Articolo 371 bis codice di procedura civile
Deposito dell’atto di integrazione del contradditorio
Qualora la corte abbia ordinato l’integrazione del contradditorio, assegnando alle parti un termine perentorio per provvedervi, il ricorso notificato, contenente nell’intestazione le parole “atto di integrazione del contradditorio”, deve essere depositato nella cancelleria della corte stessa, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla scadenza del termine assegnato.
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Articolo inserito dall’art. 62, L. 26.11.1990, n. 353.
Giurisprudenza:
Deposito dell’atto di integrazione oltre il termine concesso
Qualora la Corte di cassazione abbia ordinato l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 371-bis c.p.c., il deposito del relativo atto di integrazione oltre il termine di venti giorni dalla scadenza del termine concesso, comporta l’improcedibilità, rilevabile d’ufficio, del ricorso in cassazione, restando del tutto irrilevante un tardivo deposito dell’atto integrativo. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-7-2020, n. 15308
Termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità – Applicabilità anche nel caso in cui la corte abbia disposto la rinnovazione del ricorso
Nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 2-4-2019, n. 9097
Inadempimento all’ordine di integrazione del contraddittorio – Inammissibilità del ricorso – Istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso – Irrilevanza
Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso va dichiarato inammissibile, sebbene sia stata presentata istanza di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 25-9-2018, n. 22783
Ordine di integrazione del contraddittorio – Mancata ottemperanza nel termine fissato – Inammissibilità del ricorso
Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all’ordine di integrazione del contraddittorio emesso dalla S.C., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 24-1-2018, n. 1825
Termine per il deposito previsto a pena di improcedibilità – Applicabilità anche nel caso in cui la corte abbia disposto la rinnovazione del ricorso
Nel giudizio di legittimità, l’art. 371 bis c.p.c., là dove impone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, riguarda non solo l’ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma va riferito, con interpretazione estensiva, anche all’ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il rinnovo della notificazione del ricorso. Peraltro, non ricorrendo l’ipotesi del deposito tardivo dell’atto d’integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell’inottemperanza all’ordine impartito dalla S.C., la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso. Cassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 25-1-2017, n. 1930
Improcedibilità del ricorso principale – Conseguenze sul ricorso incidentale tardivo
Qualora il ricorso principale per cassazione venga dichiarato improcedibile, l’eventuale ricorso incidentale tardivo diviene inefficace, e ciò non in virtù di un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale – bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che conduce a ritenere irrazionale che un’impugnazione (tra l’altro anomala) possa trovare tutela in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 4-2-2014, n. 2381