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Art. 368 cpc – Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

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Articolo 368 codice di procedura civile

Questione di giurisdizione sollevata dal prefetto

Nel caso previsto nell’articolo 41 secondo comma, la richiesta per la decisione della corte di cassazione è fatta dal prefetto con decreto motivato.

Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo [o davanti a un pretore], oppure al procuratore generale presso la corte d’appello, se pende davanti alla corte. (1)

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta.

La corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto.

Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente.

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Comma così modificato dall’art. 77, D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, in vigore dal 21.03.1998 con effetto dal 02.06.1999, che ha soppresso le parole “o davanti a un pretore”.


 

Giurisprudenza:

Decreto del prefetto – Onere delle parti

Il decreto con cui il prefetto, nel caso in cui la pubblica amministrazione non sia parte in causa, richiede, a norma degli artt. 41, secondo comma, e 368 cod. proc. civ., che le Sezioni unite della Corte di cassazione dichiarino il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti alla pubblica amministrazione, costituisce in realtà, più che la formulazione di una domanda, l`esercizio di un potere di veto, al quale consegue, attraverso gli adempimenti rimessi dall`art. 368, terzo comma, al pubblico ministero e al capo dell`ufficio giudiziario, la sospensione del procedimento, e l’onere per le parti del giudizio di investire della … continua a leggere Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 27-7-1998, n. 7340

 

Sentenza dichiarativa di fallimento – Ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione

Dopo la sentenza dichiarativa del fallimento, la quale integra una decisione di merito a se stante, e non una pronuncia meramente interinale o strumentale rispetto a quella da emettere in sede di eventuale opposizione, e precluso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, a norma dell’art 41 primo comma cod. proc. civ., ma resta esperibile il ricorso straordinario su istanza del prefetto, ai sensi degli artt 41 secondo comma e 368 cod. proc. civ., che trova ostacolo solo nella formazione del giudicato sulla giurisdizione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 18-7-1980, n. 4681

 

Proposizione dell’istanza di regolamento da parte del prefetto

Soltanto la P.A., che non sia stata parte in causa, può proporre l’istanza di regolamento, previo decreto motivato del prefetto, in ogni stato e grado del processo. Cassazione Civile, Sentenza 1103/1969