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Art. 458 cc – Divieto di patti successori

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Codice Civile

Articolo 458 codice civile

Divieto di patti successori

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta , o rinunzia ai medesimi.

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Articolo così modificato dall’art. 1 L. 14.02.2006, n. 55, con decorrenza dal 16.03.2006. Il testo previgente disponeva che:

“E’ nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta , o rinunzia ai medesimi”.

 

Manifestazione verbale nei confronti del destinatario dell’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo

Deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio vietato quando non intervenga tra le parti alcuna convenzione e la persona della cui eredità si tratta abbia soltanto manifestato verbalmente all’interessato o a terzi l’intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore, oggetto di tutela legislativa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non costituisse patto successorio vietato l’accordo intercorso tra le parti, avente ad oggetto prestazioni mediche e assistenziali in corrispettivo all’assegnazione di beni destinati a far parte del “relictum”, in quanto tradotto in mere dichiarazioni verbali, prive di specificazione in ordine alla individuazione dei cespiti ad assegnare). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 21-2-2022, n.  5555

 

Patti successori – Presupposti

In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all’art. 458 c.c. occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; 2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa; 3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello “jus poenitendi”; 4) se l’acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa; 5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo “mortis causa”, ossia a titolo di eredità o di legato. (Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso la violazione di detto divieto nella predisposizione di una scrittura privata con cui il padre si era impegnato a custodire e gestire, possibilmente incrementandone il valore, una collezione di opere d’arte con l’obbligo di non farne subire un decremento e di non spossessarsene, a fronte della contestuale assunzione dell’obbligo, da parte dei figli, di corrispondergli una rendita vitalizia). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 24-5-2021, n. 14110

 

Cessione dei crediti

Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa; né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è esclusivamente abilitato ad indagare sull’esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione. (Nella specie, la S.C. ha dato seguito al principio in un giudizio in cui gli eredi del cedente un credito pecuniario, derivante da un contratto di vendita di un immobile, agivano per ottenere i ratei del credito ceduto che erano stati già corrisposti al cessionario sul presupposto della nullità dell’atto di cessione del credito per violazione del divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 12-5-2021, n. 12611

 

Patti successori e donazioni mortis causa – Criterio di individuazione

In tema di patti successori, l’atto “mortis causa”, rilevante gli effetti di cui all’art. 458 c.c., è esclusivamente quello nel quale la morte incide non già sul profilo effettuale (ben potendo il decesso di uno dei contraenti fungere da termine o da condizione), ma sul piano causale, essendo diretto a disciplinare rapporti e situazioni che vengono a formarsi in via originaria con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono comunque una loro autonoma qualificazione, sicché la morte deve incidere sia sull’oggetto della disposizione sia sul soggetto che ne beneficia: in relazione al primo profilo l’attribuzione deve concernere “l’id quod superest”, ed in relazione al secondo deve beneficiare un soggetto solo in quanto reputato ancora esistente al momento dell’apertura della successione. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-9-2020, n. 18198

 

Patto successorio istitutivo – Prova della relativa esistenza

L’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinate della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova, trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-9-2020, n. 18197

 

Contratto di comodato concluso dal de cuius con uno dei futuri coeredi

In tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal “de cuius” con uno dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell’asse ereditario, appartiene, ai sensi dell’art. 21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l’immobile e non di quello di apertura della successione ex art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell’impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l’art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l’accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte. Cassazione Civile, Sezione 6-3, Ordinanza 9-6-2020, n. 10936

 

Transazione conclusa dal coerede

E’ nulla, per contrasto con il divieto di cui agli artt. 458 e 557 c.c., la transazione conclusa da uno dei futuri eredi, allorquando sia ancora in vita il “de cuius”, con la quale egli rinunci ai diritti vantati, anche quale legittimario, sulla futura successione, ivi incluso il diritto a fare accertare la natura simulata degli atti di alienazione posti in essere dall’ereditando perché idonei a dissimulare una donazione. Cassazione Civile, Sezione 6-2, Ordinanza 15-6-2018, n. 15919

 

Mandato post mortem exequendum

E’ valido ed efficace nel nostro ordinamento, un mandato “post mortem exequendum” conferito ed accettato durante la vita del mandante ed avente per oggetto un incarico (anche se di contenuto patrimoniale) da eseguirsi dal mandatario dopo la morte del mandante e per conto di questo; tuttavia, la validità di un mandato da eseguirsi “post mortem” è subordinata alla circostanza che la natura dell’affare non sia in contrasto con le norme fondamentali che disciplinano la successione “mortis causa” e in ispecie la successione testamentaria, atteso che la volontà del defunto, relativamente ai beni dell’eredità, non può operare, “post mortem”, che come volontà testamentaria, nelle forme, nei modi e nei limiti determinati dalla legge. Pertanto, deve essere negata validità ad un mandato contrattuale che, in qualsiasi forma e modo, comporti, attraverso l’esecuzione da parte del mandatario dopo la morte del mandante, una trasmissione “mortis causa” di beni patrimoniali, inerenti all’eredità, a favore di terze persone (“mandatum post mortem”). (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la restituzione all’eredità, da parte della mandataria, di somme, già di pertinenza della “de cuius” e rimaste nella sua disponibilità, utilizzate per “spese sostenute per adempiere alle disposizioni della defunta e funerarie”, senza distinzione tra atti di disposizione aventi natura meramente esecutiva di impegni già assunti in vita dal mandante ed atti dispositivi di beni ereditari). Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 15-5-2018, n. 11763

 

Patto successorio – Individuazione

Configurano un patto successorio – nullo ex art. 458 c.c. – sia le convenzioni aventi ad oggetto una vera e propria istituzione di erede rivestita della forma contrattuale, sia quelle aventi per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta, tali da far sorgere un “vinculum iuris”, di cui la successiva disposizione testamentaria rappresenti l’adempimento. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un patto successorio nella convenzione con cui due coniugi avevano disposto dei propri beni, per il tempo successivo alla propria morte, in favore dei rispettivi figli, contestualmente prevedendo l’immodificabilità di tale accordo, se non in virtù di consenso scritto di entrambi essi disponenti). Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 21-11-2017, n. 27624