Art. 47. Elezione di domicilio
Si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari.
Questa elezione deve farsi espressamente per iscritto.
Giurisprudenza:
Rinuncia del domiciliatario – Efficacia – L’elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la nuova elezione con revoca della precedente, la facoltà della controparte, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza di accordo tra eleggente e domiciliatario, che attiene solo al … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Ordinanza 18-02-2021, n. 4320
Domicilio elettivo del consumatore – Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, secondo comma, lett. u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, costituisce foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale), è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 cod. civ., sicché non ha rilevanza l’individuazione del domicilio effettivo del consumatore in base al … continua a leggere ► Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 12 gennaio 2015, n. 181
Efficacia dell’elezione di domicilio indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario – L’elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell’elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell’accordo, che costituisce soltanto un rapporto … continua a leggere ► Cassazione Civile 11-06-2014, n. 13243
Elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo – L’elezione di domicilio contenuta nella procura a margine di un ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo indicato quale domicilio del creditore in cui l’obbligazione deve essere adempiuta ex art. 1182, terzo comma, cod. civ., atteso che ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica, e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell’art. 18 cod. proc. civ. che dell’art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s’intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia, identificandosi, pertanto, tale luogo nel … continua a leggere ► Cassazione Civile, Sezione 6, Ordinanza 14-06-2013, n. 14937
L’elezione di domicilio effettuata dal debitore, all’atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell’art. 43, comma 1 r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione a opera dell’art. 161 d.lg. n. 385 del 1993, ai sensi del comma 6 di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell’atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il comma 2 del citato art. 43 r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica di ogni altro atto o sentenza, quand’anche contumaciale. – Cass. 04-09-2012 n. 14813
Il domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. u, del d.lg. n. 206 del 2005, il quale, insieme alla residenza dello stesso consumatore al momento della domanda, è foro esclusivo ed inderogabile (a meno che la previsione di altri fori nel contratto sia stata oggetto di trattativa individuale) è esclusivamente quello che il consumatore può eleggere nel contratto all’atto della sua conclusione per tutte le vicende attinenti al contratto stesso, come stabilito dall’art. 47 c.c.; ne consegue che non sono riconducibili ad esso elezioni di domicilio successive del consumatore, fatte prima dell’inizio del giudizio o nello stesso atto introduttivo di esso. – Cass. 17-06-2011 n. 10832
È valida la notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito susseguente ad un procedimento cautelare effettuata non alla parte personalmente, ma nel domicilio da questa eletto nel corso del procedimento cautelare presso il proprio difensore, qualora dal tenore letterale della procura alle liti possa desumersi che essa sia stata conferita anche per la fase di merito. – Cass. 23-06-2009 n. 14641
Atteso il carattere formale dell’atto di elezione di domicilio – che sostituisce tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona – deve escludersi che il medesimo possa compiersi “per facta concludentia”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inesistente la notifica di un atto di impugnazione eseguita a mani di un avvocato che, pur avendo svolto attività di consulenza tecnica nel giudizio di primo grado, non risultava aver assunto successivamente, con alcun atto formale, la qualità di difensore domiciliatario della parte in causa). — Cass. 25647 del 23-10-2008
La notificazione effettuata in un domicilio eletto erroneamente individuato, in difetto dei requisiti richiesti dall’art. 141 cod. proc. civ. è affetta da nullità se effettuata presso il domicilio del destinatario quando la residenza anagrafica non sia ignota e sia ubicata in un luogo diverso dal predetto domicilio, risultando in tal modo violato l’ordine preferenziale inderogabile contenuto nell’art. 139 cod. proc. civ.. — Cass. 21778 del 28-8-2008
