Articolo 2952 codice civile
Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. (1)
Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
(1) Il presente comma, è stato sostituito prima dall’art. 3, L. 28.08.2008, n. 134, come modificato dall’allegato alla L. 27.10.2008, n. 166, con decorrenza dal 28.10.2008, è successivamente sostituito dall’art. 22, comma 14, D.L. 18.10.2012, n. 179 così come modificato dall’allegato alla legge di conversione L. 17.12.2012, 221, G.U. 18.12.2012, n. 294 , S.O. n.208, con decorrenza dal 19.12.2012.
Giurisprudenza:
Decorrenza della prescrizione – Assicurazione per la responsabilità civile – In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2952, comma 2, c.c. decorre dal giorno in cui il terzo ha promosso l’azione risarcitoria nei confronti dell’assicurato e non dalla precedente domanda di accertamento tecnico … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-6-2020, n. 11581
Perizia contrattuale – Sospensione decorrenza della prescrizione – Nell’assicurazione contro i danni, la previsione della perizia contrattuale, rendendo inesigibile il diritto all’indennizzo fino alla conclusione delle operazioni peritali, sospende fino a tale momento la decorrenza del relativo termine di prescrizione ex art. 2952, secondo comma, cod. civ.; a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato all’assicuratore entro il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo, decorrente dal giorno in cui si è verificato, in tal modo potendosi attivare la procedura di accertamento del diritto ed evitandosi che la richiesta di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-5-2020, n. 8973
Decorrenza della prescrizione – Assicurazione contro gli infortuni – In tema di assicurazione contro gli infortuni, dal quale derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo decorre ex art. 2952, comma 2, c.c. dal verificarsi dell’evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l’assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella nella quale si è manifestato lo stato di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-5-2020, n. 8973
Danni causati da broker assicurativo – Termine prescrizione – Il diritto al risarcimento dei danni, causati da “broker” assicurativo, da parte del Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione si prescrive nel termine ordinario decennale e non in quello biennale di cui all’art. 2952, comma 2, c.c., trattandosi di obbligazione nascente dalla legge e non derivante dal contratto di assicurazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 24-1-2020, n. 1575
Navigazione aerea – Sospensione del termine di prescrizione – Comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato – La sospensione del termine di prescrizione prevista dall’art. 2952, comma 4, c.c., in caso di comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato, riguarda unicamente la specifica ipotesi dell’assicurazione della responsabilità civile. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha escluso l’applicabilità della disposizione al termine di prescrizione dei diritti nascenti da … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-1-2020, n. 541
Navigazione marittima ed aerea – Termine di prescrizione – In tema di navigazione marittima ed aerea, il termine annuale di prescrizione previsto dall’art. 547, comma 1, c.nav. si applica a tutti i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, incluso quello all’indennizzo dell’assicurato verso l’assicuratore in caso di verificazione dell’evento previsto in contratto, trattandosi di disposizione avente natura speciale rispetto all’art. 2952, comma 2, c.c. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-1-2020, n. 541
Azione di rivalsa – Termine di prescrizione – In tema di azione di rivalsa ai sensi dell’art. 144, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005, il termine di prescrizione è quello annuale ex art. 2952, comma 2, c.c., con decorrenza dal giorno in cui l’assicuratore abbia provveduto al pagamento dell’indennizzo a favore del terzo danneggiato e, nel caso di pluralità di versamenti parziali in tempi diversi, dalla data di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-5-2019, n. 13600
Sospensione del termine di prescrizione – Comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato – In tema di assicurazione della responsabilità civile, è idonea a sospendere il corso della prescrizione ex art. 2952, comma 4, c.c., integrando comunicazione dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale, la lettera con la quale l’assicurato, che in precedenza abbia notiziato l’assicuratore di un sinistro, comunichi la circostanza del proprio rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari, con indicazione nell’oggetto del danneggiato (nella specie, gli eredi della persona deceduta a causa del sinistro) nonché della propria responsabilità professionale (nella specie, sanitaria), precisando, altresì, che la comunicazione è fatta “per le competenze del caso”. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 23-8-2018, n. 20975
Sospensione del termine di prescrizione – Comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato – In materia di assicurazione della responsabilità civile, per effetto della specifica disciplina dell’art. 2952, co. 4, c.c., l’avvenuta comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato attraverso il diretto coinvolgimento della stessa compagnia assicuratrice nel giudizio di danno proposto dal terzo, determina la sospensione della prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo (nella specie del diritto al rimborso in favore dell’assicurato) fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia reso liquido ed esigibile il credito risarcitorio del terzo, essendo irrilevante, ai fini dell’operatività della predetta sospensione, la mancata riproposizione, in grado di appello, da parte dell’assicurato della domanda di garanzia nei confronti del proprio assicuratore nel giudizio di danno introdotto dal terzo, in quanto la sorte della sospensione è legata esclusivamente all’esito del procedimento diretto alla liquidazione del credito risarcitorio del terzo. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 4-7-2018, n. 17543
