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Art. 2965 cc – Decadenze stabilite contrattualmente

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Codice Civile

Articolo 2965 codice civile

Decadenze stabilite contrattualmente

E’ nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto.


 

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Giurisprudenza:

Assicurazione della responsabilità civile – Clausola ‘claims made’ – Decadenza convenzionale – In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola “claims made” non integra una decadenza convenzionale, nulla ex art. 2965 c.c. nella misura in cui fa dipendere la perdita del diritto dalla scelta di un terzo, dal momento che la richiesta del danneggiato è fattore concorrente alla identificazione del rischio assicurato, consentendo pertanto di ricondurre tale tipologia di contratto al modello di assicurazione della responsabilità civile, nel contesto del più ampio “genus” dell’assicurazione contro i danni ex art. 1904 c.c., della cui causa indennitaria la clausola “clams made” è … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 22-4-2022, n. 12908

 

Assicurazione della responsabilità civile – Clausola che pone a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento, la cui decorrenza non dipende dalla sua volontà – Nullità – In tema di assicurazione della responsabilità civile, è nulla la clausola che pone a carico dell’assicurato un termine di decadenza per denunciare l’evento la decorrenza del quale non dipende dalla sua volontà, atteso che una siffatta clausola contrasta non solo con l’art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, ma, altresì, con l’art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l’esercizio del diritto, tra le quali rientrano anche quelle che fanno dipendere tale esercizio da una condotta del terzo, autonoma e non calcolabile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto nulla la clausola “claims made” che consentiva all’assicurato di fare denuncia dell’evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-5-2020, n. 8894

 

Istituti di credito di diritto pubblico – Banco di Napoli – Personale dipendente – Facoltà di riscatto degli anni di laurea – Decadenza convenzionale – A seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per i dipendenti statali, operato dall’art. 11 dell’all. T all’art. 39 della l. n. 486 del 1895, non riguarda le modalità procedurali per l’ottenimento del diritto alla pensione, ma opera solo come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico di tali dipendenti non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina applicabile agli statali; ne consegue che, ai fini del riconoscimento delle anzianità particolari indicate dall’art. 105 del regolamento del personale del Banco di Napoli, tra cui quella derivante dal riscatto degli anni di laurea, la denuncia dei titoli utili a tale riconoscimento deve avvenire nel termine di decadenza di novanta giorni dalla nomina in ruolo o dal conseguimento dei titoli, se successivo, previsto dall’art. 106 dello stesso regolamento, senza che tale disciplina convenzionale renda eccessivamente difficile l’esercizio del diritto, nel senso voluto dall’art. 2965 c.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 1-10-2018, n. 23773

 

Assunzioni obbligatorie degli invalidi – Fissazione di un termine per la presentazione in azienda – Legittimità – In base al sistema delle assunzioni obbligatorie degli invalidi (ed assimilati) disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il provvedimento di avviamento al lavoro risulta necessaria la collaborazione dell’invalido, che può essere ancorata alla previsione, nello stesso atto di avviamento, di un termine per la presentazione in azienda – il cui mancato rispetto comporta l’estinzione dell’obbligo di stipulazione posto dalla legge a carico del datore di lavoro, potendosi assimilare l’inerzia del lavoratore ad una implicita rinuncia – purché tale termine decadenziale non renda oggettivamente gravoso l’esercizio del diritto, secondo una valutazione da operare ai sensi dell’art. 2965 cod. civ. e che tenga conto della brevità del termine in rapporto alla particolare situazione del soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la decadenza. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 19-9-2013, n. 21458