L’elezione di domicilio speciale deve effettuarsi per iscritto e risultare in modo espresso, esplicito e inequivoco, di modo che se ne possa desumere in modo univoco la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino, trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio e di una rinunzia ad essere citati nel proprio domicilio; ne consegue che non è idonea a configurare elezione di domicilio speciale la conferma di nomina a proprio difensore (senza uso delle forme prescritte dall’art. 83 cod. proc. civ.) di un avvocato e l’omessa indicazione della propria residenza o domicilio da parte di un notaio, costituitosi di persona in sede di appello nel procedimento disciplinare a proprio carico, ancorché sulla prima pagina dell’atto di appello sia stato apposto il timbro con nome ed indirizzo dell’avvocato. – Cass. 3286 del 15-2-2006
Ai fini dell’individuazione del luogo di notificazione dell’impugnazione, l’elezione di domicilio per il giudizio contenuta nell’atto introduttivo (nella specie, un ricorso ex art. 13 del t.u. sull’immigrazione) sottoscritto dal difensore, proprio in quanto proveniente dal difensore prevale sulla diversa elezione di domicilio contenuta nella procura spillata al ricorso, la quale è atto della parte, la cui firma viene seguita da quella del difensore per la sola autentica. — Cass. 16571 del 5-8-2005
Ai sensi dell’art. 47 cod. civ., il domicilio eletto non può in nessun caso essere dilatato oltre i limiti che ad esso assegna la legge, né quanto ai termini di riferibilità a un determinato atto o affare per cui avviene l’elezione, né quanto alla sua durata temporale. Sotto entrambi i profili, ciò che rileva è lo scopo per il quale vi fu l’elezione, la cui durata è, infatti, diversa dalla durata del domicilio vero e proprio; quest’ultima si riferisce al permanere della situazione di fatto, mentre la prima si riferisce al permanere degli effetti giuridici voluti con la elezione e, quindi, della specifica volontà di chi la effettua. (Alla stregua del cennato principio, la S.C. ha, in tema di opposizione a sanzione amministrativa, ritenuto, cassando la contraria decisione del giudice di merito, che il domicilio eletto da una ditta con sede in Slovenia presso lo studio di un avvocato residente nello Stato italiano in una istanza volta a ottenere la restituzione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo a seguito di contestazione della contravvenzione prevista e punita dall’art. 46 della legge 6 giugno 1974 n.298 non poteva valere per la successiva notifica dell’ordinanza — ingiunzione, né per l’applicazione del termine previsto dall’art. 22 legge n. 689 del 1981 per l’opposizione da parte di residenti nello Stato italiano). — Cass. 13561 del 24-6-2005
È inammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento con il quale, nella causa di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, venga revocato un precedente provvedimento di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di convalida, rimettendo gli atti al presidente del tribunale per l’assegnazione al giudice che l’aveva pronunziata, atteso che l’art. 42 cod. proc.civ., nel testo riformulato dall’art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il rimedio del regolamento necessario di competenza solo contro le sentenze sulla competenza ed i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 stesso codice, categorie alle quali non è riconducibile un provvedimento estraneo alla disciplina della sospensione del processo e concernente i criteri di ripartizione degli affari tra i magistrati del tribunale. — Cass. 1589 del 26-1-2005
Per superare la presunzione di vessatorietà della clausola che stabilisce, come sede del foro competente a decidere le controversie tra professionista e consumatore, una località diversa da quella di residenza o domicilio eletto da quest’ ultimo(art. 1469bis, terzo comma, n. 19, cod. civ.), il professionista ha l’onere di provare che la clausola con cui è stato pattuito un foro non coincidente con uno di quelli speciali alternativi normativamente previsti in materia di controversie aventi ad oggetto obbligazioni contrattuali (art. 20 cod. proc. civ.) è stata oggetto di trattativa individuale con il consumatore(art. 1469 ter, quarto e quinto comma, cod. civ.). — Cass. 19591 del 29-9-2004
