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Art. 2951 cc – Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

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Articolo 2951 codice civile

Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto .

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.

Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679.


 

Domanda di manleva nei confronti del subvettore

In tema di responsabilità per perdita delle merci nell’ambito del contratto di subtrasporto, i diritti di rivalsa azionati dal vettore nei confronti del sub-vettore sono soggetti al termine prescrizionale di cui all’art. 2951 c.c., che comincia a decorrere dal momento in cui la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire, poiché la domanda di manleva trova la propria “causa petendi” nel contratto di sub-trasporto ed è soltanto dall’inadempimento del sub-vettore, per aver omesso di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 9-11-2022, n. 32976

 

Credito risarcitorio nei confronti dell’esercente il servizio postale – Prescrizione triennale

L’accertamento della responsabilità dell’esercente il servizio postale per i danni derivati dall’espletamento del suo servizio, pur avendo natura sicuramente contrattuale, non è sottratta alla prescrizione triennale, giacché anch’essa, ai sensi … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 7-10-2021, n. 27299

 

Spedizione e trasporto trasporto di cose per conto terzi eseguito da gestore del servizio postale

Ai diritti fatti valere dal gestore del servizio postale in relazione a contratti dallo stesso conclusi ed implicanti prestazioni di autotrasporto di cose per conto terzi trova applicazione la prescrizione breve di un anno, ex art. 2951 c.c., e non quella quinquennale stabilita dall’art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993) per i trasporti assoggettati al sistema delle c.d. tariffe “a forcella”. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-9-2021, n. 24895

 

Spedizione e trasporto trasporto di cose per conto terzi – Diritti spettanti all’autotrasportatore

Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe “a forcella”, di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv., con modif., dalla l. n. 162 del 1993, trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all’autotrasportatore. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-9-2021, n. 24894

 

Spedizione e trasporto trasporto di cose per conto terzi – Contratto di trasporto con tariffe ‘a forcella’

In materia di contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti al sistema tariffario cd. a forcella, la sospensione della prescrizione di cui all’art. 2, comma 2, del d.l. n. 82 del 1993, conv. con modif. in l. n. 162 del 1993, si applica ai soli contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 21-8-2018, n. 20878

 

Spedizione e trasporto trasporto di cose per conto terzi – Contratto di trasporto con tariffe ‘a forcella’

Per tutti i diritti nascenti dai contratti di autotrasporto di cose per conto terzi, soggetti alle tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974 n. 298, è applicabile la prescrizione breve di un anno, prevista dall’art. 2951 cod. civ., se tali contratti siano stati stipulati prima dell’entrata in vigore dell’art. 2 del d.l. 29 marzo 1993 n. 82, convertito, con modificazioni, in legge 27 maggio 1993 n. 162, la quale ha elevato a cinque anni il termine di prescrizione. Ne consegue che il termine breve si applica anche al diritto al risarcimento dei danni derivanti da ingiustificato recesso dal contratto stesso, trattandosi di ipotesi di responsabilità contrattuale. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-7-2014, n. 15231

 

Ripetizione di indebito – Fattispecie in tema di pretese restitutorie nascenti da un contratto di trasporto merci

L’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha escluso l’operatività dell’istituto “de quo”, atteso che la controversia, investendo la restituzione di corrispettivi versati per trasporti di merce per un chilometraggio effettivamente coperto diverso da quello oggetto di fatturazione, era stata correttamente inquadrata dal giudice di merito nell’alveo contrattuale, con conseguente applicazione, quanto alla prescrizione del diritto, dell’art. 2951 cod. civ.). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-5-2013, n. 13207