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Art. 360 cpc – Ricorso per cassazione – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso per cassazione

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Codice di procedura civile

Articolo 360 codice di procedura civile

Sentenze impugnabili e motivi di ricorso

Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

1) per motivi attinenti alla giurisdizione;

2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;

3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

4) per nullità della sentenza o del procedimento;

5) per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. (2) (3)

Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d’accordo per omettere l’appello; ma in tale caso l’impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3.

Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

Quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui al primo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). Tale disposizione non si applica relativamente alle cause di cui all’articolo 70, primo comma. (4)

Le disposizioni di cui al primo, al terzo e al quarto comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. (5)

(1)

—–

(1) Articolo così sostituito, prima dall’art. 42, L. 14.07.1950, n. 581, e poi dall’art. 2, D.Lgs. 02.02.2006, n. 40, con decorrenza dal 02.03.2006.

(2) Numero così sostituito dall’art. 54, D.L. 22.06.2012, n. 83 con decorrenza dal 26.06.2012.

(3) Ai sensi dell’art. 54, D.L. 22.06.2012, n. 83  le disposizioni di cui al presente numero si applicano alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione L. 07.08.2012, n. 134.

(4) Comma inserito dall’art. 3, comma 27, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed applicazione ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

(5) Comma così modificato dall’art. 3, comma 27, lett. a), D.Lgs. 10.10.2022, n. 149 con decorrenza dal 18.10.2022, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed applicazione ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. Il testo previgente disponeva che:

“Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge”.


 

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Giurisprudenza:

Ordinanza di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e ter cpc – Ricorribilità in cassazione – Regolamento di competenza – L’ordinanza che dichiara l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-9-2023, 26277

 

Decisione implicita – Ricorso per cassazione – Motivi deducibili – Violazione di legge e difetto di motivazione – È configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un’eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d’ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un’altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza; ne consegue che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 8-5-2023, n. 12131

 

Motivo di ricorso ex art. 360, n. 4, c.p.c. – Mancata ammissione istanze istruttorie – Ammissibilità del motivo – Presupposti – In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la violazione delle regole processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., qualora investa la mancata ammissione in appello di istanze istruttorie ex art. 345, comma 2, c.p.c., è ammissibile solo in quanto spieghi come e perché le … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 12-4-2023, n. 9674

 

Ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito, dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio – Inammissibilità – Il ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito quale rappresentante legale del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, è inammissibile, tenuto conto che il principio dell’ultrattività del mandato incontra il limite della necessità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l’esclusione, in sede di legittimità, di un’attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d’improcedibilità, i … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 2-2-2023, n. 3286

 

Vizi di motivazione – Declaratoria di irrilevanza delle prove dedotte – Rigetto della domanda per difetto di prova – Violazione del ‘minimo costituzionale’ della motivazione – La motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il “minimo costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere erroneamente escluso l’esame testimoniale degli autori delle perizie stragiudiziali prodotte, siccome finalizzato a … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 1-2-2023, n. 2980

 

Ricorso per cassazione ex art 111 Cost. – Sentenza del Consiglio di Stato – Richiesta di pronuncia del principio di diritto – Ambito estraneo alle competenze della corte di cassazione – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con il quale si richieda alle Sezioni Unite la pronuncia di un principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. su ambiti estranei alle competenze della Corte. (Principio affermato dalla S.C. in presenza di una richiesta formulata in un ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una decisione del Consiglio di Stato in materia edilizia, dichiarato inammissibile in quanto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 22-11-2022, n. 34387

 

Espletamento di più consulenze tecniche – Risultati difformi – Sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse – Censurabilità in cassazione – Limiti – Qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi, la sentenza che abbia motivato uniformandosi ad una sola di esse può essere censurata per cassazione solo nei ristretti limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ossia qualora l’omessa considerazione dell’altra relazione peritale si sia tradotta nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 25-10-2022, n. 31511

 