Assicurazione della responsabilità civile – Decorrenza della prescrizione breve – In tema di assicurazione della responsabilità civile, la prescrizione breve del diritto all’indennizzo decorre dal momento in cui l’assicurato riceve la richiesta risarcitoria del danneggiato perché ca partire da tale momento il responsabile è in condizione ed è tenuto ad attivare il proprio assicuratore, atteso che il concreto accertamento della riconducibilità del sinistro nell’ambito della copertura assicurativa è preliminare soltanto alla liquidazione dello stesso, ma non incide sulla decorrenza del termine di prescrizione, senza che, peraltro, assuma rilevanza il disposto dell’art. 2935 c.c., derogato, in materia assicurativa, dall’art. 2952 c.c. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto prescritto il diritto del responsabile nei confronti dell’assicuratore assumendo quale “dies a quo” per la sua decorrenza le richieste di risarcimento formulate dagli eredi della vittima e non il momento nel quale, accertata in sede giudiziaria la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra la stessa ed il responsabile, l’evento lesivo si era tradotto in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-10-2017, n. 25430
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile – Diritto di manleva dell’assicurato – Decorrenza del termine di prescrizione – In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, il termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, c.c. (nella specie, annuale “ratione temporis”) del diritto dell’assicurato di essere manlevato dalla società assicuratrice in caso di condanna nel giudizio civile, qualora quest’ultimo sia stato instaurato dal danneggiato successivamente alla revoca della propria costituzione di parte civile nel processo penale contro l’assicurato, decorre, ai sensi dell’art. 2952, comma 3, dal giorno di quella costituzione in sede penale, a nulla rilevando la revoca della stessa, che non può, in assenza di adeguata prospettazione difensiva e di prova, ritenersi equivalente alla rinuncia ad ogni pretesa risarcitoria. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-8-2017, n. 19517
Assicurazione contro gli infortuni – Decorrenza del termine di prescrizione – In tema di assicurazione contro gli infortuni, da cui derivino postumi di invalidità di carattere permanente, il termine di prescrizione del diritto all’indennizzo decorre, ex art. 2952, comma 2, c.c., dal verificarsi dell’evento lesivo previsto dalla polizza e, dunque, dal momento in cui emerga lo stato di invalidità permanente coperto dalla stessa, sicché l’assicuratore che intenda opporre la prescrizione del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare non già la data di verificazione del sinistro, ma quella in cui si è manifestato lo stato di invalidità conseguente allo stesso. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-7-2016, n. 14420
Sospensione del termine di prescrizione – Comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato – In tema di assicurazione, l’effetto sospensivo della prescrizione disciplinato dall’art. 2952, comma 4, c.c., si verifica anche se la comunicazione all’assicuratore della richiesta risarcitoria del danneggiato provenga da quest’ultimo, o da un terzo, invece che dall’assicurato, senza, peraltro, che possa negarsi l’operatività di tale effetto qualora sia stata omessa l’esatta determinazione del “quantum” risarcitorio, sempreché l’atto sia univoco nell’esplicitare la volontà di ottenere il ristoro di tutti i danni subiti, con conseguente certa e concreta esposizione del patrimonio dell’assicurato stesso. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 18-9-2015, n. 18317
Contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria – Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui quella relativa al termine annuale di prescrizione, di cui all’art. 2952, comma 1, c.c.) solo quando sia accertato, mediante l’esame e l’interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell’assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l’assicuratore e l’altro contraente. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 31-7-2015, n. 16283
Ripetizione di indebito – Restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente – Diritto alla restituzione dell’indennizzo assicurativo – Prescrizione – Va qualificata come ripetizione di indebito, ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., qualunque domanda avente ad oggetto la restituzione di somme pagate sulla base di un titolo inesistente, sia nel caso di inesistenza originaria, che di inesistenza sopravvenuta o di inesistenza parziale. Ne consegue che il diritto alla restituzione dell’indennizzo assicurativo, per la parte che l’assicuratore assuma di aver pagato in eccedenza rispetto al dovuto, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella breve di cui all’art. 2952 cod. civ., in quanto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 4-4-2014, n. 7897
