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Art. 361 cpc – Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

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Codice di procedura civile

Articolo 361 codice di procedura civile

Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive

Contro le sentenze previste dall’articolo 278 e contro quelle che decidono una o alcune delle domande senza definire l’intero giudizio, il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa.

Qualora sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, il ricorso deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio.

La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcune delle parti sia proposto immediatamente ricorso.

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Articolo prima sostituito dall’art. 42, L. 14.07.1950, n. 581 poi, così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 02.02.2006, n. 40, con decorrenza dal 02.03.2006. 


 

Giurisprudenza:

Onere di impugnazione della sentenza non definitiva e di quella definitiva – La parte che abbia formulato la riserva di impugnazione differita di una sentenza non definitiva, non ha l’onere, quando sia sopravvenuta la sentenza definitiva, di impugnare ambedue le sentenze, e ciò sia in ragione della finalità dell’istituto della riserva e dell’impugnazione differita, che è quella di impedire la vanificazione del principio dell’unicità del processo di impugnazione, sia perché gli artt. 340, comma 1, e 361, comma 1, c.p.c. non prevedono alcun criterio di collegamento – formale o sostanziale – tra le diverse impugnazioni, sia, infine, perché risulta dall’art. 129 disp. att. c.p.c. che la caducazione degli effetti procrastinatori della riserva ed il determinarsi del “dies a quo” per l’impugnazione della sentenza non definitiva non sono ontologicamente connessi alla pronuncia della sentenza definitiva – e “a fortiori” alla sua impugnazione -, ma rimangono esclusivamente ancorati al prodursi di un evento cui l’ordinamento giuridico riconduce quegli effetti. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 7-2-2022, n. 3805

 

Sentenza non definitiva declinatoria della giurisdizione su alcune – Nell’ipotesi di pluralità delle domande tra le stesse parti processuali, le decisioni sulla giurisdizione, se negative e pertanto declinatorie della stessa in relazione ad alcune domande, sono definitive e ostano alla prosecuzione del processo, perché sono pronunce che definiscono parzialmente il giudizio; pertanto, rispetto alle domande per le quali la Corte di merito abbia dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, pronunciando una decisione in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, la decisione deve essere impugnata immediatamente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., o essere fatta oggetto di riserva facoltativa di ricorso, ex art. 361 c.p.c., pena l’inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione a dette domande, se tardivamente proposto soltanto all’esito dell’intero giudizio. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 30-9-2021, n. 26591

 

Deposito nel fascicolo d’ufficio della dichiarazione di riserva – Mancata allegazione al verbale d’udienza e mancata notifica alla controparte – Inidoneità – In tema di impugnazioni, il deposito nel fascicolo d’ufficio della dichiarazione di riserva del ricorso per cassazione, che non sia allegata al processo verbale della prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza non definitiva o non sia notificata alla controparte, non produce l’effetto della riserva d’impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza non definitiva, ritenendo che il mero deposito telematico di un foglio nel giudizio di appello, recante “deduzioni a far parte integrante del verbale di udienza”, a cui non era seguita alcuna menzione, in udienza, dell’allegazione medesima al processo verbale, non integra il requisito della riserva fatta con dichiarazione scritta su foglio a parte ex art. 129 disp. att. c.p.c.). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 4-6-2021, n. 15602

 

Criterio individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza – Ai fini dell’individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell’ambiguità derivante dall’irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l’appello in concreto proposto mediante riserva. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 19-4-2021, n. 10242

 

Notificazione della sentenza non definitiva – Applicazione del termine breve ex art. 325 c.p.c. – Esclusione – Il principio secondo il quale il termine per la proposizione di una impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, senza che abbia rilievo il fine processuale per cui la notificazione è stata eseguita, deve essere coordinato col regime delle sentenze non definitive, nel senso che, se una sentenza siffatta sia stata oggetto di valida riserva di impugnazione differita, non è la sua notificazione a far decorrere il termine acceleratorio di impugnazione stabilito dall’art. 325 c.p.c., bensì quella della sentenza che definisce il giudizio o, comunque, di altra successiva, salvo l’onere per l’interessato di proporre la suddetta impugnazione, in via principale, congiuntamente a quella proposta in relazione all’altra sentenza, ancorché non definitiva, oppure in via incidentale, qualora tale altra sentenza venga impugnata dall’altra parte. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 24-3-2021, n. 8271

