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Art. 346 cpc – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

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Articolo 346 codice di procedura civile

Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.


 

Giurisprudenza:

Domanda riconvenzionale – Eccezione di tardività spiegata dall’attore – Rigetto nel merito della riconvenzionale senza pronuncia sull’eccezione pregiudiziale di rito

Nel caso in cui l’attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell’avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell’eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell’appello incidentale, non essendo all’uopo sufficiente la mera riproposizione dell’eccezione in appello. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-9-2022, n. 26850

 

Sentenza di condanna al risarcimento del danno emergente e del lucro cessante – Impugnazione dei soli capi relativi al danno emergente

Nei giudizi di risarcimento danni, ove il giudice di primo grado liquidi il danno quantificando anche il lucro cessante e sia l’impugnazione principale sia quella incidentale investano solo alcune voci del danno emergente, non è consentito al giudice di appello escludere ufficiosamente l’esistenza del lucro cessante, perché l’appellato avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 12-5-2022, n. 15255

 

Occupazione di porzione di fondo attiguo – Indicazione o modificazione dell’indennità in appello

Nell’ipotesi di accessione cd. invertita ai sensi dell’art. 938 c.c., il costruttore il quale abbia occupato in buona fede una parte del suolo del vicino, al fine di ottenere l’attribuzione della proprietà del suolo occupato, pur dovendo proporre un’espressa domanda, non è tenuto ad offrire anche una congrua indennità, perché la determinazione di questa è riservata al giudice del merito il quale, pertanto, non è vincolato dall’entità dell’offerta compiuta dal costruttore, né dalla condotta processuale dello stesso, che può indicare tale indennità anche in appello nonché modificarla, senza che la sua attività processuale al riguardo resti soggetta ai limiti degli artt. 345 e 346 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-4-2022, n. 12033

 

Istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito – Riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia della Corte d’appello che si era limitata a rilevare la mancanza di una specifica riproposizione delle istanze probatorie con le conclusioni, trascurando di considerare che l’istanza di ammissione delle prove orali era già stata reiterata dall’istante con la richiesta, successiva al rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni, di revoca o di modifica dei provvedimenti istruttori del giudice di primo grado). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 4-4-2022, n. 10767

 

Eccezioni rilevabili d’ufficio

Nel giudizio di appello, il principio previsto dall’art. 346 c.p.c., secondo cui le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado si intendono rinunciate se non sono espressamente riproposte, si riferisce alle sole questioni rilevabili ad istanza di parte, ma non anche a quelle rilevabili d’ufficio, stante il potere (dovere) del giudice del gravame di rilevarle in via officiosa ai sensi dell’art. 345, comma 2, c.p.c., quand’anche non espressamente riproposte, a meno che le stesse non siano state respinte in primo grado con pronuncia espressa o implicita, essendo in tal caso necessario proporre appello incidentale al fine di evitare la formazione del giudicato interno, che ne preclude ogni riesame, anche officioso. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 28-3-2022, n. 9844

 

Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva – Portata – Statuizione di rigetto

La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l’attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d’ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 9-3-2022, n. 7612

 

Ricorso per cassazione per omessa pronuncia da parte del giudice di appello su un motivo o una conclusione – Mantenimento del motivo o della conclusione fino al momento di precisazione delle conclusioni

La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare – a pena di inammissibilità – che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-12-2021, n. 41205