Roma, Via Valadier 44 (00193)
o6.6878241
avv.fabiocirulli@libero.it

Art. 44 cc – Trasferimento della residenza e del domicilio

Richiedi un preventivo

Codice Civile

Articolo 44 codice civile

Trasferimento della residenza e del domicilio

Il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge.

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio, se non si è fatta una diversa dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza.


 

Giurisprudenza:

In tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell’amministrando, salvo che risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la volontarietà di tale spostamento. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 17-9-2020, n. 19431

 

Nel caso in cui il beneficiario dell’amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degl’interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l’interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora. Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 11-9-2020, n. 18943

 

Nel caso in cui il beneficiario dell’amministrazione di sostegno si trovi in stato di detenzione in esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, la competenza territoriale va riconosciuta al giudice del luogo in cui il detenuto aveva la sua dimora abituale prima dell’inizio dello stato detentivo, non potendo trovare applicazione il criterio legale che individua la residenza (con la quale coincide, salva prova contraria, la dimora abituale) nel luogo in cui è posta la sede principale degl’interessi e degli affari della persona, dal momento che, tale criterio, implicando il carattere volontario dello stabilimento, postula un elemento soggettivo la cui sussistenza resta esclusa per definizione nel caso in cui l’interessato, essendo sottoposto a pena detentiva, non possa fissare liberamente la propria dimora. (Fattispecie relativa al reclamo proposto dal detenuto contro il provvedimento di cessazione dell’amministrazione di sostegno; la S.C. ha regolato la competenza in base alla residenza anteriore all’inizio della detenzione, non risultando il mutamento della sede principale degli affari e interessi per effetto della detenzione e, in particolare, per il trasferimento del ricorrente, intervenuto nel frattempo, ad altra casa di reclusione). Cassazione Civile, Sezione 6-1, Ordinanza 13-3-2020, n. 7241

 

In tema di imposte dirette, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente si considerano, in applicazione del criterio di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 917 del 1986, residenti in Italia e, pertanto, assoggettate alla relativa tassazione per tutti i redditi, ovunque prodotti, non assumendo peraltro rilevanza il trasferimento della residenza all’estero fino a quando non risulti la cancellazione del contribuente da detta anagrafe. Cassazione Civile, Sezione 6 Tributaria, Ordinanza 25-6-2018, n. 16634

 

Ai fini della nullità della notifica non è sufficiente che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza all’estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall’art. 6 l. n. 470 del 1988 per l’iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) in data precedente a quella della notifica, atteso che tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti ed ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, secondo i quali il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona, deve risultare il luogo in cui è fissata la nuova residenza. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 21-9-2017, n. 21922

 

Ai fini della nullità della notifica il destinatario, che sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, non solo deve produrre una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, ma deve anche provare la tempestiva dichiarazione fatta al comune che ha abbandonato con la stessa decorrenza. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 8-8-2017, n. 19714

 

Il giudice competente per l’apertura della tutela in caso di interdizione legale va individuato, ai sensi degli artt. 662 c.p.p. e 343 c.c., con riferimento al domicilio del condannato, da presumersi, ex art. 44 c.c., coincidente con la sua residenza anagrafica. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 12-11-2015, n. 23107

 

Ai sensi dell’art. 44 c.c., la residenza originaria deve ritenersi immutata fino a quando il relativo trasferimento non sia regolarmente denunziato. Pertanto, non può essere rimessa in termini ex art. 294 c.p.c. la parte contumace in primo grado e costituitasi in appello che non ebbe notizia dell’atto di citazione, ritualmente notificato nella residenza originaria, per essersi allontanata da essa senza dare disposizioni per essere prontamente informata di quanto poteva riguardarla. Cass. 09-05-2014 n. 10183

 

Il giudice competente per l’apertura della tutela in caso di interdizione legale va individuato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 662 cod. proc. pen. e 343 cod. civ., con riferimento al domicilio del condannato, da presumersi, ai sensi dell’art. 44 cod. civ., coincidente con la sua residenza anagrafica, senza che assuma rilievo il fatto che, a seguito della sopravvenuta irreperibilità dell’interdetto, sia pendente la procedura di cancellazione dai registri anagrafici, posto che l’interdizione legale non è caducata dalla latitanza ovvero dall’irreperibilità del condannato. Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 11-14-2013, n. 8875

