Codice di procedura civile
Articolo 365 codice di procedura civile
Sottoscrizione del ricorso
Il ricorso è diretto alla corte e sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munito di procura speciale.
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Giurisprudenza:
Procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nell’atto – La procura conferita in data anteriore alla redazione del ricorso per cassazione e in un luogo diverso da quello indicato nell’atto è invalida, perché l’art. 83, comma 3, c.p.c. attribuisce al difensore il potere di certificare l’autografia della sottoscrizione della parte soltanto in relazione alla formazione di uno degli atti in cui si esplica l’attività difensiva, rispetto ai quali, pertanto, è necessario che l’autenticazione da parte del procuratore sia contestuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso – recante la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-4-2023, n. 9271
Rappresentanza e difesa in giudizio dell’agenzia delle entrate-Riscossione – Patrocinio dell’avvocatura dello stato – Difesa da parte di avvocati del libero foro al di fuori dei casi consentiti – Conseguenze – Il protocollo del 22 giugno 2017 prevede che il patrocinio di Agenzia delle entrate-Riscossione davanti alla Corte di cassazione sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto di interessi o dichiarazione di indisponibilità, a meno che non intervenga un’apposita delibera motivata dell’ente ai sensi dell’art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933; al di fuori di dette ipotesi, la procura rilasciata dall’Agenzia ad un avvocato del libero foro deve ritenersi invalida e – poiché … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 8-3-2023, n. 6931
Procura al difensore apposta su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso – In tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell’art. 83 c.p.c. disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall’art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 9-12-2022, n. 36057
Procura al difensore apposta su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso – La procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto validamente rilasciata la procura, apposta su foglio separato unito al ricorso, il cui contenuto, seppur formulato genericamente, non si presentava incompatibile con la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 28-3-2022, n. 9935
Ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito, dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio – Inammissibilità – Il ricorso per cassazione proposto dal genitore, costituito nel giudizio di merito quale rappresentante legale del figlio, dopo il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, è inammissibile, tenuto conto che il principio dell’ultrattività del mandato incontra il limite della necessità della procura speciale ex art. 365 c.p.c., né potendo il difetto di rappresentanza essere sanato ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l’esclusione, in sede di legittimità, di un’attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d’improcedibilità, i … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 2-2-2023, n. 3286
Rilascio della procura in calce o a margine da parte di procuratore della società – Indicazione degli estremi della procura notarile – Mancata produzione della stessa – Non può ritenersi idonea la procura in calce al ricorso per cassazione – di cui deve quindi dichiararsi l’inammissibilità – qualora essa sia rilasciata, in nome e per conto di una società di capitali, da soggetto che, pur qualificandosi come legale rappresentante, specifichi di essere “procuratore” della persona giuridica, come da atto notarile di cui siano indicati gli estremi ma che non sia prodotto, con la conseguente impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto, in relazione anche … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 25-1-2022, n. 2033
Procura al difensore apposta su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso – Soddisfa il requisito della specialità di cui all’art. 365 c.p.c. la procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso, che, sebbene mancante della data e degli estremi della sentenza impugnata, risulti tuttavia idonea a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e della sua riferibilità al giudizio cui l’atto accede, nonché del suo rilascio in un momento successivo alla sentenza impugnata e anteriore rispetto alla notifica del ricorso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto validamente rilasciata la procura – apposta su foglio separato unito al ricorso e notificata unitamente a quest’ultimo – la quale, benché priva dell’indicazione della data e della sentenza impugnata, faceva espresso riferimento al “giudizio di cui all’antescritto atto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione”). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-1-2022, n. 1165
Mancata riproduzione della procura nella copia notificata – Irrilevanza – La procura ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c., se incorporata nell’atto di impugnazione, si presume rilasciata anteriormente alla notifica dell’atto che la contiene, sicché non rileva, ai fini della verifica della sussistenza della procura, la sua mancata riproduzione o segnalazione nella copia notificata, essendo sufficiente, per l’ammissibilità del ricorso per cassazione, la sua presenza nell’originale. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 19-11-2021, n. 35466
Invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem” – Conseguenze – In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura “ad litem” o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura “ad litem”, non è ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l’attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l’instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. (Nella specie, la S.C. ha condannato la parte al pagamento delle spese processuali in esito a pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità della procura, sul rilievo che tale vizio rende la procura nulla ma non inesistente, come – sempre con riferimento al giudizio di legittimità – nell’ipotesi di procura riferibile ad altre fasi processuali). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 16-11-2021, n. 34638