In tema di notificazione presso il domiciliatario, l’art. 141, quarto comma, cod. proc. civ., nel contemplare la morte del domiciliatario quale causa di cessazione degli effetti dell’elezione di domicilio, esibisce un fondamento analogo alla norma sull’estinzione del mandato in caso di morte del mandatario (art. 1722, numero 4, cod. civ.), in quanto anche l’elezione di domicilio implica, nei rapporti interni, l’assunzione, da parte del domiciliatario, dell’impegno di ricevere le comunicazioni che provengono dai terzi e di ritrasmetterle al destinatario e, quindi, lo svolgimento di un’attività assimilabile a quella tipica del mandatario. Allorché il rapporto di domiciliazione sia stato costituito con una persona giuridica, in tanto modificazioni dell’assetto organizzativo dell’ente particolarmente incisive, come la fusione, possono avere gli stessi effetti ricollegati dal citato art. 141, quarto comma, cod. proc. civ. alla «morte» del domiciliatario, in quanto tali modificazioni non siano compatibili con la persistenza dell’»individualità» dell’ente e con la sopravvivenza di rapporti (come, appunto, quello di mandato) fondati proprio sulla considerazione di tale specifico elemento. (Nella specie il rapporto di domiciliazione era stato costituito con un ente di diritto pubblico, la Banca del Monte di Milano, la cui attività aveva un oggetto specifico e ben caratterizzato, rappresentato dalla «concessione di prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno su cose mobili»; a seguito di una serie di operazioni di fusione, alcune delle quali effettuate in applicazione del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, in materia di ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, a tale ente era subentrata una persona giuridica di diritto privato, la Banca Regionale Europea, costituita nelle forme di una società per azioni, potenzialmente idonea al compimento di operazioni bancarie di qualsiasi tipo, con le modalità tipiche delle attività di impresa; enunciando il principio di cui in massima, la S.C. — ravvisato che nella specie i radicali mutamenti, concernenti sia la natura e la struttura dell’ente sia l’oggetto e le modalità di esercizio dell’attività, rendevano evidente la totale diversità tra il soggetto esistente nel momento in cui il rapporto di domiciliazione era stato instaurato e quello operante quando la notificazione era stata effettuata — ha ritenuto essersi verificata una situazione assimilabile, ai fini dell’applicazione del citato art. 141, quarto comma, cod. proc. civ., alla «morte» dell’individuo persona fisica, con conseguente inesistenza della notifica effettuata presso la Banca Regionale Europea s.p.a., in quanto non avente alcun collegamento con il soggetto che a suo tempo aveva eletto domicilio). — Cass. 18178 del 9-9-2004
Nell’ipotesi di incidente di falso, la competenza a conoscere appartiene inderogabilmente – stante il previsto intervento obbligatorio del P.M. – al giudice individuabile secondo il criterio del Foro Generale delle persone fisiche ai sensi dell’art. 18 cod. proc. civ., non potendo al riguardo farsi diversamente riferimento al foro del domicilio eletto di cui all’art. 30 cod. proc. civ., sulla base della sola elezione di domicilio contenuta nella procura speciale ex art. 83 cod. proc. civ. (che rileva ai meri fini del compimento delle attività processuali demandate al procuratore costituito in ordine alla causa di merito, e non anche nei termini sostanziali – concernenti il compimento di determinati atti o affari – postulati viceversa alla stregua del richiamo all’art. 47 cod. civ. operato dall’art. 30 cod. proc. civ.). Né il carattere endoprocessuale ed incidentale della procedura di falso può far ritenere che la suddetta competenza inderogabile sia modificabile per effetto di attrazione da parte della connessa causa di merito, in mancanza di specifica disposizione normativa, non potendosi, peraltro, stabilire una correlazione tra luogo ove deve effettuarsi la notificazione dell’atto di riassunzione e foro della competenza territoriale. – Cass. 9713 del 21-5-2004
Ai sensi dell’art. 330, primo comma, prima ipotesi, cod. proc. civ. — applicabile al processo tributario in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 — la provenienza della richiesta di notifica della sentenza dal nuovo difensore del contribuente non comporta automatica elezione di domicilio presso di lui, ancorché il timbro apposto sul frontespizio della sentenza indichi il suo domicilio, essendo a tal fine necessario che l’ufficiale giudizio quanto meno attesti di aver ricevuto la richiesta della parte, la quale abbia dichiarato o eletto il domicilio. Ne deriva che, in mancanza, non essendovi alcuna possibilità di desumere l’elezione medesima dal detto timbro, risulta valida la notifica presso il precedente domicilio (ritualmente) eletto, a mente dell’art. 17, secondo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, ai cui sensi l’elezione del domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo. — Cass. 4040 del 27-2-2004
