Articolo 301 codice di procedura civile
Morte o impedimento del procuratore
Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.
In tal caso si applica la disposizione dell’articolo 299.
Non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa.
Giudizio di cassazione – Cancellazione del difensore del ricorrente dall’albo degli avvocati cassazionisti dopo il deposito del ricorso – Interruzione del giudizio – Esclusione – Rinvio a nuovo ruolo con comunicazione alla parte interessata
La cancellazione del difensore del ricorrente dall’albo degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori non comporta l’interruzione del giudizio di cassazione, ma consente alla Corte di rinviarlo ad altra udienza (o adunanza), previa comunicazione alla parte dell’ordinanza di differimento, al fine di garantire a quest’ultima la possibilità di nominare un nuovo difensore, atteso che tale evento incide negativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità del contraddittorio, la cui inviolabilità, secondo i principi del giusto processo, va garantita anche nel … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 28-4-2023, n. 11300
Giudizio di cassazione – Sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore
Nel giudizio di cassazione, la sospensione disciplinare a tempo indeterminato dell’unico difensore (e, “a fortiori” la relativa cancellazione dall’albo professionale) non comporta l’interruzione del giudizio ma, eventualmente, consente alla Corte di cassazione, per garantire l’effettività del diritto di difesa, di rinviare il processo ad altra udienza (od adunanza), dovendo la parte attivarsi, con la necessaria diligenza e a fronte della personale comunicazione dell’ordinanza di differimento, per nominare un nuovo difensore. (In applicazione del principio la Corte, in un caso di cancellazione dell’unico difensore del ricorrente dall’albo speciale degli avvocati cassazionisti, intervenuta dopo la sottoscrizione e la notifica del ricorso, ma prima dell’adunanza fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., ha rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-1-2023, n. 2107
Mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore
Il giudice d’appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d’appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-9-2022, n. 27643
Morte, radiazione o sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito – Automatica interruzione del processo – Nullità degli atti successivi e della sentenza
La morte, la radiazione e la sospensione dall’albo dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito determinano l’automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno conoscenza, con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, ma solo dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano l’interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 26-8-2021, n. 23486
Mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite
La mancata interruzione del procedimento di prime cure, a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite, non consente l’applicazione, in sede di gravame, dell’art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo esame del merito. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 26-4-2021, n. 10912
Cancellazione volontaria del difensore dall’albo degli avvocati avvenuta dopo la notifica della citazione in appello
La cancellazione volontaria del difensore dall’albo degli avvocati, ancorché avvenuta, come nella specie, dopo la notifica della citazione in appello, comporta la perdita dello “status” di avvocato e procuratore legalmente esercente, così integrando una causa di interruzione del processo. Ne consegue la nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata, che può essere dedotta e provata in sede di legittimità mediante la produzione dei documenti necessari, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo dalla parte colpita dal detto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo questa essere rilevata d’ufficio dal giudice né eccepita dalla controparte. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 6-10-2020, n. 21319