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore – Proposizione della domanda di garanzia nel nuovo processo che si instauri a seguito della declaratoria di estinzione ovvero di nullità del primo giudizio – In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, all’assicurato che, convenuto in giudizio dal danneggiato, non abbia fatto valere nei confronti dell’assicuratore il diritto di essere manlevato delle conseguenze negative della lite, non è preclusa la possibilità di proporre la domanda di garanzia nel nuovo processo che si instauri a seguito della declaratoria di estinzione ovvero di nullità del primo giudizio, essendo egli unicamente onerato del rispetto delle forme e dei termini di cui agli articoli 167 e 269 cod. proc. civ., nonché del termine di prescrizione annuale di cui all’articolo 2952 cod. civ.. Tale ultimo termine, in particolare, decorre dalla richiesta di risarcimento all’assicurato o dall’esercizio dell’azione, ma rimane sospeso, per effetto della conoscenza che, della richiesta o dell’azione, abbia in qualsiasi modo avuto l’assicuratore, per tutto il tempo occorrente a che il credito del danneggiato diventi liquido ed esigibile, ossia finché la sentenza di condanna non sia divenuta definitiva. (Nella fattispecie, danneggiante e compagnia di assicurazioni erano stati citati insieme per il risarcimento del danno derivante da un investimento stradale; la compagnia di assicurazioni aveva transatto la lite e il giudizio era stato riassunto, in quanto interrotto per la morte di una delle parti danneggiate, nei confronti del solo danneggiante per l’integrale risarcimento; il giudizio, così riassunto, conclusosi con la condanna del danneggiante, era stato peraltro dichiarato nullo dalla corte di merito, che aveva rimesso le parti davanti al primo giudice; nel nuovo giudizio, il danneggiante aveva chiamato in causa la compagnia di assicurazioni per esserne manlevato e il tribunale aveva condannato al risarcimento degli ulteriori danni, in solido, assicurato ed impresa assicuratrice, l’appello della quale, per non essere tenuta a pagare alcun’altra somma a seguito della transazione, era stato accolto dalla corte territoriale, che pure rigettava l’appello incidentale condizionato dell’assicurato ritenendo tardiva la chiamata in garanzia e comunque estinto il diritto di manleva per il decorso del termine prescrizionale: sulla base dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di appello). — Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 6-7-2006, n. 15362
Sospensione della prescrizione – Sentenza di condanna – Nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione della prescrizione inerente ai diritti dell’assicurato, iniziatasi per effetto della comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell’assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato. — Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-1-2006, n. 1872
Assicurazione per conto di chi spetta della cosa trasportata – L’assicurazione per conto di chi spetta della cosa trasportata, stipulata dal vettore, anche se contiene la rinuncia dell’assicuratore a rivalersi nei confronti del vettore per l’indennizzo corrisposto, non può essere parificata ad una assicurazione della responsabilità civile del vettore stante la diversità di oggetto tra i due tipi di assicurazione e dalla rinuncia sorge soltanto il potere del vettore di respingere in excipiendo la pretese di rivalsa dell’assicuratore; pertanto, nell’assicurazione per conto di chi spetta la prescrizione non decorre né è sospesa ai sensi dell’art. 2952, commi terzo e quarto, cod.civ., poiché questa norma è applicabile solo all’assicurazione della responsabilità civile. — Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 18-5-2006, n. 11679
Deduzione da parte dell’assicuratore della inoperatività della polizza assicurativa – La deduzione da parte dell’assicuratore della inoperatività della polizza assicurativa in ragione dei limiti della stessa non integra un diritto, bensì è espressione del potere dell’assicuratore, nell’esercizio del suo diritto di difesa in giudizio, di far constare l’inoperatività della polizza di fronte alla pretesa alla garanzia assicurativa del contraente. Ne consegue che deve escludersi che con riferimento a detta deduzione possa venire in rilievo l’istituto della prescrizione, che trova applicazione ai diritti, mentre, qualora l’assicuratore, in ragione dell’insorgere di contestazioni sull’estensione del rischio coperto, agisca in accertamento negativo chiedendo che la polizza venga accertata inoperante per un certo rischio, il diritto fatto valere in giudizio è quello ad ottenere l’accertamento del corretto modo di essere del rapporto contrattuale. — Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 5-8-2005, n. 16582
Surrogazione dell’indennità – In tema di surrogazione dell’indennità, dovuta dall’assicuratore, al veicolo sottratto, soggetto ad ipoteca, il vincolo dell’indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennità. Ne consegue che l’azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennità, qualificandosi come azione di adempimento contrattuale, soggiace al termine prescrizionale annuale previsto, in relazione ai diritti che derivano dal contratto di assicurazione, dall’art. 2952 cod. civ. — Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 15-7-2005, n. 15038
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con clausola cosiddetto «a richiesta fatta» («claims made») non rientra nella fattispecie tipica prevista dall’art. 1917 cod. civ., ma costituisce un contratto atipico, generalmente lecito «ex» art. 1322 cod. civ., giacché, del suindicato art. 1917, l’art. 1932 cod. civ. prevede l’inderogabilità — se non in senso più favorevole all’assicurato — del terzo e del quarto comma, ma non anche del primo, in base al quale l’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo in conseguenza di tutti i fatti (o sinistri) accaduti durante il tempo dell’assicurazione di cui il medesimo deve rispondere civilmente, per i quali la connessa richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato sia fatta in un momento anche successivo al tempo di efficacia del contratto, e non solo nel periodo di «efficacia cronologica» del medesimo, come si desume da un’interpretazione sistematica che tenga conto anche del tenore degli artt. 1917, 1913 e 1914 cod. civ., i quali individuano l’insorgenza della responsabilità civile nel fatto accaduto. Né, al riguardo, assume rilievo l’art. 2952 cod. civ., recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all’assicurato o alla circostanza che sia stata promossa l’azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa «ratio», volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Infine, in quanto riduce l’ambito oggettivo della responsabilità dell’assicuratore fissato dall’art. 1917 cod. civ. (e da ricomprendersi, quindi, tra le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore del predisponente), la clausola «a richiesta fatta» è da ritenersi vessatoria, ai sensi dell’art. 1341 cod. civ.. — Cass. III, sent. 5624 del 15-3-2005
