Codice Civile
Articolo 459 codice civile
Acquisto dell’eredità
L’eredità si acquista con l’accettazione. L’effetto dell’accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione.
Giurisprudenza:
Contratto concluso dal falso rappresentante
Colui che, in qualità di “falsus procurator”, abbia stipulato un contratto in nome e per conto di un terzo, al quale poi succeda “mortis causa”, non può eccepirne l’inefficacia per carenza del potere rappresentativo, dovendosi ritenere che, alla stregua delle regole della correttezza, egli sia automaticamente vincolato in proprio al negozio per effetto dell’accettazione dell’eredità. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 17-5-2022, n. 15841
Azione proposta dall’erede – Dimostrazione della qualità di chiamato all’eredità – Necessità – Accettazione tacita dell’eredità
L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius” deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l’accettazione dell’eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l’esercizio di un’azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell’eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all’imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 11-8-2021, n. 22730
Acquisto della proprietà di mobili – Titolo idoneo al trasferimento della proprietà accettazione dell’eredità devoluta per legge – Titolo proveniente ‘a non domino’
L’accettazione dell’eredità devoluta per legge costituisce una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, non del suo dante causa, con l’effetto di far acquistare l’eredità a norma dell’art. 459 c.c. e non in forza di disposizioni del “de cuius”. Essa, pertanto, non essendo riconducibile nello schema negoziale dell’atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito del titolo proveniente “a non domino”, astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà e non può, per l’effetto, determinare l’acquisto della proprietà di un bene mobile ai sensi dell’art. 1153 c.c. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 4-2-2021, n. 2612
Accettazione tacita dell’eredità – Istanza proposta in sede non contenziosa dal chiamato all’eredità per procedere alla divisione amichevole dell’asse relitto
L’accettazione dell’eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa, che non necessita di un’accettazione degli altri coeredi, dovendosi considerare che quest’ultima è rivolta all’eredità e ancor meglio a tradurre la chiamata ereditaria nella qualità di erede, indipendentemente, e/o a prescindere, da un intervento adesivo degli altri coeredi. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 23-7-2019, n. 19833
Indennità di espropriazione – Credito acquisito alla massa ereditaria – Pagamento all’erede – Presentazione della denuncia di successione – Necessità – Esclusione
L’esigibilità dell’indennità di espropriazione di un immobile di proprietà del “de cuius”, svincolata a favore di quest’ultimo, non è subordinata alla dimostrazione, da parte dell’erede, dell’avvenuta presentazione della denuncia di successione, che è atto prettamente fiscale, in quanto, in un’ottica costituzionalmente orientata, il ristoro della perdita del diritto di proprietà, cui il pagamento dell’indennità è diretto, non tollera di sottostare ad adempimenti di natura fiscale, quantunque connessi alla successione ereditaria, la cui eventuale violazione comporta sanzioni inerenti alla sola questione fiscale. Cassazione Civile, Sezione 1, Ordinanza 28-2-2019, n. 5967
Giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius” – Onere di provare l’assunzione della qualità di erede a carico dell’attore
In tema di successioni “mortis causa”, la delazione che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l’accettazione da parte del chiamato, mediante “aditio” o per effetto di una “pro herede gestio”, oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 485 c.c.; nell’ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del “de cuius”, incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l’assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all’invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest’ultimo della rinuncia all’eredità). Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza 30-8-2018, n. 21436
Azione proposta dall’erede – Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all’eredità – Certificato stato di famiglia del “de cuius” – Sufficienza – Certificazione e proposizione dell’azione
Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, atteso che l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-6-2018, n. 16814