 

Il domicilio individua il luogo ove la persona ha stabilito il centro principale dei propri affari e interessi, sicchè riguarda la generalità dei rapporti del soggetto, non solo economici, ma anche morali, sociali e familiari. Affinché possa ritenersi verificato un trasferimento di domicilio, pertanto, debbono risultare inequivocabilmente accertati sia il concreto spostamento da un luogo all’altro del centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona, sia l’effettiva volontà d’operarlo, a prescindere dalla dimora o dall’effettiva presenza in quel determinato luogo. Ne consegue che il ricovero in una casa di cura o di riposo non implica, necessariamente, anche il trasferimento del domicilio in detto luogo, in quanto il ricovero può avere carattere temporaneo e/o comunque non continuativo, ben potendo la persona, per più o meno brevi periodi, riportarsi nel luogo lasciato e, soprattutto, voler ivi comunque conservare, per intuibili motivi morali e materiali, il centro principale dei propri rapporti. – Cass. 15-10-2011, n. 21370

 

Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro comune, produca una certificazione del comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull’anagrafe della popolazione (art. 16 l. 31 gennaio 1958 n. 136 e, successivamente, art. 18 d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), la cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell’avvenuta tempestiva dichiarazione al comune abbandonato. (Nella specie, trattavasi di una notifica ex art. 140 c.p.c., e non erano stati dedotti in giudizio elementi da cui desumersi che il notificante conoscesse, o avrebbe potuto conoscere, con l’ordinaria diligenza, il trasferimento di residenza del destinatario della notifica). Cass. 30-07-2009 n. 17752

 

È regolare la notifica di un provvedimento amministrativo decisorio (nella specie, revoca dell’assegnazione di alloggio popolare) nel luogo di residenza, anche se l’interessato vi sia presente in modo discontinuo a causa dello svolgimento di occupazioni saltuarie all’estero, e nonostante risulti che la p.a. sia a conoscenza di tali circostanze (dimostrata, nella specie, dall’avergli trasmesso nel luogo del domicilio estero una richiesta informale con finalità istruttoria). — Cass. 14058 del 28-5-2008

 

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario nel luogo indicato sulla busta contenente l’atto da notificare fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest’ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria. Tale prova, peraltro, non può essere fornita mediante la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza diversa dal luogo in cui è stata effettuata la notifica, in quanto siffatte risultanze, aventi valore meramente dichiarativo, offrono a loro volta una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi idonei ad evidenziare, in concreto, una diversa ubicazione della residenza effettiva del destinatario, presso la quale, pertanto, la notificazione è validamente eseguita, ed il cui accertamento da parte del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, se non per vizi della relativa motivazione. — Cass. 24852 del 22-11-2006

 

Qualora sussistono i requisiti richiesti dalla legge, ai sensi degli arte. 44 cod. civ. e 31 disp. att. al cod. civ., per opporre il trasferimento di residenza ai terzi di buona fede, ovvero la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello di nuova residenza, con consequenziale cancellazione dall’anagrafe del comune di provenienza e iscrizione nell’anagrafe del comune di nuova residenza, aventi la stessa decorrenza, la notifica effettuata ex art. 140 cod. proc. civ., in cui il piego relativo alla raccomandata ed attestante l’avvenuto compimento delle formalità previste dalla legge sia stato restituito al mittente per compiuta giacenza, è nulla, in quanto la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. non esclude ma al contrario postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario, e che la copia non sia stata consegnata per mere difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l’incapacità o il rifiuto delle persone indicate dall’art. 139 cod. proc. civ. di ricevere l’atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva ritenuto valida la notifica dell’atto di integrazione del contraddittorio eseguita con le modalità indicate in precedenza, ritenendo che con l’uso dell’ordinaria diligenza, ovvero ricorrendo ad una normale ricerca anagrafica, il notificante avrebbe accertato, o avrebbe potuto accertare, che all’epoca della notifica il destinatario dell’atto aveva già da tempo trasferito altrove la propria residenza anagrafica). — Cass. 24416 del 16-11-2006

