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Art. 367 cpc – Sospensione del processo di merito

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Codice di procedura civile

Articolo 367 codice di procedura civile

Sospensione del processo di merito

Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell’articolo 41, primo comma, è depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza. (1)

Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

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Articolo così sostituito dall’art. 43, L. 14.07.1950, n. 581.

(1) Comma così sostituito dall’art. 26, L. 26.11.1990, n. 353.


 

Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione In pendenza di un processo di esecuzione – In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l’esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell’art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all’esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell’opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull’esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell’esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l’origine del titolo o la qualità soggettiva di P.A. del debitore. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 17-1-2022, n. 1216

 

Errore nel modello di atto per la riassunzione – L’errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell’atto in cancelleria. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 9-6-2021, n. 16166

 

Regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale –Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile se è proposto dopo che il giudice di merito abbia adottato una decisione, anche limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la statuizione spetta al giudice del grado superiore. Tuttavia, il ricorso erroneamente proposto come regolamento preventivo può essere convertito in ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ove ne ricorrano i presupposti. (Nella specie, la S.C., dopo avere ritenuto inammissibile il regolamento preventivo richiesto a seguito della pronuncia del giudice del reclamo in un procedimento ex art. 336 c.c., ha operato la conversione della relativa istanza in un ricorso straordinario per cassazione, tenuto conto che erano stati rispettati i termini per proporre quest’ultima impugnazione e che le censure erano rivolte contro un provvedimento connotato di decisorietà e definitività). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 19-4-2021, n. 10243

 

Regolamento preventivo di giurisdizione proposto dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale – Il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche solo limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, poiché in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore, atteso che l’art. 367 c.p.c., prevedendo la sospensione del processo ad opera del giudice davanti al quale pende la causa in caso di proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, postula che il ricorso per regolamento venga proposto prima che il giudice di primo grado abbia definito il giudizio dinanzi a sé. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 28-5-2020, n. 10083

 

Riassunzione del processo di primo grado conseguente all’affermazione della competenza giurisdizionale dell’AGO, denegata nei gradi di merito e pronunciata dalla Corte di cassazione – La riassunzione del processo di primo grado conseguente all’affermazione della competenza giurisdizionale dell’AGO, denegata nei gradi di merito e pronunciata dalla Corte di cassazione in seguito a ricorso ordinario per motivo attinente alla giurisdizione, va effettuata nel termine previsto, in via generale, dall’art. 392 c.p.c., secondo la misura in esso “ratione temporis” stabilita, e non nel termine di cui all’art. 367, comma 2, c.p.c., riguardante l’ipotesi di pronuncia, affermativa della giurisdizione del giudice ordinario, resa in sede di regolamento di giurisdizione, né in quello di cui all’art. 353, comma 2, c.p.c., né, infine, nei termini stabiliti dall’art. 50 c.p.c. o 59, comma 2, della l. n. 69 del 2009. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 14-11-2019, n. 29623

 

Rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza che ha dichiarato la giurisdizione e quello che sia proseguito davanti al giudice che l’ha pronunciata – Nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza che ha dichiarato la giurisdizione e quello che sia proseguito davanti al giudice che l’ha pronunciata, o dinanzi al quale la causa sia stata rimessa ai sensi dell’art. 353 c.p.c., l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio é quella su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279, comma 4, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c. che quella ex art. 337, comma 2, c.p.c., e senza che sia possibile un’applicazione analogica dell’art. 367 c.p.c., trattandosi di un unico giudizio la cui decisione di merito è condizionata al riconoscimento della giurisdizione da parte delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Cassazione Civile, Sezione 6 Lavoro, Ordinanza 22-1-2019, n. 1581

 

Giurisdizione ordinaria e amministrativa – Corte dei conti società a partecipazione pubblica – A seguito della declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario su azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci di società a partecipazione pubblica per il danno al patrimonio sociale, con affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, la proposizione di un’azione contabile oltre tre mesi dopo il passaggio in giudicato di quella declinatoria esclude che il giudizio possa qualificarsi tempestivamente riproposto e preclude, dunque, al giudice adito per secondo il potere di sollevare il regolamento d’ufficio di cui all’art. 17, commi 2 e 3, all. 1 del d.lgs. n. 174 del 2016. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 9-8-2018, n. 20687

 

Sospensione del processo ex art. 367 c.p.c. – Proposizione del regolamento preventivo – La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, prevista dall’art. 41, comma 1, c.p.c. – che di regola si verifica, non al momento della pubblicazione del provvedimento decisorio nel merito in primo grado, ma da quello (precedente) in cui la causa viene trattenuta in decisione – non opera allorché il giudice, dopo aver trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sospenda il processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c., posto che, in questo caso, per effetto del provvedimento di sospensione, la pronuncia sul regolamento recupera la funzione di consentire una sollecita definizione della questione sulla giurisdizione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 29-1-2018, n. 2144

 

Lodo pronunciato da arbitri stranieri – La preclusione alla proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, posta dall’art. 41, comma 1, c.p.c., opera solo in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano, e non anche di un lodo pronunciato da arbitri stranieri, atteso che la condizione di esperibilità posta dalla menzionata disposizione è relazionata alla pendenza del giudizio di merito, da intendersi quale giudizio nel corso del quale è stato proposto il regolamento. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 13-6-2017, n. 14649

 

Pendenza del processo di esecuzione – In pendenza di un processo di esecuzione è inammissibile la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, il cui ambito di applicazione è circoscritto al processo di cognizione ove soltanto è possibile riconoscere l’esistenza di un giudice istruttore e di un collegio ai sensi dell’art. 367 c.p.c.; né, conseguentemente, tale rimedio processuale è proponibile nei giudizi di opposizione incidentali all’esecuzione, atteso che esso potrebbe riguardare solo la giurisdizione a conoscere dell’opposizione, la quale, una volta che il processo esecutivo sia iniziato, non può che spettare al giudice ordinario, sicché tutte le questioni sull’esistenza del titolo esecutivo o sulla liquidità del credito riguardano la legittimità dell’esecuzione e non la giurisdizione, senza che assuma rilievo l’origine del titolo (nella specie, una decisione del Consiglio di Stato) o la qualità soggettiva di P.A. del debitore. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 19-5-2016, n. 10320