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Art. 369 cpc – Deposito del ricorso per cassazione

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Codice di procedura civile

Deposito del ricorso per cassazione

Articolo 369 codice di procedura civile

Deposito del ricorso

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena di improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto.

Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:

1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio; (1)

2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nei casi di cui ai due articoli precedenti; oppure copia autentica dei provvedimenti dai quali risulta il conflitto nei casi di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo 362;

3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;

4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. (2)

Il ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della corte di cassazione del fascicolo d’ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.

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(1) Numero così sostituito dall’art. 4, L. 18.10.1977, n. 793.

(2) Numero così sostituito dall’art. 7, D.Lgs. 02.02.2006, n. 40, con decorrenza dal 02.03.2006.


 

Giurisprudenza:

Ricorso per cassazione  notificato via PEC – Deposito di copia analogica priva di attestazione con firma autografa

Nel giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all’originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch’essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l’improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, emergendo in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-11-2022, n. 33443

 

Deposito dei contratti o accordi collettivi

L’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c., di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purché il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio che lo contiene, risultando forniti in tal modo alla S.C. tutti gli elementi per verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 3-3-2022, n. 7068

 

Improcedibilità parziale del ricorso per cassazione – Inconfigurabilità

Non è configurabile la improcedibilità solo parziale del ricorso per cassazione in quanto, trattandosi di una conseguenza di natura sanzionatoria, derivante dal mancato compimento di un atto necessario della sequenza di avvio del processo, anche impugnatorio, non può che riguardare l’atto introduttivo del giudizio nel suo complesso, anche se la causa di improcedibilità (nella specie, il mancato deposito di atti e documenti normativamente indicati) afferisca solo a taluno dei motivi di impugnazione. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 23-2-2022, n. 5964

 

Inammissibilità dell’istanza di revocazione dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso per mancata produzione della relata di notificazione della sentenza di merito

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall’esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al “principio di ragionevole durata del processo” e al connesso divieto di protrazione all’infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l’impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome “rationes decidendi” rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di revocazione di una propria ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza di merito, ma che, nel prosieguo della motivazione, aveva altresì aggiunto che tutti i motivi del ricorso erano inammissibili, risultando così il denunziato errore percettivo inidoneo a travolgere l’ulteriore “ratio” del provvedimento impugnato). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 14-2-2022, n. 4678

 

Depositata una copia uso studio della sentenza impugnata – Improcedibilità 

Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, c.p.c., qualora, in luogo della copia autentica, sia depositata una copia della sentenza impugnata “uso studio”, priva del visto di conformità. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 24-1-2022, n. 1949

 

Notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare 

La notificazione di un ricorso per cassazione avverso un provvedimento diverso da quello che si intendeva impugnare, seguita dal tempestivo deposito del ricorso avverso il provvedimento che si intendeva impugnare e dalla sua tardiva notificazione, integra un’ipotesi di inesistenza della notificazione riconducibile a quella di totale mancanza materiale dell’atto, non suscettibile, in caso di mancata costituzione della controparte, di sanatoria “ex tunc” ai sensi dell’art. 291 c.p.c. mediante nuova notifica del ricorso, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 19-1-2022, n. 1515

 

Patrocinio a spese dello stato – Mancato deposito del relativo provvedimento di ammissione 

La constatata assenza, nel giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato impone l’applicazione dall’art. 369, comma 2, n. 1, c.p.c., che prevede l’improcedibilità del ricorso per cassazione per mancato deposito dell’indicato provvedimento entro il termine fissato nel primo comma del medesimo art. 369, viepiù allorquando, come nel caso di specie, il provvedimento, che era valso per i giudizi di merito, sia stato revocato con efficacia retroattiva. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-7-2021, n. 21905

 

Protocollo d’intesa tra la corte di cassazione e consiglio nazionale forense – Violazione – Improcedibilità o inammissibilità – Esclusione 

Il protocollo d’intesa fra la Corte di cassazione e il Consiglio nazionale forense non può radicare, di per sè, sanzioni processuali di nullità, improcedibilità o inammissibilità che non trovino anche idonea giustificazione nelle regole del codice di rito. Ne consegue che non può essere considerato improcedibile il ricorso ove il ricorrente non abbia provveduto alla formazione di apposito fascicoletto contenente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, atteso che l’onere del ricorrente di cui all’art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., come modificato dall’art. 7 del d. lgs. n. 40 del 2006 è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, anche mediante la produzione del fascicolo di parte del giudizio di merito, mentre per gli atti e i documenti del fascicolo d’ufficio, è sufficiente il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ferma in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6 c.p.c., degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 29-7-2021, n. 21831

 

Dichiarazione di improcedibilità per mancato deposito nel termine – Successiva ulteriore richiesta di regolamento 

La dichiarazione d’improcedibilità dell’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, non depositata nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., non osta all’ammissibilità di una successiva richiesta di regolamento, che può essere avanzata anche dalla controparte nella stessa fase processuale; a tal fine, non è rilevante che essa sia stata proposta con (controricorso e) ricorso incidentale, stante l’ininfluenza dell’adozione di una forma processuale non utilizzabile nell’ambito del procedimento per regolamento di giurisdizione, ove quell’atto possa convertirsi in un ricorso autonomo per regolamento di giurisdizione, presentandone i prescritti requisiti e contenendo la richiesta di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla questione di giurisdizione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 21-7-2021, n. 20822

