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Art. 457 cc – Delazione dell’eredità

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Codice Civile

Articolo 457 codice civile

Delazione dell’eredità

L’eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria .

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari .


 

Giurisprudenza:

Pretermissione del legittimario – Esperimento dell’azione di riduzione – Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario – Necessità – Esclusione

In caso di apertura della successione legittima, il legittimario, sebbene non possa ritenersi diseredato in senso formale, poiché chiamato “ex lege” all’eredità, è considerato pretermesso qualora il “de cuius” abbia distribuito tutto il suo patrimonio mediante disposizioni a titolo particolare “inter vivos”; ne deriva che l’azione di riduzione non è soggetta all’onere dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario e che, ove il legittimario non abbia già compiuto atti di accettazione, egli diviene necessariamente erede nel momento stesso in cui esercita tale azione di riduzione, che comporta, quindi, tacita accettazione di eredità. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-8-2022, n. 24836

 

Istituzione di erede ‘ex re certa’ – Condizioni – Possibilità di concorso con erede legittimo

Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa” non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione “ex re”, l’erede in tal modo istituito può partecipare anche all’acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l’erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle “res certae” attribuitegli ed il valore dell’intero asse ereditario. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 5-8-2022, n. 24310

 

Qualifica di erede universale nella scheda testamentaria – Sufficienza per derivarne la natura di successione a titolo universale in favore del beneficiario

La qualifica di erede universale nella scheda testamentaria, associata all’attribuzione di un singolo bene o di un complesso di beni, pur potendo costituire un elemento valutabile ai fini dell’indagine diretta ad accertare l’eventuale intenzione del testatore di assegnare quei beni come quota del patrimonio, ai sensi dell’art. 588, comma 2, c.c., non giustifica, di per sé, l’attribuzione degli altri beni menzionati nel testamento e non attribuiti, occorrendo a tal fine che sia ricavabile dal complessivo contenuto del testamento una disposizione nell’universalità del patrimonio ai sensi dell’art. 588, comma 1, c.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-7-2019, n. 17868

 

Institutio ex re certa’ – Coesistenza con la successione legittima – Condizioni

L'”institutio ex re certa”, quando non comprende la totalità dei beni, non importa attribuzione anche dei beni che non formarono oggetto di disposizione, i quali si devolvono secondo le norme della successione legittima, destinata ad aprirsi ai sensi dell’art. 457, comma 2, c.c. ogni qual volta le disposizioni a titolo universale, sia ai sensi del comma 1, sia ai sensi del comma 2 dell’art. 588 c.c., non ricostituiscono l’unità. Invero il principio che la forza espansiva della vocazione a titolo universale opera anche in favore dell’istituito “ex re certa”, va inteso nel senso che l’acquisto di costui non è limitato in ogni caso alla singola cosa attribuita come quota, ma si estende proporzionalmente ai beni ignorati dal testatore o sopravvenuti. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-7-2019, n. 17868

 

Legittimazione impugnazione di disposizione testamentaria per invalidità

Poiché al fine di giustificare l’interesse ad agire per far accertare l’invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell’accertata invalidità della stessa disposizione, tale posizione non è riconoscibile in capo a chi, potenziale successibile “ex lege”, sia stato validamente escluso, per diseredazione, dalla successione, atteso che la invalidità colpisce, di regola, uno o più singole disposizioni testamentarie, lasciando valide le altre, inclusa quella di esclusione. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di merito, una volta dichiarata la validità della disposizione testamentaria di diseredazione in danno di tutta la stirpe dei fratelli, non aveva riconosciuto il difetto di interesse di questi ultimi all’impugnativa delle singole disposizioni). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 17-10-2018, n. 17868

 

Interpretazione di una disposizione testamentaria

L’interpretazione di una disposizione testamentaria volta a determinare se il testatore abbia voluto disporre una sostituzione fedecommissaria o una costituzione testamentaria di usufrutto deve muovere dalla ricerca della effettiva volontà del “de cuius”, attraverso l’analisi delle finalità che il testatore intendeva perseguire, oltre che mediante il contenuto testuale della scheda testamentaria; ne consegue che la disposizione con la quale il “de cuius” lascia a persone diverse rispettivamente l’usufrutto e la nuda proprietà di uno stesso bene (o dell’intero complesso dei beni ereditari) non integra gli estremi della sostituzione fedecommissaria (ma quelli di una formale istituzione di erede) quando le disposizioni siano dirette e simultanee e non in ordine successivo, i chiamati non succedano l’uno all’altro, ma direttamente al testatore, e la consolidazione tra usufrutto e nuda proprietà costituisca un effetto non della successione, ma della “vis espansiva” della proprietà. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, col testamento impugnato, fosse stata disposta, in favore della moglie e delle sorelle e nipoti, una istituzione di erede con sostituzione fedecommissaria in quanto il testatore, con l’univoco utilizzo del termine “proprietà” per entrambe le disposizioni, aveva inteso segnare la posteriorità sul medesimo bene del diritto dei nipoti e delle sorelle, rispetto a quello della moglie, restando invece irrilevante l’utilizzo della formula “vita natural durante” per circoscrivere temporalmente il diritto di quest’ultima). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 15-10-2018, n. 25698