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Art. 362 cpc – Altri casi di ricorso per cassazione

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Codice di procedura civile

CAPO TERZO. Del ricorso per cassazione – SEZIONE PRIMA. Dei provvedimenti impugnabili e dei ricorsi

Articolo 362 codice di procedura civile

Altri casi di ricorso

Possono essere impugnate con ricorso per cassazione, nel termine di cui all’articolo 325 secondo comma, le decisioni in grado di appello o in unico grado di un giudice speciale, per motivi attinenti alla giurisdizione del giudice stesso.

Possono essere denunciati in ogni tempo con ricorso per cassazione:

1) i conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali, o tra questi e i giudici ordinari;

2) i conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario.


 

Giurisprudenza:

Provvedimento di diniego di rilascio della patente di guida – Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell’art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all’esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un’attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione; ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 14-3-2022, n. 8188

 

Esistenza o mancanza della legittimazione o dell’interesse ad agire – L’accertamento da parte del giudice amministrativo dell’esistenza o della mancanza della legittimazione o dell’interesse ad agire, ossia di una condizione dell’azione, attiene ai vizi dei requisiti intrinseci alla domanda e rientra, quindi, nell’ambito dei limiti interni della giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per Cassazione che prospetti tale vizio sotto il diverso profilo del difetto di giurisdizione, non trattandosi di una questione di superamento dei limiti esterni della giurisdizione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 23-2-2022, n. 5951

 

Eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata alla p.a. – Integra eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera riservata al potere discrezionale della P.A., la pronuncia che non si limiti ad annullare il provvedimento impugnato, rimettendo all’Amministrazione ogni valutazione in ordine al prosieguo della procedura, ma si spinga fino a prefigurare il possibile esito di tale valutazione, individuando un’unica corretta modalità di esercizio della discrezionalità amministrativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato una pronuncia del Consiglio di Stato che, annullato il provvedimento di aggiudicazione di un appalto di servizi emesso all’esito di gara, aveva affermato l’irragionevolezza della scelta della stazione appaltante di procedere ugualmente all’aggiudicazione, anziché soprassedere in attesa degli esiti del procedimento sanzionatorio avviato dall’AGCOM sulla propria segnalazione, così individuando nel differimento dell’aggiudicazione l’unica alternativa ammissibile alla conclusione della procedura di gara). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 18-2-2022, n. 5365

 

Corte dei conti – Motivi del ricorso – Violazione dei principi costituzionali del giusto processo – Inammissibilità – In tema di sindacabilità del difetto di giurisdizione delle sentenze della Corte dei Conti, è inammissibile il ricorso  per Cassazione che si  fondi su vizi processuali relativi a violazioni dei principi costituzionali del giusto processo, quali quelli che ledono il contraddittorio tra le parti o la loro parità di fronte al giudice o l’esercizio del diritto di difesa, trattandosi di violazioni endoprocessuali rilevabili in ogni tipo di giudizio, al pari di tutti gli altri “errores in procedendo” e non inerenti all’essenza della giurisdizione o allo sconfinamento dei limiti esterni di essa ma solo al modo in cui è stata esercitata. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 16-2-2022, n. 5053

 

Violazione del diritto dell’unione europea – Sindacato di cassazione – Esclusione – La non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, comma 8, Cost., delle violazioni del diritto dell’Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell’Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l’individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall’Unione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 24-1-2022, n. 1996

 

Consiglio di stato – Ricorso per cassazione che censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del consiglio di stato – Esclusione – È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 19-1-2022, n. 1603

 

Carenza di legittimazione dell’organo giudicante per inidoneità di uno dei suoi componenti – Presupposti – In tema di difetto di giurisdizione per illegittima costituzione del giudice speciale, non determina la totale carenza di legittimazione dell’organo giudicante, e non è, pertanto, denunciabile con ricorso per cassazione ex artt. 111, comma 8, Cost., e 362 c.p.c., la circostanza che il consigliere presidente del collegio che ha deliberato la sentenza del Consiglio di Stato abbia precedentemente svolto funzioni paranormative (nella specie, assumendo il ruolo di presidente del comitato scientifico per il coordinamento delle attività del Ministero della difesa in materia di semplificazione della legislazione), non potendosi qualificare tale ruolo come una causa di deficit strutturale dell’organo decidente capace di incidere sul canone dell’imparzialità obiettiva del medesimo. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 18-1-2022, n. 1395

 

Corte dei conti – Omessa pronuncia su profili oggetto dei motivi di appello – Ammissibilità – Condizioni – Il ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte dei conti, con il quale si deduce l’omessa pronuncia su alcune censure veicolate con l’atto di appello, può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se l’omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice contabile, e non quando si prospetti come “error in procedendo”. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 22-12-2021, n. 41169

 

Decisioni del consiglio di stato controllo giurisdizionale delle valutazioni eseguite in sede di aggiudicazione d’appalto – Eccesso di potere giurisdizionale – Esclusione – In tema di appalto di opere pubbliche, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni della commissione di gara in sede di verifica dell’anomalia di un’offerta non configura eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento, non attenendo tale controllo al merito dell’azione amministrativa, ma all’esercizio di discrezionalità tecnica. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 17-12-2021, n. 40546

 

Sindacato del giudice amministrativo – Giudizio comparativo sui candidati alla dirigenza di un ufficio giudiziario – Non eccede dai limiti della propria giurisdizione il giudice amministrativo che, chiamato a vagliare la legittimità di una deliberazione con cui il C.S.M. aveva conferito un incarico direttivo, l’abbia annullata affermando l’irrazionalità della scelta del Consiglio che, nel formulare il giudizio attitudinale comparativo tra i candidati, abbia inteso interpretare la propria circolare del 28 luglio 2015 (T.U. sulla dirigenza giudiziaria) nel senso della equiparazione tra le funzioni direttive e quelle semidirettive. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 14-12-2021, n. 39784