Condomino negli edifici – Realizzazione, nelle proprietà esclusive, di opere che arrechino danno alle parti comuni – Apprezzamento del giudice di merito – Limiti nel sindacato di legittimità – L’art. 1122, comma 1 c.c., vieta a ciascun condomino, nell’unità immobiliare di sua proprietà, l’esecuzione di opere che rechino danno alle parti condominiali, nel senso che elidano o riducano in modo apprezzabile le utilità conseguibili dalla cosa comune da parte degli altri condomini o determinino pregiudizievoli invadenze dell’ambito dei coesistenti diritti degli altri proprietari. Spetta al giudice del merito, sulla base di apprezzamento di fatto sindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., verificare se l’opera realizzata su parte di proprietà individuale, nella specie la chiusura eseguita in corrispondenza dell’appartamento di una condomina, pregiudichi in modo apprezzabile la fruibilità del … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 14-10-2022, n. 30307

 

Sentenza – Declaratoria di inammissibilità – Motivazione anche sul merito – Impugnazione concernente sia l’inammissibilità che il merito – Interesse all’impugnazione sul merito – Sussistenza – Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l’impugnazione della motivazione concernente sia l’inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l’interesse della parte soccombente all’impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l’accoglimento della doglianza concernente l’inammissibilità, il motivo attinente al merito va … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 29-9-2022, n. 28364

 

360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Presupposti – L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per Cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 28-7-2022, n. 23650

 

360, comma 1, n. 3 e 5, c.p.c. – Presupposti – Lavoro subordinato – La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 21-7-2022, n. 22846

 

Censura di violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello – In tema di ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo con cui si censuri una violazione processuale non correttamente valutata dal giudice d’appello, allorchè essa non rientri tra i casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice e non si sia tradotta in un effettivo pregiudizio per il diritto di difesa. In tal caso, infatti, convertendosi l’eventuale nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l’impugnante deve, a pena d’inammissibilità, indicare specificamente quale … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-6-2022, n. 20834

 

Fallimento – Decreto di approvazione del rendiconto del curatore – Ricorso per cassazione – Inammissibilità – In tema di fallimento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale di approvazione del rendiconto del curatore, perché avverso tale provvedimento è esperibile il reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 26 l.fall. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 20-6-2022, n. 19889

 

Questione non decisa dal giudice di merito per accoglimento di questione assorbente – Inammissibilità – Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale, con la conseguenza che, in dipendenza della cassazione della sentenza impugnata per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l’esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice di rinvio, salva l’eventuale ricorribilità per cassazione avverso la successiva sentenza che abbia affrontato le suddette questioni precedentemente ritenute superate. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 16-6-2022, n. 19442

 

Diffamazione a mezzo stampa – Ricostruzione dei fatti, attitudine offensiva delle notizie diffuse, sussistenza dei diritti di cronaca e di critica – Apprezzamento del giudice di merito – In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile “ratione temporis”, restando estraneo al giudizio di legittimità l’accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto la domanda risarcitoria proposta da una magistrata, in relazione ad un articolo giornalistico nel quale la menzione delle sue funzioni di giudice addetto ai fallimenti era stata allusivamente accostata alla notizia dell’acquisto di un immobile a un’asta fallimentare – in realtà tenutasi presso diverso ufficio giudiziario – da parte di un politico al quale la prima era legata da un rapporto sentimentale). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 9-6-2022, n. 18631

 

Censura di un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” – È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, in quanto la stessa, non costituendo una “ratio decidendi” della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse. (Nella specie, la sentenza impugnata, dopo aver negato la delibazione per contrarietà all’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, fondato sulla esclusione dei “bona matrimonii” quale mera riserva mentale di uno dei coniugi, aveva aggiunto che, in ogni caso, i motivi emersi nel procedimento civile di separazione e divorzio, che avevano reso non tollerabile la convivenza, erano ben diversi). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 8-6-2022, n. 18631

 

Consulenza tecnica d’ufficio in materia medico-legale – L’omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d’ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni medico-legali, la decisività, ossia … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-5-2022, n. 15733

 

Interpretazione della domanda – L’accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al “quantum” attiene all’interpretazione della domanda, da condurre facendo esclusivo riferimento all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva interpretato la domanda, avente ad oggetto il trattamento retributivo, proposta senza alcuna specificazione nè quantificazione delle somme pretese, come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei suddetti emolumenti e indennità). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 9-5-2022, n. 14669

