Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 345 cpc – Domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello

Richiedi un preventivo

Domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello

Articolo 345 codice di procedura civile

Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio. (2)

—–

(1) Articolo così sostituito dall’art. 52, L. 26.11.1990, n. 353 con efficacia dal 30.04.1995 come stabilito dal D.L. 7.10.1994, n. 571 convertito in L. 06.12.1994, n. 673. Il testo previgente disponeva che:

“(Domande ed eccezioni nuove). Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono rigettarsi d’ufficio. Possono però domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Le parti possono proporre nuove eccezioni, produrre nuovi documenti e chiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova, ma se la deduzione poteva essere fatta in primo grado si applicano per le spese del giudizio d’appello le disposizioni dell’articolo 92, salvo che si tratti del deferimento del giuramento decisorio”.

(2) Comma così modificato prima dall’art. 46, L. 18.06.2009, n. 69 con decorrenza dal 04.07.2009 e poi dall’art. 54, D.L. 22.06.2012, n. 83, così come modificato dall’allegato alla legge di conversione, L. 07.08.2012, n. 134, con decorrenza dal 12.08.2012. Il testo previgente disponeva che:

“Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, e non possono essere prodotti nuovi documenti salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.”


 

Risoluzione del contratto per inadempimento – Rapporto tra domanda di adempimento e domanda di risoluzione

La facoltà, di cui all’art. 1453, comma 2, c.c., di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, in appello e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione, in deroga al divieto di “mutatio libelli” sancito dagli artt. 183, 184 e 345 c.p.c., postula che si resti nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, sicché il contraente, che abbia posto a base della domanda introduttiva del processo l’inadempimento dei promittenti alienanti alla stipulazione del contratto definitivo, non può, in sede di appello, addurre il pignoramento dell’immobile alla base della domanda di riduzione del prezzo e, poi, chiedere, con la precisazione delle conclusioni, la risoluzione del contratto preliminare per sostanziale difformità dal titolo “ad aedificandum”, così mutando due volte i fatti posti a base dell’inadempimento. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 5-10-2022, n. 28912

 

Domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta proposta per la prima volta in appello nei confronti dell’intermediario in valori mobiliari nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni

La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell’intermediario in valori mobiliari, nell’ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall’esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d’ufficio – estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione – previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c.. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 29-9-2022, n. 28377

 

Domanda di riconoscimento di socio di fatto – Successiva proposizione di una domanda di riconoscimento di socio accomandante occulto

La proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la “causa petendi” è costituita in entrambi i casi dall’accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ricorrere il vizio di ultrapetizione nella sentenza di appello che aveva affermato la sussistenza di una società di fatto, laddove la parte attrice aveva, in primo grado, allegato l’esistenza di una società convenzionalmente occultata mediante la dissimulazione di una impresa individuale intestata ad uno dei soci). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 5-9-2022, n. 26133

 

Contestazioni delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d’ufficio che si riferiscano all’attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza non possono essere formulate per la prima volta nella memoria di replica nell’ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se vi vengano introdotte, il giudice le può ignorare senza che la sentenza sia ingiusta, ferma la possibilità per la parte di ribadire – ovvero riproporre con una consulenza tecnica di parte – le contestazioni in questione in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c. nella versione “ratione temporis” applicabile. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 1-9-2022, n. 25823

 

Nullità del contratto – Rilievo ufficioso nel giudizio di appello e in quello di cassazione

Nel giudizio di appello e in quello di cassazione, il giudice – in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale – ha sempre il potere di procedere a siffatto rilievo, anche quando si tratta di “nullità di protezione”, da configurarsi come “species” del più ampio “genus” delle nullità negoziali, poste a tutela di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo contraente. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, nella parte in cui ha esaminato nel merito la domanda di accertamento della nullità di un contratto quadro di intermediazione mobiliare, contenuta nell’atto di appello e fondata su motivi diversi da quelli dedotti in primo grado, escludendone l’inammissibilità). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 22-6-2022, n. 20170

 

Deposito in appello di documenti – Onere di dimostrare la produzione in primo grado dei medesimi documenti

Per il deposito in appello di documenti già prodotti nel primo grado, la parte è onerata di dimostrare che gli stessi coincidono con quelli già presentati al primo giudice in osservanza degli adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.; in difetto, è precluso al giudice dell’impugnazione l’esame della produzione, senza che rilevi la mancata opposizione della controparte, non trattandosi di salvaguardare il principio del contradditorio sulla prova, bensì di assicurare il rispetto della regola – di ordine pubblico processuale – stabilita dall’art. 345, comma 3, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-5-2022, n. 16235

 

Nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nell’albo dei mediatori

L’eccezione di nullità del contratto di mediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dalla l.n. 39 del 1989, costituisce un’eccezione in senso lato, afferendo a questione rilevabile d’ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, in grado di appello, alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c. ed al divieto dello “ius novorum” sancito dalla stessa norma. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 11-5-2022, n. 14971

 

Domanda di risarcimento danni fondata in primo grado su colpa del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c. – Successiva proposizione in appello di domanda ex artt. 2050 o 2051 c.c.

Qualora l’attore abbia invocato in primo grado la responsabilità del convenuto ai sensi dell’art. 2043 c.c., il divieto di introdurre domande nuove non gli consente di chiedere successivamente la condanna del medesimo convenuto ex artt. 2050 o 2051 c.c., a meno che egli non abbia sin dall’atto introduttivo del giudizio enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata dai detti articoli. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 10-5-2022, n. 14732

 

Occupazione di porzione di fondo attiguo – Indicazione o modificazione dell’indennità in appello

Nell’ipotesi di accessione cd. invertita ai sensi dell’art. 938 c.c., il costruttore il quale abbia occupato in buona fede una parte del suolo del vicino, al fine di ottenere l’attribuzione della proprietà del suolo occupato, pur dovendo proporre un’espressa domanda, non è tenuto ad offrire anche una congrua indennità, perché la determinazione di questa è riservata al giudice del merito il quale, pertanto, non è vincolato dall’entità dell’offerta compiuta dal costruttore, né dalla condotta processuale dello stesso, che può indicare tale indennità anche in appello nonché modificarla, senza che la sua attività processuale al riguardo resti soggetta ai limiti degli artt. 345 e 346 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-4-2022, n. 12033

 

Inammissibilità della domanda di attribuzione dell’assegno di mantenimento proposta per la prima volta in appello

In tema di separazione personale dei coniugi, è inammissibile la domanda di attribuzione dell’assegno di mantenimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 14 aprile 2016, n. 7451