 

Pronuncia nei confronti di una parte e rimessione in istruttoria nei confronti dell’altra – Impugnazione immediata – In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l’altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest’ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l’appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell’altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all’esito di ulteriore istruttoria). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 13-9-2019, n. 22854

 

Sentenza non definitiva – Configurabilità – Esclusione – Provvedimento di liquidazione delle spese – Necessità – La sentenza di secondo grado che, definendo il giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva di primo grado, esaurisca la fase del giudizio pronunciando su tutte le questioni in essa proposte è da considerare come definitiva e non suscettibile di riserva di impugnazione differita, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio di primo grado per la determinazione del “quantum debeatur”. Essa, pertanto, deve contenere la statuizione sulla liquidazione delle spese processuali. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 3-9-2019, n. 21978

 

Riserva inserita in una memoria autorizzata – Mancata allegazione al verbale d’udienza e mancata notifica alla controparte – Inidoneità – La riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata non produce effetti con il mero deposito, essendo necessario che sia notificata ai procuratori delle parti costituite o personalmente a quelle non costituite, atteso che l’art. 129 disp. att. c.p.c. esprime il principio della necessaria conoscibilità della riserva, laddove una memoria autorizzata può giustificare la presunzione di conoscenza solo in relazione alle questioni a chiarificazione delle quali è stata autorizzata. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 22-1-2019, n. 1574

 

Applicazione delle modifiche in materia di processo di cassazione introdotte dall’art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012 – Il ricorso per cassazione proposto sia contro la sentenza definitiva, pubblicata in data successiva all’11.9.2012, sia contro la sentenza non definitiva, pubblicata anteriormente a tale data, in virtù della riserva di gravame di cui all’art. 361 c.p.c., formulata in precedenza, va considerato soggetto alle modifiche in materia di processo di cassazione introdotte dall’art. 54, comma 3, d.l. n. 83 del 2012, conv. con modificazioni nella l. n. 134 del 2012, ivi compresa quella concernente l’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., dovendosi in tale ipotesi intendere la sentenza non definitiva pronunciata nella stessa data di quella definitiva, come parte della statuizione dell’intera controversia. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 22-8-2018, n. 20958

 

Proposizione riserva di impugnazione –  Pubblicazione sentenza definitiva – Impugnazione della sola sentenza non definitiva – Con riguardo alla disciplina dettata dall’art. 361, comma 2, c.p.c., la possibilità che il ricorso avverso la sentenza non definitiva, per la quale sia stata precedentemente espressa riserva di impugnazione, sia fatto unitamente al ricorso contro la sentenza che definisce il giudizio, non esclude che la parte, anche dopo la pubblicazione di quella definitiva, possa optare per l’impugnazione della sola sentenza non definitiva, la cui eventuale cassazione comporta comunque la caducazione anche della sentenza definitiva quando le statuizioni di quest’ultima dipendono da quelle della prima. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 8-1-2018, n. 194

 

Ricorso per cassazione – Impugnazione unitamente alla sentenza definitiva del grado di appello quella non definitiva precedentemente emessa – Mancata indicazione del momento di pubblicazione della decisione definitiva – Inammissibilità – Il ricorso per cassazione con cui venga impugnata, unitamente alla sentenza definitiva del grado di appello, quella non definitiva precedentemente emessa, è inammissibile ove la parte ricorrente non deduca il momento di pubblicazione della decisione definitiva – così precludendo alla S.C. la preliminare ed officiosa verifica della tempestività dell’impugnazione – ovvero non indichi di avere compiuto la dichiarazione di riserva ex art. 361 c.p.c., precisandone, altresì, modalità e tempi. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 29-12-2017, n. 31153