Codice di procedura civile
Contenuto del ricorso per cassazione
Articolo 366 codice di procedura civile
Contenuto del ricorso
Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l’indicazione delle parti;
2) l’indicazione della sentenza o decisione impugnata;
3) l’esposizione sommaria dei fatti della causa;
4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano[, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis]; (1)
5) l’indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto;
6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.
Se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma ovvero non ha indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di cassazione. (2)
Nel caso previsto nell’articolo 360, secondo comma, l’accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso.
Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell’articolo 136, secondo e terzo comma. (2)
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Articolo, prima modificato dall’art. 3, L. 18.10.1977, n. 793 è poi così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 02.02.2006, n. 40, con decorrenza dal 02.03.2006.
(1) Le parole tra parentesi quadre sono prive di oggetto, per effetto dell’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c.
(2) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, L. 12.11.2011, n. 183 con decorrenza dal 01.01.2012 ed applicazione dal 31.01.2012.
Procura alle liti – Possibilità di sanatoria o ratifica – Art. 1399 cc – Esclusione – Il principio secondo cui gli effetti degli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilasciata con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c., il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purché però anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica. (Fattispecie nella quale il ricorso per cassazione, nonostante la relativa indicazione, era privo di procura in calce, recando invece una procura su… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-11-2022, n. 33518
Mandato alle liti – Costituzione in giudizio di più parti in conflitto di interessi a mezzo dello stesso procuratore – Nel giudizio di cassazione, nel caso in cui tra due o più parti sussista una situazione di conflitto di interessi e la costituzione in giudizio sia avvenuta a mezzo dello stesso procuratore, detta situazione, ove eccepita dalla controparte e non immediatamente sanata, non comporta la nullità dell’intero ricorso, ma solo di quei motivi che contengono censure svolte in maniera tale che il loro … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-8-2022, n. 24839
Procura in calce o a margine del ricorso o del controricorso – Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso – Inammissibilità – Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell’art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente l’inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata; ne consegue che, in caso di inosservanza delle forme prescritte, il ricorso deve ritenersi inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il controricorso che non era munito di procura speciale e si limitava a rinviare, nell’intestazione, ad una procura generale alle liti, nonostante la … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-7-2022, n. 23352
Principio di autosufficienza – In tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza, riferito alla specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda ai sensi dell’articolo 366, n. 6, c.p.c., anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, sez. I, 28 ottobre 2021, r.g. n. 55064/11, non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso faccia rinvio agli atti allegati e contenuti nel fascicolo di parte senza riassumerne il contenuto al fine di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 1-3-2022, n. 6769
Omessa esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato – Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 1-3-2022, n. 6611
Opposizioni esecutive – Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale – Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell’art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l’errata interpretazione, nonché dell’eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l’interpretazione del giudicato. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 21-2-2022, n. 5633
Atto privo dei requisiti minimi – Difetta dei requisiti minimi per configurare un ricorso per cassazione l’atto presentato da un soggetto – qualificatosi come difensore, procuratore e trustee di un “trust” avente il proprio nominativo – col quale si lamentano le più disparate violazioni di trattati internazionali, norme costituzionali, leggi, ecc., sia per l’assoluta mancanza di specificità e pertinenza dei motivi, sia per il difetto di “ius postulandi” in capo al ricorrente, nemmeno iscritto all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla S.C. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-2-2022, n. 4433
Deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. integrante error in procedendo – Presupposto – Ammissibilità del motivo di censura – In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell’inammissibilità dell’appello, a norma dell’art. 342 c.p.c., integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza”. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 4-2-2022, n. 3612
Mancanza di indicazione espressa della parte resistente – È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., quando manchi un’espressa indicazione della parte contro la quale è proposto e vi siano due notificazioni dirette a soggetti diversi, sicchè non è possibile al lettore individuare il destinatario del ricorso, neppure nel soggetto cui l’atto sia stato notificato. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 26-1-2022, n. 2234
Notifica del ricorso avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare – La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un’ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell’atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria “ex tunc” ai sensi dell’art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-1-2022, n. 1515
