Articolo 2953 codice civile
Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi
I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni .
Fondo di garanzia INPS – Crediti di lavoro a carico del predetto fondo – Giudicato nei confronti del datore di lavoro – Conversione della prescrizione breve in decennale nei confronti del coobbligato solidale – Esclusione
In caso di insolvenza del datore di lavoro, il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS – quale gestore del Fondo di garanzia – la corresponsione degli emolumenti retributivi corrispondenti alle ultime tre mensilità lavorative rappresenta un diritto di credito di natura previdenziale, come tale soggetto a prescrizione annuale, distinto ed autonomo dal diritto di credito retributivo al medesimo spettante nei confronti del datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto esclusa la fattispecie dell’obbligazione solidale; ne deriva, altresì, che l’eventuale provvedimento passato in giudicato ottenuto nei confronti del datore di lavoro non vale a trasformare in decennale, ai sensi degli artt. 1310 e 2953 c.c., la prescrizione del predetto credito previdenziale nei confronti dell’INPS. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 11-10-2022, n. 29519
Prescrizione del tributo – Mancata riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio – Prescrizione decennale – Decorrenza
Ai fini della tempestiva notificazione del primo atto di esazione tributaria, l’ordinario termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva, e pertanto, ove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell’accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 22-4-2022, n. 12838
Condanna dell’imputato emessa nel giudizio penale al risarcimento dei danni in favore del danneggiato – Effetti nei confronti del responsabile civile
La condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno in favore del danneggiato costituitosi parte civile spiega effetti pure nei confronti del responsabile civile, indipendentemente dalla partecipazione di quest’ultimo al processo penale, poiché la sua qualità di condebitore solidale (anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 1310 c.c.) non dipende dal previo riconoscimento della responsabilità risarcitoria in sede penale, stante la natura di accertamento della esistente situazione di diritto sostanziale insita nella pronuncia giurisdizionale; ne consegue l’applicabilità, nei confronti del responsabile civile, dell’art. 2953 c.c. in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 29-3-2022, n. 10141
Crediti contributivi – Pronunzia passata in giudicato di rigetto dell’opposizione a cartella
In tema di crediti contributivi, la sentenza passata in giudicato che rigetta l’opposizione a cartella esattoriale determina la cd. “conversione” del termine breve di prescrizione in quello decennale di cui all’art. 2953 c.c., poiché l’azione esercitata nel giudizio non è la domanda di mero accertamento negativo proposta dal contribuente, bensì quella di condanna proposta dall’attore in senso sostanziale, sicché il diritto che consegue in favore dell’Istituto previdenziale trova titolo nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato e non più solo nella cartella. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 15-7-2021, n. 20261
Licenziamento individuale – Reintegrazione nel posto di lavoro – Condanna del datore al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – Prescrizione decennale
In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, ai sensi degli artt. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, e degli artt. 2, comma 2 e 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all’ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 10-3-2021, n. 6722
Prescrizione tributi
I diversi tributi possono avere termini prescrizionali differenti, se previsti dalla legge, altrimenti soggiacciono al termine ordinario decennale di prescrizione, con conseguente applicazione delle cause di interruzione previste dall’ordinamento. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 3-11-2020, n. 24278
Riscossione mediante ruolo Scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento
In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell’Agenzia delle entrate quale nuovo concessionario (AdER), sia la previsione dell’art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione; quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d’ufficio l’effetto estintivo della prescrizione breve; un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 18-6-2020, n. 11814