 

Azione di responsabilità per ‘mala gestio’ dell’amministratore – Accettazione della nomina – Accertamento – In tema di esercizio dell’azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. da parte del curatore, per fatti di “mala gestio” compiuti dall’amministratore, la natura contrattuale della responsabilità nei confronti della società poi fallita richiede l’accertamento dell’accettazione da parte dell’amministratore dell’atto di nomina; tale accettazione non richiede specifiche formalità, potendo risultare anche in modo tacito, dal compimento di atti positivi incompatibili con la volontà di rifiutare l’incarico ed il relativo accertamento costituisce una questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all’art. 360 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 9-5-2022, n. 14592

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Condominio – Tabelle millesimali e criteri di ripartizione – L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti avente carattere decisivo, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente il contenuto delle tabelle millesimali e i criteri di riparto delle spese condominiali, che non costituiscono … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 26-4-2022, n. 13024

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Clausole vessatorie – Sottoscrizione integrante specifica approvazione – Accertamento esclusivo del giudice di merito – In tema di clausole vessatorie, l’accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o meno il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito, la cui valutazione, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità. (Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo formulato ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. in quanto, in presenza di una “doppia conforme”, il ricorrente non aveva messo in evidenza, agli effetti dell’art. 348 ter, comma 5 c.p.c., le eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 28-1-2022, n. 2666

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Censura di insufficienza della motivazione – Inammissibilità – In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 3-3-2022, n. 7090

 

360, comma 1, n. 3, c.p.c. – Valutazione delle prove – In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-3-2022, n. 6774

In particolare, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, «per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-3-2022, n. 6774

 

Il presupposto della violazione dell’art. 116 c.p.c. è invece che il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa) secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento; diversamente, ove si deduca che il giudice abbia solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, e dunque solo in … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-3-2022, n. 6774

 

Interesse al ricorso – Intervento volontario del terzo nel giudizio di legittimità – Nel giudizio di cassazione, mancando un’espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l’intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 1-3-2022, n. 6774

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Motivazione apparente – Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. quando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 1-3-2022, n. 6758

 

Omessa esposizione dei fatti di causa – Inammissibilità – Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 1-3-2022, n. 6611

 

Arbitrato – Impugnazione – Decisione della Corte d’appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge – In tema di arbitrato, la decisione della Corte d’appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d’interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 2-2-2022, n. 3260

 

Autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo – Valutazione discrezionale del giudice – Incensurabilità in sede di appello e di legittimità – Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 26-1-2022, n. 2331

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Vizi di motivazione – Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (d.lgs. n. 40 del 2006) – L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione del giudice d’appello che aveva omesso di considerare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, con riferimento alla sua integrazione sociale ed alla condizione di insicurezza del paese d’origine, invocata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto ritenute questioni non tali da portate ad un esito diverso della controversia.). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 26-1-2022, n. 2268

 

Motivi del ricorso – Nullità della sentenza o del procedimento mancanza di imparzialità del giudicante – La mancanza di imparzialità del giudicante, pur potendo rilevare sotto il diverso profilo deontologico e disciplinare, non produce la nullità della sentenza ove non incida sulla correttezza della decisione in quanto il nostro sistema processuale è caratterizzato dal principio di tassatività delle nullità, che limita le ipotesi di nullità degli atti processuali ai soli casi di espressa previsione di legge o di mancato raggiungimento dello scopo. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 25-1-2022, n. 2165

 

Sindacato sull’interpretazione di delibere e regolamenti comunali – Omessa trascrizione nel ricorso del testo di tali alti – Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l’esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario – in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso – che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l’indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza, in quanto l’interpretazione dell’atto amministrativo costituisce un accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 24-1-2022, n. 1951

 

Autorizzazione ad agire e contraddire – Mancata produzione della procura nel giudizio di legittimità – Il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, sicché il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, deve produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione. (Principio affermato nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto, con riferimento al ricorso per cassazione proposto da una società qualificatasi come rappresentante della cessionaria di crediti bancari, la quale nei gradi di merito era stata rappresentata da altra società). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 18-1-2022, n. 1334

