Art. 38 codice civile
Associazioni non riconosciute – Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Giurisprudenza:
Estinzione dell’associazione – Successiva notificazione al legale rappresentante della pretesa fiscale per debiti dell’associazione – È valido l’avviso di accertamento intestato ad un’associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l’azione direttamente nei confronti dell’associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell’associazione medesima. Sicché l’atto deve essere notificato all’ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale “successore” dell’associazione, con conseguente irrilevanza … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 21-09-2021, n. 25451
Rappresentanza gruppi parlamentari – Sussiste la legittimazione passiva dei gruppi parlamentari che si sono costituiti e si sono estinti in coincidenza con la nascita e la fine delle singole legislature, citati in giudizio in persona dei rispettivi presidenti “pro-tempore” che si sono succeduti nelle legislature medesime; tale legittimazione passiva è diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del gruppo parlamentare ai sensi dell’art. 38 c.c. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 16-07-2021, n. 20398
Consorzi con finalità di realizzazione di piano di edilizia sostitutiva – Assimilabilità all’associazione non riconosciuta ex art. 38 c.c. – Responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’ente – I consorzi costituiti con la finalità di realizzare un piano di edilizia sostitutiva, anche se con rilevanza esterna, non vanno ricondotti alla fattispecie dei consorzi disciplinati dal codice civile, ma alla figura delle associazioni non riconosciute, onde la responsabilità per le obbligazioni assunte non è regolata dall’art. 2615 c.c., ma dall’art. 38 c.c., che prevede la responsabilità solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, con conseguente applicazione del termine di decadenza di cui all’art. 1957 c.c. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 2-07-2021, n. 18792
Avvicendamento nella carica sociale – In tema di associazione non riconosciuta, nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di rappresentante legale, colui che invoca in giudizio la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. del rappresentante subentrante – il quale non può andarne esente, ai fini fiscali, soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa – ha l’onere di provare gli elementi da cui desumere la sua qualità di rappresentante e/o di gestore di tutta o di parte dell’attività dell’associazione, mentre grava sul chiamato a rispondere dei debiti d’imposta – derivanti “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto – dimostrare … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 5, Ordinanza 09-02-2021, n. 3093
Debiti d’imposta – Nelle associazioni non riconosciute, mentre per i debiti sorti su base negoziale non rileva la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, rispondendo la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, di cui all’art. 38 c.c., all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente, per i debiti d’imposta, sorti “ex lege”, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 5, Ordinanza 23-02-2021, n. 4747
Cessazione della carica di rappresentante legale – Opponibilità all’amministrazione finanziaria – In tema di associazioni non riconosciute, la cessazione della carica di rappresentante legale per essere opponibile all’amministrazione finanziaria deve essere comunicata all’anagrafe tributaria ex artt. 1, 2 e 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, sicché non assume a tal fine rilevanza la trasmissione in via telematica del modello EAS, funzionale al solo riconoscimento della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi dell’associazione. Cass. 26924/2019
Opposizione allo stato passivo – Esclusione della legittimazione del singolo associato – L’associazione professionale costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche autonomo e distinto da quello del singolo associato, con la conseguenza che quest’ultimo non è legittimato a proporre in proprio l’opposizione allo stato passivo contro l’esclusione di un credito di cui è titolare l’associazione. Cass. 14321/2019
Efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta – Esclusione dell’efficacia nei confronti del responsabile ex art. 38 cc – L’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c., al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto. Cass. 12714/2019
Debiti d’imposta – In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma “ex lege”, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’associazione. Cass. 1602/2019
Debiti d’imposta – In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi: peraltro, l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura. Cass. 25650/2018
Debiti tributari – In tema di associazioni non riconosciute, sussiste la responsabilità dell’ente, ex art. 38, comma 1, c.c.per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che, spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti – ed in concreto – l’oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari. Cass. 16221/2018
Responsabilità per la mancata attuazione di una promessa di candidatura verso un militante – Non è configurabile a carico dei coordinatori e del presidente di un partito politico una responsabilità per la mancata attuazione di una promessa di candidatura verso un militante, trattandosi di una promessa priva di carattere negoziale, sicchè quest’ultimo non può pretendere nè il risarcimento del danno per la mancata candidatura promessa nè il rimborso degli oneri sostenuti per la partecipazione al progetto politico. L’attività politica, infatti, è improntata a libertà decisionale il cui corretto od infedele esercizio è rimesso esclusivamente al giudizio degli elettori, mentre diversamente opinando si finirebbe per condizionare l’attività dei partiti, interferendo nella formazione delle liste elettorali e, in definitiva, nella libera espressione del voto alla quale i partiti “concorrono” esercitando, unitamente alle altre formazioni sociali, una funzione strumentale di proposta e di raccordo tra i cittadini e le istituzioni ex art. 49 Cost. Cass. 15497/2018
