti possono far valere le proprie doglianze affermando o negando l’esistenza delle condizioni di legge per la sospensione necessaria, solo contestualmente all’impugnazione della sentenza che abbia definito il procedimento (Cass. 7 luglio 2001, n. 9261).
Effetti della sospensione. Ai sensi dell’art. 298 cpc, durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
La sospensione interrompe inoltre i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all’articolo precedente.
Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione. Le parti devono chiedere la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione della causa di sospensione
In particolare, ai sensi dell’art. 297 cpc, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l’udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia.
Nell’ipotesi di sospensione su istanza delle parti ex art. 296 cpc l’istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. L’istanza è necessaria solo se con il provvedimento di sospensione non sia stata già fissata l’udienza di prosecuzione
L’istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l’udienza, è notificato a cura della parte istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
2) Giurisprudenza:
Sospensione necessaria del processo – Presupposti – Pregiudizialità – Nozione – A norma dell’art. 295 c.p.c. va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall’esito di un’altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato il provvedimento di sospensione, affermando la pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionario di un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debito alienato “pro soluto” rispetto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 23-2-2023, n. 5671
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione di somme pagate in dipendenza di sentenza riformata – Rapporti con il giudizio d’impugnazione per cassazione relativo alla stessa sentenza – Sospensione facoltativa – Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, non può essere sospeso ex art. 337, comma 2, c.p.c., in attesa della decisione sul ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma, atteso che tra i due procedimenti non ricorre un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione dell’opposizione suddetta, e costituente presupposto comune alle ipotesi di sospensione sia necessaria, ex art. 295 c.p.c., che facoltativa, ai sensi del richiamato art. 337, comma 2, c.p.c., in quest’ultima occorrendo, peraltro, anche una valutazione del giudice della causa dipendente sulla controvertibilità effettiva della decisione impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’ordinanza con cui il giudice di merito aveva sospeso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, mirato ad ottenere la restituzione dell’indennità risarcitoria già versata dal datore al lavoratore per effetto di pronunzia di illegittimità del licenziamento, poi riformata ed ancora pendente in sede di legittimità, rilevando, da un lato, … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 7-10-2022, n. 29302
Opposizione all’esecuzione per obblighi di fare e opposizione all’ingiunzione ex art. 614 c.p.c. – Pendenza avanti allo stesso ufficiale giudiziario – Sospensione necessaria ex art. 295 cpc – Esclusione – Nel caso in cui pendano avanti allo stesso ufficio giudiziario sia l’opposizione avente ad oggetto l’accertamento degli specifici lavori da eseguire coattivamente ex art. 612 c.p.c., sia l’opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. relativo alle spese anticipate dal creditore per i lavori già effettuati, è illegittima l’ordinanza che dispone la sospensione del secondo giudizio per pregiudizialità logica del primo, non essendo configurabile un’ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. e dovendo il giudice del procedimento “pregiudicato” rimettere gli … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 6-4-2022, n. 11212
Giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo – La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all’atto di produrre “ab origine” qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso di pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio si controverta di meri vizi di annullabilità del titolo, poiché l’eventuale annullamento non è incompatibile con la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 21-2-2022, n. 5599
Impugnazione del testamento per indegnità – Litisconsorzio necessario dei successori legittimi – Rapporti tra giudizio penale e civile – Nell’azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l’accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio. Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l’esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l’imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 18-1-2022, n. 1443
Arbitrato . Impugnazione davanti all’autorità giudiziaria straniera del lodo estero – Nell’ipotesi di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria straniera del lodo estero di cui sia chiesto il riconoscimento in Italia, in applicazione del combinato disposto dei commi 3, n. 5, e 4 dell’art. 840 c.p.c., il giudice italiano può sospendere il procedimento di riconoscimento del lodo, operando una valutazione di mera opportunità, svincolata dal riscontro di alcuna pregiudizialità (giuridica o tecnica) e insindacabile in sede di legittimità. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 21-10-2021, n. 29429
Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e domanda riconvenzionale di annullamento dell’accordo di separazione consensuale per vizio del consenso – Tra la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quella, proposta in via riconvenzionale, volta ad ottenere l’annullamento dell’accordo di separazione consensuale per vizio del consenso, assoggettate a riti diversi, è configurabile una situazione di connessione “per subordinazione” o “forte”, atteso il nesso di pregiudizialità che lega le azioni, la quale rende applicabile l’art. 40, comma 3, c.p.c., salva ogni determinazione del giudice di merito in ordine alla sospensione ex art. 295 c.p.c. della domanda (pregiudicata) di divorzio in attesa della definizione di quella (pregiudicante) sul richiesto annullamento della separazione. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 11-8-2021, n. 22700
Litispendenza internazionale – In tema di litispendenza internazionale, l’ordinanza con cui il giudice successivamente adito sospende il processo finché quello adito per primo non abbia affermato la propria giurisdizione non involge alcuna questione di giurisdizione, risolvendosi piuttosto nella verifica dei presupposti di natura processuale inerenti all’identità delle cause e alla pendenza del giudizio instaurato preventivamente. Ne consegue, pertanto, che avverso detto provvedimento deve essere esperito non già il regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., bensì il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione avverso il provvedimento con cui il giudice italiano aveva sospeso il giudizio di separazione personale tra coniugi, con riguardo alla domanda di mantenimento dei figli minori, sul presupposto che quest’ultima fosse “sub judice” in altro processo, pendente in Scozia tra le stesse parti e avente ad oggetto la legittimità del trasferimento all’estero dei figli medesimi). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 29-7-2021, n. 21767
Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata – In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 29-7-2021, n. 21763
Rapporto tra il giudizio tributario e quello amministrativo – Con riferimento al rapporto tra il giudizio tributario e quello amministrativo, poiché l’art. 39 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede la sospensione del processo solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione di stato o capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, il giudice tributario è tenuto a pronunciarsi sulla illegittimità della pretesa tributaria, risolvendo, ove necessario, “incidenter tantum” anche questioni che attengano alla legittimità di atti amministrativi strettamente connessi con l’atto impositivo oggetto di controversia, senza che possa porsi una questione di sospensione necessaria del processo tributario. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 30-6-2021, n. 18395
Sospensione necessaria del processo civile in attesa del giudicato penale – La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, e a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell’imputazione penale. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso il provvedimento di sospensione del giudice di merito, sul presupposto che l’azione risarcitoria promossa dai familiari di un paziente deceduto nel corso di un intervento chirurgico, dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, fosse stata instaurata in relazione al medesimo fatto e nei confronti delle stesse parti, essendo i medici e la struttura sanitaria convenuti in sede civile imputati e responsabile civile in quella penale e non risultando che la domanda risarcitoria fosse stata proposta nei confronti di soggetti diversi, tenuto conto che la compagnia assicuratrice della struttura sanitaria risultava chiamata in causa da uno dei medici convenuti e che l’azione diretta del danneggiato contro l’assicurazione, prevista dall’art. 12 della l. n. 24 del 2017, non era applicabile alla fattispecie in quanto norma introdotta in epoca successiva rispetto alla morte del paziente). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 1-6-2021, n. 15248
Sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati – La sospensione del processo esecutivo nelle more della divisione dei beni pignorati, ai sensi dell’art. 601 c.p.c. (cd. divisione “endoesecutiva”), costituisce una ipotesi speciale di sospensione per pregiudizialità necessaria, prevista in via generale dall’art. 295 c.p.c.; pertanto, in applicazione estensiva dell’art. 297 c.p.c., esso va riassunto nel termine di tre o sei mesi (secondo la disciplina applicabile “ratione temporis”) dalla pronuncia dell’ordinanza non impugnabile di cui all’art. 789, comma 3, c.p.c., ove non vi siano contestazioni, oppure dal passaggio in giudicato della sentenza che risolve le eventuali contestazioni. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-5-2021, n. 12685
Pregiudizialità internazionale – Ordinanza di sospensione – In tema di litispendenza o pregiudizialità internazionale, il regolamento di competenza è ammissibile non solo in relazione alle ipotesi di sospensione obbligatoria del processo, ma anche nei casi di sospensione facoltativa, con la differenza che mentre, nella prima ipotesi, contemplata dall’art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995, il giudice deve accertare che vi sia identità tra la causa pendente innanzi al giudice italiano e quella pendente innanzi al giudice straniero, nell’ipotesi di sospensione facoltativa, disciplinata dall’art. 7, comma 3, della medesima l. n. 218, il sindacato della Corte di cassazione è circoscritto al controllo della completezza, correttezza e logicità delle argomentazioni sottese alla disposta sospensione – che, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, postula una mera valutazione, ad opera del giudice italiano, dell’idoneità del provvedimento straniero pregiudiziale alla produzione di effetti nell’ordinamento interno – senza poter invece investire l’opportunità della scelta. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 1-4-2021, n. 9057
