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Art. 395 cpc – Casi di revocazione

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Codice di procedura civile

Articolo 395 codice di procedura civile

Casi di revocazione

Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione:

1) se sono l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra; (1)

2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza;

3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario;

4) se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare; (1) (2)

5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione;

6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

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(1) E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 395 c.p.c.:

– nella parte in cui (n. 1) non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l’effetto del dolo di una delle parti in danno dell’altra (Corte cost. 20.02.1995, n. 51);

– nella parte in cui (n. 4) non prevede la revocazione di sentenze della corte di cassazione rese sui ricorsi basati sul n. 4 dell’art. 360 c. p.c. e affette dall’errore di cui al n. 4 dell’art. 395 dello stesso codice (Corte cost. sent. 30.01.1986, n. 17);

– nella parte in cui (n. 4) non prevede la revocazione di sentenze della corte di cassazione per errore di fatto nella lettura di atti interni al suo stesso giudizio (Corte cost. 31.01.1991, n. 36);

– nella parte in cui (n. 4) non prevede la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto o licenza per finita locazione emessi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato (Corte cost. 20.12.1989, n. 559);

– nella parte in cui (n. 4) non prevede la revocazione per errore di fatto per i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità resi in assenza o per mancata opposizione dell’intimato (Corte cost. 20.12.1989, n. 559).


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Giurisprudenza:

Revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio

Il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l’errore percettivo sia assunto come … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 17-3-2023, n. 7758

Domanda giudiziale trascritta – Rigetto con pronuncia definitiva – Effetti – Cancellazione della trascrizione – Revocazione straordinaria ex art. 395 n. 3 cpc – Rinnovazione della trascrizione – Inammissibilità – Responsabilità del difensore

In caso di rigetto, con effetto di giudicato, della domanda giudiziale trascritta, la trascrizione perde efficacia “ipso iure” e l’impugnazione della pronuncia con revocazione straordinaria ex art. 395, comma 1, n. 3 c.p.c., la quale non incide sul passaggio in giudicato, non consente una nuova trascrizione della domanda, né la rinnovazione della formalità. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la responsabilità dell’avvocato per omessa rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 2668 bis c.c., sul rilievo che l’originaria azione di simulazione era stata … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 23-11-2022, n. 34402

Dolo processuale revocatorio

Il dolo processuale revocatorio non è integrato dalla mera violazione dell’obbligo di lealtà e probità previsto dall’art. 88 c.p.c., né dalle allegazioni false, dalle reticenze o dal mendacio, occorrendo ai fini della configurazione dalle fattispecie – per contro – un’attività intenzionalmente fraudolenta, che si concretizzi in artifizi o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad impedire al giudice l’accertamento della verità, così pregiudicando l’esito del procedimento. (Nella specie, la S.C. ha qualificato quale ipotesi di dolo revocatorio il deposito di comparsa e memoria difformi da quelle … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 21-10-2022, n. 31211

 

Revocazione di sentenza della Corte di cassazione – Incompatibilità di uno dei cinque componenti del collegio decidente

In tema di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, la dedotta incompatibilità di uno dei cinque componenti del collegio decidente, non costituendo una svista percettiva rilevante ex art. 391 bis c.p.c., non integra errore revocatorio né è causa di nullità della … continua a leggereCassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 13-10-2022, n. 30112

 

Interesse all’impugnazione presupposto – Soccombenza sostanziale

Ai fini della sussistenza dell’interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei … continua a leggereCassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 19-9-2022, n. 27387

 

Erronea percezione del contenuto di scritto difensivo

Qualora l’atto difensivo depositato dalla parte sia stato falsamente rappresentato, e sia pertanto rimasto oggetto di un errore di percezione da parte del giudicante, avendo ciò comportato che la decisione assunta sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ricorre il v… continua a leggereCassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 1-9-2022, n. 25752

 

Ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima – Riunione

I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l’impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l’applicazione analogica dell’art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza 6-7-2022, n. 21315

 

