Codice Civile
Articolo 461 codice civile
Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Se il chiamato rinunzia all’eredità, le spese sostenute per gli atti indicati dall’articolo precedente sono a carico dell’eredità.
Giurisprudenza:
Rimborso spese funerarie
Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell’apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 2-2-2016, n. 1994
Rimborso spese funerarie
Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell’apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari – ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento – gravano sugli eredi per effetto dell’acquisto dell’eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell’eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi. Cassazione Civile, Sezione 2, Sentenza 3-1-2002, n. 28