In tema d’assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità è di un anno, senza che possa al riguardo assumere rilievo la circostanza che risulti eventualmente proposta domanda d’annullamento dell’espletata perizia contrattuale, non essendo alle parti date di incidere sulla detta disciplina prescrizionale (nemmeno) mediante il collegamento di quest’ultima domanda con quella d’indennizzo (Principio dalla Corte Cass. affermato nel rigettare il motivo di ricorso proposto deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1442, 1370, 1349 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., nonché lamentando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ««per avere la corte del merito applicato nella specie il termine prescrizionale di cui all’art. 1952 cod. civ. invece di quello previsto dall’art. 1442 stesso codice, ancorché fosse stata proposta domanda d’annullamento della perizia contrattuale e, condizionatamente, quella di pagamento dell’indennizzo ed ancorché le parti del rapporto assicurativo «avessero consentito sull’an debeatur e, cioè sulla validità ed efficacia del contratto d’assicurazione e sulla risarcibilità del danno» subito dall’assicurato). — Cass. III, sent. 1754 del 28-1-2005
In tema di assicurazione contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura. Infatti, poiché in caso di affidamento ai periti della quantificazione del danno la prestazione, non ancora determinata nel «quantum», non è esigibile sino a quando non si compia il previsto iter delle operazioni peritali, all’esito delle quali soltanto si realizza il requisito dell’esigibilità della prestazione ormai determinata nella sua precisa entità. — Cass. III, sent. 14487 del 29-7-2004
In tema di assicurazione contro i danni, l’atto scritto con cui l’assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell’indennità è riconducibile alle comunicazioni inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di coassicurazione, il conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la «clausola di delega», anche della rappresentanza dell’altro assicuratore in ordine a tutte le «comunicazioni contrattuali», è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, l’abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che il medesimo interrompe la prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell’indennizzo a carico del coassicuratore «delegante».— Cass. III, sent. 9469 del 19-5-2004
In materia di coassicurazione, la «clausola di delega» (o «di guida») con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo — non fa venir meno, anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, la caratteristica saliente della coassicurazione, consistente nell’assunzione «pro quota» dell’obbligo di pagare l’indennità. Ne consegue che, laddove in aggiunta ai compiti di gestione della polizza non risulti attribuita anche la rappresentanza in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti del coassicuratore delegante non rimane interrotta dalla costituzione in mora del delegato, così come non rimane interrotta neanche dalla citazione in giudizio di quest’ultimo, salvo che non gli sia stata conferita la rappresentanza processuale (art. 77 cod. proc. civ.) del delegante. — Cass. III, sent. 1754 del 28-1-2005
L’assicuratore che intende opporre la prescrizione annuale del diritto fatto valere dall’assicurato ha l’onere di provare la data alla quale si è manifestato l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa e dalla quale, quindi, il diritto avrebbe potuto esser fatto valere nei suoi confronti. — Cass. III, sent. 701 del 19-1-2004
Il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, previsto dall’art. 2952, terzo comma, cod. civ. con norma speciale rispetto alla regola generale fissata dall’art. 2935 cod. civ., va individuato in quello in cui si verifica l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa, ovvero, nel caso di specie, l’invalidità permanente conseguita alla malattia, e non nel momento in cui interviene la valutazione del grado di invalidità, che si realizza in un momento logicamente e cronologicamente successivo a quello in cui si è manifestato l’evento dannoso coperto dalla garanzia assicurativa. — Cass. III, sent. 701 del 19-1-2004
Nell’assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell’assicurato all’assicuratore, della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell’azione in giudizio, il decorso della prescrizione breve prevista dall’art. 2952 cod. civ., anche in relazione al diritto fatto valere dall’assicurato ad essere tenuto indenne di quanto deve pagare al terzo in dipendenza del comportamento dell’assicuratore integrante la c.d. «mala gestio» e la responsabilità ultramassimale, è sospeso, a norma del quarto comma del medesimo art. 2952, fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. — Cass. III, sent. 50 del 7-1-2004