 

Ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva unitamente alla definitiva – l ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza non definitiva, unitamente alla sentenza che definisce il giudizio, è ammissibile anche quando sia stato precedentemente dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso avverso la sola sentenza non definitiva, non vertendosi in un’ipotesi di riproposizione del ricorso originario e non essendo, pertanto, applicabile l’art. 387 c.p.c.. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-1-2022, n. 1175

 

Vizi di motivazione violazione del minimo costituzionale – Protezione umanitaria – Viola il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione, in quanto incapace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, la decisione che esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria dando solo atto che la documentazione prodotta attesta l’esistenza di una condizione di occupazione e di un rapporto di locazione e limitandosi a ritenere le dette circostanze inidonee a dimostrare una concreta integrazione sociale ed economica del richiedente e che quand’anche si fosse voluta ritenere una concreta integrazione la stessa non sarebbe stata sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non ricorrenti i motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio ma senza specificarne il perché. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 10-1-2022, n. 471

 

360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Motivazione “per relationem” a provvedimento reso in altro processo – Validità della sentenza – Condizioni – Nel processo civile, la validità della sentenza la cui motivazione sia redatta “per relationem” ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo, presuppone che essa resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica, mentre deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la sentenza che si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell’altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 10-1-2022, n. 459

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Giudizi disciplinari a carico di avvocato – Anomalia motivazionale – Sindacabilità – In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, è sindacabile per anomalia motivazionale, nei limiti di cui al testo attuale dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la sentenza del C.N.F che giustifichi la mitigazione della sanzione inflitta con motivazione meramente apparente e viziata da una irriducibile contraddittorietà interna. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, a fronte di una condotta dell’incolpato consistita nel presentarsi come avvocato, ancorché all’epoca non in possesso del titolo, per farsi consegnare del denaro per l’acquisto di un immobile ad un’asta, aveva sostituito alla sanzione della radiazione quella della sospensione, dando valore all’incertezza circa la spendita del titolo, che non aveva inciso sul perfezionamento dell’inganno, ed al comportamento successivo del professionista, benché non avesse provveduto alla restituzione della somma). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 31-12-2021, n. 42090

 

360, comma 1, n. 4, c.p.c. – Omessa motivazione – Interrogatorio formale – Mancata risposta –  Conseguenze – In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l’art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova; ne consegue che, qualora nella sentenza difetti una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta, si prospetta il vizio di omessa motivazione, denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 27-12-2021, n. 41643

 

Omessa pronuncia del giudice di appello su un motivo – Ricorso per cassazione per violazione dell’art. 112 cpc – Mantenimento del motivo fino al momento di precisazione delle conclusioni – La parte che, in sede di ricorso per cassazione, deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione dell’art. 112 c.p.c. per non essersi pronunciato su un motivo di appello o, comunque, su una conclusione formulata nell’atto di appello, è tenuta, ai fini dell’astratta idoneità del motivo ad individuare tale violazione, a precisare – a pena di inammissibilità – che il motivo o la conclusione sono stati mantenuti nel giudizio di appello fino al momento della precisazione delle conclusioni. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-12-2021, n. 41205

 

Contratto di collaborazione autonoma – Nullità per difetto di forma – Deduzione per la prima volta nella memoria ex art. 380 bis.1 cpc – Inammissibilità – In tema di contratto di collaborazione autonoma, la nullità per difetto di forma scritta non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, in seno alla memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., ma occorre la tempestiva proposizione della questione nel giudizio di merito, a nulla rilevando che essa sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, atteso che il corrispondente potere del giudice incontra, da un lato, il limite della necessità di un accertamento di fatto e, dall’altro, dev’essere coordinato con il principio della domanda, fissato dagli artt. 99 e 112 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 20-12-2021, n. 40896

 

Ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. – È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. ove se ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in forma semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in primo grado, nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia erroneamente deciso il gravame, esaminando prima la questione nuova in senso negativo per l’appellante e successivamente l’appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l’ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita l’impugnazione della sentenza di primo grado ed ha rinviato davanti la Corte d’Appello per una nuova decisione con le forme ordinarie). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 20-12-2021, n. 40759

