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Art. 41 cpc – Regolamento di giurisdizione

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Codice di procedura civile

Articolo 41 codice di procedura civile

Regolamento di giurisdizione

Finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all’articolo 37. L’istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all’articolo 367.

La pubblica amministrazione che non è parte in causa può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla amministrazione stessa, finché la giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

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Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 41 e 367 c.p.c., in riferimento agli artt. 3, 24,103, 111, 113, 125 della Costituzione (C. cost. 28.07.1983, n. 246).


 

Giurisdizione:

Delibera di decadenza dalla carica per incompatibilità – Giurisdizione del giudice ordinario

La controversia avente ad oggetto l’impugnazione della delibera di decadenza dalla carica di un componente elettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la statuizione adottata nei confronti dell’interessato non integra un provvedimento autoritativo, tale da porre il destinatario al cospetto di un potere, ma un atto meramente ricognitivo dei presupposti legali di applicazione della norma, il quale viene ad incidere sulla pretesa alla continuazione nel “munus” pubblico elettivo e, quindi, alla permanenza del relativo incarico, ossia su una situazione la cui consistenza è di diritto soggettivo perfetto. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 29-9-2022, n. 28428

 

Convenzione italo – Russa 26 gennaio 1979 sull’assistenza giudiziaria in materia civile, resa esecutiva con l. n. 766 del 1985

La Convenzione italo-russa del 1979 non è assimilabile, per struttura e funzionamento, alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, atteso che, al pari di numerose altre convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità delle sentenze emesse dall’uno e dall’altro giudice, attraverso regole di cd. giurisdizione indiretta destinate ad assumere rilievo proprio in sede di riconoscimento delle decisioni prese, con la conseguenza che, consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adire i tribunali dell’altra parte nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest’ultima, rientrino le cause civili, ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano con riguardo ad una controversia risarcitoria promossa da una società televisiva italiana nei confronti di una società di diritto russo, per atti di concorrenza sleale e violazione di marchi registrati). Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 6-7-2022, n. 21351

 

Collegamento negoziale – Nozione – Effetti sulla giurisdizione – Esclusione

Il collegamento negoziale, meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti, pur implicando la ripercussione delle vicende che investono un contratto sull’altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco e non necessariamente in rapporto di principale ed accessorio, non determina in ogni caso alcun effetto sulla giurisdizione. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 28-6-2022, n. 20802

 

Vendita internazionale a distanza di beni mobili

In tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la controversia avente ad oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 4 del Reg. UE n. 1215 del 2012 (applicabile “ratione temporis”), alla giurisdizione dell’A.G. del luogo della consegna materiale dei beni, non ostando a tale conclusione l’inserimento, nel contratto medesimo, di una clausola “ex work”, se essa non sia accompagnata da una specifica pattuizione volta ad attribuire, con chiarezza, al luogo del passaggio del rischio valenza anche di luogo di consegna della merce. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto non chiara ed univoca la volontà delle parti espressa in una clausola “ex work” finalizzata a … continua a leggereCassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 28-6-2022, n. 20633

 

Opposizione a decreto ingiuntivo – Regolamento preventivo di giurisdizione – Esclusione della giurisdizione italiana – Effetti – Nullità del decreto ingiuntivo

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 28-6-2022, n. 20633

 

Controversia relativa alla gestione diretta del servizio idrico da parte dell’Amministrazione municipale

Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, e non a quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la controversia in cui un Comune fa valere il diritto alla salvaguardia della gestione diretta del servizio idrico da parte dell’Amministrazione municipale, ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b), del d.lgs. n. 152 del 2006, come novellato dall’art. 62 della l. n. 221 del 2015, ove l’atto amministrativo impugnato non ha ad oggetto l’utilizzo delle acque, né la loro regimazione o l’esecuzione di opere incidenti sull’utilizzo o sulla regimazione delle stesse, bensì l’organizzazione, e non l’esercizio, del servizio idrico e non rientra, pertanto, nella categoria dei provvedimenti “in materia di acque pubbliche”. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 9-6-2022, n. 20633

 

Contratto di ‘collar swap’ concluso dalla p.a.

Appartiene alla giurisdizione ordinaria la controversia relativa alla efficacia e vincolatività di un contratto di “collar swap” concluso dalla P.A. con una banca, a causa della illegittimità della delibera con cui la stessa P.A. ne abbia successivamente dichiarato d’ufficio la nullità in sede di autotutela, in quanto, vertendo la controversia sulla posizione di diritto soggettivo acquisita dall’altro contraente, tale declaratoria non rappresenta l’esercizio di poteri autoritativi sicché resta affidata al giudice ordinario la possibilità di conoscere ed interpretare incidentalmente l’atto amministrativo, ai sensi dell’art. 5 della l. n. 2248 del 1865, nonchè di disapplicarlo ove non sia conforme a legge. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 27-5-2022, n. 17245

 

Regolamento preventivo di giurisdizione – Provvedimento cautelare ‘ante causam’

Il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., non è ammissibile nell’ambito di un procedimento cautelare “ante causam”, poiché, finché l’istante non abbia iniziato il giudizio di merito, per il quale sorge l’oggetto del procedimento, unitamente all’interesse concreto e attuale a conoscere il giudice dinanzi al quale lo stesso deve eventualmente proseguire, non è consentito, neanche ex art. 111 Cost., il ricorso per cassazione contro i provvedimenti conclusivi del relativo procedimento, né può ammettersi che la questione di giurisdizione sia sottoposta per altra via alla cognizione della Suprema Corte. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 24-5-2022, n. 16764

 

Danno erariale – Erogazione da parte dell’amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata

In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell’amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell’ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 17-5-2022, n. 15893

 

Contenuto del ricorso – Motivi specifici – Limiti – Esposizione sommaria dei fatti di causa – Necessità – L’istanza di regolamento di giurisdizione, non essendo un mezzo di impugnazione, ma soltanto uno strumento per risolvere in via preventiva ogni contrasto, reale o potenziale, sulla “potestas iudicandi” del giudice adito, può anche non contenere specifici motivi di ricorso, e cioè l’indicazione del giudice avente giurisdizione o delle norme e delle ragioni su cui si fonda, ma deve recare, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza 10-9-2019, n. 22575