Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 363 cpc – Principio di diritto nell’interesse della legge

Richiedi un preventivo

Articolo 363 codice di procedura civile

Principio di diritto nell’interesse della legge

Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, ovvero quando il provvedimento non è ricorribile in cassazione e non è altrimenti impugnabile, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione può chiedere che la Corte enunci nell’interesse della legge il principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

La richiesta del procuratore generale, contenente una sintetica esposizione del fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento dell’istanza, è rivolta al primo presidente, il quale può disporre che la Corte si pronunci a sezioni unite se ritiene che la questione è di particolare importanza.

Il principio di diritto può essere pronunciato dalla Corte anche d’ufficio, quando il ricorso proposto dalle parti è dichiarato inammissibile, se la Corte ritiene che la questione decisa è di particolare importanza.

La pronuncia della Corte non ha effetto sul provvedimento del giudice di merito.

—–

(1) Articolo così sostituito dall’art. 4, D.Lgs. 02.02.2006, n. 40, con decorrenza dal 02.03.2006. Il testo previgente disponeva che:

“(Ricorso nell’interesse della legge). – Quando le parti non hanno proposto ricorso nei termini di legge o vi hanno rinunciato, il Procuratore generale presso la corte di cassazione può proporre ricorso per chiedere che sia cassata la sentenza nell’interesse della legge. In tal caso le parti non possono giovarsi della cassazione della sentenza”.


 

Giurisprudenza:

Richiesta di pronuncia del principio di diritto – Limiti – Ambito estraneo alle competenze della corte di cassazione

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con il quale si richieda alle Sezioni Unite la pronuncia di un principio di diritto ai sensi dell’art. 363 c.p.c. su ambiti estranei alle competenze della Corte. (Principio affermato dalla S.C. in presenza di una richiesta formulata in un ricorso ex art. 111, comma 8, Cost., avverso una decisione del Consiglio di Stato in materia edilizia, dichiarato inammissibile in quanto pienamente rientrante nell’alveo della competenza giurisdizionale del giudice amministrativo). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 22-11-2022, n. 34387

 

Principio di diritto enunciato all’esito del procedimento camerale

Nel processo in cassazione, il giudice può enunciare d’ufficio il principio di diritto anche all’esito del procedimento camerale disciplinato dall’art. 380 bis.1 c.p.c., qualora ritenga di dover decidere una questione di particolare importanza, che può riguardare tutte le ragioni, di merito o processuali, oggetto del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha statuito ex art. 363, comma 3, c.p.c., all’esito dell’adunanza camerale in cui ha pronunciato ordinanza di estinzione per intervenuta rinuncia al ricorso). Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 20-4-2021, n. 10396

 

Inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa

È inammissibile, per inosservanza del necessario requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa di cui all’art. 363, comma 1, n. 3), c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in via diretta o indiretta, il testo integrale di una serie di atti dello svolgimento processuale, così onerando la Suprema Corte di procedere alla loro lettura, similmente a quanto avviene in ipotesi di mero rinvio ad essi, non potendosi ritenere assolta da elementi estranei al ricorso la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione del fatto. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 27-6-2017, n. 16059

 

Enunciazione del principio di diritto ex art. 363, comma 1, c.p.c. – Natura giuridica

La richiesta di enunciazione del principio di diritto rivolta alla Suprema Corte dal P.G. ai sensi del vigente art. 363 comma 1, c.p.c., si configura non già come mezzo di impugnazione, ma come procedimento autonomo, originato da un’iniziativa diretta a consentire il controllo sulla corretta osservanza ed uniforme applicazione della legge non solo nelle ipotesi di mancata proposizione del ricorso per cassazione o di rinuncia allo stesso, ma anche in quelle di provvedimenti non altrimenti impugnabili nè ricorribili, in quanto privi di natura decisoria, sicché tale iniziativa, avente natura di richiesta e non di ricorso, non necessita di contraddittorio con le parti, prive di legittimazione a partecipare al procedimento perché carenti di un interesse attuale e concreto, non risultando in alcun modo pregiudicato il provvedimento presupposto. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 18-11-2016, n. 23469