In materia di coassicurazione, la clausola di delega — con la quale i coassicuratori conferiscono ad uno solo di essi l’incarico di compiere gli atti relativi allo svolgimento del rapporto assicurativo — anche quando preveda che la denuncia di sinistro sia fatta al solo delegato, non interferisce sulla caratteristica saliente della coassicurazione, cioè l’assunzione «pro quota» dell’obbligo di pagare l’indennità; di conseguenza, la citazione del delegato in giudizio non interrompe la prescrizione del diritto all’indennizzo nei confronti dei coassicuratori deleganti, salvo che questi abbiano conferito al delegato la rappresentanza con procura rilasciata a norma dell’art. 77 cod. proc. civ. — Cass. III, sent. 9194 del 9-6-2003
In tema di assicurazione contro i danni (nella specie, da furto), la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell’evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere l’effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità (nella specie, procedimento penale per simulazione di reato e tentata truffa a carico dell’assicurato) non ha, di per sé, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all’indennizzo, che non resta, perciò, sospeso (stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ.), salvo che le parti, nella libera esplicazione della propria autonomia contrattuale, non abbiano espressamente elevato tale circostanza a condizione sospensiva del diritto all’indennizzo predetto, nel qual caso l’avveramento della condizione (e, cioè, l’instaurazione del procedimento penale) è di ostacolo all’esercizio del diritto spettante all’assicurato (ex art. 2935 cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell’assicurato stesso, con conseguente impedimento «medio tempore» del decorso della relativa prescrizione. — Cass. III, sent. 5322 del 4-4-2003
In tema di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, qualora sia stipulato un contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta (art. 1891, cod. civ.) — nella specie, da parte di un’impresa di gestione di un parcheggio per autoveicoli — contro il rischio del furto di autoveicoli, poiché il rischio assicurato è il furto delle autovetture e non la responsabilità civile dell’impresa nei confronti dei propri clienti per la custodia delle stesse, il diritto di quest’ultima nei confronti dell’assicuratore all’indennizzo per il furto del veicolo è soggetto alla prescrizione annuale che, ex art. 2952, secondo comma, cod. civ., decorre dalla data in cui si è verificato il fatto, non essendo applicabile la disciplina stabilita dall’art. 2952, terzo comma, cod. civ. — Cass. III, sent. 1942 del 10-2-2003
In tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e, cioè, dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto una procedura arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia; infatti, poiché in caso di affidamento ai periti della quantificazione del danno la prestazione, non ancora determinata nel «quantum», non è esigibile, e poiché la richiesta di indennità deve essere proposta unitariamente, e cioè solo a seguito dell’avvenuta quantificazione, dal momento che la scissione dell’«an» dal «quantum» non garantisce una effettiva tutela dei diritti dell’assicurato, il diritto all’indennità non può essere esercitato finché l’iter delle operazioni peritali non sia concluso (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che la previsione, nelle condizioni di polizza, di una perizia contrattuale, non avesse alcun rilievo ai fini del decorso del termine della prescrizione del diritto all’indennità). — Cass. III, sent. 194 del 10-1-2003
In tema di surrogazione dell’indennità, dovuta dall’assicuratore, al veicolo sottratto, soggetto ad ipoteca, il vincolo dell’indennità a favore del creditore ipotecario non determina due distinte situazioni contrattuali (con il contraente assicurato e con il terzo) diversamente regolate, unico essendo l’obbligo dell’assicuratore di corrispondere l’indennità. Pertanto, l’azione del creditore ipotecario intesa ad ottenere il pagamento della suddetta indennità, qualificandosi come azione di adempimento contrattuale, soggiace al termine prescrizionale annuale previsto, in relazione ai diritti che derivano dal contratto di assicurazione, dall’art. 2952 cod. civ. — Cass. III, sent. 15502 del 5-11-2002
In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l’incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo – esplicitamente od implicitamente – dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall’ambito dell’arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta «perizia contrattuale», che non interferisce sull’azione giudiziaria rivolta alla definizione delle indicate questioni. — Cass. III, sent. 14909 del 22-10-2002
Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all’art. 2952, comma primo, cod. civ.) solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l’esame e la interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell’assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l’assicuratore e l’altro contraente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice del merito per avere questi omesso di verificare, mediante l’interpretazione delle clausole contrattuali, se le parti in ordine all’applicazione della prescrizione per i mancati pagamenti del premio avessero o meno inteso fare applicazione o meno della disciplina del contratto di assicurazione). — Cass. III, sent. 14656 del 15-10-2002
In tema di contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell’art. 2952 cod. civ. si prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo immediato ed esclusivo, non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base di altro titolo (nella specie, la S.C., in base all’enunciato principio, ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto doversi applicare il termine annuale di prescrizione al diritto di un impresa relativo alla rifusione dall’assicurazione delle spese c.d. di salvataggio). — Cass. III, sent. 11052 del 26-7-2002