Protezione internazionale – Procura alle liti – Mancanza della indicazione della data di rilascio – Insussistenza della certificazione ex art. 35 bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 – Inammissibilità del ricorso – In tema di protezione internazionale, la mancanza nella procura speciale apposta a margine o in calce al ricorso dell’indicazione della data di rilascio conduce a ritenere di per sé insussistente anche la certificazione del difensore prescritta dall’art. 35 bis, comma 13, d.lgs. 25/2008, con conseguente inammissibilità del ricorso. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 12-11-2021, n. 33929
Procura al difensore apposta su foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso – Deve essere dichiarata la giuridica inesistenza della procura speciale rilasciata al difensore al fine della proposizione del ricorso per cassazione, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, quando risulti priva di uno specifico riferimento al provvedimento impugnato e riporti solo la generica indicazione “nel presente giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione”, senza altro elemento identificativo; ne consegue l’inammissibilità del ricorso, che deve essere dichiarata d’ufficio, in quanto l’art. 83 c.p.c. configura come un obbligo del giudice quello della verifica dell’effettiva estensione della procura conferita, principalmente a garanzia della stessa parte che l’ha rilasciata, affinché la medesima non risulti esposta al rischio del coinvolgimento in una controversia diversa da quella voluta, per effetto dell’autonoma iniziativa del proprio difensore. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, proposto in materia di protezione internazionale dello straniero). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 2-11-2021, n. 31191
Contestazione dell’autenticità della sottoscrizione – Proposizione di querela di falso – L’art. 83, comma 3 c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato – senza possibilità di operare distinzioni in riferimento agli atti di impulso, ovvero di costituzione, concernenti il giudizio di primo grado ed il giudizio di impugnazione – sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come “per autentica”, o “vera”), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell’atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso,in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell’espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 14-10-2021, n. 28004
Rilascio della procura in calce o a margine da parte di procuratore della società – Indicazione degli estremi della procura notarile – Mancata produzione della stessa – Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all’impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica consegue l’inammissibilità del ricorso. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, ha ritenuto irrilevante l’avvenuto deposito, come allegato alla memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., della visura storica della società ricorrente, dalla quale risultava la nomina a suo procuratore, per il compimento di alcuni atti, del soggetto indicato come tale nel ricorso per cassazione, poiché detta visura non era stata notificata al controricorrente ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e, in relazione a siffatto deposito, non si era formato il contraddittorio, atteso che il … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-9-2021, n. 24893
Procura rilasciata dall’ex legale rappresentante della società estinta – Condanna dell’avvocato alle spese in favore della controparte – È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’ex legale rappresentante di una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell’impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante; pertanto, le conseguenze dell’inammissibile attività processuale iniziata col ricorso, tra le quali la condanna alle spese in favore della controparte, vanno riferite all’avvocato che ha sottoscritto l’atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 17-6-2021, n. 17360
Procura alle liti – Data di rilascio – Omessa indicazione o omessa certificazione – Inammissibilità del ricorso – Conseguenze – Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 1-6-2021, n. 15177
Protezione internazionale – Ricorso per cassazione – Procura alle liti – Certificazione della data di rilascio – Speciale potestà asseverativa del difensore – Omessa certificazione – L’art. 35 bis, comma 13 del d. lgs. n. 25 del 2008, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente. La norma così interpretata non può considerarsi violativa: 1) della disciplina unionale, in relazione al principio di equivalenza e di effettività, considerato che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell’asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione, e che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; 2) dell’art. 6 CEDU, nella parte in cui riconosce il diritto all’accesso alla giustizia, valutato anche in combinato disposto con l’art. 14 che stabilisce il divieto di non discriminazione, poiché la norma persegue l’interesse ad un corretto e leale esercizio dell’amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro paese una stabile relazione territoriale; 3) degli artt. 3 e 24 Cost., quanto al principio di eguaglianza ed al diritto di difesa, considerato che la specifica regola processuale non ha come giustificazione la condizione di richiedente protezione internazionale, quanto, piuttosto, la specificità del ricorso per cassazione rispetto alle materie disciplinate dal d. lgs. n. 25 del 2008 in relazione alle quali il legislatore ordinario ha un’ampia discrezionalità, maggiormente accentuata nella disciplina degli istituti processuali dove vi è l’esigenza della celere definizione delle decisioni. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 1-6-2021, n. 15177