 

In base al combinato disposto degli artt. 31 disp. att. cod. civ. e 44 cod. civ., ai fini dell’opponibilità ai terzi di buona fede del trasferimento di residenza di una persona fisica è necessaria la denuncia di quest’ultima sia al comune di provenienza che a quello di arrivo, ma non è prescritto che tale doppia dichiarazione debba essere effettuata con distinti atti, poiché, al contrario, gli artt. 13, comma 2, e 18, comma 1, d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) — con i quali le predette norme codicistiche devono essere coordinate — stabiliscono che siffatte dichiarazioni, da redigersi utilizzando un «modello conforme all’apposito esemplare predisposto dall’Istituto centrale di statistica», devono essere trasmesse, entro venti giorni, dall’ufficiale di anagrafe che le ha ricevute «al comune di precedente iscrizione anagrafica per la corrispondente cancellazione», restando così previsto che la doppia dichiarazione di trasferimento di residenza sia effettuata mediante un unico documento destinato sia al comune che si abbandona che a quello di nuova residenza, il quale è specificamente incaricato di trasmettere il documento stesso anche al comune della precedente residenza. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi ritenuto, ai fini della competenza territoriale in causa di separazione tra coniugi, opponibile all’attore il cambio di residenza del convenuto eseguito in base a rituale dichiarazione consegnata al solo comune di nuova residenza). — Cass. 21916 del 12-10-2006

 

Ai fini dell’individuazione del tribunale competente per territorio sulla domanda di separazione personale dei coniugi alla stregua del criterio del luogo di residenza del convenuto al momento della proposizione della domanda (art. 706 cod. proc. civ.), tale luogo deve essere identificato con la casa familiare, la quale individua presuntivamente il luogo di dimora abituale della coppia, salvo che detta presunzione venga legittimamente superata fornendo la prova, il cui onere grava sul coniuge che contesti una simile circostanza, dello spostamento, da parte del medesimo convenuto, della propria abituale dimora di fatto in un altro luogo, nel qual caso la competenza territoriale spetta al giudice di quest’ultimo luogo. A tal riguardo, le risultanze anagrafiche rivestono mero valore presuntivo e possono essere superate, in quanto tali, da una prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento affidata all’apprezzamento del giudice di merito, onde, allorché si provi o risulti in concreto che il terzo di buona fede (che può anche essere il coniuge separato di fatto) fosse a conoscenza della mancata corrispondenza tra residenza anagrafica e residenza effettiva, non può operare, rispetto a detto terzo, la più rigorosa disciplina prevista dall’art. 44 cod. civ. in ordine all’opponibilità del trasferimento di residenza. — Cass. 19595 del 29-9-2004

 

Ai fini della legittimità della notifica presso l’abitazione del destinatario, se il richiedente conosce il luogo di reale dimora abituale, o sia in grado di conoscerlo facendo uso della diligenza che il caso suggerisce, la notifica è legittimamente eseguita solo se tentata presso quel luogo, mentre solo se il notificante ignora incolpevolmente che il luogo di effettiva dimora abituale è diverso da quello ove questi risulti anagraficamente residente, la notificazione può essere legittimamente eseguita presso l’ultima residenza anagrafica. — Cass. 11-11-2003, n. 16941

 

La conoscenza, da parte del notificante, del luogo di residenza (o dimora) effettiva del destinatario dell’atto ne comporta l’obbligo di eseguire la notifica in tale luogo (non potendo operare, nei suoi confronti, la più rigorosa disciplina di cui all’art. 44 cod. civ. in tema di opponibilità del trasferimento della residenza), attesa l’efficacia meramente presuntiva delle risultanze anagrafiche, superabile con ogni mezzo di prova idoneo a dimostrare la volontaria dimora di un soggetto in luogo diverso. — Cass. 1-9-98, n. 8681

 