In tema di coassicurazione, qualora il contratto contenga la clausola di delega, non è necessario che la società delegataria dichiari di agire per conto delle società deleganti affinché si producano in loro favore gli effetti interruttivi della prescrizione connessi alla richiesta di pagamento dei premi o delle rate di premio scaduti, costituendo tali effetti conseguenza naturale della clausola. — Cass. III, sent. 6812 del 13-5-2002
In tema di assicurazione privata contro gli infortuni, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo si perfeziona solo nel momento in cui l’evento lesivo o morboso si traduca o si evidenzi in uno dei fatti coperti dalla garanzia assicurativa, con la conseguenza che, da questo momento, decorre la prescrizione annuale ai sensi dell’art. 2952 cod. civ.. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello rilevando che il giudice di merito, pur applicando correttamente il suddetto principio, non, in concreto, accertato l’epoca di verificazione del fatto «de quo», atteso che, in tema di assicurazione privata dell’invalidità temporanea, e salva diversa pattuizione, deve intendersi come «fatto coperto dall’assicurazione» ciascun giorno d’invalidità, sicché è dalla scadenza di questo che decorre il termine iniziale di prescrizione). — Cass. III, sent. 2587 del 22-2-2002
La sospensione del termine di cui all’art. 2952, comma quarto, cod. civ. relativamente alla prescrizione in materia di assicurazione, si verifica con la comunicazione all’assicuratore, della richiesta di risarcimento proposta dal danneggiato, e tale comunicazione è efficace anche se perviene dallo stesso danneggiato o addirittura da un terzo. — Cass. III, sent. 10598 del 2-8-2001
In tema di coassicurazione la costituzione in mora del coassicuratore delegatario avvenuta tramite la proposizione della domanda giudiziale può essere ritenuta idonea ad interrompere la prescrizione del diritto all’indennità anche nei confronti del coassicuratore delegante a condizione che quest’ultimo con l’atto di delega abbia conferito al delegatario anche il potere di rappresentarlo con procura rilasciata ex art. 77 cod. proc. civ.. — Cass. III, sent. 8605 del 22-6-2001
Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell’assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell’assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l’ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato. — Cass. III, sent. 8600 del 22-6-2001
La prescrizione annuale del diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato per il danno risarcito al terzo, ove, per contratto, non operi la garanzia assicurativa, inizia a decorrere, in caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, per ciascun pagamento dalla data in cui lo stesso è stato effettuato. — Cass. III, sent. 6769 del 17-5-2001
In tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell’assicurato a percepire l’indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del terzo comma dell’art. 2952 cod. civ., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso l’azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno dell’evento dannoso. — Cass. III, sent. 6426 del 9-5-2001
Qualora il corso della prescrizione sia stato sospeso dalla richiesta stragiudiziale all’assicuratore, ai sensi dell’art. 2952, n. 4, cod. civ., anche se effettuata dallo stesso danneggiato, non è necessaria una nuova comunicazione relativa alla proposizione della domanda giudiziale, restando la prescrizione sospesa fino a quando il credito non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del danneggiato non sia prescritto. — Cass. 23-11-2000, n. 15149
Nei rapporti tra assicuratore della responsabilità civile ed assicurato ai fini della cessazione della sospensione inerente ai diritti dell’assicurato, iniziatasi per effetto della comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da costui proposta, non è sufficiente una sentenza di condanna, anche se esecutiva, dell’assicurato al risarcimento del danno nei confronti del terzo danneggiato, ma è invece necessario, ove la determinazione quantitativa del credito dell’assicurato avvenga giudizialmente, che la sentenza sia passata in giudicato. — Cass. 23-11-2000, n. 15149
Al contratto di spedizione si applica non solo la prescrizione di un anno prevista dal primo comma dell’art. 2951 cod. civ., ma anche quella di diciotto mesi stabilita dal secondo comma dell’articolo citato per i trasporti che hanno inizio o termine fuori Europa. — Cass. 2-8-2000, n. 10129
A norma dell’art. 2952 cod. civ., nell’assicurazione della responsabilità civile, dopo la comunicazione dell’assicurato all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o della proposizione da parte dello stesso dell’azione in giudizio, il decorso della prescrizione è sospeso fino a quando il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure non si sia prescritto. (Nella specie, in relazione ad azione dell’assicurato diretta a far valere la responsabilità cosiddetta ultramassimale per mala gestio dell’assicuratore, la S.C. — correggendo la motivazione della sentenza impugnata — ha escluso la fondatezza della tesi della società assicuratrice, che intendeva computare la prescrizione annuale con decorrenza dalla data della lettera con cui essa — durante la sospensione della prescrizione a norma del riportato principio — aveva comunicato all’assicurato di avere erogato agli aventi diritto l’intero massimale). — Cass. 26-4-99, n. 4156
La prescrizione (annuale, ai sensi dell’art. 2952, secondo comma cod. civ.) del diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato — nel caso in cui, per contratto, non operi la garanzia assicurativa — decorre da quando tale diritto può esser fatto valere, e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall’ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell’assicuratore. — Cass. 16-5-97, n. 4363