 

Omessa indicazione dell’avvenuto deposito di atti e documenti

La omessa menzione, nel ricorso per cassazione, del deposito degli atti e dei documenti di cui all’art. 369, comma 1, nn. 2 e 3, c.p.c. ovvero della avvenuta richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio non determina l’improcedibilità del ricorso stesso, potendo questa conseguire soltanto ad una deficienza di carattere sostanziale consistente nella effettiva mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell’incarto processuale e nell’indispensabilità del loro esame ai fini della decisione. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 11-6-2021, n. 16605

 

Dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata – Attestazione idonea a far decorrere il termine “breve” di impugnazione – Onere di depositare copia della sentenza notificata 

La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce l’attestazione di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, in quanto manifestazione della “autoresponsabilità” della parte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere, in capo ad essa, ai sensi dell’art.369, c.p.c., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata di notifica. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 7-6-2021, n. 15832

 

Dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata – Attestazione idonea a far decorrere il termine “breve” di impugnazione – Onere di depositare copia della sentenza notificata 

In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell’adempimento del dovere di controllare la tempestività dell’impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l’impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione (nonché nell’ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all’art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l’onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all’art. 372, comma 2, c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall’art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l’improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l’ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 7-6-2021, n. 15832

 

Sottoscrizione del ricorso da parte del difensore non iscritto nell’albo speciale dei cassazionisti 

La sottoscrizione del ricorso per cassazione e l’esistenza di una valida procura speciale devono necessariamente sussistere all’atto della notificazione dell’impugnazione, connotandosi alla stregua di requisiti di ritualità della stessa, la cui mancanza è insanabile, senza che assumano rilievo attività o atti successivi al momento della notifica. (Nella specie, in applicazione del principio anzidetto la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da un avvocato che non figurava fra gli iscritti nell’albo speciale dei cassazionisti). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-6-2021, n. 15706

 

Deposito della sola copia autentica della sentenza impugnata priva della relata di notifica 

In tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notificata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità. Parimenti, il deposito di una ulteriore istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio, con ad essa allegata anche la relata di notifica della sentenza gravata, avvenuto in data successiva alla comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale non impedisce la menzionata sanzione, atteso che, da un lato, il detto deposito, a tal fine, deve avvenire entro il termine perentorio di cui al primo comma dell’art. 369 c.p.c. e, dall’altro, non è previsto, al di fuori di ipotesi eccezionali, che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica, trattandosi di attività che non avviene su iniziativa dell’ufficio e che interviene in un momento successivo alla definizione del giudizio. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 25-5-2021, n. 14360

 

Istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio – Mancato deposito insieme al ricorso

Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, rileva che il ricorrente, nel rispetto del termine indicato dall’art. 369 c.p.c., depositi il ricorso e formuli l’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice “a quo”, la quale deve essere restituita munita del visto di cui al comma terzo della disposizione in esame, non potendo discendere dal suo mancato deposito «insieme col ricorso» la sanzione della improcedibilità del giudizio di legittimità, atteso che una differente soluzione, di carattere formalistico, determinerebbe un ingiustificato diniego di accesso al giudizio di impugnazione, in contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 13-5-2021, n. 12844

 

Tardivo deposito della procura speciale a ricorrere per cassazione – Inammissibilità del ricorso – Condanna alle spese dell’assistito e non del suo difensore

In tema di giudizio di cassazione, il tardivo deposito della procura speciale a ricorrere comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, cui consegue la condanna a pagare le spese di lite a carico non del difensore ma del suo assistito, al quale l’attività processuale compiuta va riferita in ragione dell’effettivo rilascio della detta procura. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 15-4-2021, n. 9862

 

Difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC

Nel giudizio di cassazione, il difetto di asseverazione autografa in calce alla decisione impugnata ed alla relata di notificazione a mezzo PEC non comporta l’improcedibilità del ricorso ove, in base alla valutazione complessiva degli atti depositati, emerga in maniera inequivoca la volontà asseverativa, non essendo richiesta la contestualità della attestazione al deposito o l’unicità documentale con gli stessi atti di riferimento per la riconosciuta possibilità di compiere l’asseverazione sino all’udienza o alla discussione cartolare, secondo la giurisprudenza affermatasi nella transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte di legittimità. (Nella specie, la volontà asseverativa “composita” è stata desunta dal deposito di attestazioni di conformità in calce alle relate e alla decisione gravata con indicazione di sottoscrizione digitale – inidonea in assenza di deposito telematico nella fase di legittimità – esplicitamente richiamate nell’indice dei documenti depositati, contenente l’elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa). Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 18-3-2021, n. 7610

 

Attestazione di conformità della sentenza impugnata da parte del difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore

E’ improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale e l’attestazione di conformità della copia analogica prodotta risulti sottoscritta, ai sensi dell’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, dopo che il cliente aveva già conferito il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 18-2-2021, n. 4401