Revocazione delle pronunce della Corte di cassazione – Omesso esame delle memorie difensive

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’omesso esame delle memorie difensive, depositate ai sensi degli artt. 378, 380 bis o 380 bis, n. 1, c.p.c., con allegate sentenze invocate quali giudicati esterni tra le parti su un punto decisivo della controversia, ai fini dell’adozione di una statuizione diversa, è deducibile come errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 30-5-2022, n. 17379

 

Pendenza di procedimento penale per reati connessi all’accertamento tributario – Diniego di definizione – Illegittimità – Ragioni

In tema di contenzioso tributario, l’assenza di definitività del procedimento penale avente per oggetto l’accertamento di fatti di reato idonei a incidere sull’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria, ed in particolare sulla liquidazione dell’importo dovuto, non osta alla definizione agevolata della lite, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, sia perché inidonea a rendere indeterminabile la somma dovuta per la definizione agevolata della controversia, sia perché l’Amministrazione finanziaria può sempre procedere al recupero degli importi indebitamente non versati, anche attraverso il procedimento di revocazione di cui all’art. 395 c.p.c., ove il definitivo accertamento penale ne faccia insorgere i presupposti. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 16-5-2022, n. 15442

 

Processo tributario – Revocazione ordinaria – Regime anteriore alla modifica dell’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

Nel processo tributario, l’impugnazione per revocazione per i motivi previsti dai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c. – anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha modificato l’art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 – è ammissibile nei confronti delle sentenze d’appello avverso le quali sia stato già proposto ricorso per cassazione o sia pendente il termine per proporlo, poiché nel giudizio di cassazione non sono ammessi nuovi accertamenti di fatto, né rivalutazioni del giudizio sul fatto compiuto dal giudice d’appello. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 11-5-2022, n. 14893

 

Errore materiale e errore revocatorio – Differenze – Conversione della revocazione in correzione di errore materiale

L’errore materiale, che colpisce la manifestazione della volontà espressa dal comando giudiziale, va distinto dall’errore revocatorio, che incide sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione; ne deriva che, mentre il ricorso per correzione di errore materiale non può essere convertito in un ricorso per revocazione, per il quale, assumendosi l’erroneità del deciso per effetto di un’errata percezione delle risultanze di fatto, vi è necessità di impugnazione, è ammissibile la conversione del ricorso per revocazione in quello per correzione dell’errore materiale che implica, al contrario, l’esattezza della … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 14-4-2022, n. 12210

 

Errore di fatto – Configurabilità in relazione alle sentenze della corte di cassazione – Condizioni – Limiti – Erronea valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio di cui all’art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso la rilevanza dell’erroneo accertamento dell’esistenza di un giudicato interno, non trattandosi di un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 395, comma 4, c.p.c., bensì dell’apprezzamento in diritto delle risultanze processuali). Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 29-3-2022, n. 10040

 

Notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc – Dedotta mancanza di presupposti

L’insussistenza dei presupposti per la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., costituendo un vizio processuale originario del giudizio che determina la nullità della sentenza conclusiva, non è riconducibile ad una ipotesi di dolo revocatorio di cui al n. 1 dell’art. 395 c.p.c. essendo deducibile con i normali mezzi di impugnazione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16-2-2022, n. 5031

 

Ricorso per cassazione e revocazione – Omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, cpc – Sospensione ex art. 295 cpc del giudizio di legittimità

Il giudizio di legittimità, in cui sia denunciato, quale vizio di motivazione, l’omesso esame del medesimo fatto azionato quale errore percettivo ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., all’esito della cassazione con rinvio della sentenza d’appello d’inammissibilità del ricorso per revocazione ordinaria, pur non ricorrendo una pregiudizialità in senso tecnico, ma solo logico, atteso che sussiste, in caso di sua prosecuzione, il rischio, di regola neutralizzato con l’art. 398, comma 4, c.p.c., di una possibile elisione dell’accertamento in fatto richiesto al giudice della revocazione in sede di rinvio, per cui deve … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 18 marzo 2016, n. 5398