Il credito indennitario dell’assicurato, per sottrarsi alla prescrizione annuale prevista dall’art. 2952, comma 2, cod. civ., e ricadere nell’ambito della regola generale di cui all’art. 2946 cod. civ., deve perdere — per effetto di novazione — la qualità di diritto derivato dal contratto di assicurazione. Non comporta novazione l’affidamento ad arbitri irrituali dell’accertamento della spettanza e dell’entità dell’indennizzo, essendo a tal fine necessaria l’individuazione, nelle clausole di polizza e negli accordi di attuazione delle stesse, di un quid pluris rispetto al patto compromissorio, e cioè l’intento di caducare l’originario rapporto, facendone nascere uno nuovo. — Cass. 10-7-96, n. 6299
Nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motori, il diritto di rivalsa, esperibile nei confronti dell’assicurato dall’assicuratore che abbia risarcito danni prodotti dal veicolo dedotto in contratto che abbia circolato all’estero benché sfornito di carta verde, trova il suo fondamento nella previsione dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969, integrata con la disciplina contrattuale, che — secondo le condizioni generali di contratto di cui al d.m. 12 ottobre 1972, n. 280 — obbliga l’assicurato a munirsi di valida «carta verde», corrispondendo il modesto premio integrativo, allorché supera i confini nazionali e si reca nei paesi cui si estende la copertura assicurativa della carta che integra il contratto originario. Ne consegue che tale diritto, derivando dal contratto di assicurazione, si prescrive nel termine breve annuale di cui all’art. 2952, secondo comma, cod. civ. — Cass. 3-6-96, n. 5078
Il diritto dell’I.N.A.M. di esercitare la rivalsa contro il proprio assicurato costituisce un diritto derivante dal rapporto assicurativo per il quale la legge speciale non ha dettato una diversa disciplina temporale, pertanto ad esso si applica la prescrizione di cui all’art. 2959 cod. civ. — Cass. 4-8-95, n. 8600
In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti, il diritto dell’assicurato di essere rilevato, dalla propria assicurazione, per il pagamento della differenza tra la somma da lui pagata al danneggiato, in forza di sentenza di condanna al risarcimento del danno, e quella che avrebbe versato se l’assicuratore, fin dall’origine in possesso degli elementi attestanti l’esclusiva attribuibilità del sinistro all’assicurato, avesse tempestivamente messo il massimale a disposizione del danneggiato, si prescrive nel termine «breve» di un anno, previsto dall’art. 2952 cod. civ., trattandosi di diritto nascente direttamente dal contratto di assicurazione. — Cass. 30-8-94, n. 7584
In tema di assicurazione privata dell’invalidità temporanea da infortuni sul lavoro o degli stati di malattia, il diritto all’indennizzo sorge per effetto del verificarsi della situazione di invalidità ed è soggetto, pertanto, alla prescrizione annuale prevista dall’art. 2952, secondo comma, cod. civ. con decorso dal giorno della sopravvenienza del fatto assicurato (invalidità). — Cass. 11-5-94, n. 4596
In tema di assicurazione della responsabilità civile, ed ai fini della sospensione del corso della prescrizione, a decorrere dalla comunicazione all’assicuratore, da parte dell’assicurato, della richiesta del terzo danneggiato (art. 2952, quarto comma, cod. civ.) non è affetta da invalidità la clausola del contratto di assicurazione, la quale stabilisca che quella comunicazione deve essere fatta con lettera raccomandata, trattandosi di pattuizione che non incide sulle norme del rapporto assicurativo che l’art. 1932 cod. civ. considera inderogabili se non a favore dell’assicurato (né, in particolare, può essere ricondotta alle previsioni dell’art. 1915 cod. civ.). — Cass. 30-3-92, n. 3881
Nel caso di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione la pretesa risarcitoria dell’assicuratore, avente ad oggetto il recupero dello sconto concesso all’assicurato in relazione alla pattuita scadenza del contratto, trova fondamento nell’inadempimento contrattuale e ricade, per tale ragione, nel regime prescrizionale dettato dall’art. 2952 cod. civ. per tutti i diritti che discendono dal contratto stesso, senza che sia invocabile il più lungo termine di prescrizione, stabilito dall’art. 2953 cod. civ., nel caso in cui sia divenuto irrevocabile il decreto ingiuntivo, ottenuto dall’assicuratore per il pagamento di premi insoluti, ma non costituente giudicato implicito sulla debenza, sia pure in via generica, di danni causati dall’inadempimento. — Cass. 20-2-91, n. 1810
Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione (tra cui, in particolare, quella relativa al termine annuale di prescrizione di cui all’art. 2952, comma primo, cod. civ.) solo quando sia accertato, attraverso la verifica della concreta volontà delle parti mediante l’esame e l’interpretazione delle clausole di polizza, che le parti medesime, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell’assicurazione, particolarmente nei rapporti fra l’assicuratore e l’altro contraente. (Nella specie, ribadito il principio, la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso l’applicabilità della disciplina assicurativa in presenza di una clausola contrattuale che, in deroga all’art. 1901 cod. civ., stabiliva la persistenza della garanzia anche in mancanza del pagamento del premio). — Cass. 17-5-88, n. 3443
Nel contratto di assicurazione privata contro gli infortuni sul lavoro stipulato con riguardo ad eventi produttivi di lesioni personali che abbiano come conseguenza la morte o l’invalidità dell’assicurato, la fattispecie costitutiva del diritto all’indennizzo non si perfeziona con il verificarsi di uno di tali eventi, occorrendo al fine che le lesioni siano tradotte in uno dei fatti (morte o invalidità) coperti dalla garanzia assicurativa, dalla cui sopravvenienza decorre il termine annuale di prescrizione ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. — Cass. 8-10-87, n. 7506