Giudizio disciplinare e giudizio penale nei confronti di avvocati – Sospensione necessaria del procedimento disciplinare – Esclusione – Sospensione facoltativa – In tema di procedimento disciplinare nei confronti di avvocati, l’art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra tale procedimento e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, dovendo pertanto escludersi la sospensione necessaria del primo giudizio in attesa della definizione del secondo, anche se, in via di eccezione, può essere disposta una sospensione facoltativa, limitata nel tempo, qualora il giudice disciplinare ritenga indispensabile acquisire elementi di prova apprendibili esclusivamente dal processo penale. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 16-3-2021, n. 7336
Pregiudizialità internazionale – In tema di litispendenza internazionale extra-comunitaria, deve applicarsi l’art. 7, comma 1, della l. n. 218 del 1995 e non già l’art. 19 del Regolamento CE n. 2201 del 2003, disciplinante la litispendenza intra-comunitaria, sicché ai fini della sospensione obbligatoria del processo successivamente instaurato, occorre che le domande presentino identità dell’oggetto e del titolo non accogliendosi il concetto più ampio di identità di cause adottato in ambito comunitario che fa leva non tanto sulla specificità del provvedimento richiesto al giudice quanto su una situazione complessiva di “crisi del matrimonio”. Ne consegue, pertanto, che non è ravvisabile il concetto di identità di cause tra il giudizio di separazione dei coniugi e quello di divorzio (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato in relazione alla introduzione di un giudizio di divorzio dinanzi all’autorità giudiziaria del Principato di Monaco in pendenza del procedimento per separazione personale dinanzi a quella italiana, la insussistenza della identità delle cause dato che il Principato di Monaco, pur essendosi allineato a talune politiche economiche e fiscali dell’Unione Europea, non ne fa parte). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 4-2-2021, n. 2654
Redditi da partecipazione in società di capitali – Accertamento nei confronti della società e dei soci – Impugnazione – Giudizi separati aventi ad oggetto maggiori redditi – Sospensione ex art. 295 c.p.c. – In tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. – applicabile al giudizio tributario in forza dell’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 – in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 26-1-2021, n. 1574
Processo procedimento sommario di cognizione – Sospensione del giudizio ex artt. 295 o 337 c.p.c. – Qualora nel corso di un procedimento introdotto con il rito sommario di cognizione, di cui all’art. 702-bis c.p.c., insorga una questione di pregiudizialità rispetto ad altra controversia, che imponga un provvedimento di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (o venga invocata l’autorità di una sentenza resa in altro giudizio e tuttora impugnata, ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c.), si determina la necessità di un’istruzione non sommaria e, quindi, il giudice non può adottare un provvedimento di sospensione ma deve, a norma dell’art. 702-ter, comma 3, c.p.c., disporre il passaggio al rito della cognizione piena e, nel caso in cui i due procedimenti pendano innanzi al medesimo Ufficio o a sezioni diverse di quest’ultimo il giudice del giudizio reputato pregiudicato deve rimettere gli atti al capo dell’Ufficio, ex artt. 273 e 274 c.p.c. (salvo che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione), non ostando all’eventuale riunione la soggezione delle cause a due riti diversi, potendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 40, comma 3, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 7-12-2018, n. 31801
Ricorso per cassazione e revocazione – Omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, cpc – Sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di legittimità – Il giudizio di legittimità, in cui sia denunciato, quale vizio di motivazione, l’omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., all’esito della cassazione con rinvio della sentenza d’appello d’inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, pur non ricorrendo una pregiudizialità in senso tecnico, ma solo logico, atteso che sussiste, in caso di sua prosecuzione, il rischio, di regola neutralizzato con l’art. 398, comma 4, c.p.c., di una possibile elisione dell’accertamento in fatto richiesto al giudice della revocazione in sede di rinvio, per cui deve … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 18 marzo 2016, n. 5398
Sospensione del processo tra il giudizio per finita locazione e e il giudizio di sfratto per morosità, instaurato dal locatario nei confronti del sub conduttore – Esclusione – Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. tra la controversia, pendente tra locatore e locatario, per intervenuta scadenza del contratto di locazione e il giudizio di sfratto per morosità, instaurato dal locatario nei confronti del sub conduttore, attesa la parziale diversità soggettiva delle parti dei rispettivi giudizi e tenuto conto che l’obbligo del subconduttore al pagamento dei canoni a favore del sublocatore persiste fino a ché perduri l’occupazione dell’immobile, senza che assuma rilievo l’intervenuta soluzione del contratto di locazione principale. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 17-7-2015, n. 15094