Associazioni non riconosciute – Inquadramento della responsabilità di chi agisce tra le garanzie “ex lege” assimilabili alla fideiussione – In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell’associazione è inquadrabile tra le garanzie “ex lege” assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l’art. 1957 cod. civ. e il termine di decadenza ivi stabilito, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero – attesa la durata semestrale (e, dunque, non meramente apparente) del termine decadenziale … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 17 giugno 2015, n. 12508
Ai fini della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di responsabilità contabile, deve sussistere un rapporto di servizio tra l’agente e l’Amministrazione, sia esso organico o di fatto, ma in nessun caso esso può discendere dal rapporto civilistico tra il provato percettore di contributi e latro ente, pure privato, che in forza di detto rapporto si sia assunta la responsabilità ex art. 38 c.c. di far fronte alle obbligazioni gravanti sul primo. – Cass., S.U., 20-6-2012, n. 10137
La responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non é collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi. Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa é inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione; ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. — Cass. III, sent. 25748 del 24-10-2008
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità dell’ente sussiste, ai sensi dell’art. 38, primo comma, cod. civ., per le obbligazioni ed i rapporti assunti dai soggetti che ne sono rappresentanti di diritto ed anche di fatto e che,spendendo la ragione sociale, determinano con i loro atti ed in concreto l’oggetto sociale, a prescindere dalle possibili indicazioni formali; ne consegue che tale regola, di carattere generale, si applica anche ai debiti tributari. — Cass. V, sent. 16344 del 17-6-2008
Responsabilità dei gestori di una palestra per i danni provocati ad un associato da una cyclette difettosa – In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 cod. civ. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione; ne consegue che l’annunciato è legittimato a proporre azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei responsabili dell’associazione per omessa custodia riconducibile all’art. 2051 cod. civ. . (Nella specie, la S. C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha rigettato il motivo proposto dai ricorrenti gestori di una palestra evocati in giudizio da un associato a titolo di responsabilità per omessa custodia cui era conseguito un suo infortunio, sul corretto presupposto indicato nella sentenza impugnata alla stregua del quale il danneggiato aveva agito sulla base di una responsabilità extracontrattuale nei confronti … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 17-1-2008, n. 858
La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma secondo, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che, facendo corretta applicazione del principio di cui in massima, aveva condannato i presidenti di una associazione non riconosciuta a rifondere parte di quanto corrisposto ad una lavoratrice da colui che, in solido con l’associazione medesima successivamente cessata di esistere, era stato condannato a pagare la medesima somma a titolo di differenze retributive, tenuto conto che era stata fornita la prova che essi avevano avuto un ruolo attivo nella instaurazione e gestione del rapporto di lavoro, non essendo rilevante che l’azione del creditore fosse stata proposta dopo la cessazione della carica di presidente dell’associazione medesima). — Cass. III, sent. 26290 del 14-12-2007
La responsabilità personale e solidale, di cui all’art. 38 cod. civ., delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi che con essi siano venute in rapporto negoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito. — Cass. III, sent. 718 del 16-1-2006
Ai sensi dell’art. 38 cod. civ., non è configurabile responsabilità personale e solidale con l’associazione non riconosciuta, del rappresentante della stessa in ordine agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti dell’associazione, ove i relativi rapporti di lavoro non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la prova del rapporto previdenziale instaurato con l’ente assicuratore. — Cass. Sez. L, sent. 8919 del 11-5-2004
Affinché, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., possa operare il riferimento all’associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell’associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l’associazione, è necessario che quest’ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell’associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell’immedesimazione organica ex art. 36 cod. civ., fermo restando che l’associazione può assentirne l’operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l’attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il «falsus procurator» non impegna l’associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell’altro contraente secondo l’art. 1398 cod. civ., non prevedendo l’art. 38 cod. civ. alcuna deroga all’art. 1398 citato. — Cass. Sez. L, sent. 11772 del 2-8-2003
Il fallimento dell’associazione non riconosciuta-imprenditore commerciale si estende anche agli associati che ai sensi dell’art. 38 sono da ritenersi illimitatamente responsabili – Cass. 94/3503
In caso di insolvenza del datore di lavoro non soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, ai fini dell’accoglimento della domanda di intervento del fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, istituito presso l’INPS dall’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del relativo credito, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti e che l’azione esecutiva — che deve conformarsi all’ordinaria diligenza — sia stata esercitata in modo serio e adeguato, ancorché infruttuoso. A tal fine, ove il debitore sia un’associazione non riconosciuta, non basta l’esistenza di un inutile tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell’associazione, dovendo il creditore dimostrare di aver compiuto idonee ricerche dei soggetti personalmente e solidalmente obbligati ex art. 38 cod. civ., in ordine alla eventuale titolarità, in capo ai medesimi, di beni mobili e immobili o di altri diritti, a nulla rilevando la difficoltà di individuare la persona fisica che possa rispondere del trattamento di fine rapporto. — Cass. Sez. L, sent. 10953 del 11-7-2003