Ai sensi dell’art. 330, primo comma, prima ipotesi, cod. proc. civ. — applicabile al processo tributario in virtù del rinvio contenuto nell’art. 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992 — la provenienza della richiesta di notifica della sentenza dal nuovo difensore del contribuente non comporta automatica elezione di domicilio presso di lui, ancorché il timbro apposto sul frontespizio della sentenza indichi il suo domicilio, essendo a tal fine necessario che l’ufficiale giudizio quanto meno attesti di aver ricevuto la richiesta della parte, la quale abbia dichiarato o eletto il domicilio. Ne deriva che, in mancanza, non essendovi alcuna possibilità di desumere l’elezione medesima dal detto timbro, risulta valida la notifica presso il precedente domicilio (ritualmente) eletto, a mente dell’art. 17, secondo comma, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ai cui sensi l’elezione del domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo. — Cass. 3620 del 24-2-2004
L’art. 141 cod. proc. civ., che detta disposizioni in tema di notificazioni presso il domiciliatario, va coordinato con l’art. 47 cod. civ., per il quale il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale circoscritta a determinati e specifici affari, e dal collegamento fra le due norme discende che la corretta esecuzione della notificazione presso il domiciliatario presuppone che l’atto oggetto della notifica sia catalogabile fra quelli considerati con l’elezione di domicilio. Ne consegue che, nel caso di notificazione dell’impugnazione del lodo arbitrale per nullità, detto rapporto dell’atto con il domicilio eletto potrebbe essere individuato solo se l’elezione fosse contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, essendo evidente in tal caso la riconducibilità della detta impugnazione al rapporto per il quale si era convenuto il ricorso ad arbitri; diversamente, invece, deve ritenersi quando l’elezione di domicilio sia intervenuta con il conferimento dell’incarico difensivo per il procedimento arbitrale, poiché la successiva impugnazione è finalizzata alla verifica sulla validità dell’atto conclusivo del compito affidato agli arbitri e determina, quindi, l’insorgere di un procedimento intrinsecamente e funzionalmente differenziato dal primo, nel cui ambito la ricezione dell’atto introduttivo non può essere interpretata come un adempimento incluso nell’originario mandato difensivo. Tuttavia la notificazione erroneamente eseguita presso il difensore officiato per il procedimento arbitrale è nulla, non inesistente (essendovi comunque un collegamento tra la parte e il predetto difensore, tenuto anche conto della contiguità fra il procedimento arbitrale e il giudizio di impugnazione del lodo, oltre che della riconducibilità di entrambi ad un unico affare sostanziale), e dunque sanabile mediante la costituzione del convenuto. — Cass. 13897 del 19-9-2003
In tema di rinunzia al legato di beni immobili, per il quale è prevista ai sensi dell’art. 1350 cod. civ. la forma scritta «ad substantiam», la volontà di dismettere il diritto, che ha natura meramente abdicativa, può essere dichiarata anche con l’atto di citazione — per sua natura atto ricettizio con effetti anche sostanziali — che, provenendo dalla parte che con il rilascio della procura a margine o in calce ne ha fatto proprio il contenuto, soddisfa anche il requisito della sottoscrizione, sicché l’atto risponde al requisito di forma di cui all’art. 1350 c.c. in relazione al quale non assume alcun rilievo la trascrizione dell’atto che ha soltanto la funzione di rendere l’atto opponibile ai terzi. L’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi del secondo inciso del primo comma dell’art. 615 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 2, comma terzo, lett. e), del d.l. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge n. 80 del 2005 è proponibile solo con l’atto di opposizione a precetto o comunque prima dell’inizio dell’esecuzione, dopo il cui inizio i provvedimenti di sospensione su di essa incidenti debbono essere invece richiesti al giudice dell’esecuzione. Il suddetto provvedimento di sospensione ha natura cautelare ed è soggetto alla disciplina del procedimento cautelare. Allorquando sul giudizio di opposizione a precetto sia intervenuta la sentenza di appello e sia stato proposto ricorso per cassazione, sulla relativa istanza è competente il giudice d’appello e non la Corte di Cassazione e l’istanza, ove proposta avanti alla Corte, dev’essere dichiarata inammissibile. È inammissibile il regolamento di competenza avverso un provvedimento con il quale, nella causa di opposizione tardiva alla convalida di sfratto, venga revocato un precedente provvedimento di sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza di convalida, rimettendo gli atti al presidente del tribunale per l’assegnazione al giudice che l’aveva pronunziata, atteso che l’art. 42 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall’art. 6 della legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il rimedio del regolamento necessario di competenza solo contro le sentenze sulla competenza ed i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ex art. 295 stesso codice, categorie alle quali non è riconducibile un provvedimento estraneo alla disciplina della sospensione del processo e concernente i criteri di ripartizione degli affari tra i magistrati del tribunale. — Cass. 9262 del 10-6-2003