Ai fini della nullità della notifica non basta che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza in altro Comune, produca una certificazione del Comune di nuova residenza, dalla quale risulti l’iscrizione nei registri anagrafici di quel Comune in data precedente a quella della notifica, atteso che, ai sensi degli art. 44, comma primo, cod. civ. e 31 disp. att. stesso codice, il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e che, in base alle norme regolamentari sull’anagrafe della popolazione (art. 16 d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136 e, successivamente, art. 18 d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223), la cancellazione dall’anagrafe del Comune di precedente iscrizione e l’iscrizione nell’anagrafe del Comune di nuova residenza devono avere sempre la stessa decorrenza, che è quella della data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza, sicché la suddetta certificazione anagrafica non fornisce la prova dell’avvenuta tempestiva dichiarazione al Comune abbandonato. — Cass. 2-3-96, n. 1648

 

Anche ai fini dell’individuazione del Comune di residenza, dimora e domicilio del destinatario della notificazione non è sufficiente a vincere la presunzione legale di residenza cui danno luogo le risultanze dei registri anagrafici, la prova che il domicilio è in luogo diverso da quello della residenza anagrafica, giacché il codice civile (art. 44 secondo comma) stabilisce una presunzione di coincidenza del luogo di domicilio con quello di residenza, non l’opposta presunzione di coincidenza della residenza effettiva con il luogo di effettivo domicilio, in difformità delle risultanze anagrafiche. — Cass. 30-1-92, n. 1014

 

Qualora la competenza per territorio del giudice adito sia determinata in funzione della residenza del convenuto, e questo ultimo abbia trasferito la propria residenza, senza fare la prescritta doppia dichiarazione, oltre che al Comune di nuova residenza anche al Comune che si intenda abbandonare, ai sensi dell’art. 31 disp. att. cod. civ., non può invocarsi, a prova dell’avvenuta dichiarazione a questo Comune un certificato successivamente rilasciato dal quale risulti la pregressa mera cancellazione dal registro dei residenti al momento della notificazione; ne consegue che in tal caso occorre aver riguardo al Comune di vecchia residenza, in cui il convenuto risulta ancora anagraficamente iscritto, a meno che non si dimostri, da parte dello stesso che l’eccepisca, che l’attore, a prescindere da tale comunicazione, fosse a conoscenza, al momento della notificazione dell’atto, della sua nuova residenza. — Cass. 12-10-89, n. 4078

 

L’obbligo del tribunale, prima di dichiarare il fallimento, di disporre la comparizione dell’imprenditore in camera di consiglio, per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa (art. 15 della legge fallimentare, nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 141 del 1970), trova deroga, in relazione alle peculiari esigenze della procedura concorsuale, in presenza di una situazione d’irreperibilità, solo se essa derivi da comportamento del debitore, e non sia superabile se non tramite complesse indagini. Pertanto, il predetto obbligo non resta di per sè escluso a causa del mancato reperimento del debitore presso la sua residenza in Italia, a seguito di trasferimento all’estero, quando il debitore stesso, in conformità di quanto disposto dall’art. 11 del d.p.r. 31 gennaio 1958, n. 136 (e con gli effetti di opponibilità ai terzi di cui agli artt. 44 cod. civ. e 31 disp. att. cod. civ.), abbia provveduto a far annotare, presso l’anagrafe del Comune di detta ultima residenza, lo Stato estero e la nuova località di residenza, mentre è in proposito irrilevante l’omessa indicazione anche dell’indirizzo della nuova abitazione, tenendo conto che essa non è prescritta dalla citata norma, e che comunque si tratta di un dato agevolmente acquisibile, tramite le autorità consolari. — Cass. 4-4-86, n. 2341

 

Anche in tema di competenza territoriale, per le controversie previdenziali ex art. 444 cod. proc. civ., il principio per cui i certificati anagrafici hanno valore meramente presuntivo (e, quindi, contrastabile con ogni mezzo di prova) circa la residenza della persona alla quale si riferiscono trova limite nella tutela ex artt. 44 cod. civ. e 31 disp. att. cod. civ. dei terzi di buona fede, cui non è opponibile il trasferimento di residenza ove non sia stata fatta la doppia dichiarazione al comune della nuova residenza ed a quello della precedente. Pertanto, mentre tali terzi possono dimostrare con ogni mezzo la situazione reale ed obiettiva diversa da quella emergente dai documenti anagrafici, non è invece consentito all’interessato, in mancanza della predetta dichiarazione, di provare aliunde, contro le risultanze dei suindicati certificati, il mutamento de facto della propria residenza. — Cass. 6-4-84, n. 2240