Nel contratto di assicurazione privata ex art. 1882 cod. civ., l’eventuale clausola di previsione di una perizia collegiale per la valutazione del danno indennizzabile ha il limitato effetto di rendere improponibile l’azione giudiziaria dell’assicurato fino al momento della conclusione di tale perizia (dal quale soltanto comincia quindi a decorrere la prescrizione di cui all’art. 2952 cod. civ.) ma non vale a mutare il titolo dell’obbligazione dell’assicuratore neanche nel caso in cui lo stesso abbia accettato le conclusioni peritali in ordine all’esistenza e consistenza del danno, essendo questo pur sempre un riconoscimento del debito che sorge dal contratto di assicurazione. — Cass. 11-3-86, n. 1644
In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di polizza, che preveda la formazione di un collegio arbitrale per l’accertamento del quantum, non implica né sospensione né prolungamento della prescrizione annuale del diritto dell’assicurato medesimo di nomina degli arbitri, dovendo qualificarsi come atto di esercizio del diritto, è idonea ad interrompere detta prescrizione, sempreché il creditore, vertendosi in materia di atto unilaterale recettizio, deduca e dimostri che la richiesta stessa sia pervenuta a conoscenza dell’assicuratore prima del maturare del suddetto termine. — Cass. 31-1-86, n. 622
In tema di assicurazione contro i danni, la prescrizione annuale del diritto dell’assicurato all’indennizzo decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto una procedura arbitrale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura, restando in proposito irrilevante la circostanza che l’assicuratore abbia successivamente contestato l’operatività della garanzia. — Cass. 19-12-85, n. 6499
La garanzia assunta da un’impresa assicuratrice nei confronti dell’amministrazione finanziaria per il versamento di diritti doganali, mediante cosiddetta polizza fideiussoria o cauzionale, omessa in sostituzione di cauzione reale ed implicante l’obbligo incondizionato dell’assicuratrice medesima di pagare a richiesta di detta creditrice, esula dallo schema del negozio assicurativo, ancorché ne abbia la veste formale. Da ciò deriva che il corrispettivo dovuto per l’attivazione di detta garanzia non è qualificabile come premio assicurativo in senso proprio, al quale esclusivamente si riferisce la prescrizione breve contemplata dall’art. 2952 cod. civ., con l’ulteriore conseguenza che a tale corrispettivo, indipendentemente dalla classificazione del negozio che ne costituisce la fonte fra i contratti di fideiussione, fra quelli atipici o fra quelli misti, deve applicarsi la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ., operante per tutte le obbligazioni per le quali la legge non prevede un termine diverso. — Cass. 24-10-85, n. 5228
In tema di assicurazione contro gli infortuni, stipulata con riguardo ad eventi produttivi di lesioni corporali che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità dell’assicurato, il diritto all’indennizzo sorge per effetto non dei predetti eventi lesivi, ma della morte o della situazione invalidità in cui si traducano gli eventi stessi ed è soggetto alla prescrizione annuale, a norma dell’art. 2952, comma secondo, cod. civ., solo con decorrenza dal giorno della sopravvenienza di tali ultimi fatti. — Cass. 12-11-84, n. 5698
La prescrizione annuale dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione, prevista dall’art. 2952, secondo comma, cod. civ., trova applicazione non solo per i diritti fondati su una clausola contrattuale, ma anche per quelli fatti valere in virtù di una norma di legge che regola il rapporto contrattuale. Pertanto, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, resta soggetta all’indicata prescrizione annuale la rivalsa dell’assicuratore contro l’assicurato, contemplata dall’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 «nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione» in favore del terzo danneggiato, ivi inclusa, quindi, la rivalsa per la cosiddetta clausola di franchigia, fissante un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. — Cass. 8-11-84, n. 5638
Qualora l’I.N.A.M. corrisponda l’indennità di malattia al proprio assicurato, in relazione ad infortunio occorsogli, e quest’ultimo, agendo contro il terzo responsabile, prima della comunicazione della surrogazione dell’istituto assicuratore, consegua nuovamente il ristoro del medesimo danno, al predetto istituto deve riconoscersi il diritto di agire per il rimborso dell’indennità, in considerazione della responsabilità dell’assicurato, sancita dall’art. 1916 terzo comma, cod. civ., per la violazione dell’obbligo di non arrecare pregiudizio alla surrogazione dell’assicuratore. Tale diritto, trovando la sua fonte nel contratto di assicurazione e negli obblighi da esso scaturenti, è soggetto a prescrizione annuale, ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, cod. civ., con decorso dalla data della notizia del pagamento eseguito dal terzo, che segna il momento dal quale il diritto stesso può essere fatto valere. — Cass. 15-4-80, n. 2445
L’art. 2952 cod. civ., il quale dopo aver statuito che il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze dispone che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno, va interpretato nel senso che tali diritti sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale, cioè, trovino il loro titolo immediato ed esclusivo: non, quindi, ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgano o siano fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base di altro titolo, come si verifica nel caso in cui, per l’intervento di un giudicato, ovvero di un accordo novativo o transattivo delle parti, il diritto originariamente derivante dal contratto di assicurazione, ed esercitabile nel breve termine all’uopo stabilito, trovi la sua fonte immediata e diretta in un nuovo titolo giudiziale o negoziale, alla cui stregua soltanto dovrà individuarsi il regime della prescrizione che, di regola, ha durata decennale. — Cass. 23-6-77, n. 2669