 

Notifica della sentenza d’appello tramite pec al domicilio digitale del domiciliatario – Validità – Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, nonostante l’indicazione della parte destinataria di un domicilio “fisico” ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, è possibile procedere alla notificazione della sentenza d’appello presso il domiciliatario mediante posta elettronica certificata, poiché il domicilio digitale, pur non indicato negli atti, può essere utilizzato per la notificazione in questione in quanto le due opzioni concorrono. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-12-2021, n. 39970

 

Responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 cc – Gravità del vizio – Apprezzamento riservato al giudice di merito – In tema di responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., la qualificazione del vizio come grave costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 13-12-2021, n. 39599

 

Sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cpc – In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 9-12-2021, n. 39169

 

Lite temeraria giudizio di cassazione ex art. 96, comma 3, cpc – Nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia ovvero fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma , n. 5 c.p.c., ove sia applicabile, “ratione temporis”, l’art. 348 ter, comma 5, che ne … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 6-12-2021, n. 38528

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Contrasto di giudicati – Presupposti – Vizio di motivazione – In tema di revocazione, il contrasto di giudicati previsto dall’art. 395, n. 5), c.p.c., sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali sussista un’ontologica e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 3-12-2021, n. 38230

 

Redazione del ricorso per cassazione in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva – Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha respinto l’eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo motivo ed articolato in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell’esposizione, consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 30-11-2021, n. 37552

 

Contributi dovuti dai professionisti – Sospensione della prescrizione – Accertamento rimesso al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. – In tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 30-11-2021, n. 37529

 

Motivi del ricorso – In genere sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali – In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità. Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 26-11-2021, n. 36881

 

Contributo assicurativo ENPAM – Accertamento di fatto di competenza del giudice del merito sottratto al sindacato di legittimità – In tema di contributo ENPAM del 2%, dovuto dalle società di capitali ai sensi dell’art. 1, comma 39, della l. n. 243 del 2004, l’individuazione della base di calcolo, costituita dal fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rimborsate dal servizio sanitario nazionale, effettuate con l’apporto di medici o odontoiatri operanti con le società in forma di collaborazione autonoma libero professionale, tenuto conto dell’abbattimento forfettario per costo dei materiali e spese generali ex d.P.R. n.n. 119 e 120 del 1988, e con esclusione del fatturato attinente a prestazioni specialistiche rese senza l’apporto di medici o odontoiatri, costituisce accertamento di fatto, di competenza del giudice del merito e pertanto sottratto al sindacato di legittimità. Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 26-11-2021, n. 36879

 

Giudicato esterno – Deducibilità in sede di legittimità – Formazione nell’imminenza della scadenza del termine per la spedizione del ricorso per cassazione – Il giudicato esterno, la cui capacità espansiva nel processo tributario è idonea ad incidere su elementi riguardanti più periodi di imposta, può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione; ove, però, si sia formato nell’imminenza della scadenza del termine per la predisposizione e la spedizione del ricorso per cassazione è consentito al ricorrente – che abbia già allegato, con il ricorso per cassazione, la sentenza di merito priva dell’attestazione di cancelleria sull’avvenuto giudicato – depositare con la memoria successiva la medesima pronuncia, munita stavolta dell’attestazione di cancelleria, dovendosi tenere conto del principio di precauzione e non potendosi imporre al ricorrente di predisporre il ricorso per cassazione negli ultimi giorni utili per l’impugnazione, rischiando così di incorrere nella sanzione processuale della inammissibilità del ricorso per tardività. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 22-11-2021, n. 35920

 

Adempimento del terzo – Effetto liberatorio per il debitore – Sindacabilità del giudice di legittimità quale vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, cpc –  L’adempimento del terzo, ai sensi dell’art. 1180 c.c., per avere effetto liberatorio deve avere carattere specifico e assolutamente conforme all’obbligazione del debitore; tale accertamento di fatto è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità, se non quale vizio di motivazione nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 22-11-2021, n. 35786

 