Vizio di nullità del procedimento o della sentenza – Potere del giudice di legittimità di esaminare atti e documenti su cui il ricorso si fonda – Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, il giudice di legittimità è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate, al riguardo, dal codice di rito, in particolare negli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (Fattispecie relativa all’interpretazione dell’originaria domanda giudiziale, censurata dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 112 c.p.c.). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 24-12-2021, n. 41465
Richiesta di conferma della sentenza impugnata – Necessità – Forma implicita – Ammissibilità – Condizioni – Richiesta di correzione della motivazione – Nel giudizio di legittimità, la richiesta di cassazione della sentenza impugnata – che costituisce, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c., requisito di ammissibilità del ricorso incidentale contenuto nel controricorso – può essere formulata anche in forma implicita ed è, pertanto, ravvisabile nella richiesta di confermare la sentenza impugnata sia pure con motivazione modificata; la correzione della motivazione, che si differenzia dal rigetto dell’impugnazione per l’assoluta coincidenza delle statuizioni pratiche che ne derivano, si concreta, infatti, in un accoglimento del ricorso, con contemporanea decisione della causa di merito, e dà luogo a una “cassazione sostitutiva” del tutto analoga a quella disciplinata dall’art. 384, comma 2, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 21-12-2021, n. 41008
In genere motivo articolato in più profili di doglianza – Ammissibilità – Condizioni – In tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c., può essere superata se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 9-12-2021, n. 39169
Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha respinto l’eccezione di inammissibilità di un ricorso avverso una sentenza della Corte dei conti di quattordici pagine, fondato su un solo motivo ed articolato in oltre novanta pagine, in quanto il testo complessivo, benché caratterizzato da una eccessiva e non necessaria lunghezza e da una certa farraginosità dell’esposizione, consentiva di comprendere lo svolgimento della vicenda processuale e di individuare con chiarezza le censure rivolte alla sentenza impugnata). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 30-11-2021, n. 37552
Onere della chiarezza e della sintesi espositiva – Mancato rispetto – Il ricorso per revocazione è soggetto al disposto dell’art. 366 c.p.c., secondo cui la formulazione del motivo deve risolversi nell’indicazione specifica, chiara e immediatamente intellegibile del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c.; ne consegue che il mancato rispetto di tali requisiti espone il ricorrente al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione, non consentendo la valorizzazione dello scopo del processo, volto, da un lato, ad assicurare un’effettiva tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost., nell’ambito dei principi del giusto processo di cui all’art. 111, comma 2, Cost. e in coerenza con l’art. 6 CEDU e, dall’altro, ad evitare di gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 27-9-2021, n. 26161
Dedotta applicabilità di diritto straniero – Indicazione specifica della regola di diritto straniero invocata – Necessità – Il ricorrente che assume che vi sia stata una violazione di legge, contestando l’avvenuta applicazione del diritto italiano per essere, invece, applicabile il diritto di uno Stato estero, ha l’onere di specificare quale sia almeno la diversa regola o principio del diritto straniero a suo avviso in concreto applicabile, atteso che anche il vizio di violazione di legge deve, per regola generale, essere decisivo, ossia tale da comportare, se sussistente, una decisione diversa, favorevole al ricorrente; solo dopo che la parte abbia rispettato il suddetto onere, relativamente alle fattispecie interamente regolate dall’art. 14 della l. n. 218 del 1995, sorge l’obbligo del giudice – anche della Corte di cassazione – di ricercare, anche d’ufficio e con ogni mezzo, le norme giuridiche dell’ordinamento straniero che interessano. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 9-9-2021, n. 24408
Censura della statuizione di inammissibilità di motivo di appello per genericità – Specificazione, nel ricorso per cassazione, delle ragioni della specificità del motivo – L’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 6-9-2021, n. 24048
Protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense – Mancata formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti – Improcedibilità o inammissibilità – Esclusione – Il protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che non può essere considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, atteso che l’onere del ricorrente di cui all’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dall’art. 7 del d. lgs. n. 40 del 2006 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del fascicolo d’ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 29-7-2021, n. 21831
Regolamento di giurisdizione – Contenuto del ricorso – Motivi specifici – Limiti – Esposizione sommaria dei fatti di causa – Necessità – L’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla “potestas iudicandi” del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 10-9-2019, n. 22575
Vizio di motivazione sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento – Principio di autosufficienza – In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 28-6-2017, n. 16147
Deduzione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio – Onere di specificazione a carico del ricorrente – La parte che, in sede di ricorso per cassazione, faccia valere la nullità della consulenza tecnica d’ufficio, causata dall’utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulente tecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio, ha l’onere di specificare, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, quale sia il contenuto della documentazione di cui lamenta l’irregolare acquisizione (o la mancata acquisizione) e quali accertamenti e valutazioni del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 19-04-2016, n. 7737