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Art. 456 cc – Apertura della successione

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Articolo 456 codice civile

Apertura della successione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.


 

Giurisprudenza:

Azione revocatoria ordinaria – Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, il credito derivante dalla legittima, quale credito litigioso, sorge al momento dell’apertura della successione e non già quando … continua a leggere Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 24-1-2020, n. 1593

 

Disciplina di soppressione dell’imposta di successione recata dalla legge n. 383 del 2001 – Entrata in vigore

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, alla stregua della disposizione di cui all’art. 17, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, la quale ha stabilito l’applicabilità della soppressione dell’imposta in questione alle successioni per causa di morte aperte successivamente alla data di entrata in vigore della legge, fissata per il 25 ottobre 2001, è irrilevante, ai fini dell’operatività della disciplina abrogativa indicata, che la liquidazione del tributo da parte dell’Agenzia delle Entrate, (o altra vicenda dell’obbligazione tributaria) intervenga in un momento successivo a tale data, occorrendo aver riguardo alla data di apertura della successione, che è quella della morte del dante causa. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza 20-10-2011, n. 21803

 

Riforma fondiaria – Erede subentrante nel rapporto di assegnazione

In tema di riforma agraria, i requisiti richiesti dalla legge in capo all’erede che abbia chiesto di subentrare al genitore deceduto nell’assegnazione del fondo, devono esistere al momento dell’apertura della successione e persistere fino a tutto il tempo della decisione; sul piano probatorio, dimostrata dall’erede la sussistenza di tali requisiti al momento dell’apertura della successione, è da ritenere presunta la permanenza degli stessi fino alla decisione, salvo prova contraria da parte dell’Ente o dei controinteressati. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23-9-2011, n. 19498

 

Azione di petizione ereditaria

Con l’azione di petizione ereditaria l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto “mortis causa” al defunto, ossia i beni che, al tempo dell’apertura della successione, erano compresi nell’asse ereditario; ne consegue che tale azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che il “de cuius” abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza un’apparente causa di giustificazione, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto in disponibilità in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte del “de cuius”. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 9-2-2011, n. 3181

 

Collazione per imputazione dell’immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto

La collazione per imputazione dell’immobile donato in nuda proprietà con riserva di usufrutto va effettuata con riferimento al valore corrispondente alla piena proprietà come acquisita dal donatario all’epoca di apertura della successione, sia perché solo in tale momento si può stabilire il valore dell’intera massa da dividere ed attuare lo scopo della collazione di ricomposizione in modo reale dell’asse ereditario, sia perché l’acquisizione della piena proprietà del bene in capo al donatario alla morte del donante (ovvero al tempo di apertura della successione, come individuato dall’art. 456 cod. civ.) è, comunque, effetto riconducibile al suddetto atto di donazione. In caso contrario, il donatario si avvantaggerebbe ingiustificatamente del mancato conferimento alla massa di un importo corrispondente alla differenza tra il valore equivalente alla nuda proprietà e quello equivalente alla piena proprietà del bene stesso. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 16-12-2010, n. 25473