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Art. 373 cpc – Sospensione dell’esecuzione

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Codice di procedura civile

Articolo 373 codice di procedura civile

Sospensione dell’esecuzione

Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

L’istanza si propone con ricorso al conciliatore, al tribunale in composizione monocratica o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a sé o al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell’altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza, può essere disposta provvisoriamente l’immediata sospensione dell’esecuzione. (1)

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(1) L’art. 39 della L. 21.11.1991, n. 374  afferma che: “In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni “conciliatore”, “giudice conciliatore” e “vice conciliatore” ovvero “ufficio di conciliazione”, queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni “giudice di pace”.


 

Giurisprudenza:

Istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata – Mancata notifica dell’istanza alla controparte –  Inammissibilità – La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l’istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 31-8-2020, n. 18079

 

Impugnazione del rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito –  Inammissibilità – Nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale la Corte di cassazione non è competente a pronunciarsi sull’istanza di sospensiva dell’esecutività del provvedimento impugnato, poiché l’art. 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce tale potere in via esclusiva al giudice che ha adottato il provvedimento impugnato, come già previsto in via generale dall’art. 373, comma 1, c.p.c.; né davanti al giudice di legittimità può essere impugnato il rigetto dell’istanza di sospensiva pronunciato dal giudice di merito, trattandosi di … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Sentenza 17-6-2020, n. 11756

 

Liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. – Competenza esclusiva della Suprema Corte – Distrazione in favore del difensore antistatario nel solo sub-procedimento – La liquidazione delle spese del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. spetta esclusivamente alla S.C., nell’ambito del giudizio di legittimità al quale è funzionale la procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione. Ne consegue che la richiesta di liquidazione del difensore munito di procura può essere proposta anche del difensore della parte che tale sia stato esclusivamente nel citato sub-procedimento e non già nel giudizio di cassazione, altrimenti non … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 24-10-2018, n. 26966

 

Istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata – Mancata notifica dell’istanza alla controparte –  Inammissibilità – Nel giudizio di legittimità la richiesta di pronuncia sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata può essere esaminata alla condizione che venga notificata, con i relativi documenti da produrre, alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato, comunque, rispettato, con la conseguenza che detta istanza è inammissibile ove venga … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 4-10-2018, n. 24201

 

Presupposti dell’istanza di sospensione dell’esecutività – L’esecutività della sentenza d’appello impugnata in cassazione può essere sospesa qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno,  senza che il giudice d’appello possa a tal fine valutare la fondatezza del ricorso per cassazione, sia pure sotto il profilo del mero fumus. Secondo l’opinione tradizionale, sostenuta in dottrina ed in giurisprudenza, il requisito della gravità deve essere valutato sotto il profilo soggettivo, consistendo in una eccezionale sproporzione tra il vantaggio ricavabile dall’esecuzione rispetto al pregiudizio patito dal debitore, pregiudizio che deve essere superiore a quello che la norma considera come inevitabile conseguenza dell’esecuzione forzata; mentre il requisito della irreparabilità deve essere valutato in termini oggettivi, tale essendo quel pregiudizio oggettivamente insuscettibile di reintegrazione per equivalente nel caso in cui la sentenza sia cassata (cfr. tra i precedenti editi, in particolare, App. Torino 18.10.91 e 28.4.95 in Giur. It; non si rinvengono invece precedenti della Corte di legittimità, attesa la pacifica non ricorribilità in cassazione dell’ordinanza ex art. 373 epe). Corte di Appello di Roma, Ordinanza 28-5-2018

 

Regolamento di competenza avverso il provvedimento emesso su istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata – Inammissibilità – È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso un provvedimento emesso su istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione ex art. 373 c.p.c., trattandosi di atto di natura ordinatoria, privo di definitività e decisorietà, e costituendo la pronuncia ivi contenuta un’affermazione o negazione di competenza preliminare e strumentale alla decisione di merito. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 3-5-2018, n. 10540

 

Sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c. – Ricorribilità per cassazione – Inammissibilità – In tema di processo tributario, l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 373 c.p.c., che disponga la sospensione cautelare dell’esecuzione della sentenza della commissione tributaria regionale impugnata per cassazione, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., atteso che non costituisce un provvedimento abnorme, non è definitiva, né decisoria, ma ha carattere strumentale ed interinale, perchè destinata ad operare sino alla definizione del già instaurato giudizio di legittimità, ed è inidonea ad assumere efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 16-6-2017, n. 15004

 

Sospensione della efficacia esecutiva della sentenza d’appello resa dai giudici speciali – In tema di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza d’appello resa dai giudici speciali, impugnata con ricorso alle sezioni Unite della Corte di Cassazione, deve ritenersi applicabile, salvo che sia diversamente disposto da specifiche disposizioni, la disciplina di cui all’articolo 373 c.p.c., poiché nulla prevede al riguardo l’articolo 111 Costituzione sul ricorso per Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, con la conseguenza che è inammissibile un’istanza “cautelare” contenuta nel ricorso per cassazione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 25-2-2016, n. 3734

 

Istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata –Produzione dei documenti relativi all’incidente di sospensione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. – Spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., con la sentenza di rigetto, sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell’art. 373 c.p.c., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 30-9-2015, n. 19544

 

Domanda di modifica delle condizioni del divorzio – Adeguamento per fatti sopravvenuti nella pendenza del giudizio di legittimità – La domanda di modifica delle condizioni di divorzio presentata ai sensi dell’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (come l’analoga domanda ex art. 710 cod. proc. civ. in relazione alle statuizioni contenute nella sentenza di separazione personale dei coniugi), é proponibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della decisione che ha pronunciato il divorzio, senza che ciò determini alcuna lesione di tutela della parte, che, ove intenda far valere fatti nuovi sopravvenuti durante la pendenza del giudizio di legittimità, può avvalersi del rimedio di cui all’art. 373 cod. proc. civ. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 15-10-2014, n. 21874

 

Sospensione dell’esecuzione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c. – Ricorribilità per cassazione – Inammissibilità – È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso un provvedimento emesso su istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione ex art. 373 cod. proc. civ., trattandosi di atto di natura ordinatoria, privo di definitività e decisorietà, e costituendo la pronuncia ivi contenuta un’affermazione o negazione di competenza preliminare e strumentale alla decisione di merito. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 12-5-2014, n. 10211

 

Sospensione della efficacia esecutiva della sentenza d’appello resa dai giudici speciali – L’art. 373 cod. proc. civ. è applicabile, salvo che sia diversamente stabilito da specifiche disposizioni, anche in caso di impugnazione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione delle pronunce dei giudici speciali, nulla prevedendo al riguardo l’art. 111 Cost. sul ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 10-6-2013, n. 14503

 

Applicazione della disposizione di cui all’art. 373 cpc avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali – Al ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l’esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice “a quo”, dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l’esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”. (Principio affermato dalla Corte ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ.). Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 24-2-2012, n. 2845