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Art. 460 cc – Poteri del chiamato prima dell’accettazione

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Codice Civile

Articolo 460 codice civile

Poteri del chiamato prima dell’accettazione

Il chiamato all’eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione .

Egli inoltre può compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall’autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’art. 528.


 

Giurisprudenza:

Azione proposta dall’erede – Dimostrazione della qualità di chiamato all’eredità

L’erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al “de cuius” deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l’accettazione dell’eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l’esercizio di un’azione petitoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in un giudizio di rivendicazione, ai fini della dimostrazione del trasferimento della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell’eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, senza dare rilievo all’imprescindibile necessità di acquisire anche la prova della loro qualità di eredi). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 11-8-2021, n.  22730

 

Azione proposta dall’erede – Dimostrazione della relazione familiare e della posizione di chiamato all’eredità

Nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede del “de cuius” in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l’allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all’eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall’accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato; tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione “iuris tantum” dell’intervenuta accettazione tacita dell’eredità, atteso che l’esercizio dell’azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all’eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede. Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 26-6-2018, n. 16814

 

Accettazione tacita dell’eredità – Nozione – Azioni giudiziarie proposte dal chiamato

Poiché l’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede. (In applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la ricezione, da parte del chiamato all’eredità, del pagamento dell’indennità per il passaggio coattivo sul fondo servente del “de cuius” comportasse l’accettazione tacita dell’eredità). Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 6-6-2018, n. 14499

 

Accettazione tacita dell’eredità – Nozione – Azioni giudiziarie proposte dal chiamato

Poiché l’accettazione tacita dell’eredità può desumersi dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, “id est” con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l’eredità, essa può legittimamente reputarsi implicita nell’esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che – essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari – non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall’art. 460 c.c., ma travalichino il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell’apertura della successione, e che, quindi, il chiamato non avrebbe diritto di proporle se non presupponendo di voler far propri i diritti successori. Cassazione Civile, Sezione 2, Ordinanza 24-4-2018, n. 10060

 

Interruzione del processo per morte di una parte – Riassunzione

In ipotesi di interruzione del processo per morte di una parte, l’altra parte può operare la riassunzione, entro un anno dalla morte stessa, con notifica fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi del defunto, nell’ultimo domicilio di questo, ai sensi dell’art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., comprendendosi in tale ambito il chiamato all’eredità che non abbia ancora accettato, la cui legittimazione deriva sia dalla norma di carattere generale sui poteri del chiamato all’eredità prima dell’accettazione, di cui all’art 460 cod. civ., sia, ove si tratti di eredità devoluta a minori, dall’art 486 cod. civ., secondo il quale il chiamato può stare in giudizio come convenuto per rappresentare l’eredità durante i termini per fare l’inventario e per deliberare. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 25-3-2013, n. 7464

 

Istanza del chiamato all’eredità di voltura di una concessione edilizia richiesta dal “de cuius” – Accettazione tacita dell’eredità

In tema di successioni “mortis causa”, costituisce accettazione tacita dell’eredità l’istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal “de cuius”, trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell’ambito degli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari, consentiti prima dell’accettazione dall’art. 460 cod. civ., travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell’apertura della successione, e la cui proposizione dimostra, pertanto, l’avvenuta assunzione della qualità di erede. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 8-1-2013, n. 263

 

Azione proposta dal figlio per far valere un credito del genitore defunto – Mancata affermazione della qualità di erede – Difetto di legittimazione attiva – Insussistenza

Non sussiste il difetto di legittimazione attiva del figlio che fa valere giudizialmente un credito del genitore defunto per il solo fatto che egli non se ne affermi anche erede, in quanto il chiamato all’eredità, qual é necessariamente il figlio del defunto ai sensi dell’art. 536 cod. civ., agendo giudizialmente nei confronti del debitore del “de cuius” per il pagamento di quanto dichiaratamente al medesimo dovuto, compie un atto che, nella consapevolezza della delazione dell’eredità, presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, così realizzando il paradigma normativo dell’accettazione tacita dell’eredità di cui all’art. 476 cod. civ.. Cassazione Civile, Sezione 3, Sentenza 13-6-2008, n. 16002