Potere del giudice di valutazione della prova – Sindacabilità in sede di legittimità ex art. 116 c.p.c. – Esclusione – Il potere del giudice di valutazione della prova non è sindacabile in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell’art. 116 c.p.c., quale apprezzamento riferito ad un astratto e generale parametro non prudente della prova, posto che l’utilizzo del pronome “suo” è estrinsecazione dello specifico prudente apprezzamento del giudice della causa, a garanzia dell’autonomia del giudizio in ordine ai fatti relativi, salvo il limite che “la legge disponga altrimenti”. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-11-2021, n. 34786

 

Presupposti della responsabilità precontrattuale – Ricorso per cassazione – Accertamento di fatto riservato al giudice di merito – Insindacabilità in sede di legittimità – Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 16-11-2021, n. 34510

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Interpretazione ripartizione spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni – L’interpretazione delle clausole di un regolamento contrattuale contenenti criteri convenzionali di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle cose comuni è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale ovvero per l’omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell’art. … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 19-8-2021, n. 23128 

 

Regolamento di giurisdizione – Contenuto del ricorso – Motivi specifici – Limiti – Esposizione sommaria dei fatti di causa – Necessità – L’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla “potestas iudicandi” del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 10-9-2019, n. 22575

 

Mancato perfezionamento della notifica – Rinnovazione del processo notificatorio – Tempestività – In tema di impugnazione, è tardiva la notifica avvenuta oltre i termini di cui all’art. 327 c.p.c. a seguito dell’esito negativo di una prima notifica, nel caso in cui la parte non abbia riattivato il processo notificatorio entro la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., assunta detta misura come parametro di tempestività, ai fini dell’individuazione del tempo ragionevole per la ripresa del procedimento, dalla più recente giurisprudenza, che, in tal modo, ha solo definito i contorni del criterio del cd. tempo ragionevole già in precedenza enunciato, senza che ciò possa qualificarsi come un’ipotesi di “overruling” rilevante ai fini della rimessione in termini, non costituendo un mutamento di orientamento repentino ed inopinato, che richieda una tutela dell’affidamento incolpevole della parte nella regola in precedenza enunciata. Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 5-4-2018, n. 8445

 

360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Motivazione contraddittoria – Custodia di un manufatto ed esclusione della responsabilità ex art. 2051 cc del custode proprietario – In seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), integra motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero apparente per impossibilità di ricavare la logicità del ragionamento inferenziale del giudice, quella che affermi la sussistenza di un presupposto per l’applicazione di una norma negandone immotivatamente la conseguente applicazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con la quale, ritenuta la sussistenza della custodia di un manufatto, era stata peraltro esclusa la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode proprietario, adducendo la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3 civile, Ordinanza 22-2-2018, n. 4367

 

Ricorribilità della statuizione concernente la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato – In tema di giudizio di cassazione, va riconosciuta la ricorribilità della statuizione concernente la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale accertamento, pur trattandosi di un atto dovuto collegato al dato oggettivo della definizione del giudizio in senso sfavorevole all’impugnante, incide in maniera definitiva sul diritto dell’impugnate all’accertamento giurisdizionale del relativo diritto, non potendosi affermare che … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 5-10-2017, n. 23281

 

Mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte – Omissione del giudice di disporre ricerche in cancelleria – Ricorso cassazione per vizio della motivazione – Se, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, il giudice è tenuto a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione. Qualora, pur in presenza di tali elementi, il giudice ometta di disporre la ricerca o la ricostruzione degli atti mancanti, tale omissione può tradursi in un vizio della motivazione, ma la parte che intenda censurare un siffatto vizio in sede di legittimità ha l’onere di richiamare nel ricorso il contenuto dei documenti dispersi e dimostrarne la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 28-6-2017, n. 16212

 