L’impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all’esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l’intimazione del precetto ed il promuovimento dell’esecuzione forzata, potendo l’elezione di domicilio riguardare la notificazione dell’impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all’incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell’esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario – domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto «ex tunc» (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l’eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d’impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. — Cass. Sez. Un. 3075 del 3-3-2003
L’elezione di domicilio (artt. 47 cod. civ. e 141 cod. proc. civ.) è un atto giuridico unilaterale idoneo a produrre i suoi effetti indipendentemente dal consenso o dall’accettazione del domiciliatario (nella specie, il ricorrente lamentava la mancata sottoscrizione della procura da parte dell’avvocato presso il quale la parte aveva dichiarato di eleggere domicilio. La S.C. ha affermato il principio che precede, rilevando altresì che nel caso specifico l’iscrizione a ruolo della causa da parte del domiciliatario comprovava l’accettazione della procura da parte dello stesso). — Cass. 1219 del 28-1-2003
L’elezione di domicilio fatta dalla parte in sede di stipula del contratto (nella specie contratto di agenzia perfezionatosi con l’accettazione da parte del promissario della proposta come formulata dal promittente) deve intendersi a carattere non esclusivo in difetto di un’espressa e chiara volontà contraria, come tale non ostativa a che gli atti inerenti al rapporto contrattuale (nella specie atto introduttivo della procedura arbitrale) vengano trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla parte medesima. — Cass. 23-1-2001, n. 904
Decorrenza del termine breve – Per la decorrenza del termine breve per impugnare e` necessario che la notifica della sentenza avvenga presso il procuratore della parte e nel domicilio eletto; pertanto se i procuratori sono due, ma il domicilio e` presso uno di essi, al fine predetto non e` valida la notifica eseguita presso l`altro. Cass. 1407 del 19-2-1999
Procura “ad litem” ed elezione di domicilio conferita con unico atto – Qualora con un unico atto sia conferita procura “ad litem” ed eletto domicilio presso il procuratore nominato, essendo la procura e l`elezione di domicilio atti ontologicamente differenti, l`eventuale nullita` della prima, da qualunque causa dipendente, non si comunica alla seconda che rimane pertanto valida. – Cass. 1162 del 5-2-1998
L’atto di elezione di domicilio speciale, che ha, come funzione, la sostituzione, per l’affare in questione, di tutti gli altri parametri di individuazione spaziale della persona (residenza, dimora, domicilio generale) con il luogo specificamente indicato, e, come conseguenza, il dipanarsi degli effetti di cui all’art. 141 cod. proc. civ., deve connotarsi secondo caratteri di incontroversa univocità, onde desumerne la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino. Non riveste, pertanto, tale carattere quella dichiarazione che si limiti, nel corso delle trattative extraprocessuali per il componimento di una vertenza insorta tra le parti, al semplice invito, rivolto alla controparte, a rivolgersi al proprio legale (con contestuale indicazione dell’indirizzo del medesimo), onde trasferire il livello delle trattative dal piano dei rapporti personali a quello, formale, che presupponga l’assistenza di un avvocato. — Cass. 10-11-97, n. 11037
L’elezione di domicilio (artt. 47 cod. civ. e 141 cod. proc. civ.) è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario. Ne consegue che, fino a quando non intervenga la revoca dell’elezione, la facoltà del soggetto, nei cui confronti si è eletto domicilio, di notificare validamente gli atti al domiciliatario è indipendente dalla concreta esistenza dell’accordo, che costituisce soltanto un rapporto interno tra eleggente e domiciliatario. — Cass. 3-6-95, n. 6280