 

Il principio secondo cui il mutamento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede se non sia accompagnato dalle forme di pubblicità richieste dalla legge è ispirato alla necessità di tutelare i terzi di buona fede da ogni azione fraudolenta, messa in opera dall’interessato alla posizione anagrafica, basata su una non documentata ed artificiosa alterazione del luogo di residenza. Tale principio opera soltanto nei rapporti fra l’interessato e i terzi e non può essere invocato nei rapporti dei terzi fra loro, rispetto ai quali le risultanze anagrafiche costituiscono soltanto un elemento presuntivo che può essere vinto dalla prova contraria.  — Cass. 3-12-77, n. 5259

 

La competenza per territorio in materia di interdizione si determina in base al luogo di residenza effettiva o di domicilio dell’interdicendo, senza che si possa opporre che il trasferimento del convenuto da una sede all’altra non sia stato denunziato nei modi stabiliti dall’art. 44 cod. civ. — Cass. 8-10-74, n. 2692

 

L’art. 44 cod. civ., secondo cui il cambiamento di residenza implica, in via normale, anche il cambiamento di domicilio di fronte ai terzi di buona fede, ha valore esclusivamente a favore di detti terzi, ma non a loro danno, nel senso di obbligarli a considerare come effettivamente avvenuto un trasferimento di domicilio anche quando esso, nonostante le risultanze anagrafiche, sia invece rimasto immutato. — Cass. 18-2-71, n. 418

 

La normativa di cui alle citate disposizioni ha valore strettamente obbligatorio, come tale produttiva di eventuali presunzioni collegate con gli adempimenti compiuti od omessi, solo nel caso in cui il trasferimento si verifichi rispetto a due Comuni dello stesso Stato italiano e non già quando si tratti di trasferimento all’estero, non potendo la legge italiana imporre ad uffici comunali esteri i correlativi adempimenti, né dare ai certificati delle autorità straniere la stessa efficacia attribuita a quelli delle autorità italiane. — Cass. 19-4-69, n. 1259

 

La residenza muta quando il soggetto fissa stabilmente in altra sede la propria dimora abituale ma il trasferimento non è opponibile per ciò solo ai terzi di buona fede, a tutela dei quali vige l’esigenza della doppia dichiarazione cui l’interessato è tenuto nel comune che abbandona e in quello ove si trasferisce. Ad integrare il requisito della buona fede è sufficiente che il terzo non sia a conoscenza del trasferimento di residenza in altro Comune, in contrasto con le risultanze anagrafiche. Il giudizio sulla buona fede, la quale in sostanza concreta uno stato psicologico di ignoranza, si risolve in un apprezzamento di fatto, ed è pertanto incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da errori giuridici. La doppia dichiarazione del cambiamento di residenza, necessaria per il caso che questa sia trasferita da un Comune all’altro nel territorio dello Stato, non è invece richiesta per il trasferimento all’estero, dovendosi in tale ipotesi la esigenza della pubblicità ritenere soddisfatta con la sola dichiarazione nel Comune che si abbandona, nella quale sia indicato il luogo ove l’interessato si trasferisce. — Cass. 14-10-68, n. 3288

 

La residenza è determinata dall’abituale e volontaria dimora di una persona in un dato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di avervi stabile dimora. da ciò consegue, che a fornire la prova del cambiamento di residenza non basta la dimostrazione del compimento delle formalità anagrafiche, ma occorre dimostrare, sia pure a mezzo di presunzioni, l’effettiva attuazione del proposito di trasferire altrove la propria residenza e provare, quindi, l’effettiva permanenza della persona nella detta località. — Cass. 9-6-59, n. 1725

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *