Legge 27 luglio 1978, n. 392
Disciplina delle locazioni di immobili urbani
Titolo I – Del contratto di locazione – Capo II Locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
Articolo 37 L. 392/1978
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto coloro che, per successione o per precedente rapporto risultante da atto di data certa anteriore alla apertura della successione, hanno diritto a continuarne l’attività.
In caso di separazione legale o consensuale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il contratto di locazione si trasferisce al coniuge, anche se non conduttore, che continui nell’immobile la stessa attività già ivi esercitata assieme all’altro coniuge prima della separazione legale o consensuale ovvero prima dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Se l’immobile è adibito all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti e uno solo di essi è titolare del contratto, in caso di morte gli succedono nel contratto, in concorso con gli aventi diritto di cui ai commi precedenti, gli altri professionisti, artigiani o commercianti.
Nelle ipotesi di recesso del titolare del contratto, succedono nello stesso gli altri professionisti, artigiani o commercianti. In tal caso il locatore può opporsi alla successione nel contratto, per gravi motivi, con le modalità di cui all’articolo precedente.
Giurisprudenza:
Morte del conduttore – Successione nel contratto dell’erede – Condizioni – L’art. 37 della l. n. 392 del 1978 prevede, in ordine alle locazioni ad uso non abitativo, con disposizione innovativa rispetto a quelle degli articoli 1, comma 4, della l. 253 del 1950 e 2-bis della l. n. 351 del 1974, che, in caso di morte del conduttore, subentrano coloro i quali, per successione o per precedente rapporto (risultante da data certa anteriore all’apertura della successione), abbiano diritto di continuare l’attività, salvo che manifestino volontà contraria, non essendo necessario l’ulteriore requisito dell’esercizio diretto dell’attività richiesto dalle disposizioni previgenti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto obbligato l’erede del conduttore al pagamento dei canoni per i sei mesi successivi al recesso nonostante egli avesse accettato l’eredità con beneficio d’inventario ed avesse restituito le chiavi dell’… continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 16-10-2017, n. 24278
Immobili adibiti all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti – Morte o recesso dell’unico titolare della locazione – Successione nel contratto degli altri – Condizioni – In tema di locazioni non abitative, i commi terzo e quarto dell’art. 37 legge 27 luglio 1978 n. 392 che – con riguardo agli immobili adibiti all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti – disciplinano, nel caso di morte o di recesso dell’unico titolare della locazione, la successione nel contratto degli altri, presuppongono che l’uso plurimo sia stato previsto contrattualmente o anche successivamente consentito dal locatore, sicché ove la destinazione dell’immobile in favore di più soggetti non sia stata prevista nel contratto stipulato dal locatore con uno soltanto di questi, l’eventuale occupazione di fatto dell’immobile da parte degli altri non li legittima a subentrare nel contratto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-6-2015, n. 13317
Istituto di credito che eserciti la sua attività in un immobile locato – Diritto di prelazione e quello di riscatto – In tema di locazione di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello abitativo, il diritto di prelazione e quello di riscatto previsti dagli artt. 37 e 38 della legge n. 392 del 1978 in favore del conduttore, spettano anche all’istituto di credito che eserciti la sua attività in un immobile locato, indipendentemente dal riscontro della prevalenza del servizio di sportello, in quanto l’attività di intermediazione nel credito, pur non essendo espressamente menzionata dall’art. 27 della citata legge n. 392, rientra, al pari delle altre attività indicate nell’art. 2195 cod. civ., fra quelle commerciali ed è, di per sé, finalizzata a fornire servizi al pubblico che all’uopo deve comunque necessariamente recarsi nell’immobile. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 26-2-2003, n. 2893
Morte del conduttore – Successione nel contratto – Presupposti – In materia di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, l’art. 37 della legge n. 392 del 1978, prevedendo per il caso di morte del conduttore, che succedano nel contratto coloro che, “iure hereditario” o per atto di anteriore all’apertura della successione, hanno diritto a continuare l’attività del dante causa, condiziona, con disposizione innovativa, rispetto a quella dell’art. 1 della legge n. 253 del 1950, la prosecuzione del rapporto locatizio alla sola titolarità astratta del diritto alla continuazione di tale attività, senza richiedere anche il fatto materiale della continuazione della stessa. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 3-2-1998, n. 1093
Immobili adibiti all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti – Morte o recesso dell’unico titolare della locazione – Successione nel contratto degli altri – Condizioni – In tema di locazioni non abitative, i commi terzo e quarto dell’art. 37 legge 27 luglio 1978 n. 392 che con riguardo agli immobili adibiti all’uso di più professionisti, artigiani o commercianti disciplinano, nel caso di morte o di recesso dell’unico titolare della locazione, la successione nel contratto degli altri, presuppongono che l’uso plurimo sia stato previsto contrattualmente o anche successivamente consentito dal locatore, sicché ove la destinazione dell’immobile in favore di più soggetti non sia stata prevista nel contratto stipulato dal locatore con uno soltanto di questi, l’eventuale occupazione di fatto dell’immobile da parte degli altri non li legittima a subentrare nel contratto. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 17-11-1995, n. 11914
Applicabilità norme contenute nel capo 1 titolo 1 l.392/78 – L’art. 26 lett. c) della legge 27 luglio 1978 n. 392 esclude solamente l’applicabilità delle norme contenute nel capo primo del titolo primo alle locazioni per uso abitativo di alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata, mentre non prevede analoga ipotesi di esclusione delle disposizioni di cui al capo secondo, titolo primo, della legge citata, tra cui quelle contenute nell’art. 37 per le locazioni ad uso non abitativo, per le quali non ricorrono esigenze di natura pubblicistica, sussistenti per gli alloggi di abitazione, anche se nel caso di locazioni stipulate dall’ente pubblico a seguito di un provvedimento di assegnazione. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 11-4-1994, n. 3388
Morte del conduttore – Successione nel contratto – Presupposto – Esercizio dell’attività dell’avente diritto – In caso di morte del conduttore di immobile destinato per uno degli usi previsti dall’art. 27 della legge sull’equo canone, subentrano nel rapporto, ai sensi dell’art. 37 della medesima legge, coloro che per successione o per precedente rapporto (risultante da data certa anteriore all’apertura della successione), hanno diritto di continuare l’attività, senza necessità che questa sia anche direttamente esercitata dall’avente diritto ovvero da colui che anche in base a legittima aspettativa ne abbia titolo, perchè questo ulteriore requisito, espressamente richiesto dalle precedenti analoghe disposizioni degli artt. 1 comma quarto della legge n. 253 del 1950 e 2 bis della legge n. 351 del 1974 relativa alle locazioni soggette al regime di proroga, non e` stato piu` indicato dal legislatore nell’art. 37 sopra citato. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 10-2-1994, n. 1359