Giudizio di ottemperanza nel processo tributario – Ricorribilità per cassazione ai sensi dell’art. 111 cost. – In tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, costituisce un provvedimento a contenuto meramente ordinatorio, che si limita a dichiarare chiuso il procedimento, una volta preso atto dell’avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che ha precedentemente pronunciato sulla richiesta di ottemperanza, ex art. 70, comma 7, del citato decreto, e di quelli eventualmente adottati nella successiva fase esecutiva, sicché essa, di regola, non è impugnabile per difetto di contenuto decisorio, come si desume dall’art. 70, comma 10, del d.lgs. n. 546 del 1992, che limita l’esperibilità del ricorso per cassazione (per inosservanza delle norme sul procedimento) alla sola sentenza emessa ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. Tuttavia, qualora la stessa ordinanza assuma un contenuto decisorio e definitivo, contro di essa è proponibile ricorso straordinario per cassazione, per violazione di legge, ex art. 111 Cost., in applicazione del principio secondo cui ogni provvedimento giudiziario, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, che abbia carattere … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 28-6-2017, n. 16086

 

Ricorso per cassazione e revocazione – Omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, cpc – Sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di legittimità – Il giudizio di legittimità, in cui sia denunciato, quale vizio di motivazione, l’omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., all’esito della cassazione con rinvio della sentenza d’appello d’inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, pur non ricorrendo una pregiudizialità in senso tecnico, ma solo logico, atteso che sussiste, in caso di sua prosecuzione, il rischio, di regola neutralizzato con l’art. 398, comma 4, c.p.c., di una possibile elisione dell’accertamento in fatto richiesto al giudice della revocazione in sede di rinvio, per cui deve … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 18 marzo 2016, n. 5398

 

Ricorso ricorso proposto da genitori di figlio minorenne – Mancata costituzione in giudizio del figlio divenuto, medio tempore, maggiorenne – Inammissibilità del ricorso – Esclusione – In materia di impugnazioni, il ricorso per cassazione proposto, mediante difensore munito della relativa procura speciale, dai genitori di figlio minorenne, quali rappresentanti legali dello stesso, non è inammissibile, per mancata costituzione del medesimo, divenuto “medio tempore” maggiorenne, in assenza di rinunzia al giudizio o di revoca del mandato al difensore costituito, non essendo il procedimento di legittimità soggetto ad interruzione per la perdita di capacità della parte. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-2-2017, n. 3769

 

Deduzione di “error in procedendo” – Quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un “error in procedendo”, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto. (Nella specie, la S.C., sulla base dell’esame del ricorso introduttivo della lite in primo grado, ha rilevato un vizio di omessa pronuncia in fase d’impugnazione, in ordine alle … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 21 aprile 2016, n. 8069

 

Deduzione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio – Onere di specificazione a carico del ricorrente – La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, causata dall’utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione (o la mancata acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-04-2016, n. 7737

 

Opposizione di terzo revocatoria – La sentenza non definitiva sull’ammissibilità dell’opposizione non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione – La sentenza non definitiva con la quale il giudice d’appello, investito dell’opposizione di terzo revocatoria proposta contro una decisione emessa dallo stesso giudice, si limiti a dichiarare ammissibile l’opposizione e a respingere la sollevata eccezione di tardività del mezzo, non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, in virtù del divieto, di cui all’art. 360, comma 3, c.p.c., di separata impugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su mere questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, in quanto … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 14 aprile 2016, n. 7411

 

Ricorso per cassazione avverso una decisione di rigetto della revocazione – Inammissibilità – Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 27-01-2016, n. 1520

 

Ordinanza pronunciata dal giudice d’appello ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c. – Ricorso ordinario per cassazione – Ammissibilità – La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l’art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 2 febbraio 2016, n. 1914

 

Omessa pronuncia – Mancata statuizione nel dispositivo in ordine ad un capo della domanda – Fattispecie in materia di omessa pronuncia sulla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte a seguito della sentenza di primo grado – l principio secondo il quale la portata precettiva di una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione, trova applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto, giacché in tal caso ricorre un irrimediabile vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda denunciabile ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da affermazioni contenute nella sola parte motiva. (Nella specie la S.C. ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della sentenza impugnata in relazione alla domanda di restituzione delle spese processuali corrisposte al procuratore distrattario in virtù della sentenza di primo grado, non essendovi alcuna statuizione sul punto nel dispositivo, e risultando irrilevante a tale fine l’affermazione, contenuta in motivazione, secondo la quale … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 8-7-2010, n. 16152