Notificazione della sentenza eseguita in luogo diverso da quello indicato nella elezione di domicilio – Dopo la costituzione in giudizio, il procuratore costituito è, ai sensi dell`art. 170 cod. proc. civ. (richiamato anche dall`art. 285 dello stesso codice, per la notificazione delle sentenze) destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni, con la conseguenza che queste, quando l`atto non sia ricevuto personalmente dal procuratore, ovunque reperito, possono essere eseguite solo nel domicilio da lui eletto, mediante consegna a persona addetta o abilitata a ricevere l`atto (nella specie, e` stata ritenuta nulla la notificazione della sentenza eseguita in luogo diverso da quello indicato nella elezione di domicilio, mediante consegna a persona convivente con il procuratore costituito). – Cass. 7012 del 27-7-1994
È valida ed efficace la notificazione della sentenza effettuata al procuratore nel domicilio speciale da questi eletto con dichiarazione resa nel verbale di udienza del giudizio di primo grado, atteso che il predetto verbale costituisce atto pubblico che fa fede fino a querela di falso della sua provenienza dal pubblico ufficiale che lo forma e delle dichiarazioni rese dalle persone che risultano intervenute, mentre la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del dichiarante, ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., costituisce mera irregolarità che non ne implica la nullità. — Cass. 19-12-91, n. 13671
La notificazione a mezzo del servizio postale, in Mancanza di espresso divieto di legge (art. 149, primo comma, cod. proc. civ.), può essere effettuata sia al destinatario che al suo domiciliatario, ma (attesa l’assenza di Disposizioni derogative) con l’osservanza dell’art. 139 cod. proc. civ., e del successivo art. 141. Tale notifica presso il domiciliatario postula quella dichiarazione del destinatario (ai sensi dell’art. 47 cod. civ.) dell’inequivoca volontà di ricevere le notificazioni presso una persona od un ufficio determinati, con indicazione specifica dell’atto (o degli Atti) da notificare, cui non è equivalente la delega a ricevere la corrispondenza, prevista dall’art. 36 del regolamento postale (R.d. 18 aprile 1940 n. 689) con la conseguenza che la notifica di un atto processuale, ed in ispecie di una sentenza così eseguita presso tale incaricato, deve ritenersi giuridicamente inesistente e quindi inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione. — Cass. 16-4-84, n. 2452
Il conferimento della procura al proprio difensore e la contestuale elezione di domicilio presso di lui costituiscono due negozi collegati in quanto, pur conservando individualità giuridica, perché caratterizzati ciascuno da propria autonoma causa, sono concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente connessi e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, con la conseguenza che le vicende che attengono alla validità ed efficacia dell’uno si ripercuotono necessariamente sull’altro. — Cass. 16-3-81, n. 1461
L’elezione di domicilio presso il procuratore, costituendo atto ontologicamente distinto dal conferimento della procura, conserva la sua validità, quale elezione di domicilio per un determinato affare ex art. 47 cod. civ., in relazione ad ogni stato e grado del giudizio, a meno che non risulti che l’elezione di domicilio è collegata strettamente a un dato grado del giudizio. — Cass. 29-6-79, n. 3673 (contra: Quando non sia espressamente conferita per tutti i gradi del giudizio, l’elezione di domicilio contenuta nella procura spiega i suoi effetti solo per il grado di giudizio per il quale è stata conferita ed, ai fini della notificazione della sentenza, non oltre l’anno dalla pronuncia di questa. — Cass. 20-6-95, n. 6947
L’elezione di domicilio, fatta dalla parte in sede di stipulazione del contratto (nella specie, locazione), deve ritenersi a carattere non esclusivo, in difetto di chiara ed espressa volontà contraria, e, come tale, non ostativa a che l’atto unilaterale recettizio, inerente al rapporto contrattuale (nella specie, disdetta), venga trasmesso al diverso indirizzo della parte medesima, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 1335 cod. civ. — Cass. 9-9-78, n. 4083
Per quanto attiene alla elezione di domicilio prevista dall’art. 47 cod. civ., trattandosi di una deroga alle regole generali sul domicilio e di rinunzia al diritto di essere citati nel proprio domicilio e davanti al giudice naturale, occorre che le parti si pronunzino in ordine ad essa in modo espresso, esplicito ed univoco, tale cioè da non dare luogo a dubbi circa la loro effettiva volontà. — Cass. 22-11-68, n. 3793
L’art. 330 cod. proc. civ., essendo preordinato soltanto alla ricezione della notificazione dell’eventuale atto di impugnazione, costituisce una disposizione speciale rispetto a quella dell’art. 47 cod. civ. — esso, pertanto non richiede, ai fini della sua applicazione, l’osservanza delle formalità proprie dell’elezione di domicilio, ma è sufficiente che l’ufficiale giudiziario dichiari di avere ricevuto la richiesta della parte e che questa abbia dichiarato o abbia eletto domicilio. — Cass. 26-11-84, n. 6116